procedimento punizione...

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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lunarefs55

Re: procedimento punizione...

Messaggio da lunarefs55 »

Ciao Diego, per esperienza personale diretta ti posso rispondere io. L'amministrazione ha 180 giorni di tempo dalla "presunta" mancanza (o da quando ha avuto l'opportunità di prenderne conoscenza). Ma prima di punirti ti è arrivato l'avviso di avvio del procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti per iscritto?
Saluti.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Supponendo che lei abbia subito una sanzione disciplinare di corpo, devo dirle che la legge non prescrive un termine perentorio entro cui va avviato il procedimento. Diverso è il caso delle sanzioni disciplinari di stato.
Ciò significa che nella dicitura "senza ritardo" può rientrare un termine variabile che può rendere legittimo (o, comunque, non ivalidante) anche il periodo di 4 mesi osservato nel suo caso.
Ciò anche in considerazione che, da quanto scrive, lei è stato frattanto assente dal reparto.
Le confermo che la contestazione disciplinare può essere pure orale.

Saluti,

Giorgio Carta
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

con giudici amministartivi meno succubi dell'amministrazione militare, basterebbe applicare il principio per cui, anche il vaglio della posizione disciplinare al fine di stabilira se procedere o meno alla contestazione, dovrebbe rispettare il termine "residuale di 30 giorni. Purtroppo però non siamo in un paese normale, siamo in Italia.

Giorgio Carta
Roberto Mandarino
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da Roberto Mandarino »

Per andare in pensione di anzianità occorrono 40 anni di contributi, cioè 35 anni di servizio effettivo.

I militari che come lei abbiano maturato 15 anni di contributi possono andare in pensione d'invalidità (ognuno quella che ha maturato in base alla propria anzianità, grado, sistema:retributivo, misto o contributivo, indennità operative, straordinari ecc.ecc.) solo qualora vengano dichiarati dalla Commissione Medico Legale Militare (cmo) non idonei al servizio militare incondizionato, questo avviene solitamente con una invalidità (anche se non dipendente dal servizio) che sia ascritta almeno alla 4^ categoria della tab.A che orientativamente significa una perdita della capacità lavorativa tra il 60% ed il 70%.

Se ritiene di avere complessivamente una percentuale d'invalidità simile, può produrre certificazione specialistica rilasciata da strutture pubbliche e chiedere di essere sottoposto a visita presso la cmo chiedendo l'inidoneità al servizio.
In questo caso la sua pensione si aggirebbe intono a 600 euro netti al mese senza carichi di famiglia e senza privilegiata.

Se usa il motore di ricerca che si trova in alto nel forum troverà molte risposte a colleghi in situazioni simili.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Roberto Mandarino
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ci sono delle patologie che tolgono l'idoneità al servizio, queste sono state più volte allegate a diverse risposte tra le quali quella di "ligi" nel forum degli VSP.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
lino80sa
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da lino80sa »

Articolo 65 del regolamento di disciplina militare

Consegna di rigore.

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato C al presente regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio. 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. La vigilanza è affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale; b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Articolo 66 del regolamento di disciplina militare

Procedure per infliggere la consegna di rigore.

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non è vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.


Allegato C
(Art. 65)COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*)
Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità, del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione. I Comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato. Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge. Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65: fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale; fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. [F] 1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9). 2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11). 3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10). 4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20). 5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20). 6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33). 7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12). 8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20). 9. Comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29). 10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29). 11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31). 12. Svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31). 13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30). 14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25). 15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23). 16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37). 17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16). 18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22). 19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22). 20. Mancanza di iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13). 21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26). 22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14 e 25). 23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44). 24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22). 25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20). 26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15). 27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36). 28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36). 29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26). 30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 24 e 48). 31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45). 32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34). 33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18). 34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50). 35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50). 36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72). 37. Detenzione e uso in luoghi militari -- nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto -- di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49). 38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49). 39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49). 40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15). 41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66). 42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68). 43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68). 44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29). 45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge. 46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazione o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. 47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate. 48. Svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente. 49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente. 50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare. 51. Attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza. 52. Attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare. 53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare. 54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare. 55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.
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lino80sa
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da lino80sa »

Inoltre letta la contestazione degli addebiti leggiti bene gli articoli 65, 66 e l'allegato C dai quale potrai sicuramente trovare spunto per la tua difesa dopodichè metti nero su bianco e produci memoria difensiva sviluppando i fatti a te contestati mettendoli in relazione con quello che dice il regolamento (trova le anomalie). Finita la memoria difensiva consegnala all' Aiutante Magg. in 1^ entro il termine previsto che lo puoi trovare scritto sul documento della contestazione disciplinare aspetta il processino e difenditi !

Imbocca al lupo .


Il mio è un semplice consiglio da profano !
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da lino80sa »

puoi fare ricorso al C.te di Corpo ;-) e se ti hanno dato il foglio di punizione per forza di cose dev'esserci scritto fammi sapere u fatt è curius
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da lino80sa »

guarda se hai parlato con un legale spero che sia uno che si intende di r.d.m. e vari regolamenti militari, l'Avv. Carta è uno di quelli, cmq tempo fa ho scaricato una sentenza di un carabiniere il quale era stato punito davvero per una sciocchezza che non stava ne in celo e ne in terra e per non andare alle lunghe il carabinieri era stato punito con un rimprovero, il graduato esauriti i ricorsi gerarchici ovviamente tutti respinti fece ricorso al T.A.R. il quale dopo 7 anni gli ha dato ragione e ovvio che poi solo lui sa quale sia stata l'azione successiva ma se tali punizioni si rivelano negative sulle note caratteristiche e la "carriera" anche a distanza di 7 anni può essere tutto recuperato.

Il mio è un parere di profano e parlo per esperienza
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Luca de martino
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Re: procedimento punizione...

Messaggio da Luca de martino »

Salve sono nuovo del forum quindi ogni aiuto sul mio quesito è ben accetto!
Ieri dopo 13 anni e mezzo si è conclusa la mia vicenda con un non luogo a procedere x avvenuta prescrizione dovuta ad avermi tolta l'aggravante del pubblico ufficiale.
Sono stato sospeso per 5 anni dall'inizio della custodia cautelare e ho ripreso il servizio ormai da più di 8 anni!!
Come mi devo comportare con la mia amministrazione polizia di stato ?
Sottolineo che nn ho mai avuto una sentenza di condanna e che il nn luogo a procedere lo ha stabilito il gup dell udienza preliminare!!
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