gino59 ha scritto:mimmo63 ha scritto:provo a dare un mio contributo alla richiesta di FRANCOPASSA data la mia diretta esperienza con una Tab B per quattro annualità. P.A.L. 28296.00 grado Aps
Ottenuto il Decreto dal C.G.A.C. l'inpdap dopo l'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica alla quale mi ero rivolto e per la quale è intervenuto, il 28 Luglio c.a. mi ha liquidato con 9127,00 euro netto alla mano. Lordi, 11000 e rotti.
Colgo l'occasione per salutare il grande Gino59.
Saluti Mimmo63
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......Finalmente, ciao Mimmo63......€€€€€€€€€€€€€€€....soldi soldi e soldi....ahahahahaaaaaaaaaa
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.....Ecco cosa mi sfuggiva, ecco perché i conti non tornavano.-
....P.S. In pratica una Tab. "B" equivale in misura pari a una o più annualità della P.P. di 8^ cat. e quindi,
viene erogata una sola volta con la corresponsione del 10% della P.A.L. (1° allegato) e non tra il 10 e il 20% di una P.P. di 8^ cat. come nel 2° allegato.- Sicchè si è svelato il mistero, almeno per me)
Indennità una tantum (1° allegato)
Ai sensi degli artt. 69 ed 89 del DPR 1092/73, come modificati dall’art. 4 della legge 9/1980, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B (n.18 voci di infermità o lesioni con riduzione della capacità lavorativa generica tra l’11 ed il 20% ) annessa alla legge n. 313/68 ha diritto, a prescindere dal periodo maturato ai fini del trattamento di quiescenza, all’atto della cessazione dal servizio ad un’indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità dell’infermità, dove alle menomazioni di rilievo intermedio possono essere attribuite 3 annualità secondo criteri di proporzionalità tra i diversi quadri clinici.
L’ indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni; se questa manca ovvero non ne ha diritto, l’indennità è divisa in parti uguali tra gli orfani
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2° allegato.-
La Tabella B, che comprende le infermità che danno diritto ad indennità una
tantum; comprende infermità e lesioni che hanno prodotto menomazioni con
perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%. La legislazione vigente non
precisa il minimo indennizzabile, tuttavia, in analogia ai criteri adottati in
infortunistica e secondo le indicazioni della Corte dei Conti, si ritiene attualmente
indennizzabile una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 10%.