Angri62 hai ragione, ma visto che la norma prevede che 24 mesi decorrono dalla data di avvio del relativo procedimento, per agevolare il personale che ha presentato domanda di riconoscimento prima di essere posto in aspettativa, viene presa a riferimento la data di presentazione dalla domanda con cui ha avuto inizio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio. Normalmente la domanda viene presentata durante il periodo di aspettativa pertanto la decorrenza è quella dell'inizio dell'aspettativa per la patologia di cui si è richiesta la causa di servizio.angri62 ha scritto:i 24 mesi in cui la cdv deve esprimersi partono da quando sei stato posto in aspettativa e non dalla data della domanda.occhialino ha scritto:Alcune domande per capire meglio la tua posizione:domenico62 ha scritto:Salve a tutti, volevo sapere come sono messo io in merito alla decurtazione stipendiale.
Inizio giorni di malattia il 06/05/2010
Riformato il 14 settembre 2011 senza mai rientrare in servizio
il comitato di verifica mi ha respinto la causa di servizio con atto notificatomi il 06/03/2013 ora ho il ricorso in atto.
volevo sapere se dal 13 al 16 mese di malattia mi verranno decurtati gli stipendi grazie ciaoooooooooo
1 - Quando hai presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio?
2 - In data 14/9/2011 sei stato giudicato permanentemente inidoneo in modo parziale dalla CMO e posto in aspettativa speciale art.12 DPR 170/2007 sino al pronunciamento del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio?
decurtazione- aspettativa
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Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da occhialino »
Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da domenico62 »
...............io ho iniziato la malattia il 6 maggio 2010 e ho presentato la domanda ad agosto 2010
a settembre 2011 riformato in modo assoluto e infine il
6 marzo 2013 diniego della causa di servizio ciao a tutti
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6 marzo 2013 diniego della causa di servizio ciao a tutti
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Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da occhialino »
Giustissimo.pietro17 ha scritto:....è i ventiquattro mesi sono abbondantemente passati. Ergo, non dovrai restituire nulla.
Giusto?????
Saluti.
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Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da occhialino »
Leggo tra le righe riformato in modo assoluto, se cosi fosse le cose cambiano perchè il discorso dei 24 mesi vale solo per il personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale. Pertanto da quello che leggo tra le righe in data 14/11/2011 sei stato posto in quiescenza. In tale ipotesi come previsto dall'art.16 del DPR 51/2009, si procede al recupero del 50% delle somme corrisposte dopo il 12° mese di aspettativa e sino al 18°mese ed all'intero importo delle somme corrisposte dopo il 18° mese di apsettativa. Pertanto se in data 6/5/2010 ha iniziato l'aspettativa dal 6/5/2011 al 14 settembre 2011 dovrebbero recuperarti il 50% delle somme percepite. Accertati se dal 6/5/2011 eri in aspettativa o se ancora fruivi di congedo Straordinario per malattia, solo il periodo di aspettativa viene considerato per il raggiungimento dei 12 mesi a stipendio intero e i successivi a stipendio ridotto.occhialino ha scritto:Giustissimo.pietro17 ha scritto:....è i ventiquattro mesi sono abbondantemente passati. Ergo, non dovrai restituire nulla.
Giusto?????
Saluti.
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Ciao Marco
Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da domenico62 »
dal 6 maggio 2010 al 15 maggio congedo straordinario poi tutta aspettativa fino alla riforma del 14 settembre 2011 ciao
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Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da occhialino »
dal 15 maggio 2011 al 14 settembre 2011 stipendio ridotto al 50% Ciaodomenico62 ha scritto:dal 6 maggio 2010 al 15 maggio congedo straordinario poi tutta aspettativa fino alla riforma del 14 settembre 2011 ciao
Re: decurtazione- aspettativa
Giusto per notizia se può interessare a qualcuno
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Questa sentenza riguarda l'aspetto economico sotto 2 argomentazioni di cui uno relativo a:
- a causa di una grave patologia è stato assente dal servizio per un lungo periodo
- l’Amministrazione lo ha posto in convalescenza, per circa due anni.
1) - Con riferimento a tale ultimo periodo, per il primo anno il ricorrente, secondo le disposizioni normative vigenti, ha percepito la retribuzione per intero;
- invece per il secondo anno, nonostante spettasse la retribuzione ridotta al 50 per cento, l’Amministrazione l’ha corrisposta per intero nel periodo dal giugno 2004 al novembre 2004,
- sicché l’esponente, avvedutosi dell’errore, lo ha comunicato all’ufficio competente, che ha quantificato l’indebito in euro 3.373,51, dal ricorrente poi prontamente restituito.
Per questo motivo posto qui questa sentenza, relativa alla problematica delle decurtazione.
Per completezza leggete il tutto qui sotto, per l'avvenire.
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08/11/2013 201300638 Sentenza 1
N. 00638/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2007, proposto da A. L., rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia Guadagno e Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo, in Campobasso, via Garibaldi, n. 33,
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,
per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'ottenimento della revisione dell'entità del debito vantato dall'Amministrazione in relazione alle ritenute assistenziali e previdenziali relative al periodo stipendiale giugno - novembre 2004, nonché alla revisione del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo stipendiale relativo ai mesi di giugno - ottobre 2006;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia di Stato dal 1990 e in servizio presso la Questura di Campobasso, a causa di una grave patologia è stato assente dal servizio per un lungo periodo compreso tra il 2002 ed il 2003; successivamente l’Amministrazione lo ha posto in convalescenza, per circa due anni.
Con riferimento a tale ultimo periodo, per il primo anno il ricorrente, secondo le disposizioni normative vigenti, ha percepito la retribuzione per intero; invece per il secondo anno, nonostante spettasse la retribuzione ridotta al 50 per cento, l’Amministrazione l’ha corrisposta per intero nel periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, sicché l’esponente, avvedutosi dell’errore, lo ha comunicato all’ufficio competente, che ha quantificato l’indebito in euro 3.373,51, dal ricorrente poi prontamente restituito.
La somma veniva, tuttavia, restituita al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, i cui versamenti erano sospesi in quel periodo in forza della normativa emergenziale legata al sisma che aveva colpito la Regione Molise, nell’ottobre 2002.
Peraltro, l’Amministrazione ometteva di computare la somma restituita ai fini della predisposizione del CUD 2005, sicché l’esponente si vedeva costretto ripetutamente a chiederne la rettifica, per evitare di dover pagare le imposte anche sulla quota parte di retribuzione formalmente percepita, ma successivamente restituita, in quanto indebita.
Peraltro, nelle more veniva a cessare il periodo di sospensione dei versamenti contributivi e l’Amministrazione provvedeva a quantificare la somma che il ricorrente era tenuto a restituire per la quota parte di contributi non versati.
Tale importo, tuttavia , anziché essere quantificato nella somma di euro 1.870,76, correttamente indicata nel CUD rettificato relativo all’anno di imposta 2005, veniva quantificata in euro 2.494,10 nel foglio notizie.
Accadeva infatti che le ritenute previdenziali e assistenziali, anziché essere calcolate, ai fini della restituzione, sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita, venivano calcolate sull’intero.
Il ricorrente ha conseguentemente adito l’intestato T.a.r., per veder accertare il proprio diritto a restituire gli importi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati, nella misura calcolata sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita (euro 887,43) e non su quella intera, indicata invece nelle buste paga relative al periodo stipendiale, compreso tra il 22 giugno 2004 ed il 30 novembre 2004 (pari ad euro 1774,84 mensili), con la conseguenza di veder quantificare il dovuto in euro 1866,66 anziché in euro 2.494,10.
Analogo errore il ricorrente ha denunciato, con riferimento alle ritenute dovute per il periodo dal giugno 2006 al mese di ottobre 2006, chiedendo la restituzione della somma di euro 498,05 indebitamente versata e, in realtà, non dovuta.
Tale ultima richiesta veniva peraltro riscontrata dall’Amministrazione, con messaggio di posta elettronica del 18 ottobre 2006, con il quale si ammetteva l’errore e si impegnava a porvi rimedio, restituendo l’indebito oggettivo, senza tuttavia dare seguito alle rassicurazioni fornite.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione di siffatta somma.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza della domanda di accertamento negativo e aderendo alla richiesta di restituzione dell’indebito oggettivo vantato dal ricorrente, con la precisazione che tale somma è stata già restituita.
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013, la causa è trattenuta in decisione.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di euro 498,05, versata ma non dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali relativamente al periodo giugno – ottobre 2006, essa è fondata, in quanto l’indebito è riconosciuto dalla stessa Amministrazione intimata che riferisce di aver provveduto alla sua restituzione.
Poiché tale circostanza è stata contestata dal ricorrente, la contestazione è stata poi ribadita, a domanda del Collegio, anche in sede di pubblica discussione e non v’è, comunque prova in atti del pagamento, il Ministero dell’Interno dev’essere condannato alla detta restituzione, con il favore degli interessi legali dal giorno in cui la domanda di restituzione è stata formalizzata.
Quanto alla domanda di accertamento negativo circa la non debenza della somma di euro 623,34, quale differenza contributiva, calcolata sulle mensilità intere, per il periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, anziché sulle mensilità ridotte del 50%, effettivamente percepite dal ricorrente, essa è infondata.
Vige infatti, in materia, il criterio della c.d. retribuzione “virtuale”, nel senso che la base di computo dei contributi previdenziali e assistenziali è rappresentata non dalla retribuzione in concreto effettivamente percepita, ma da quella dovuta in astratto.
Si tratta di principio desumibile dall’art. 24 del RDL n. 680 del 3 marzo 1938, in materia di dipendenti degli enti locali (e in generale di dipendenti iscritti alle ex Casse pensioni gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dell’allora ministero del Tesoro - Cpdel, Cps, Cpi, Cpug -) secondo cui <<…per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità, i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l’ente ha diritto di rivalsa verso l’iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all’assegno effettivamente corrisposto durante l’interruzione di servizio>>.
Tale principio è poi stato ribadito per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 68, comma 6, del TU n. 3 del 1957 a mente del quale <<Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza>>, dove peraltro non è previsto analogo regime di favore in tema di limitazione del diritto di rivalsa dell’ente di appartenenza per il contributo personale, da commisurare all’assegno effettivamente corrisposto durante la sospensione del rapporto.
Infine, anche di recente l’INPDAP, con circolare n. 13 del 28 maggio 2009, nell’interpretare la nuova disciplina dell’indennità di malattia introdotta dall’articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 (che prevede sin dal primo giorno di assenza e comunque per i primi dieci giorni una riduzione dello stipendio), ha precisato che in caso di malattia il dipendente pubblico viene garantito sotto l’aspetto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio nel senso che la relativa contribuzione viene versata sulla base retribuiva, come se l’interessato fosse presente in servizio.
Tale “modus procedendi” trova conferma anche nel disposto di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, che disciplina i criteri per la determinazione del reddito da lavoro dipendente rilevante a fini contributivi e che fa riferimento ai redditi <<maturati nel periodo di riferimento>> e non a quelli percepiti. In tale contesto normativo, risultano inoltre tassativamente indicati gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile rilevante per la quantificazione dei contributi previdenziali, ma tra questi non v’è alcuna menzione delle ritenute stipendiali dovute ad assenza dal servizio per malattia.
Il ricorso deve pertanto, <<in parte qua>>, essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; peraltro, l’accoglimento solo parziale del ricorso induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporne una compensazione parziale in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 498,05 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 750,00 così compensato per la metà l’originario importo di euro 1500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
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Questa sentenza riguarda l'aspetto economico sotto 2 argomentazioni di cui uno relativo a:
- a causa di una grave patologia è stato assente dal servizio per un lungo periodo
- l’Amministrazione lo ha posto in convalescenza, per circa due anni.
1) - Con riferimento a tale ultimo periodo, per il primo anno il ricorrente, secondo le disposizioni normative vigenti, ha percepito la retribuzione per intero;
- invece per il secondo anno, nonostante spettasse la retribuzione ridotta al 50 per cento, l’Amministrazione l’ha corrisposta per intero nel periodo dal giugno 2004 al novembre 2004,
- sicché l’esponente, avvedutosi dell’errore, lo ha comunicato all’ufficio competente, che ha quantificato l’indebito in euro 3.373,51, dal ricorrente poi prontamente restituito.
Per questo motivo posto qui questa sentenza, relativa alla problematica delle decurtazione.
Per completezza leggete il tutto qui sotto, per l'avvenire.
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08/11/2013 201300638 Sentenza 1
N. 00638/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2007, proposto da A. L., rappresentato e difeso dagli avv. Ilenia Guadagno e Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo, in Campobasso, via Garibaldi, n. 33,
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,
per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'ottenimento della revisione dell'entità del debito vantato dall'Amministrazione in relazione alle ritenute assistenziali e previdenziali relative al periodo stipendiale giugno - novembre 2004, nonché alla revisione del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo stipendiale relativo ai mesi di giugno - ottobre 2006;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia di Stato dal 1990 e in servizio presso la Questura di Campobasso, a causa di una grave patologia è stato assente dal servizio per un lungo periodo compreso tra il 2002 ed il 2003; successivamente l’Amministrazione lo ha posto in convalescenza, per circa due anni.
Con riferimento a tale ultimo periodo, per il primo anno il ricorrente, secondo le disposizioni normative vigenti, ha percepito la retribuzione per intero; invece per il secondo anno, nonostante spettasse la retribuzione ridotta al 50 per cento, l’Amministrazione l’ha corrisposta per intero nel periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, sicché l’esponente, avvedutosi dell’errore, lo ha comunicato all’ufficio competente, che ha quantificato l’indebito in euro 3.373,51, dal ricorrente poi prontamente restituito.
La somma veniva, tuttavia, restituita al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, i cui versamenti erano sospesi in quel periodo in forza della normativa emergenziale legata al sisma che aveva colpito la Regione Molise, nell’ottobre 2002.
Peraltro, l’Amministrazione ometteva di computare la somma restituita ai fini della predisposizione del CUD 2005, sicché l’esponente si vedeva costretto ripetutamente a chiederne la rettifica, per evitare di dover pagare le imposte anche sulla quota parte di retribuzione formalmente percepita, ma successivamente restituita, in quanto indebita.
Peraltro, nelle more veniva a cessare il periodo di sospensione dei versamenti contributivi e l’Amministrazione provvedeva a quantificare la somma che il ricorrente era tenuto a restituire per la quota parte di contributi non versati.
Tale importo, tuttavia , anziché essere quantificato nella somma di euro 1.870,76, correttamente indicata nel CUD rettificato relativo all’anno di imposta 2005, veniva quantificata in euro 2.494,10 nel foglio notizie.
Accadeva infatti che le ritenute previdenziali e assistenziali, anziché essere calcolate, ai fini della restituzione, sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita, venivano calcolate sull’intero.
Il ricorrente ha conseguentemente adito l’intestato T.a.r., per veder accertare il proprio diritto a restituire gli importi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati, nella misura calcolata sulla retribuzione dimezzata effettivamente percepita (euro 887,43) e non su quella intera, indicata invece nelle buste paga relative al periodo stipendiale, compreso tra il 22 giugno 2004 ed il 30 novembre 2004 (pari ad euro 1774,84 mensili), con la conseguenza di veder quantificare il dovuto in euro 1866,66 anziché in euro 2.494,10.
Analogo errore il ricorrente ha denunciato, con riferimento alle ritenute dovute per il periodo dal giugno 2006 al mese di ottobre 2006, chiedendo la restituzione della somma di euro 498,05 indebitamente versata e, in realtà, non dovuta.
Tale ultima richiesta veniva peraltro riscontrata dall’Amministrazione, con messaggio di posta elettronica del 18 ottobre 2006, con il quale si ammetteva l’errore e si impegnava a porvi rimedio, restituendo l’indebito oggettivo, senza tuttavia dare seguito alle rassicurazioni fornite.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione di siffatta somma.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza della domanda di accertamento negativo e aderendo alla richiesta di restituzione dell’indebito oggettivo vantato dal ricorrente, con la precisazione che tale somma è stata già restituita.
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013, la causa è trattenuta in decisione.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di euro 498,05, versata ma non dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali relativamente al periodo giugno – ottobre 2006, essa è fondata, in quanto l’indebito è riconosciuto dalla stessa Amministrazione intimata che riferisce di aver provveduto alla sua restituzione.
Poiché tale circostanza è stata contestata dal ricorrente, la contestazione è stata poi ribadita, a domanda del Collegio, anche in sede di pubblica discussione e non v’è, comunque prova in atti del pagamento, il Ministero dell’Interno dev’essere condannato alla detta restituzione, con il favore degli interessi legali dal giorno in cui la domanda di restituzione è stata formalizzata.
Quanto alla domanda di accertamento negativo circa la non debenza della somma di euro 623,34, quale differenza contributiva, calcolata sulle mensilità intere, per il periodo dal giugno 2004 al novembre 2004, anziché sulle mensilità ridotte del 50%, effettivamente percepite dal ricorrente, essa è infondata.
Vige infatti, in materia, il criterio della c.d. retribuzione “virtuale”, nel senso che la base di computo dei contributi previdenziali e assistenziali è rappresentata non dalla retribuzione in concreto effettivamente percepita, ma da quella dovuta in astratto.
Si tratta di principio desumibile dall’art. 24 del RDL n. 680 del 3 marzo 1938, in materia di dipendenti degli enti locali (e in generale di dipendenti iscritti alle ex Casse pensioni gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dell’allora ministero del Tesoro - Cpdel, Cps, Cpi, Cpug -) secondo cui <<…per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità, i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l’ente ha diritto di rivalsa verso l’iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all’assegno effettivamente corrisposto durante l’interruzione di servizio>>.
Tale principio è poi stato ribadito per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 68, comma 6, del TU n. 3 del 1957 a mente del quale <<Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza>>, dove peraltro non è previsto analogo regime di favore in tema di limitazione del diritto di rivalsa dell’ente di appartenenza per il contributo personale, da commisurare all’assegno effettivamente corrisposto durante la sospensione del rapporto.
Infine, anche di recente l’INPDAP, con circolare n. 13 del 28 maggio 2009, nell’interpretare la nuova disciplina dell’indennità di malattia introdotta dall’articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 (che prevede sin dal primo giorno di assenza e comunque per i primi dieci giorni una riduzione dello stipendio), ha precisato che in caso di malattia il dipendente pubblico viene garantito sotto l’aspetto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio nel senso che la relativa contribuzione viene versata sulla base retribuiva, come se l’interessato fosse presente in servizio.
Tale “modus procedendi” trova conferma anche nel disposto di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, che disciplina i criteri per la determinazione del reddito da lavoro dipendente rilevante a fini contributivi e che fa riferimento ai redditi <<maturati nel periodo di riferimento>> e non a quelli percepiti. In tale contesto normativo, risultano inoltre tassativamente indicati gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile rilevante per la quantificazione dei contributi previdenziali, ma tra questi non v’è alcuna menzione delle ritenute stipendiali dovute ad assenza dal servizio per malattia.
Il ricorso deve pertanto, <<in parte qua>>, essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; peraltro, l’accoglimento solo parziale del ricorso induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporne una compensazione parziale in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 498,05 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 750,00 così compensato per la metà l’originario importo di euro 1500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
Re: decurtazione- aspettativa
Messaggio da Ginko64 »
Salve...e buon anno a tutti...
Volevo porre il quesito nel caso in cui, posto in aspettativa speciale da 7 mesi, a dicembre mi e' stato notificato il riconoscimento della causa di servizio in merito alla quale ero stato posto in aspettativa speciale in quanto riconosciuto dalla CMO PERMNENTEMENTE NON IDONEO AL SERIVIO DI ISTITUTO INCONDIZIONATO A DECORRERE DAL.... IDONEO AL TRANSITO ALTRE AMM. o nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della P.s.
EVENTUALMENTE SI IMPIEGABILE QUALE PARZIALMENTE INIDONEO AI SENSI del DPR 738/81( limitatamente alle mansioni d ufficio) OVE L INFERMITÀ DI CUI L G.D. VENGA RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Adesso cosa cambia?
Grazie
Volevo porre il quesito nel caso in cui, posto in aspettativa speciale da 7 mesi, a dicembre mi e' stato notificato il riconoscimento della causa di servizio in merito alla quale ero stato posto in aspettativa speciale in quanto riconosciuto dalla CMO PERMNENTEMENTE NON IDONEO AL SERIVIO DI ISTITUTO INCONDIZIONATO A DECORRERE DAL.... IDONEO AL TRANSITO ALTRE AMM. o nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della P.s.
EVENTUALMENTE SI IMPIEGABILE QUALE PARZIALMENTE INIDONEO AI SENSI del DPR 738/81( limitatamente alle mansioni d ufficio) OVE L INFERMITÀ DI CUI L G.D. VENGA RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Adesso cosa cambia?
Grazie
Re: decurtazione- aspettativa
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario.
Restituzione somme indebite.
- La c.d.s. non veniva riconosciuta
1) - periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016
2) - In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato ….
3) - restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
IL CDS precisa:
4) - l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
5) - Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento
---------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001196
Numero 01196/2020 e data 15/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 00450/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Udine, per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. OMISSIS in data del 20 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno nr. 333.A/U.C./OMISSIS/PP datata 19 marzo 2019 con cui si richiede il prescritto parere a questo Consiglio di Stato;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2019, a cui per espressa dichiarazione non sono seguite repliche del ricorrente;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi;
Premesso:
Con atto presentato 1’ 8 febbraio 2018 il ricorrente, Ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Udine in data del 20 ottobre 2017, notificato il 30 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità.
A decorrere dal 21 ottobre 2014 il ricorrente iniziava infatti ad assentarsi dal servizio per motivi di salute; con istanza del 25 novembre 2014 egli chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “OMISSIS”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale modello B n. OMISSIS del 26 maggio 2015, riteneva il richiedente affetto dalla suindicata malattia, che veniva però giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ai fini dell’equo indennizzo.
In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato per svolgere mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte.
Successivamente veniva rilasciato dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio il parere n. …../2016 del 20 gennaio 2017 con il quale l'affezione menzionata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nel parere che si concludevano con la seguente dichiarazione: “Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. con il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva adottato il D.M. n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017 con il quale non si riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopracitata e veniva, in conseguenza, respinta anche la relativa domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Nel frattempo, il ricorrente continuava ad assentarsi senza interruzione dal servizio per la malattia di cui sopra, percependo l’intero trattamento economico in attesa della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.P.R. 51/2009.
Quindi, dopo essere stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato con il già citato verbale della C.M.O. di Padova del 19 aprile 2016 ed essersi visto negare (con provvedimento n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017) il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “lieve OMISSIS”, veniva infine dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Pertanto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 20 ottobre 2017, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) dal 21 ottobre 2014 al 20 aprile 2016, con attribuzione in suo favore del trattamento economico intero per i primi dodici mesi di assenza (dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015) e di quello ridotto nella misura del cinquanta per cento per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Con provvedimento del Questore di Udine del 29 novembre 2017, infine, veniva chiesta all’Ispettore Capo la restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
Avverso il suddetto decreto prefettizio del 20 ottobre 2017, il ricorrente proponeva il presente ricorso straordinario chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la riduzione al 50% del trattamento economico spettantegli per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, in quanto asseritamente erroneo ed illegittimo.
Il ricorrente col gravame in argomento ha sostenuto che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta (ex art. 16 del D.P.R. 51/2009) dalla potestà di applicare la riduzione stipendiale controversa, in quanto nel caso in esame la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dallo stesso sofferta (emessa il 18 luglio 2017) è intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (21 ottobre 2014).
Considerato:
La Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, che appresso si riporta, ritiene che i motivi di doglianza non possono essere condivisi.
Va evidenziato, anzitutto, che l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
Con verbale modello BL/S n. ACMOII OMISSIS del 19 aprile 2016 il ricorrente è stato infatti destinatario di un giudizio di permanente ed assoluta inidoneità al servizio di Polizia e, successivamente, è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento.
Mette conto evidenziare che il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 1016/2017 del 5 giugno 2017, ha respinto un ricorso del tutto analogo a quello in esame (proposto da un altro appartenente alla Polizia di Stato), evidenziando che la norma contrattuale, che consente in via eccezionale la permanente attribuzione all’avente titolo dell’intero trattamento economico percepito durante l’aspettativa per infermità anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si concluda in senso negativo, ma, dopo il superamento del termine di 24 mesi, si applica soltanto «al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto»; infatti, come precisa lo stesso T.A.R., «è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente».
A questo si aggiunga che, per giurisprudenza ferma, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
L’Amministrazione, invero, non è tenuta neppure a fornire una specifica motivazione, considerato il pubblico interesse a non gravare l’erario di spese indebite, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che siano chiarite le ragioni per le quali il dipendente non aveva titolo alla somma corrisposta.
Nella fattispecie, il trattamento stipendiale inizialmente erogato in misura intera, anziché al 50%, per il periodo (dal 12° ed il 18° mese di assenza dal servizio per infermità) 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016 doveva necessariamente considerarsi come indebitamente corrisposto.
In presenza di tale indebito pagamento, l’Amministrazione da cui dipendeva il ricorrente non aveva alcun potere discrezionale di rinunciare al proprio credito e di conseguenza l’azione di recupero promossa con i provvedimenti impugnati è non solo legittima, ma può assumere il carattere di un vero e proprio atto dovuto, salva l’applicazione, in favore dell’interessato, di opportune forme di rateazione.
A nulla rileva, in contrario, l'eventuale buona fede del percettore, che - secondo pacifica e consolidata giurisprudenza - non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente.
In merito, infatti, alla rilevanza della buona fede del percipiente, la più recente giurisprudenza consente (tenuto conto del comportamento del debitore) solamente di operare il recupero con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita dell’interessato (utilizzando cioè una procedura di recupero ispirata a criteri di gradualità), ma non di ritenere - in alcun caso - illegittimo il recupero in sé a causa della buona fede del dipendente.
Conclusivamente, la Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Gerardo Mastrandrea
Restituzione somme indebite.
- La c.d.s. non veniva riconosciuta
1) - periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016
2) - In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato ….
3) - restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
IL CDS precisa:
4) - l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
5) - Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001196
Numero 01196/2020 e data 15/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 00450/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Udine, per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. OMISSIS in data del 20 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno nr. 333.A/U.C./OMISSIS/PP datata 19 marzo 2019 con cui si richiede il prescritto parere a questo Consiglio di Stato;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2019, a cui per espressa dichiarazione non sono seguite repliche del ricorrente;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi;
Premesso:
Con atto presentato 1’ 8 febbraio 2018 il ricorrente, Ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Udine in data del 20 ottobre 2017, notificato il 30 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità.
A decorrere dal 21 ottobre 2014 il ricorrente iniziava infatti ad assentarsi dal servizio per motivi di salute; con istanza del 25 novembre 2014 egli chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “OMISSIS”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale modello B n. OMISSIS del 26 maggio 2015, riteneva il richiedente affetto dalla suindicata malattia, che veniva però giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ai fini dell’equo indennizzo.
In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato per svolgere mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte.
Successivamente veniva rilasciato dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio il parere n. …../2016 del 20 gennaio 2017 con il quale l'affezione menzionata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nel parere che si concludevano con la seguente dichiarazione: “Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. con il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva adottato il D.M. n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017 con il quale non si riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopracitata e veniva, in conseguenza, respinta anche la relativa domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Nel frattempo, il ricorrente continuava ad assentarsi senza interruzione dal servizio per la malattia di cui sopra, percependo l’intero trattamento economico in attesa della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.P.R. 51/2009.
Quindi, dopo essere stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato con il già citato verbale della C.M.O. di Padova del 19 aprile 2016 ed essersi visto negare (con provvedimento n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017) il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “lieve OMISSIS”, veniva infine dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Pertanto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 20 ottobre 2017, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) dal 21 ottobre 2014 al 20 aprile 2016, con attribuzione in suo favore del trattamento economico intero per i primi dodici mesi di assenza (dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015) e di quello ridotto nella misura del cinquanta per cento per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Con provvedimento del Questore di Udine del 29 novembre 2017, infine, veniva chiesta all’Ispettore Capo la restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
Avverso il suddetto decreto prefettizio del 20 ottobre 2017, il ricorrente proponeva il presente ricorso straordinario chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la riduzione al 50% del trattamento economico spettantegli per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, in quanto asseritamente erroneo ed illegittimo.
Il ricorrente col gravame in argomento ha sostenuto che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta (ex art. 16 del D.P.R. 51/2009) dalla potestà di applicare la riduzione stipendiale controversa, in quanto nel caso in esame la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dallo stesso sofferta (emessa il 18 luglio 2017) è intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (21 ottobre 2014).
Considerato:
La Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, che appresso si riporta, ritiene che i motivi di doglianza non possono essere condivisi.
Va evidenziato, anzitutto, che l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
Con verbale modello BL/S n. ACMOII OMISSIS del 19 aprile 2016 il ricorrente è stato infatti destinatario di un giudizio di permanente ed assoluta inidoneità al servizio di Polizia e, successivamente, è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento.
Mette conto evidenziare che il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 1016/2017 del 5 giugno 2017, ha respinto un ricorso del tutto analogo a quello in esame (proposto da un altro appartenente alla Polizia di Stato), evidenziando che la norma contrattuale, che consente in via eccezionale la permanente attribuzione all’avente titolo dell’intero trattamento economico percepito durante l’aspettativa per infermità anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si concluda in senso negativo, ma, dopo il superamento del termine di 24 mesi, si applica soltanto «al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto»; infatti, come precisa lo stesso T.A.R., «è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente».
A questo si aggiunga che, per giurisprudenza ferma, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
L’Amministrazione, invero, non è tenuta neppure a fornire una specifica motivazione, considerato il pubblico interesse a non gravare l’erario di spese indebite, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che siano chiarite le ragioni per le quali il dipendente non aveva titolo alla somma corrisposta.
Nella fattispecie, il trattamento stipendiale inizialmente erogato in misura intera, anziché al 50%, per il periodo (dal 12° ed il 18° mese di assenza dal servizio per infermità) 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016 doveva necessariamente considerarsi come indebitamente corrisposto.
In presenza di tale indebito pagamento, l’Amministrazione da cui dipendeva il ricorrente non aveva alcun potere discrezionale di rinunciare al proprio credito e di conseguenza l’azione di recupero promossa con i provvedimenti impugnati è non solo legittima, ma può assumere il carattere di un vero e proprio atto dovuto, salva l’applicazione, in favore dell’interessato, di opportune forme di rateazione.
A nulla rileva, in contrario, l'eventuale buona fede del percettore, che - secondo pacifica e consolidata giurisprudenza - non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente.
In merito, infatti, alla rilevanza della buona fede del percipiente, la più recente giurisprudenza consente (tenuto conto del comportamento del debitore) solamente di operare il recupero con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita dell’interessato (utilizzando cioè una procedura di recupero ispirata a criteri di gradualità), ma non di ritenere - in alcun caso - illegittimo il recupero in sé a causa della buona fede del dipendente.
Conclusivamente, la Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Gerardo Mastrandrea
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