superamento 731 giorni al cmo
Re: superamento 731 giorni al cmo
Bisogna vedere se è stata decretata.
Nel senso che do per scontato che per quelle ante 2001 CON tabella è stata fatta domanda di e.i. e quindi sono state decretate.
Se non hai fatto domanda di e.i. a suo tempo dubito che sia stata mandata a Roma e quindi al vaglio del CPPO.
Nel senso che do per scontato che per quelle ante 2001 CON tabella è stata fatta domanda di e.i. e quindi sono state decretate.
Se non hai fatto domanda di e.i. a suo tempo dubito che sia stata mandata a Roma e quindi al vaglio del CPPO.
- antoniomlg
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Re: superamento 731 giorni al cmo
Messaggio da antoniomlg »
allora cerco di spiegarti tutto e meglio.
causa di servizio con modello "C"nel 1999, nel 2000 iscritta dalla CMO a categoria.
fatto la richiesta di equo indennizzo dopo 8 anni mi rispondono negativamente,
in quanto avevo fatto domanda per indennità una "tantum" e non equo indennizzo,
ma non min interessa l'equo indennizzo........
mi interessa sapere domani che mi decido ad intraprendere una serie di aggravamenti ed interdipendenza
in quanto nel giro di 5 anni mi voglio levare di torno, e farmi riformare quale sarà la trafila iter???
grazie di tutto
causa di servizio con modello "C"nel 1999, nel 2000 iscritta dalla CMO a categoria.
fatto la richiesta di equo indennizzo dopo 8 anni mi rispondono negativamente,
in quanto avevo fatto domanda per indennità una "tantum" e non equo indennizzo,
ma non min interessa l'equo indennizzo........
mi interessa sapere domani che mi decido ad intraprendere una serie di aggravamenti ed interdipendenza
in quanto nel giro di 5 anni mi voglio levare di torno, e farmi riformare quale sarà la trafila iter???
grazie di tutto
Re: superamento 731 giorni al cmo
Le patologie riconosciute con modello C (unico caso) non vanno al vaglio del Comitato e se lo fanno vi è un NON luogo a deliberare, per cui sei a posto a priori per chiedere l'interdipendenza (non hai limiti di tempo), invece per l'aggravamento credo che dovrai rispettare comunque il termine di anni 5 dalla data di notifica del decreto, in quanto l'Una tantum non è altri che una maggiorazione dell'equo indennizzo riservata ai riformati parziali.
Hai percepito l'Una Tantum no?
Comunque, anche se fossi fuori termine la domanda la puoi fare comunque, non varrà ai fini dell'equo indennizzo ma verrà preso in considerazione (se aggravata) ai fini della PPO.
Hai percepito l'Una Tantum no?
Comunque, anche se fossi fuori termine la domanda la puoi fare comunque, non varrà ai fini dell'equo indennizzo ma verrà preso in considerazione (se aggravata) ai fini della PPO.
Re: superamento 731 giorni al cmo
PS: Se miri alla riforma devi metterti in malattia, non è che un aggravamento o interdipendenza ti accellerino la "pratica" a meno che non ti danno subito una 4^ categoria di tabella A.
- antoniomlg
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Re: superamento 731 giorni al cmo
Messaggio da antoniomlg »
sempre grazie di tutto
allora l'indennità una tantum non mi è stata concessa in quanto mi risposero che non prevista per il personale Esercito (essendo io dell'Esercito), quindi niente una tantum e niente equo indennizzo....
ma non importa..
per quanto riguarda la riforma io già mi trovo in riforma parziale con una 4^ categoria tabella A misura massima riconosciuta ed ascritta fin dal 2000.
quindi credo che appena trovo un povero cristo che riesce a farmi una proiezione di quanto sarebbe la mia pensione , mi reco alla cmo e nel giro di qualche anno mi riformano.
tu che dici??
grazie
allora l'indennità una tantum non mi è stata concessa in quanto mi risposero che non prevista per il personale Esercito (essendo io dell'Esercito), quindi niente una tantum e niente equo indennizzo....
ma non importa..
per quanto riguarda la riforma io già mi trovo in riforma parziale con una 4^ categoria tabella A misura massima riconosciuta ed ascritta fin dal 2000.
quindi credo che appena trovo un povero cristo che riesce a farmi una proiezione di quanto sarebbe la mia pensione , mi reco alla cmo e nel giro di qualche anno mi riformano.
tu che dici??
grazie
Re: superamento 731 giorni al cmo
perchè non provi a mettere qualche dato. chissà magari qualcuno lo trovi.antoniomlg ha scritto:sempre grazie di tutto
allora l'indennità una tantum non mi è stata concessa in quanto mi risposero che non prevista per il personale Esercito (essendo io dell'Esercito), quindi niente una tantum e niente equo indennizzo....
ma non importa..
per quanto riguarda la riforma io già mi trovo in riforma parziale con una 4^ categoria tabella A misura massima riconosciuta ed ascritta fin dal 2000.
quindi credo che appena trovo un povero cristo che riesce a farmi una proiezione di quanto sarebbe la mia pensione , mi reco alla cmo e nel giro di qualche anno mi riformano.
tu che dici??
grazie
ciao
Re: superamento 731 giorni al cmo
Se ti dicono che non puoi chiedere l'equo indennizzo in quanto avevi già chiesto l'una tantum, come è possibile che poi ti dicano che l'Una Tantum non è prevista per l'Esercito???antoniomlg ha scritto: sempre grazie di tutto
allora l'indennità una tantum non mi è stata concessa in quanto mi risposero che non prevista per il personale Esercito (essendo io dell'Esercito), quindi niente una tantum e niente equo indennizzo....
ma non importa..
per quanto riguarda la riforma io già mi trovo in riforma parziale con una 4^ categoria tabella A misura massima riconosciuta ed ascritta fin dal 2000.
quindi credo che appena trovo un povero cristo che riesce a farmi una proiezione di quanto sarebbe la mia pensione , mi reco alla cmo e nel giro di qualche anno mi riformano.
tu che dici??
grazie
Qualcosa non mi torna!!
Poi dici non mi interessa l'e.i.? Però l'Una Tantum ti interessava, forse perché era di maggiore importo? (sto sorridendo!)
Per la riforma spero ben prima di "qualche anno" visto che massimo puoi farti 2 anni di aspettativa per infermità.
Re: superamento 731 giorni al cmo
Il collega aeronatica in data 26 febbraio 2014 nel forum della GdiF ha pubblicato la seguente notizia e che riporto per comodità di tanti in questo forum Carabinieri in modo da dare ampiamente notizia.
Adesso non ci resta che aspettare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Egregi Signori, un saluto a tutti i partecipanti.
Ritengo utile per tutti coloro i quali si possono trovare in situazioni analoghe a quelle di seguito trattate pubblicare l'Ordinanza sospensiva cautelare emessa dal T.A.R., Prima Sezione, di Torino a tutela del ricorrente che era stato congedato per superamento del periodo massimo di aspettativa di 730/731 gg.
Ritenendo illegittimo il collocamento in congedo ed illegittimo l'allontanamento dal servizio attivo il ricorrente ha gravato le determinazioni assunte dall'Amministrazione ed il Collegio giudicante, avendo riscontrato come fondati ed evidenti i vizi e le eccezioni prospettate, ha emesso ordinanza collegiale cautelare urgente sospensiva degli effetti degli atti impugnati.
Si segnala, per la massima divulgazione, che l'impugnazione dinanzi al T.A.R. è stata proposta dopo ben oltre i 60 giorni dalla conoscenza dell'atto di congedo.
In ogni caso, per opportuna conoscenza, buona lettura a tutti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
N. 00117/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00038/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:
Marco Grosso, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-la comunicazione telegrafica prot. n. 0137437/13 datata 29 aprile 2013, notificata in data 02 maggio 2013, promanata dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza;
- l'atto prot. n. 0233314/13 datato 23 luglio 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ;
- l'atto prot. n. 0349416/13 datato 04 dicembre 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
- tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
rilevato che le questioni poste dal ricorso - non sprovviste di profili di fumusboni iuris – presentano aspetti di complessità la cui trattazione non appare compatibile con la presente fase cautelare;
considerato che l’udienza di merito può essere fissata in tempi ragionevolmente brevi e che nelle more appare opportuno sospendere l’esecutività del provvedimento di congedo impugnato;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
sospende l’esecuzione del provvedimento di congedo impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
Adesso non ci resta che aspettare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
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Egregi Signori, un saluto a tutti i partecipanti.
Ritengo utile per tutti coloro i quali si possono trovare in situazioni analoghe a quelle di seguito trattate pubblicare l'Ordinanza sospensiva cautelare emessa dal T.A.R., Prima Sezione, di Torino a tutela del ricorrente che era stato congedato per superamento del periodo massimo di aspettativa di 730/731 gg.
Ritenendo illegittimo il collocamento in congedo ed illegittimo l'allontanamento dal servizio attivo il ricorrente ha gravato le determinazioni assunte dall'Amministrazione ed il Collegio giudicante, avendo riscontrato come fondati ed evidenti i vizi e le eccezioni prospettate, ha emesso ordinanza collegiale cautelare urgente sospensiva degli effetti degli atti impugnati.
Si segnala, per la massima divulgazione, che l'impugnazione dinanzi al T.A.R. è stata proposta dopo ben oltre i 60 giorni dalla conoscenza dell'atto di congedo.
In ogni caso, per opportuna conoscenza, buona lettura a tutti.
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N. 00117/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00038/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:
Marco Grosso, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-la comunicazione telegrafica prot. n. 0137437/13 datata 29 aprile 2013, notificata in data 02 maggio 2013, promanata dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza;
- l'atto prot. n. 0233314/13 datato 23 luglio 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ;
- l'atto prot. n. 0349416/13 datato 04 dicembre 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
- tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
rilevato che le questioni poste dal ricorso - non sprovviste di profili di fumusboni iuris – presentano aspetti di complessità la cui trattazione non appare compatibile con la presente fase cautelare;
considerato che l’udienza di merito può essere fissata in tempi ragionevolmente brevi e che nelle more appare opportuno sospendere l’esecutività del provvedimento di congedo impugnato;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
sospende l’esecuzione del provvedimento di congedo impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
Re: superamento 731 giorni al cmo
Se ha fatto ricorso oltre i 60 gg. dal congedo, presumo che lo abbia fatto perché non aveva ottenuto l'atto definitivo da parte del CG della GdiF, cosa che anche se non gli è stato notificato come si legge nella sentenza, è datato 4 dicembre 2013.
In questi giorni il Tar Toscana si è espresso così:
1) - Il ricorrente, in servizio dal 24.1.1984 e assente dal lavoro per malattia dal 12.10.2012, è stato inviato dalla -OMISSIS-, in data 18.9.2013, ad eseguire accertamenti presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-.
2) - Ad esito della visita egli è stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, con decorrenza 24.9.2013, inidoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della pubblica sicurezza ed idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
3) - L’interessato, in data 16.10.2013, ha presentato domanda di transito presso una delle amministrazioni dello Stato da lui elencate; tale istanza è stata però revocata con missiva presentata il giorno 30.10.2013.
4) - Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno, con decreto del 18.11.2013, ha disposto la dispensa dal servizio del ricorrente, richiamandosi all’esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera.
IL TAR precisa:
5) - In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
6) - E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame, per tardiva impugnazione del giudizio formulato dalla Commissione medico ospedaliera.
7) - L’eccezione non è condivisibile.
8) - La determinazione della suddetta Commissione costituisce atto endoprocedimentale, la cui notificazione non fa decorrere i termini di ricorso (TAR Toscana, II, 14.5.1998, n. 385; Cons. Stato, IV, 9.3.2000, n. 1226); trattasi di atto di natura tecnica impugnabile solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento di dispensa (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 24.10.2013, n. 916).
OMISSIS
9) - Il Tar prima di concludere che accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti amministrativi, scrive quanto segue:
10) - Inoltre l’Amministrazione, nell’avviso di convocazione presso la Commissione medica, indirizzato al ricorrente, non lo ha reso edotto della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, cosicchè il contraddittorio non si è svolto secondo il precetto di cui all’art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 339/1982 ed all’art. 7, comma 1, del D.M. 12.2.2004 (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).
11) -Né, prima della visita presso la predetta Commissione, il ricorrente è stato reso edotto delle ragioni della nuova richiesta di accertamenti sanitari.
FINE.
(N.B.: vedi sopra punto n. 8 )
In questi giorni il Tar Toscana si è espresso così:
1) - Il ricorrente, in servizio dal 24.1.1984 e assente dal lavoro per malattia dal 12.10.2012, è stato inviato dalla -OMISSIS-, in data 18.9.2013, ad eseguire accertamenti presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-.
2) - Ad esito della visita egli è stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto, con decorrenza 24.9.2013, inidoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della pubblica sicurezza ed idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
3) - L’interessato, in data 16.10.2013, ha presentato domanda di transito presso una delle amministrazioni dello Stato da lui elencate; tale istanza è stata però revocata con missiva presentata il giorno 30.10.2013.
4) - Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno, con decreto del 18.11.2013, ha disposto la dispensa dal servizio del ricorrente, richiamandosi all’esito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera.
IL TAR precisa:
5) - In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
6) - E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame, per tardiva impugnazione del giudizio formulato dalla Commissione medico ospedaliera.
7) - L’eccezione non è condivisibile.
8) - La determinazione della suddetta Commissione costituisce atto endoprocedimentale, la cui notificazione non fa decorrere i termini di ricorso (TAR Toscana, II, 14.5.1998, n. 385; Cons. Stato, IV, 9.3.2000, n. 1226); trattasi di atto di natura tecnica impugnabile solo unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento di dispensa (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 24.10.2013, n. 916).
OMISSIS
9) - Il Tar prima di concludere che accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla domanda di annullamento, fatti salvi gli ulteriori e necessari provvedimenti amministrativi, scrive quanto segue:
10) - Inoltre l’Amministrazione, nell’avviso di convocazione presso la Commissione medica, indirizzato al ricorrente, non lo ha reso edotto della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, cosicchè il contraddittorio non si è svolto secondo il precetto di cui all’art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 339/1982 ed all’art. 7, comma 1, del D.M. 12.2.2004 (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).
11) -Né, prima della visita presso la predetta Commissione, il ricorrente è stato reso edotto delle ragioni della nuova richiesta di accertamenti sanitari.
FINE.
(N.B.: vedi sopra punto n. 8 )
Re: superamento 731 giorni al cmo
per notizia
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giudizio di inidoneità.
gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare;
l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.
Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio;
- il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, il parere della Commissione medica di seconda istanza è decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416).
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giudizio di inidoneità.
gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare;
l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.
Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio;
- il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, il parere della Commissione medica di seconda istanza è decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416).
Re: superamento 731 giorni al cmo
collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio.
Quanto qui sotto pubblicato dovrebbe chiarirti le idee.
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1) - Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
2) - il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare;
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
4) - il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
5) - a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
Ricorso tutto Ok.
Il resto leggetelo qui sotto.
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28/05/2014 201402928 Sentenza 7
N. 02928/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06004/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 209/2008 del 1/7/2008 recante collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché degli atti connessi ivi compresi i provvedimenti prot. n. 0002278 e n. 10 del 18/2/2008 concernenti l’aspettativa dal 20/12/2007 all’11/2/2008; con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
- quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, recante l’annullamento del precedente decreto n. 209 del 1/7/2008 e dei provvedimenti di aspettativa, con collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio; nonché degli atti connessi;
con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 29/10/2008, -OMISSIS-, già caporal maggiore scelto VSP in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, propone l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi al collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio con decorrenza 11/2/2008.
Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio.
DIRITTO
1. Nel merito, con il ricorso introduttivo, si deduce che:
- nel calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, non risulterebbe scomputata dal periodo di aspettativa riferito al 2008, la licenza straordinaria di 45 giorni ex art. 15 della legge n. 599 del 1954 e art. 25 del d. lgs. n. 196 del 1995, nonché 4 giorni di licenza ordinaria;
- il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare; i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni riportate in servizio non andrebbero considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; la pronuncia sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio costituirebbe presupposto necessario per la determinazione sul collocamento in congedo;
- ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non avrebbe limiti e non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- mancherebbe una adeguata istruttoria;
- mancherebbe una congrua motivazione.
1.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce che:
- il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
- a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
- non potrebbero rientrare nel computo del limite massimo di aspettativa nel quinquennio 2003-2008 i periodi di aspettativa fruiti per il riconoscimento della causa di servizio: infatti, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170 del 2007, l’aspettativa, fino al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato la non idoneità, andrebbe disposta anche oltre il limite massimo previsto; ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- al ricorrente non sarebbe stato consentito l’eventuale transito nel personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge n. 266 del 1999.
2.1. Il ricorrente è cessato dal servizio permanente per non aver acquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con collocamento in congedo nella riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d. lgs. n. 196 del 1995, dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954 e dell’art. 2187 del d. lgs. n. 66 del 2010.
A sostegno della determinazione sono stati conteggiati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente per complessivi giorni 731, contestualmente corretti in sede di autotutela, sulla base della documentazione relativa ai giudizi all’epoca formulati sulla non idoneità temporanea al servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio nei periodi dal 4/2/2003 al 15/4/2005, dal 19/7/2004 al 23/1/2005, dal 9 al 25/4/2005, dal 27/4 al 12/6/2005, dal 18 al 22/7/2005, dal 17 al 29/11/2005, dal 8 al 11/2/2007, dal 7/6 al 4/12/2007 e dal 20/12/2007 al 6/1/2008.
Orbene, secondo quanto allegato e dedotto dal ricorrente, l’infermità relativa ad esiti di -OMISSIS--OMISSIS- è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2950 del 29/10/2009. Sennonché non risulta che il provvedimento impugnato abbia tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento né risulta se e quali delle aspettative fruite dal ricorrente derivino da inidoneità al servizio dovuta ai postumi del pregresso trauma risalente al 1999.
La determinazione in esame si rivale pertanto illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione che ne comporta l’annullamento, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa.
2.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.
3. Va respinta ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, la cui posizione resta ancora da definire all’esito delle nuove determinazioni da adottare.
4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi aggiunti, annulla il provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ogni altra domanda reietta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
Quanto qui sotto pubblicato dovrebbe chiarirti le idee.
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1) - Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
2) - il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare;
IL TAR di Napoli scrive:
3) - Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
4) - il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
5) - a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
Ricorso tutto Ok.
Il resto leggetelo qui sotto.
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28/05/2014 201402928 Sentenza 7
N. 02928/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06004/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Pascale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
- Direzione Generale del Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento truppa in servizio permanente ed in ferma o rafferma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo: del decreto dirigenziale n. 209/2008 del 1/7/2008 recante collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché degli atti connessi ivi compresi i provvedimenti prot. n. 0002278 e n. 10 del 18/2/2008 concernenti l’aspettativa dal 20/12/2007 all’11/2/2008; con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
- quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, recante l’annullamento del precedente decreto n. 209 del 1/7/2008 e dei provvedimenti di aspettativa, con collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa di giorni 731 nel quinquennio; nonché degli atti connessi;
con declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio ed alla retribuzione e conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera computando anche il periodo di illegittimo collocamento in congedo, con corresponsione della retribuzione spettante maggiorata di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 29/10/2008, -OMISSIS-, già caporal maggiore scelto VSP in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, propone l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi al collocamento in congedo categoria riserva per il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio con decorrenza 11/2/2008.
Con motivi aggiunti notificati il 7/1/2014, il ricorrente, nel riferire che con decreto n. 2950 del 29/10/2009 veniva riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio con esito -OMISSIS-, impugnava il sopravvenuto provvedimento con cui era annullato in sede di autotutela il precedente collocamento in congedo e adottato un nuovo provvedimento in merito con decorrenza 7/1/2008.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio.
DIRITTO
1. Nel merito, con il ricorso introduttivo, si deduce che:
- nel calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, non risulterebbe scomputata dal periodo di aspettativa riferito al 2008, la licenza straordinaria di 45 giorni ex art. 15 della legge n. 599 del 1954 e art. 25 del d. lgs. n. 196 del 1995, nonché 4 giorni di licenza ordinaria;
- il collocamento in congedo non terrebbe conto della pendenza dal 1999 di un procedimento finalizzato al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un sinistro verificatosi a bordo di un automezzo militare; i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni riportate in servizio non andrebbero considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; la pronuncia sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio costituirebbe presupposto necessario per la determinazione sul collocamento in congedo;
- ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non avrebbe limiti e non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- mancherebbe una adeguata istruttoria;
- mancherebbe una congrua motivazione.
1.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, con decreto n. 456 del 7/11/2013, sono state annullate in autotutela le determinazioni in merito a vari periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente (ivi compreso quello relativo al periodo dal 20/12/2007) nonché al collocamento in congedo, con contestuale rideterminazione dei periodi di aspettativa e della decorrenza della cessazione dal servizio.
Ne consegue che le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce che:
- il collocamento in congedo non terrebbe conto del sopravvenuto riconoscimento della causa di servizio;
- a causa dell’incidente subito durante il servizio nel 1999, il ricorrente avrebbe patito continui aggravamenti che lo avrebbero costretto ad assentarsi dal servizio anche nelle annualità in contestazione;
- non potrebbero rientrare nel computo del limite massimo di aspettativa nel quinquennio 2003-2008 i periodi di aspettativa fruiti per il riconoscimento della causa di servizio: infatti, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170 del 2007, l’aspettativa, fino al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato la non idoneità, andrebbe disposta anche oltre il limite massimo previsto; ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 163 del 2002, l’aspettativa conseguente al giudizio di non idoneità parziale al servizio in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio non sarebbe quindi cumulabile con l’aspettativa ordinaria per infermità;
- mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento;
- al ricorrente non sarebbe stato consentito l’eventuale transito nel personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della legge n. 266 del 1999.
2.1. Il ricorrente è cessato dal servizio permanente per non aver acquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con collocamento in congedo nella riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d. lgs. n. 196 del 1995, dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954 e dell’art. 2187 del d. lgs. n. 66 del 2010.
A sostegno della determinazione sono stati conteggiati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente per complessivi giorni 731, contestualmente corretti in sede di autotutela, sulla base della documentazione relativa ai giudizi all’epoca formulati sulla non idoneità temporanea al servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio nei periodi dal 4/2/2003 al 15/4/2005, dal 19/7/2004 al 23/1/2005, dal 9 al 25/4/2005, dal 27/4 al 12/6/2005, dal 18 al 22/7/2005, dal 17 al 29/11/2005, dal 8 al 11/2/2007, dal 7/6 al 4/12/2007 e dal 20/12/2007 al 6/1/2008.
Orbene, secondo quanto allegato e dedotto dal ricorrente, l’infermità relativa ad esiti di -OMISSIS--OMISSIS- è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2950 del 29/10/2009. Sennonché non risulta che il provvedimento impugnato abbia tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento né risulta se e quali delle aspettative fruite dal ricorrente derivino da inidoneità al servizio dovuta ai postumi del pregresso trauma risalente al 1999.
La determinazione in esame si rivale pertanto illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione che ne comporta l’annullamento, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa.
2.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.
3. Va respinta ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente, la cui posizione resta ancora da definire all’esito delle nuove determinazioni da adottare.
4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo ed, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi aggiunti, annulla il provvedimento DGPM n. 456 del 7/11/2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ogni altra domanda reietta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
Re: superamento 731 giorni al cmo
- Occhio a quando fanno i conteggi, poiché i comandi "spesso" sbagliano.
- Possibilità di scomputare con i giorni di licenza ordinaria rimasta.
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“collocamento in aspettativa per infermità”;
1) - Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa;
- dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.
IL TAR di MILANO nell'accogliere il ricorso, scrive:
2) - E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010): (leggere in sentenza i n. dall'1 al 7),
- ) - 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
3) - Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.
4) - Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.
5) - Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
6) - (il ricorrente) In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.
7) - Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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03/07/2014 201401719 Sentenza 1
N. 01719/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento:
- del provvedimento n. ../2012 datato 24 agosto 2012 promanato dal Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze ed avente ad oggetto “collocamento in aspettativa per infermità”; - del correlato e conseguente rapporto informativo n. .. datato 9 maggio 2012, quale documentazione caratteristica redatta per fine servizio del giudicando in conseguenza del collocamento in aspettativa; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, dipendente dal Ministero della Difesa, in servizio permanente effettivo con il grado di OMISSIS con sede di servizio in OMISSIS, ha dedotto di essere stato collocato in aspettativa dal 22 dicembre 2011 al 20 agosto 2012. Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa; dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.
I.1. Con decreto del 13 febbraio 2013 n. 255, il Presidente della Sezione ha ordinato al Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze di trasmettere alla Segreteria della Sezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente:
1) una relazione sui fatti di causa;
2) nonché copia dei documenti del fascicolo istruttorio, ove diversi da quelli prodotti in giudizio.
I.2. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2014 n. 451, la Sezione: “Vista: la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente nei motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2013, avente ad oggetto il deposito dei diversi atti e verbali sanitari delle CC.MM.00. sulla base dei quali è stato redatto conseguentemente il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente; Ritenuto: che tale richiesta, alla luce delle censure sollevate, appare rilevante ai fini del decidere”; ha disposto di acquisire tale documentazione.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 7.5.2014. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
II.1. E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010):
“1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”.
Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.
III. Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.
III.1. Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
III.2. Nel caso di specie, la disposizione non è stata rispettata. In data del 28 novembre 2011, il Comandante di Corpo aveva rilasciato licenza straordinaria di convalescenza di giorni 24 (quelli, cioè, che al ricorrente, detratti i 21 giorni di licenza straordinaria già fruiti nel corso dell’anno 2011, ancora residuavano, considerato che la normativa di settore fissa il limite massimo annuale di tale tipologia di licenza in 45 giorni). Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere posto in aspettativa dal 28 dicembre 2011 e non dal 22 dicembre 2011.
III.3. Sotto altro profilo, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di fruire anche della rimanente licenza ordinaria. Secondo i conteggi effettuati dal ricorrente (non oggetto di specifica contestazione di controparte), restavano ancora 11 giorni di licenza ordinaria da fruire prima del collocamento in aspettativa.
IV. Con i motivi aggiunti, l’istante ha contestato, sotto altro aspetto, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.
IV.1. La documentazione versata in atti (in data 27 marzo 2014) suffraga la censura appena esposta.
Risulta, infatti, che il ricorrente:
§ dal 22 marzo 2012 è stato rinviato a visita sino al 13 aprile 2012 (cfr. doc. prot. n. ……, 22 marzo 2012, C.M.O. di Roma);
§ dal 7 agosto 2012 è stato rinviato al giorno 17 agosto 2012, concludendosi l’accertamento sanitario il 21 agosto (cfr. verbale prot. n. …, 17 agosto 2012, C.M.O. di Milano; nonché prot. n. …., 21 agosto 2012, C.M.O. di Roma).
IV.2. Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.
V. Si osserva che sia il calcolo dei giorni di licenza ordinaria e straordinaria residui, sia il computo dei giorni di “messa a disposizione” degli organi sanitari, non sono stati specificatamente contestati da controparte né in memoria né oralmente in udienza; pertanto possono essere posti a fondamento della decisione (art. 64, II comma, c.p.a.).
VI. I provvedimenti in epigrafe devono, quindi, essere annullati. L’amministrazione è tenuta a rideterminarsi, tenendo conto dei rilievi formulati dal Tribunale. L’esame dei lamentati vizi procedimentali (II e III motivo del ricorso principale) può essere assorbito in ragione dall’accoglimento delle censure sostanziali.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
- Possibilità di scomputare con i giorni di licenza ordinaria rimasta.
----------------------------------------------------------------------------------------
“collocamento in aspettativa per infermità”;
1) - Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa;
- dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.
IL TAR di MILANO nell'accogliere il ricorso, scrive:
2) - E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010): (leggere in sentenza i n. dall'1 al 7),
- ) - 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
3) - Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.
4) - Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.
5) - Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
6) - (il ricorrente) In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.
7) - Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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03/07/2014 201401719 Sentenza 1
N. 01719/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento:
- del provvedimento n. ../2012 datato 24 agosto 2012 promanato dal Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze ed avente ad oggetto “collocamento in aspettativa per infermità”; - del correlato e conseguente rapporto informativo n. .. datato 9 maggio 2012, quale documentazione caratteristica redatta per fine servizio del giudicando in conseguenza del collocamento in aspettativa; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, dipendente dal Ministero della Difesa, in servizio permanente effettivo con il grado di OMISSIS con sede di servizio in OMISSIS, ha dedotto di essere stato collocato in aspettativa dal 22 dicembre 2011 al 20 agosto 2012. Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa; dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.
I.1. Con decreto del 13 febbraio 2013 n. 255, il Presidente della Sezione ha ordinato al Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze di trasmettere alla Segreteria della Sezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente:
1) una relazione sui fatti di causa;
2) nonché copia dei documenti del fascicolo istruttorio, ove diversi da quelli prodotti in giudizio.
I.2. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2014 n. 451, la Sezione: “Vista: la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente nei motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2013, avente ad oggetto il deposito dei diversi atti e verbali sanitari delle CC.MM.00. sulla base dei quali è stato redatto conseguentemente il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente; Ritenuto: che tale richiesta, alla luce delle censure sollevate, appare rilevante ai fini del decidere”; ha disposto di acquisire tale documentazione.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 7.5.2014. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
II.1. E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010):
“1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”.
Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.
III. Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.
III.1. Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
III.2. Nel caso di specie, la disposizione non è stata rispettata. In data del 28 novembre 2011, il Comandante di Corpo aveva rilasciato licenza straordinaria di convalescenza di giorni 24 (quelli, cioè, che al ricorrente, detratti i 21 giorni di licenza straordinaria già fruiti nel corso dell’anno 2011, ancora residuavano, considerato che la normativa di settore fissa il limite massimo annuale di tale tipologia di licenza in 45 giorni). Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere posto in aspettativa dal 28 dicembre 2011 e non dal 22 dicembre 2011.
III.3. Sotto altro profilo, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di fruire anche della rimanente licenza ordinaria. Secondo i conteggi effettuati dal ricorrente (non oggetto di specifica contestazione di controparte), restavano ancora 11 giorni di licenza ordinaria da fruire prima del collocamento in aspettativa.
IV. Con i motivi aggiunti, l’istante ha contestato, sotto altro aspetto, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.
IV.1. La documentazione versata in atti (in data 27 marzo 2014) suffraga la censura appena esposta.
Risulta, infatti, che il ricorrente:
§ dal 22 marzo 2012 è stato rinviato a visita sino al 13 aprile 2012 (cfr. doc. prot. n. ……, 22 marzo 2012, C.M.O. di Roma);
§ dal 7 agosto 2012 è stato rinviato al giorno 17 agosto 2012, concludendosi l’accertamento sanitario il 21 agosto (cfr. verbale prot. n. …, 17 agosto 2012, C.M.O. di Milano; nonché prot. n. …., 21 agosto 2012, C.M.O. di Roma).
IV.2. Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.
V. Si osserva che sia il calcolo dei giorni di licenza ordinaria e straordinaria residui, sia il computo dei giorni di “messa a disposizione” degli organi sanitari, non sono stati specificatamente contestati da controparte né in memoria né oralmente in udienza; pertanto possono essere posti a fondamento della decisione (art. 64, II comma, c.p.a.).
VI. I provvedimenti in epigrafe devono, quindi, essere annullati. L’amministrazione è tenuta a rideterminarsi, tenendo conto dei rilievi formulati dal Tribunale. L’esame dei lamentati vizi procedimentali (II e III motivo del ricorso principale) può essere assorbito in ragione dall’accoglimento delle censure sostanziali.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
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Re: superamento 731 giorni al cmo
Messaggio da aeronatica »
Egregi Signori, un saluto a tutti.
Come sempre resto grato a Panorama che puntualmente e con celerità rende noto al Forum molte importanti pronunce che si auspica possano essere di aiuto a tutti.
Purtroppo il mio poco tempo disponibile e soprattutto la Sua solerte precisa attività ha fatto si che anche questa volta mi precedesse nella pubblicazione.
Ma al di la' di chi prima pubblica, l'importante è che l'indirizzo giurisprudenziale venga divulgato.
Mi permetto di precisare, per quanto nella mia conoscenza, che quando viene effettuato il conteggio del periodo di aspettativa SEMPRE SBAGLIANO e se si vuole giustamente criticare l'avverbio SEMPRE allora mi correggerei con un 99,99%.
Questa sentenza da me attesa da oltre due anni, nella quale credevo per principi di diritto e per la quale si è agito con minuziosa precisione, è un'altra riprova del fatto che molti, molti, molti ed ancora molti militari vengono dichiarati decaduti per superamento del periodo di comporto quando invece non hanno ancora fruito di tutta l'aspettativa disponibile nel quinquennio con grave violazione dei propri diritti.
Ciò, come spesso mi è capitato di dire, comporta l'allontanamento illegittimo dal servizio attivo in carenza dei presupposti previsti dalla legge e dal Consiglio di Stato, pertanto nei casi nei quali il dipendente impugnasse il decreto di decadenza per vizi di legge vedrebbe accolto il ricorso per le medesime motivazioni della sentenza qui in esame con il risultato, dopo i noti periodi di attesa dei TT.AA.RR., che il dipendente verrebbe nella maggioranza dei casi riammesso in servizio con ricostruzione di carriera e restitutio in integrum economica stipendiale e contributiva, con non ultima la possibilità di azione risarcitoria di tutti i danni subiti e subendi.
Si immagini, in ragione dei motivi di accoglimento esposti nella sentenza de quo, che quasi tutti quei militari che si vedono riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo della licenza non fruita per intervenuta cessazione dal servizio a causa di decadenza hanno in realtà il conteggio dell'aspettativa errato;
infatti, se decadendo maturo il diritto al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria può voler dire che quando sono stato collocato in aspettativa non mi è stata concessa prima la licenza ordinaria spettante computata in dodicesimi......
Non è una regola assoluta ma è quasi sempre certa!
Torno con l'occasione su un post e su una precisazione di qualche mese fa ribadendo che per chi lo sa fare si può impugnare il decreto di decadenza e/o l'atto di dispensa dal servizio ANCHE OLTRE I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO!!!!
Porgo i migliori saluti a tutti.
Come sempre resto grato a Panorama che puntualmente e con celerità rende noto al Forum molte importanti pronunce che si auspica possano essere di aiuto a tutti.
Purtroppo il mio poco tempo disponibile e soprattutto la Sua solerte precisa attività ha fatto si che anche questa volta mi precedesse nella pubblicazione.
Ma al di la' di chi prima pubblica, l'importante è che l'indirizzo giurisprudenziale venga divulgato.
Mi permetto di precisare, per quanto nella mia conoscenza, che quando viene effettuato il conteggio del periodo di aspettativa SEMPRE SBAGLIANO e se si vuole giustamente criticare l'avverbio SEMPRE allora mi correggerei con un 99,99%.
Questa sentenza da me attesa da oltre due anni, nella quale credevo per principi di diritto e per la quale si è agito con minuziosa precisione, è un'altra riprova del fatto che molti, molti, molti ed ancora molti militari vengono dichiarati decaduti per superamento del periodo di comporto quando invece non hanno ancora fruito di tutta l'aspettativa disponibile nel quinquennio con grave violazione dei propri diritti.
Ciò, come spesso mi è capitato di dire, comporta l'allontanamento illegittimo dal servizio attivo in carenza dei presupposti previsti dalla legge e dal Consiglio di Stato, pertanto nei casi nei quali il dipendente impugnasse il decreto di decadenza per vizi di legge vedrebbe accolto il ricorso per le medesime motivazioni della sentenza qui in esame con il risultato, dopo i noti periodi di attesa dei TT.AA.RR., che il dipendente verrebbe nella maggioranza dei casi riammesso in servizio con ricostruzione di carriera e restitutio in integrum economica stipendiale e contributiva, con non ultima la possibilità di azione risarcitoria di tutti i danni subiti e subendi.
Si immagini, in ragione dei motivi di accoglimento esposti nella sentenza de quo, che quasi tutti quei militari che si vedono riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo della licenza non fruita per intervenuta cessazione dal servizio a causa di decadenza hanno in realtà il conteggio dell'aspettativa errato;
infatti, se decadendo maturo il diritto al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria può voler dire che quando sono stato collocato in aspettativa non mi è stata concessa prima la licenza ordinaria spettante computata in dodicesimi......
Non è una regola assoluta ma è quasi sempre certa!
Torno con l'occasione su un post e su una precisazione di qualche mese fa ribadendo che per chi lo sa fare si può impugnare il decreto di decadenza e/o l'atto di dispensa dal servizio ANCHE OLTRE I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO!!!!
Porgo i migliori saluti a tutti.
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- Affidabile
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- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: superamento 731 giorni al cmo
Messaggio da aeronatica »
Scusate la dimenticanza, giusto per concludere:
Detta sentenza è la ulteriore evidente prova che i giorni a disposizione della CMO, I MERI GIORNI DI RINVIO, NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL COMPUTO DELL'ASPETTATIVA FRUITA NEL QUINQUENNIO.
Credo che per ora sia superfluo precisare altro.
Cordiali saluti.
Detta sentenza è la ulteriore evidente prova che i giorni a disposizione della CMO, I MERI GIORNI DI RINVIO, NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL COMPUTO DELL'ASPETTATIVA FRUITA NEL QUINQUENNIO.
Credo che per ora sia superfluo precisare altro.
Cordiali saluti.
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