Salve,
Il 29 marzo corrente anno, ho avviato la procedura per richiedere un piccolo prestito di 3000€ presso l'applicazione INPDAP del portale Leonardo.
La procedura on-line é molto intuitiva, ma qualcuno di voi saprebbe dirmi quanto tempo dovrò aspettare per ricevere l'accredito e in quale circostanze potrebbe essere rigettata la mia richiesta? Ringrazio anticipatamente.
Tempi previsti per prestito INPDAP
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Re: Tempi previsti per prestito INPDAP
sul URl, troverai la Tabella dei termini dei procedimenti amministrativi
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connec ... nistrativi
L'eventuale rifiuto può sorgere da eventuali altri prestiti e per il quale non hai ancora pagato il 40% della somma che hai preso oppure per la presenza di mutuo o eventuale pignoramenti.
Escluso il tutto, entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, l'inpdap ti eroga i soldini.
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connec ... nistrativi
L'eventuale rifiuto può sorgere da eventuali altri prestiti e per il quale non hai ancora pagato il 40% della somma che hai preso oppure per la presenza di mutuo o eventuale pignoramenti.
Escluso il tutto, entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, l'inpdap ti eroga i soldini.
Re: Tempi previsti per prestito INPDAP
Cessione del quinto, Casa del Consumatore lancia operazione “conteggi puliti”
Diritti dei consumatori calpestati nella restituzione delle commissioni “recurring” e delle polizze assicurative in caso di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto.
La Casa del Consumatore lancia l’operazione “conteggi puliti”: verifica gratuita dei conteggi di estinzione, assistenza al rimborso e azioni comuni contro le finanziarie che non rispettano la legge.
Negli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, si è diffusa la cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento che utilizza come modalità di pagamento la cessione mensile di un quinto della retribuzione o della pensione.
Purtroppo non tutti i risparmiatori sanno che in sede di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto, la finanziaria deve rimborsare la quota-parte della polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o morte e la quota-parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring).
Diverse volte Bankitalia ha richiamato l’attenzione degli intermediari sulla necessità di fare conteggi rispettosi della normativa vigente, riportando nei fogli informativi e nei contratti una chiara indicazione delle diverse componenti di costo, individuando specificamente quelle soggette a maturazione nel corso del tempo.
Nonostante gli inviti della Banca d’Italia e le numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in moltissimi casi le finanziarie contano per intero tali voci nel conteggio estintivo, con danni anche di diverse migliaia di euro a cliente.
La Casa del Consumatore invita tutti coloro che vogliono estinguere o hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione (si ha “estinzione” anche quando si chiude un contratto in essere, anche per aprirne uno nuovo, con un maggior importo finanziato) a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione.
Gli esperti, esaminata la documentazione, invieranno la loro valutazione sulla possibilità di contestare i conteggi della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già pagato.
L’Associazione, sulla base delle segnalazioni ricevute, invierà diffide alle finanziarie che non rispettano la legge.
Per maggiori informazioni contattare la Casa del Consumatore.
Diritti dei consumatori calpestati nella restituzione delle commissioni “recurring” e delle polizze assicurative in caso di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto.
La Casa del Consumatore lancia l’operazione “conteggi puliti”: verifica gratuita dei conteggi di estinzione, assistenza al rimborso e azioni comuni contro le finanziarie che non rispettano la legge.
Negli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, si è diffusa la cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento che utilizza come modalità di pagamento la cessione mensile di un quinto della retribuzione o della pensione.
Purtroppo non tutti i risparmiatori sanno che in sede di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto, la finanziaria deve rimborsare la quota-parte della polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o morte e la quota-parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring).
Diverse volte Bankitalia ha richiamato l’attenzione degli intermediari sulla necessità di fare conteggi rispettosi della normativa vigente, riportando nei fogli informativi e nei contratti una chiara indicazione delle diverse componenti di costo, individuando specificamente quelle soggette a maturazione nel corso del tempo.
Nonostante gli inviti della Banca d’Italia e le numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in moltissimi casi le finanziarie contano per intero tali voci nel conteggio estintivo, con danni anche di diverse migliaia di euro a cliente.
La Casa del Consumatore invita tutti coloro che vogliono estinguere o hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione (si ha “estinzione” anche quando si chiude un contratto in essere, anche per aprirne uno nuovo, con un maggior importo finanziato) a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione.
Gli esperti, esaminata la documentazione, invieranno la loro valutazione sulla possibilità di contestare i conteggi della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già pagato.
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Per maggiori informazioni contattare la Casa del Consumatore.
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