Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo. Ho bisogno del vostro aiuto.
Sono un Luogotenente dei CC di 54 anni di età, data di arruolamento 25/09/1981, data del grado 01/01/2002, il parametro 135,50.
Il 15/10/2013 dalla CMO di Bari, dopo 300 giorni di aspettativa per malattia, sono stato riformato con il seguente giudizio: "Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto."
Indicazioni della CMO: "Permanentemente non idoneo in modo assoluto al s.m. e d'istituto nell'Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto (art.929 D.Lgs. 66/2010).
E' si idoneo al transito,a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell'A.D. per infermità ("dipendente o meno da causa di servizio") ai sensi artt. 930 - 2142 D.Lgs. 66/2010. Con controindicazione all'impiego in mansioni che possono esporre a stress psico-fisico intenso."
Ho già espresso la rinuncia al transito ai ruoli civili dell’A.D..
La mia domande sono: Ho diritto subito alla pensione INPS? Quanto sarà l’ammontare mensile della pensione? Il TFS e l’ex cassa sottufficiali?
Grazie di cuore a tutti.
Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto.
Re: Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto.
Quello che può accadere a chiunque.
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10/03/2014 201400474 Sentenza Breve 1
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, e legalmente domiciliato eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
del provvedimento datato 18.11.2013 e notificato in data 19.11.2013, con il quale il ricorrente è dispensato dal servizio per fisica inabilità;
del presupposto verbale del Dipartimento Militare Medicina Legale -OMISSIS-- Commissione Medico Ospedaliera del 24.9.2013;
nonchè di ogni altro atto connesso;
e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla riammissione in servizio permanente effettivo con le mansioni fin qui svolte;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente che saranno quantificati nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- in servizio dal 1984 e assente dal lavoro per malattia dal 12.10.2012, è stato inviato dalla -OMISSIS-, in data 18.9.2013, ad eseguire accertamenti presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-.
Ad esito della visita egli è stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, con decorrenza 24.9.2013, inidoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della pubblica sicurezza ed idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
L’interessato, in data 16.10.2013, ha presentato domanda di transito presso una delle amministrazioni dello Stato da lui elencate; tale istanza è stata però revocata con missiva presentata il giorno 30.10.2013.
Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno, con decreto del 2013, ha disposto la dispensa dal servizio del ricorrente, richiamandosi all’esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera.
Avverso tale provvedimento l’esponente è insorto deducendo varie censure.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame, per tardiva impugnazione del giudizio formulato dalla Commissione medico ospedaliera.
L’eccezione non è condivisibile.
La determinazione della suddetta Commissione costituisce atto endoprocedimentale, la cui notificazione non fa decorrere i termini di ricorso (TAR Toscana, II, 14.5.1998, n. 385; Cons. Stato, IV, 9.3.2000, n. 1226); trattasi di atto di natura tecnica impugnabile solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento di dispensa (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 24.10.2013, n. 916).
Entrando nel merito della trattazione dell’impugnativa, si osserva quanto segue.
Dai documenti depositati in giudizio, e, in particolare, dal verbale di accertamento della Commissione medica ospedaliera, non è chiaro quale sia l’iter logico e lo specifico quadro patologico incompatibile con il mantenimento in servizio, anche alla luce del diverso esito della visita medica presso il Dipartimento di salute mentale -OMISSIS-, cui l’interessato si è sottoposto (documento n. 3 depositato in giudizio dal deducente).
Invero il citato verbale, laddove indica la diagnosi di “-OMISSIS-”, da un lato collide con la certificazione -OMISSIS- (che esclude -OMISSIS-, qualifica come buono il contenuto del pensiero e la progettualità del ricorrente e dà contezza soltanto di “-OMISSIS-”), dall’altro non chiarisce i termini in cui il constatato -OMISSIS- e come il medesimo sia stato accertato (si veda la documentazione allegata all’impugnativa).
Inoltre l’Amministrazione, nell’avviso di convocazione presso la Commissione medica, indirizzato al ricorrente, non lo ha reso edotto della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, cosicchè il contraddittorio non si è svolto secondo il precetto di cui all’art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 339/1982 ed all’art. 7, comma 1, del D.M. 12.2.2004 (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).
Né, prima della visita presso la predetta Commissione, il ricorrente è stato reso edotto delle ragioni della nuova richiesta di accertamenti sanitari.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti dell’Amministrazione.
Deve invece essere respinta la richiesta di risarcimento del danno, essendo la stessa priva di qualsiasi supporto probatorio.
Le spese di giudizio, determinate complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti amministrativi; respinge la richiesta risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento, a favore del ricorrente, dell’importo di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
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10/03/2014 201400474 Sentenza Breve 1
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, e legalmente domiciliato eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
del provvedimento datato 18.11.2013 e notificato in data 19.11.2013, con il quale il ricorrente è dispensato dal servizio per fisica inabilità;
del presupposto verbale del Dipartimento Militare Medicina Legale -OMISSIS-- Commissione Medico Ospedaliera del 24.9.2013;
nonchè di ogni altro atto connesso;
e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla riammissione in servizio permanente effettivo con le mansioni fin qui svolte;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente che saranno quantificati nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- in servizio dal 1984 e assente dal lavoro per malattia dal 12.10.2012, è stato inviato dalla -OMISSIS-, in data 18.9.2013, ad eseguire accertamenti presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-.
Ad esito della visita egli è stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, con decorrenza 24.9.2013, inidoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della pubblica sicurezza ed idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
L’interessato, in data 16.10.2013, ha presentato domanda di transito presso una delle amministrazioni dello Stato da lui elencate; tale istanza è stata però revocata con missiva presentata il giorno 30.10.2013.
Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno, con decreto del 2013, ha disposto la dispensa dal servizio del ricorrente, richiamandosi all’esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera.
Avverso tale provvedimento l’esponente è insorto deducendo varie censure.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame, per tardiva impugnazione del giudizio formulato dalla Commissione medico ospedaliera.
L’eccezione non è condivisibile.
La determinazione della suddetta Commissione costituisce atto endoprocedimentale, la cui notificazione non fa decorrere i termini di ricorso (TAR Toscana, II, 14.5.1998, n. 385; Cons. Stato, IV, 9.3.2000, n. 1226); trattasi di atto di natura tecnica impugnabile solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento di dispensa (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 24.10.2013, n. 916).
Entrando nel merito della trattazione dell’impugnativa, si osserva quanto segue.
Dai documenti depositati in giudizio, e, in particolare, dal verbale di accertamento della Commissione medica ospedaliera, non è chiaro quale sia l’iter logico e lo specifico quadro patologico incompatibile con il mantenimento in servizio, anche alla luce del diverso esito della visita medica presso il Dipartimento di salute mentale -OMISSIS-, cui l’interessato si è sottoposto (documento n. 3 depositato in giudizio dal deducente).
Invero il citato verbale, laddove indica la diagnosi di “-OMISSIS-”, da un lato collide con la certificazione -OMISSIS- (che esclude -OMISSIS-, qualifica come buono il contenuto del pensiero e la progettualità del ricorrente e dà contezza soltanto di “-OMISSIS-”), dall’altro non chiarisce i termini in cui il constatato -OMISSIS- e come il medesimo sia stato accertato (si veda la documentazione allegata all’impugnativa).
Inoltre l’Amministrazione, nell’avviso di convocazione presso la Commissione medica, indirizzato al ricorrente, non lo ha reso edotto della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, cosicchè il contraddittorio non si è svolto secondo il precetto di cui all’art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 339/1982 ed all’art. 7, comma 1, del D.M. 12.2.2004 (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).
Né, prima della visita presso la predetta Commissione, il ricorrente è stato reso edotto delle ragioni della nuova richiesta di accertamenti sanitari.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti dell’Amministrazione.
Deve invece essere respinta la richiesta di risarcimento del danno, essendo la stessa priva di qualsiasi supporto probatorio.
Le spese di giudizio, determinate complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti amministrativi; respinge la richiesta risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento, a favore del ricorrente, dell’importo di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
Re: Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto.
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 giugno 2014
Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. (14A04366) (GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014)
--------------------------
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», con particolare riferimento agli articoli 181, comma 1, lett. a) e b), inerente l'attribuzione alla Sanità di militare del compito di provvedere all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato, 640 e 641 sull'accertamento delle idoneità psicofisica e attitudinale ai fini dell'arruolamento, 882 sull'accertamento periodo della permanenza dell'idoneità al servizio dei militari in servizio permanente effettivo, 959 sul proscioglimento dei volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, nonché 929 sulla cessazione dal servizio permanente a causa di infermità;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», con particolare riferimento agli articoli 579 inerente l'idoneità al servizio militare, 582 inerente le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare,
nonché 580 che al comma 4 prevede l'adozione con decreto del Ministro della difesa della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata;
Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale e' stata approvata la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2011, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale;
Viste la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentite le Forze armate;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, che allegate al presente decreto ne formano parte integrante, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.
Art. 2
1. A decorrere dalla data del presente decreto si applicano le direttive tecniche di cui all'art. 1, che sostituiscono e annullano quelle approvate con i seguenti provvedimenti richiamati in premessa: i decreti ministeriali 19 aprile 2000; le direttive direttoriali 5 dicembre 2002, come modificate dai decreti direttoriali 30 agosto 2007, 20 settembre 2007, 9 agosto 2010, 3 settembre 2010, 29 novembre 2010 e 5 ottobre 2011.
2. Limitatamente al personale militare volontario già in servizio al momento di adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2014
Il Ministro: Pinotti
N.B.: per un argomento più completo ecco il link
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... 4A04366/sg" onclick="window.open(this.href);return false;
DECRETO 4 giugno 2014
Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. (14A04366) (GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014)
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», con particolare riferimento agli articoli 181, comma 1, lett. a) e b), inerente l'attribuzione alla Sanità di militare del compito di provvedere all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato, 640 e 641 sull'accertamento delle idoneità psicofisica e attitudinale ai fini dell'arruolamento, 882 sull'accertamento periodo della permanenza dell'idoneità al servizio dei militari in servizio permanente effettivo, 959 sul proscioglimento dei volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, nonché 929 sulla cessazione dal servizio permanente a causa di infermità;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», con particolare riferimento agli articoli 579 inerente l'idoneità al servizio militare, 582 inerente le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare,
nonché 580 che al comma 4 prevede l'adozione con decreto del Ministro della difesa della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata;
Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale e' stata approvata la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
Vista la direttiva ministeriale 19 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 2000, con la quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2011, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005;
Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale;
Viste la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentite le Forze armate;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, che allegate al presente decreto ne formano parte integrante, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.
Art. 2
1. A decorrere dalla data del presente decreto si applicano le direttive tecniche di cui all'art. 1, che sostituiscono e annullano quelle approvate con i seguenti provvedimenti richiamati in premessa: i decreti ministeriali 19 aprile 2000; le direttive direttoriali 5 dicembre 2002, come modificate dai decreti direttoriali 30 agosto 2007, 20 settembre 2007, 9 agosto 2010, 3 settembre 2010, 29 novembre 2010 e 5 ottobre 2011.
2. Limitatamente al personale militare volontario già in servizio al momento di adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2014
Il Ministro: Pinotti
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