decurtazione- aspettativa

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ran
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decurtazione- aspettativa

Messaggio da ran »

Buonasera sono l'Ispettore della Polizia di Stato,il Comitato di di Verifica
per le Cause di Servizio in data 04.07.2012, hanno respinto la richiesta di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio in riferimento alla seconda infermita sofferta (ischemia cardiaca del
03.12.2010) ma hanno riconosciuto la causa di servizio della prima infermita
sofferta in data 22.08.2010 (incidente in itinere). Ho deciso di essere dispensato e di non produrre
nessuna scelta nelle altre Amministrazioni Civili o ruoli Tecnici dell'ordinamento
della Polizia di Stato .Se mantengo questa decisione, secondo la normativa
vigente in materia di trattamento economico, non dovrei ( su questo desidero
una certezza ) restituire nessuna somma dello stipendio, del 50% dal 12° al
18° mese e di tutto lo stipendio dal 18 al 24° mese di aspettativa ininterrotta
sino a tuto oggi. Il periodo collocato in aspettativa di inidoneità dalla C.M.O. competente
alla data del 20.09.2011 sino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di tutte e due le infermita non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruito ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.Cioè questo limite di tempo decorre dal giorno di stesura del Verbale della cmo che ha assegnato ( NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA P. DI S. IN MODO PARZIALE: si idoneo nelle altre Amministrazioni Civili o ruoli Tecnici) e termina il giorno in cui viene effettuata la notifica che informa l'interessato dell'esito negativo espresso dal Comitato?
.
Anticipatamente ringrazio, cordiali saluti.


paolone

Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da paolone »

Salve ran, io sono un primo mar. E.I. approssimativamente nella tua stessa situazione , ti confermo che il periodo trascorso in aspettativa speciale in attesa del parere del Comitato di Verifica decorre dal giorno successivo alla data di stesura del verbale di parziale idoneità e termina il giorno di notifica all'interessato dell'esito espresso dal Comitato di Verifica e che detto periodo non si cumula con altri periodi di aspettativa fruiti per qualsiasi altro motivo . Se il parere del Comitato di Verifica viene notificato all'interessato entro un anno dalla data di stesura del verbale di parziale idoneità non si restituisce nessuna somma,mentre per i periodi successivi all'anno si restituisce rispettivamente la metà o tutte le somme percepite a seconda che il parere venga notificato tra il 13°e il 18°mese o tra il 19° ed il 24° mese. Non si restituisce nulla se il parere viene notificato oltre il 24°mese.Scusami ,non ho capito , ma a te il 4/7/12 è stato già notificato il parere del Comitato o cosa?Se sei stato collocato in aspettativa speciale il 20/9/2011 ed il parere ti è stato notificato il 4/7/2012 non devi restituire nessuna somma.Inoltre, se ti va , tieni aggiornato il Forum riguardo alla tua eventuale scelta pensionistica (anni di servizio, importo pensione ,buonuscita ecc.) possono essere utili ad altri Utenti . Saluti a tutti.
celeste3
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da celeste3 »

Chiedo scusa, vorrei capire meglio quanto innanzi illustrato. Faccio il mio esempio: a dicembre 2012 vengo riformato per superamento dei 731 giorni, di cui 630 circa consecutivi dal marzo 2011 per una patologia psichiatrica per la quale nel luglio 2011 avevo chiesto il riconoscimento della causa di servizio per cui dal 12° mese di aspettativa consecutiva e poi dal 18° mese le detrazioni previste rispettivamente del 50% e del 100% dello stipendio sono state sospese, ci sono tempistiche entro cui il C.V.C.S. deve esprimersi per non restituire tutte le somme in più (credo oltre 10.000 euro)? Rileva a qualche cosa che i primi 90 giorni dei 730 giorni nel quinquennio di aspettativa nel qiunquennio erano per causa di servizio e anche per ciò ho superato il massimo?
Poi se rispetto al parere del C.V.C.S. si fanno osservazioni la procedura è ancora non definita?
Grazie ... ma i dubbi e le preoccupazioni sono tante.
Vinc.
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da Vinc. »

SAlve ragazzi, scusate se mi intrometto, ho letto qualcosa che è molto interessante per me.
Ho letto da parte di celeste3 e di paolone che parlate di periodi di aspettativa che dopo 24 mesi non si paga più il 50% e 100%.
Io mi trovo in condizioni critiche, sono al 17° mesi di aspettativa, senza causa di servizio, quindi rischio che da un momento all'altro mi ritrovo con lo stipendio decurtato. Vi chiedo cortesemente di aggiornarmi/ci sul discorso dei 24 mesi e magari anche il numero della/e direttive.
Grazie mille.
ciccio60
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da ciccio60 »

Scusate ragazzi se mi inserisco,io dall'aprile 2012 che sono in aspettativa speciale,ai sensi del DPR nr.170 art 12 co. 3- in attesa che il Comitato di verifica decida se le mie patologie siano o meno riconosciute cause di servizio. In tale circostanza ho avuto modo di dialogare con numerosi colleghi, tra cui il personale dell'Ufficio addetto ed ho avuto modo di capire che l'aspettativa speciale di cui sopra, per quanto riguarda la ripetibilità delle somme avute, non viene conteggiata. Mi spiego meglio se il cdv ci mette 20 mesi a rispondere alla eventuale dipendenza da causa di servizio, io non devo dare niente indietro, inerentemente al periodo di cui al DPR: 170. Mentre devo restituire eventuale somme,percepite se supero detti periodi di aspettativa prevista dal DPR 03 del 10.01.1957. Tali notizie mi sono state date con assoluta certezza. E' chiaro che se cosi' non fosse inizierei a preoccuparmi, anche in virtù del fatto che come sopra detto sono nel 12 mese di aspettativa speciale.ciao Mi auguro che quanto sopra detto vi tranquillizzi.
Vinc.
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da Vinc. »

Ciao ragazzi, help me please, ho letto sul forum di gente che viene dispensata dopo 18 mesi continuativi di aspettativa senza causa di servizio, il limite per essere dispensati non sono 730gg in un quinquennio, cosa centrano i 18 mesi.
Vi dispiace postarmi notizie in merito, visto che io sono vicino vicino a tale periodo di 18 mesi continuativi e senza causa di servizio.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità, e vi auguro un buon fine settimana.
panorama
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da panorama »

Nel caso qualcuno si trova nelle stesse condizioni.
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comunicazione che ha disposto la trattenuta di € 7.088,34.

1) - ispettore capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 14 maggio 2008, presentava alla Questura di Milano in data 14 febbraio 2011 domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per malattia.

2) - Con comunicazione 13 giugno 2011 diretta alla Prefettura di Milano, la Questura di Milano determinava in € 7.088,34 l’importo netto da riconoscere per il titolo richiesto, ma evidenziava anche che, nel periodo di aspettativa, era stato liquidato al dipendente lo stipendio in misura intera, anziché ridotta e segnalava un conseguente debito a carico del richiedente di € 15.431,68 lordi.

3) - Con nota 15 settembre 2011 l’intera somma liquidata per il congedo non goduto veniva quindi trattenuta a parziale copertura del debito maturato dal dipendente nei confronti dell’amministrazione.

4) - L’operato dell’amministrazione è contestato dal ricorrente. Questi, in sintesi, lamenta: che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, una delle due infermità che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, per cui non può essere addebitata la restituzione degli emolumenti percepiti nel periodo di aspettativa per effetto di un decreto solo parzialmente negativo ed emesso anche tardivamente

5) - che gli effetti del ritardo della pubblica amministrazione, che ha impiegato oltre due anni per definire la domanda presentata in data 8 marzo 2006 per il riconoscimento di infermità contratta in servizio e così determinato il prolungamento dello stato di aspettativa, non possono ricadere sul dipendente che ha percepito in buona fede le somme chieste in restituzione

IL TAR MILANO scrive:
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

6) - L’art. 68 del T.U. n. 3/57, in tema di aspettativa per infermità (leggere direttamente in sentenza)

7) - Con specifico riguardo al personale appartenente alle Forze di Polizia, l’art. 19, terzo comma, D.P.R. n. 164/02, recita (leggere direttamente in sentenza)

8) - L’art. 12 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 (leggere direttamente in sentenza)

9) - In particolare, la norma, al terzo comma, stabilisce che (leggere direttamente in sentenza)

10) - La disciplina in materia vigente fino al 30 ottobre 2007 prevedeva (leggere direttamente in sentenza)

11) - La disciplina di settore vigente dall’1 novembre 2007 stabilisce invece che (leggere direttamente in sentenza) ed AGGIUNGE: - Non può invece procedersi ad alcuna ripetizione se l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero qualora la pronuncia sul riconoscimento intervenga oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

12) - A seguito del conforme parere reso dal Comitato di verifica in data 28 agosto 2007, con decreto ministeriale 20 marzo 2008 la dipendenza da causa di servizio veniva riconosciuta per la PRIMA infermità e veniva invece negata per la SECONDA.

13) - Qualora la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta per una soltanto delle infermità accertate, gli importi corrisposti sono comunque irripetibili, a giudizio del Collegio, non soltanto se l’infermità riconosciuta dipendente possa ritenersi da sola sufficiente a determinare lo stato di inidoneità al servizio, ma anche se essa contribuisca a determinare lo stato di inidoneità per cumulo con l’infermità non dipendente. In quest’ultimo caso, tuttavia, si impone un’indagine che, in esito ad accertamenti medici, consenta di identificare l’apporto causale sul giudizio di inidoneità della malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

(N.B.: leggere sopra punto n. 4, 11 e 12)
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09/10/2013 201302260 Sentenza 4


N. 02260/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03605/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3605 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Zacconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Commenda 35;

contro
Ministero dell’Interno, Prefettura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento
del decreto n. 49/11ASP emesso in data 01.07.2011 e notificato in data 03.10.2011, da cui è scaturita la comunicazione del 15.09.2011 che ha disposto la trattenuta di € 7.088,34.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 14 maggio 2008, presentava alla Questura di Milano in data 14 febbraio 2011 domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per malattia. Con comunicazione 13 giugno 2011 diretta alla Prefettura di Milano, la Questura di Milano determinava in € 7.088,34 l’importo netto da riconoscere per il titolo richiesto, ma evidenziava anche che, nel periodo di aspettativa, era stato liquidato al dipendente lo stipendio in misura intera, anziché ridotta e segnalava un conseguente debito a carico del richiedente di € 15.431,68 lordi.

Con decreto 1 luglio 2011 il Prefetto di Milano, dopo aver preso atto dell’accertata non dipendenza da causa di servizio dell’infermità (indicata al punto 2 del verbale CMO) sofferta dal dipendente, definiva come segue la posizione dell’interessato nei periodi di assenza dal servizio per aspettativa:

- 4.12.2005/9.10.2006 a stipendio intero ai sensi dell’art. 68 d.P.R. n. 3/1957;

- 10.10.2006/31.10.2007 con attribuzione di trattamento economico ridotto ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 164/02 e conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite in più per il periodo dal 4.12.2006 al 31.10.2007;

- 1.11.2007/20.3.2008 senza richiesta di restituzione dell’indebito, in applicazione dell’art. 12 D.P.R. n. 170/07 in quanto la determinazione finale sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era intervenuta dopo il decorso di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa;

- 21.3.2008/13.5.2008, stipendio spettante ridotto alla metà, in applicazione dell’art. 68 d.P.R. n. 3/1957.

Con nota 15 settembre 2011 l’intera somma liquidata per il congedo non goduto veniva quindi trattenuta a parziale copertura del debito maturato dal dipendente nei confronti dell’amministrazione.

2) L’operato dell’amministrazione è contestato dal ricorrente. Questi, in sintesi, lamenta: che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, una delle due infermità che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità, ossia l’infermità “-OMISSIS-”, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, per cui non può essere addebitata la restituzione degli emolumenti percepiti nel periodo di aspettativa per effetto di un decreto solo parzialmente negativo ed emesso anche tardivamente; che gli effetti del ritardo della pubblica amministrazione, che ha impiegato oltre due anni per definire la domanda presentata in data 8 marzo 2006 per il riconoscimento di infermità contratta in servizio (-OMISSIS-) e così determinato il prolungamento dello stato di aspettativa, non possono ricadere sul dipendente che ha percepito in buona fede le somme chieste in restituzione; che l’inosservanza colposa del termine fissato per la conclusione del procedimento ha causato al dipendente un danno ingiusto che deve essere risarcito; che la pretesa alla restituzione corrisponde ad una forma di revoca del provvedimento ad efficacia durevole, con conseguente diritto all’indennizzo, ex art. 21 quinques l.n. 241/90, in misura non inferiore alla somma richiesta di € 15.431; che, infine, l’illegittimità della pretesa di recuperare, a distanza di molti anni, somme percepite in buona fede è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte dei conti con la sentenza n. 7/2007.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di pura forma, depositando documentazione.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa erariale depositava la nota 29 novembre 2011 di comunicazione al ricorrente che, a suo carico, il competente ufficio ministeriale aveva determinato, per il periodo dal 4.12.06 al 31.10.07, un debito per aspettativa ex art. 19 d.P.R. n. 164/2002 di € 15.388,88 e, per il periodo dal 21.3.08 al 13.5.08, un debito per aspettativa ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per € 2.527,58 per un totale complessivo di € 18.816,46 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali; con tale nota la Questura di Milano, dopo aver operato la trattenuta della somma dovuta al dipendente per monetizzazione del congedo non goduto, chiedeva, quindi, la restituzione del debito residuo per € 11.728,12.

Con ordinanza n. 49/2012 la domanda cautelare proposta con il ricorso veniva accolta, in considerazione del “pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente”.

Sul contraddittorio così determinatosi, all’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la causa è stata spedita in decisione.

3) Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

L’art. 68 del T.U. n. 3/57, in tema di aspettativa per infermità, prevede che durante l’assenza dal servizio l’impiegato ha diritto allo stipendio intero per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo; la stessa disposizione stabilisce, tuttavia, che se l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell’aspettativa, il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Con specifico riguardo al personale appartenente alle Forze di Polizia, l’art. 19, terzo comma, D.P.R. n. 164/02, recita: “Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.”

L’art. 12 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, recante recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia, ha introdotto, con decorrenza dall’1 novembre 2007, una disciplina speciale per il trattamento economico del personale collocato in aspettativa per infermità, in pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

In particolare, la norma, al terzo comma, stabilisce che “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.”

La disciplina in materia vigente fino al 30 ottobre 2007 prevedeva quindi il diritto del dipendente giudicato non idoneo al servizio alla conservazione dello stipendio intero soltanto per i primi dodici mesi di aspettativa e l’attribuzione dello stesso trattamento anche per il periodo successivo solo se l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ciò comportava la decurtazione, prima alla metà e poi per intero, del trattamento stipendiale per il periodo successivo al dodicesimo mese di aspettativa per infermità, salvo il ripristino del diritto al trattamento integrale in conseguenza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta.

La disciplina di settore vigente dall’1 novembre 2007 stabilisce invece che, durante tutto il periodo trascorso in aspettativa per infermità che permane fino al provvedimento conclusivo sul riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il dipendente giudicato non idoneo al servizio ha diritto di percepire il trattamento stipendiale nella misura intera. In caso di mancato riconoscimento, sono ripetibili le somme corrispondenti alla metà del trattamento economico erogato dal 13° al 18° mese di aspettativa e l’intero trattamento erogato oltre il 18° mese. Non può invece procedersi ad alcuna ripetizione se l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero qualora la pronuncia sul riconoscimento intervenga oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

Le differenze tra le due discipline sono chiare, ma in parte scolorano nella vicenda in esame, dal momento che l’amministrazione di appartenenza del ricorrente ha erogato il trattamento stipendiale nella misura intera durante tutti i periodi di collocamento in aspettativa (benché soggetti ratione temporis ai due diversi regimi), tant’è che l’attuale controversia verte sulla sussistenza dei presupposti per la ripetizione degli emolumenti corrisposti in più nei diversi periodi e solo indirettamente sulla spettanza o meno degli emolumenti retributivi.

Ciò posto, il Collegio osserva che nella fattispecie, per quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto con verbale n. 312 del 9 ottobre 2006 della CMO, in quanto affetto dalle infermità risultanti dal giudizio diagnostico, ossia: “-OMISSIS-”. A seguito del conforme parere reso dal Comitato di verifica in data 28 agosto 2007, con decreto ministeriale 20 marzo 2008 la dipendenza da causa di servizio veniva riconosciuta per la prima infermità e veniva invece negata per la seconda.

Al ricorrente sono state quindi diagnosticate due distinte malattie, le quali hanno concorso a determinare il quadro morboso che ha condotto al giudizio di inidoneità al servizio.

In tale situazione può sicuramente affermarsi che le somme corrisposte durante il periodo di aspettativa sono irripetibili quando entrambe le infermità poste a base del provvedimento di inidoneità siano riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Qualora la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta per una soltanto delle infermità accertate, gli importi corrisposti sono comunque irripetibili, a giudizio del Collegio, non soltanto se l’infermità riconosciuta dipendente possa ritenersi da sola sufficiente a determinare lo stato di inidoneità al servizio, ma anche se essa contribuisca a determinare lo stato di inidoneità per cumulo con l’infermità non dipendente. In quest’ultimo caso, tuttavia, si impone un’indagine che, in esito ad accertamenti medici, consenta di identificare l’apporto causale sul giudizio di inidoneità della malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In esito a tale indagine, soltanto qualora risulti ascrivibile alla malattia dipendente un’influenza trascurabile sul giudizio di inidoneità e questo sia in misura preminente riferibile all’infermità non dipendente, potrà legittimamente disporsi la ripetizione delle somme corrisposte al funzionario.

Come lamentato dal ricorrente, benché il giudizio di inidoneità sia stato imputato ad entrambe le patologie sofferte, simile accertamento (i cui esiti non possono essere costruiti per induzione dal Collegio) non è stato compiuto dall’amministrazione, come sarebbe stato invece necessario prima di procedere al recupero del trattamento erogato durante i periodi trascorsi in aspettativa, quali indicati nella nota 29 novembre 2011 della Questura di Milano.

In difetto di tale verifica, il provvedimento di recupero deve quindi essere annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

4) La domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento è stata proposta dal ricorrente in via subordinata rispetto a quella principale di annullamento.

Essa è in ogni caso infondata.

Come noto, il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.

Occorre quindi che l’interessato dimostri innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile alla propria sfera giuridica; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedimentali (sotto un profilo temporale) da parte dell’amministrazione; infine, che l’inerzia possa effettivamente imputarsi alla p.a. a titolo di colpa.

Nel caso in esame, il ricorrente, il quale ha percepito lo stipendio in misura intera in pendenza del procedimento per il riconoscimento dell’infermità, ha totalmente omesso di dimostrare la stessa sussistenza del danno, la natura, l’ammontare e l’ingiustizia dello stesso, nonché il nesso causale con il comportamento dell’amministrazione.

Tale dimostrazione si palesa sicuramente necessaria, tenuto anche conto che gli effetti della tardiva conclusione del procedimento sono fissati dall’art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 170/07 e consistono nel divieto di procedere al recupero del trattamento erogato, qualora il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre i ventiquattro mesi; disposizione che l’amministrazione ha puntualmente applicato, mentre il ricorrente ha omesso di dimostrare il (maggior) danno eventualmente subito.

Infondata per difetto dei presupposti è anche la domanda di indennizzo; al riguardo, è sufficiente osservare che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione non ha affatto esercitato, ex art. 21 quinques l.n.241/90, un potere discrezionale di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

5) Il ricorso deve quindi essere accolto, nei sensi sopra precisati.

Le spese possono compensarsi, tenuto conto della peculiarità della controversia, nonché delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
occhialino
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Iscritto il: mer ott 09, 2013 10:13 pm

Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da occhialino »

SE LA PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO AVVIENE DOPO 24 MESI DAL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SPECIALE E NON VIENE RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO NON SI RESTITUISCONO LE SOMME PERCEPITE, VICEVERSA SE LA PRONUNCIA AVVIENE PRIMA DEL 24 MESE ALLORA PRIMI 12 MESI STIPENDIO AL 100% ULTERIORE 6 MESI AL 50% E ULTERIORE PERIODO A STIPENDIO ZERO.
NON SI FA' RICORSO AL RECUPERO DELLE SOMME SE IL PERSONALE OPTA PER IL TRANSITO NEI RUOLI TECNICI O IN ALTRE AMMINISTRAZIONI.

LEGGETE IL COMMA 3

D.P.R. 170/2007 Art. 12.

Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita’ per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’
favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita’ contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta’ delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei
compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo
forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e’ collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto
dell’inidoneita’, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita’ previste per la giornata lavorativa.
mctt
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da mctt »

Un collega dispensato dal servizio dalla C.M.O., al sol fine di maturare ulteriore anzianità, ieri mattina, ha presentato domanda di transito nei ruoli civili. In questura, l''ufficio competente alla trattazione della pratica, lo avvertiva che in caso di revoca dell'istanza, gli stipendi percepiti durante l'aspettativa speciale venivano recuperati dall'amministrazione. Da quanto letto in questo forum, invece, tale ripetizione delle somme, non è previsto. Non è mica cambiato qualcosa nel frattempo? La questione mi riguarda, poichè essendo a disposizione della CMO, a breve, potrei trovarmi nella stessa situazione.
Grazie a tutti.
occhialino
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da occhialino »

Certo che se ritira la domanda di transito si provvede al recupero delle somme, viceversa se è l'Amministrazione che nega il transito allora non si provvede al recupero.
domenico62

Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da domenico62 »

Salve a tutti, volevo sapere come sono messo io in merito alla decurtazione stipendiale.
Inizio giorni di malattia il 06/05/2010
Riformato il 14 settembre 2011 senza mai rientrare in servizio
il comitato di verifica mi ha respinto la causa di servizio con atto notificatomi il 06/03/2013 ora ho il ricorso in atto.
volevo sapere se dal 13 al 16 mese di malattia mi verranno decurtati gli stipendi grazie ciaoooooooooo
occhialino
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da occhialino »

domenico62 ha scritto:Salve a tutti, volevo sapere come sono messo io in merito alla decurtazione stipendiale.
Inizio giorni di malattia il 06/05/2010
Riformato il 14 settembre 2011 senza mai rientrare in servizio
il comitato di verifica mi ha respinto la causa di servizio con atto notificatomi il 06/03/2013 ora ho il ricorso in atto.
volevo sapere se dal 13 al 16 mese di malattia mi verranno decurtati gli stipendi grazie ciaoooooooooo
Alcune domande per capire meglio la tua posizione:
1 - Quando hai presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio?
2 - In data 14/9/2011 sei stato giudicato permanentemente inidoneo in modo parziale dalla CMO e posto in aspettativa speciale art.12 DPR 170/2007 sino al pronunciamento del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio?
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da angri62 »

occhialino ha scritto:
domenico62 ha scritto:Salve a tutti, volevo sapere come sono messo io in merito alla decurtazione stipendiale.
Inizio giorni di malattia il 06/05/2010
Riformato il 14 settembre 2011 senza mai rientrare in servizio
il comitato di verifica mi ha respinto la causa di servizio con atto notificatomi il 06/03/2013 ora ho il ricorso in atto.
volevo sapere se dal 13 al 16 mese di malattia mi verranno decurtati gli stipendi grazie ciaoooooooooo
Alcune domande per capire meglio la tua posizione:
1 - Quando hai presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio?
2 - In data 14/9/2011 sei stato giudicato permanentemente inidoneo in modo parziale dalla CMO e posto in aspettativa speciale art.12 DPR 170/2007 sino al pronunciamento del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio?
i 24 mesi in cui la cdv deve esprimersi partono da quando sei stato posto in aspettativa e non dalla data della domanda.
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da Charlytos »

Ciao Angri, quindi teoricamente siccome fino alla determinazione dell'infermità e quindi riforma,la causa di servizio non viene determinata in quanto si esamina una volta che la commissione ha stabilito la idoneità o meno al servizio,colui che rimane in aspettativa fino ad almeno 20-22 mesi non corre il rischio di restituire i soldi in quanto in 3-4 mesi è pressocché impensabile che ci sia una determinazione o meno da parte dell'amministrazione di un eventuale causa di servizio perché sicuramente ci impiega più tempo dei 3-4 mesi che chiudono i 24 totali di aspettativa.......sbaglio? Ma soprattutto sono stato chiaro? Grazie
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Re: decurtazione- aspettativa

Messaggio da angri62 »

Charlytos ha scritto:Ciao Angri, quindi teoricamente siccome fino alla determinazione dell'infermità e quindi riforma,la causa di servizio non viene determinata in quanto si esamina una volta che la commissione ha stabilito la idoneità o meno al servizio,colui che rimane in aspettativa fino ad almeno 20-22 mesi non corre il rischio di restituire i soldi in quanto in 3-4 mesi è pressocché impensabile che ci sia una determinazione o meno da parte dell'amministrazione di un eventuale causa di servizio perché sicuramente ci impiega più tempo dei 3-4 mesi che chiudono i 24 totali di aspettativa.......sbaglio? Ma soprattutto sono stato chiaro? Grazie
non stò qui ad elencare normative che sono sicuro che te le sai cercare da solo, l'iter si apre da quanto sei stato posto in aspettativa e termina con la notifica della ripsosta della cdv sulla causa di servizio di cui sei stato dichiarato non idoneo ai smi.
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