sforo 730 giorni d'aspettativa.

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stomale

sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da stomale »

è vero o non è vero che non viene più elargita la pensione d'inabilità se la cmo non riforma e fa sforare il limite dei 730 giorni d'aspettativa nel quinquennio???


gino59
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da gino59 »

stomale ha scritto:è vero o non è vero che non viene più elargita la pensione d'inabilità se la cmo non riforma e fa sforare il limite dei 730 giorni d'aspettativa nel quinquennio???



......Cercate che trovate, non bisogna stare con i paraocchi....!!!!!!!



Domanda di pensione.
da antonio1 » lun mag 20, 2013 4:37 pm

Ciao a tutti, volevo formulare una domanda agli esperti in materia, mio fratello Luca, luogotenente dell'Eseroi? cito, in data 13.4.2013 ha presentato la domanda di pensione, perchè aveva compiuto 53 anni ed aveva maturato l'80% della contribuzione al 31.12.2011. In data 20.5.2013,mio fratello ha ricevuto dalla sua Amministrazione il decreto di dispensa, in quanto nel quinquiennio aveva fatto due anni di malattia. L'INPS gli ha riferito che lo stesso percepirà la pensione fra un anno (finestra mobile) il 13.4.2014.Nel frattempo, mio fratello resterà un anno senza stipendio, nonostante abbia maturato il diritto alla pensione. Si è rivolto anche ad un legale per questa vicenda. Cosa ne pensate voi?
Attendo una vostra risposta.

Cordiali saluti da Antonio
stomale

Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da stomale »

questo significa che se uno sta antipatico a quelli della cmo può finire sul lastrico, solo per aver colpa di essersi ammalato!!!!
jonny64
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da jonny64 »

ciao stomale, se sei un CC , Chieti ha emanato circa 2 mesi fa' una circolare la quale dice che il tuo Comando un mese prima della scadenza dei 730 giorni ti deve mandare alla C.M.O per definire la pratica
per non farti sforare i famosi 730 giorni, se ha i problemi rivolgiti al tuo Comando di Legione, nella mia Legione ti chiamano direttamente loro ciao a presto
stomale

Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da stomale »

Grazie 1000 Jonny64, per ora grazie al cielo non ne ho bisogno, volevo solo approfondire la faccenda! Grazie!!!!
intermilan
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da intermilan »

ecco il testo della famosa circolare del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri (Centro Nazionale Amministrativo Chieti) N. 16/1-4-2010 datata 27.02.2013 di cui all' oggetto cita: documentazione pensionistica riguardante il personale posto in congedo per superamento del limite massimo di aspettativa per infermità consentito in un quinquiennio (art. 923 e 929 D.Lgs 66/2010) è stata diramata a tutti i Comandi per salvaguardare il personale che si appresta a superare il limite massimo di aspettativa fruibile (731 giorni negli ultimi 5 anni) leggiamola bene: - PUNTO 1 Le competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incoddizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione di anzianità, sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquiennio, l' istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.- PUNTO 2 aL riguardo, al fine di prevenire i connessi disagi economici nei confronti del personale di cui all' oggetto ed evitare le complesse procedure burocratiche per la conseguente sanatoria si richiama all' attenzione dei Comandi preposti sulla necessità di inviare l' interessato a visita medica in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquiennio (circolare Ministero della Difesa n. DGPM/II/SEGR::/806 Circ. di prot. in data 26 ottobre 2000), chiedendo alla competente Commissione Medico Ospedaliera trenta giorni prima del citato termine , lo specifico accertamento sanitario (circ. Ministero della Difesa n. 0005000 doi prot. in data 09.03.2007 -DIFESAN). trasmettere all' ufficio trattamento economico di quiescenza del C.N.A. Chieti con modalità e tempi indicati con la circolare di cui si fà seguito il verbale di inidoneità al servizio militare incodizionato e ogni altra documentazioni sanitaria rilasciata dalla C.M.O. concernente le patologie che hanno cagionato il prolungamento dell' aspettativa oltre il limite massimo.-
Cari colleghi l' Arma dei Carabinieri non abbandona mai i suoi figli.-
conval
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da conval »

A parte il commento strappalacrime sull 'arma e i suoi figli ecc... puoi andare anche 730 giorni prima (....) in Cmo ma se ti fanno idoneo ti fanno idoneo.
Johnny
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da Johnny »

Ormai penalizzare il Comparto è diventato una moda...
Pare che L'INPS non navighi più in buone acque dopo la fusione con l'inpdap ... sembra che manchino diversi miliarducci di Euro che il personale malato dell'Arma dei Carabinieri rifonderà eroicamente rinunciando alla pensione con quest'ultima trovata!
Io mi chiedo: perchè fino a poco tempo fa l'INPDAP elargiva il trattamento pensionistico al personale che aveva sforato i 730 giorni, pure in assenza del verbale di riforma, e invece ora l'INPS non lo riconosce più?
E' cambiato qualcosa dal punto di vista legislativo/normativo?
Il governo ha emanato nuove disposizioni? Se è così possiamo metterci l'anima in pace.
Però non credo che l'INPS abbia il potere di fare di testa sua.
L'INPDAP non ha certo commesso un errore riconoscere la pensione anche a coloro che avevano sforato i 730 giorni e senza verbale di riforma, si è attenuto alle leggi/norme. Se così non fosse stato l'odierno l'INPS si affretterebbe a richiedere indietro i soldi della pensione ai malcapitati bloccando anche le future elargizioni.
Mi chiedo inoltre se per la Polizia e le altre FF.OO., l'INPS adopera lo stesso principio.
Credo ci saranno parecchi ricorsi legali....
Johnny
panorama
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da panorama »

Questa riguarda un Poliziotto.

-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;

1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:

5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.

RICORSO ACCOLTO.

Per il resto leggete la sentenza completa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/06/2013 201300356 Sentenza 1


N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.

Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

Messaggio da panorama »

Un'altra sentenza POSITIVA che si aggiunge in coda in favore del personale militare.

1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili

2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;

articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.

4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;

nonché,

5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.

Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).

Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08/07/2013 201301448 Sentenza 1


N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;

contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;

- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;

- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:

1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.

1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.

F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.

La censura non merita accoglimento.

L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.

Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.

A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.

La censura merita accoglimento.

L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.

Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:

- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;

- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;

- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;

- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;

- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.

Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.

In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.

Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.

Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.

Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.

In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.

Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).

Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.

Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).

E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).

E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.

B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.

C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/07/2013
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1) - Il ricorrente è stato posto in congedo dal Ministero della Difesa con decreto......,; a seguito di detto provvedimento, in data 4 giugno 2012, ha proposto istanza per ottenere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero medesimo ai sensi delle norme vigenti.

2) - Scaduto il termine per la conclusione del procedimento il Maresciallo ha adito questo Tribunale con il giudizio previsto dall’art. 117 c.p.a., sostenendo in quella sede che sulla sua domanda si sarebbe formato il silenzio - assenso in forza dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002.

3) - Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sulla istanza del militare, rigettandola.

4) - Ad avviso del Ministero, infatti, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare potrebbe avvenire solo in costanza di rapporto, mentre il Maresciallo avrebbe richiesto l’applicazione di tale misura dopo il suo collocamento in congedo.

5) - Nel caso di specie il Maresciallo è stato collocato in congedo non in ragione di un accertamento definitivo circa la sua definitiva inidoneità al servizio presso l’Aereonautica militare, ma in forza del decorrere del periodo massimo di congedo per malattia previsto dalla legge.

6) - In tale ipotesi l’ordinamento non prevede a favore del militare la possibilità di presentare la domanda di transito nei ruoli civili.

Ricorso RESPINTO.

Il resto leggetelo qui sotto (leggete il punto n. 5 di cui sopra).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2013 201301951 Sentenza 1


N. 01951/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. ……… nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato

per l'annullamento
del silenzio dell'Amministrazione della Difesa sull'istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa prodotta dal ricorrente in data 4.6.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato posto in congedo dal Ministero della Difesa con decreto n. ….. datato 274.12, notificato in data 22 maggio 2012; a seguito di detto provvedimento, in data 4 giugno 2012, ha proposto istanza per ottenere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero medesimo ai sensi delle norme vigenti.

Scaduto il termine per la conclusione del procedimento il Maresciallo OMISSIS ha adito questo Tribunale con il giudizio previsto dall’art. 117 c.p.a., sostenendo in quella sede che sulla sua domanda si sarebbe formato il silenzio - assenso in forza dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sulla istanza del militare, rigettandola.

Ad avviso del Ministero, infatti, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare potrebbe avvenire solo in costanza di rapporto, mentre il Maresciallo OMISSIS avrebbe richiesto l’applicazione di tale misura dopo il suo collocamento in congedo.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha formulato motivi aggiunti, sostenendo che la commissione medica che lo aveva a suo tempo visitato, dichiarandolo non idoneo al servizio militare, avrebbe dovuto accertare d’ufficio se sussistessero i presupposti per un suo utile collocamento nei ruoli del personale civile.

Non essendo ciò avvenuto, l’Amministrazione non avrebbe potuto, sic et simpliciter, rigettare la domanda di transito ai ruoli civili, ma avrebbe, invece, dovuto disporre gli accertamenti a ciò propedeutici non compiuti a tempo debito.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 1 del DM 18 aprile 2002 Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Presupposto affinchè la suddetta previsione normativa possa applicarsi è, quindi, che sia accertata l’impossibilità del militare di continuare a prestare servizio nelle Forze armate a causa del sopravvenire di una infermità invalidante. In tal caso, la stessa commissione medica che esprime il giudizio di non idoneità deve contestualmente accertare se lo stato di salute del dipendente sia compatibile con il suo impiego nei ruoli civili.

Nel caso di specie il Maresciallo OMISSIS è stato collocato in congedo non in ragione di un accertamento definitivo circa la sua definitiva inidoneità al servizio presso l’Aereonautica militare, ma in forza del decorrere del periodo massimo di congedo per malattia previsto dalla legge.

In tale ipotesi l’ordinamento non prevede a favore del militare la possibilità di presentare la domanda di transito nei ruoli civili.

Quanto sopra spiega il perché non sia mai stato effettuato alcun accertamento in ordine all’idoneità all’impiego civile del ricorrente, posto che le commissioni mediche che lo hanno di volta in volta visitato non hanno mai accertato la presenza di uno stato invalidante che gli impedisse in via definitiva la continuazione del servizio militare, limitandosi a diagnosticare la necessità di periodi di convalescenza che si sono via via sommati superando il tetto massimo previsto dall’ordinamento.

Peraltro, non sussistendo il presupposto sostanziale per la proposizione della domanda di transito nei ruoli civili, non poteva prodursi alcun silenzio - assenso la cui formazione presuppone la ricorrenza di tutte le condizioni, dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge (ex multis, Tar Piemonte, Torino, Sez. I 14 gennaio 2011 n. 16;Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 settembre 2010 n. 17398; Tar Lazio, Latina 23 febbraio 2010 n. 137).

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguo la soccombenza e si liquidano, in proporzione alla attività difensiva prestata dall’Avvocatura, come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000

Ricorso accolto per alcuni motivi:

1) - il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012

IL TAR TOSCANA scrive:
La doglianza è fondata.
( Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti - IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza).

2) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.

IL TAR TOSCANA scrive:
La censura è condivisibile.

- ) - Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.

3) - il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.

IL TAR TOSCANA scrive:
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.
(IL RESTO leggetelo direttamente in sentenza)

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23/09/2013 201301285 Sentenza 1

N. 01285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Strampelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro
Ministero della Difesa Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento
- del decreto DGPM/II/6/1 068 dell'8.3.2013, notificato in data 22.3.2013, con cui il Direttore di Divisione del Ministero della Difesa ha disposto il collocamento in aspettativa per 59 giorni e la cessazione dal servizio decorrente dal 29.5.2011;

- del decreto MDGCIV0012192 dell'8.3.2013, notificato in data 14.3.2013, con cui il Direttore di Divisione ha respinto l’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- dell’atto prot. n. 1813 del 18.1.2013 (rectius: 28.1.2013), notificato in data 1.2.2013, con cui il Capo Servizio amministrativo ha comunicato la sospensione del trattamento economico stipendiale decorrente dal 1.2.2013, con riserva di comunicare l’importo da recuperare nel periodo intercorrente tra il 29.5.2011 e il 31.1.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il Direttore della settima Divisione, 2° reparto, della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con provvedimento del 13.11.2008, richiamata la documentazione sanitaria con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio militare dall’8.6.2006 al 17.9.2007, lo ha collocato in aspettativa per infermità per 422 giorni, dal 23.7.2006 al 17.9.2007, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 196/1995; tale arco di tempo, sommato ai precedenti periodi di aspettativa (88 giorni al 29.12.2003), ha dato luogo ad una complessiva aspettativa protratta per 510 giorni nel quinquennio (allegato C dell’Amministrazione intimata).

In data 9.9.2011 il Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- ha ritenuto il deducente temporaneamente non idoneo al servizio militare per un anno, disponendo la sottoposizione a revisione l’anno successivo (documento n. 5).

Il Comando del -OMISSIS-, con atto del 29.8.2012, ha collocato in aspettativa l’istante per 249 giorni, dal 4.6.2009 al 7.2.2010, dando atto della pregressa fruizione di 422 giorni di aspettativa (allegato D alla relazione del Ministero della Difesa).

Il Comando medesimo, con missiva datata 2.10.2012, ha fatto presente all’interessato che l’avvenuto superamento, in data 29.5.2011, del 730° giorno di aspettativa per motivi sanitari nel quinquennio avrebbe potuto comportare l’avvio della pratica di congedo d’ufficio, secondo quanto statuito dalla circolare n. 806 del 26.10.2010, e lo ha invitato a presentarsi presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-il giorno 4.10.2012, onde effettuare la visita di idoneità al servizio militare (documento n. 6 depositato in giudizio).

La Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento militare di -OMISSIS-, in data 4.10.2012, ha ritenuto l’interessato permanentemente non idoneo al servizio militare e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (documento n. 20).

L’esponente, con lettera del 10.10.2012, ha chiesto al Ministero della Difesa di attivare la procedura di transito al personale civile del Ministero stesso (documento n. 8).

Il Direttore di Divisione, con nota del 24.1.2013, ha comunicato l’avvio del procedimento di collocamento in congedo per superamento, alla data del 29.5.2011, del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (documento n. 4).

Il Capo servizio amministrativo del -OMISSIS-, con missiva del 28.1.2013 (documento n. 3), ha preannunciato la sospensione, a decorrere dal 1.2.2013, del trattamento stipendiale per superamento del periodo massimo di aspettativa, con riserva di comunicare l’importo da recuperare per il periodo intercorrente tra il 29.5.2011 ed il 31.1.2013.

Il Direttore di Divisione, con decreto dell’8.3.2013 notificato il 22.3.2013, ha collocato il ricorrente in aspettativa per 59 giorni, dal 31.3.2011 al 28.5.2011, dando atto del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa, pari a 730 giorni, nel quinquennio, ed ha quindi disposto la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 29.5.2011, sull’assunto che in tale data è stato superato il tempo massimo di aspettativa e che l’interessato stesso ha documentato, con certificazioni del medico di fiducia, la persistente inidoneità al servizio oltre il limite massimo consentito (documento n. 1).

Con decreto dell’8.3.2013, notificato il 14.3.2013, è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, sull’assunto che l’avvenuta cessazione del servizio preclude di per sé il passaggio richiesto (documento n. 2).

Avverso i citati provvedimenti di congedo, di rigetto della domanda di transito nei ruoli del personale civile e di sospensione dal trattamento economico il ricorrente è insorto deducendo:

1) Illegittimità del provvedimento di aspettativa datato 29.8.2012; incompetenza; violazione dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio del giusto procedimento e dell’obbligo di notifica ex art. 21 bis della legge n. 241/1990; violazione della circolare n. 806 del 2000; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; illegittimità del provvedimento di sospensione stipendiale per invalidità derivata e carenza dei presupposti di fatto.

Il provvedimento di aspettativa, emanato in data 29.8.2012 dal Comando del -OMISSIS-(allegato D), doveva essere emanato dal Ministero della Difesa e non dall’organo periferico, in quanto i giorni di aspettativa ivi riconosciuti (249), aggiunti a quelli (422 giorni dal 23.7.2006 al 17.9.2007) di cui al precedente provvedimento del 13.11.2008, portavano al superamento del periodo di 18 mesi, decorsi i quali vale la regola della sospensione del trattamento stipendiale, con conseguente competenza dell’organo centrale ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.p.r. n. 255/1999 e dell’art. 913 del d.lgs. n. 66/2010.

La circolare del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, n. 806 del 26.10.2000 stabilisce che il provvedimento di aspettativa d’ufficio debba essere tempestivamente comunicato all’interessato; al contrario, ad esito della domanda di accesso quest’ultimo non ha rinvenuto la prova della notifica del citato provvedimento del 29.8.2012, con conseguente violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990.

Il provvedimento è stato adottato oltre il termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento ex legge n. 241/1990.

Il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002.

L’impugnata nota con cui è stata comunicata la cessazione dello stipendio è illegittima in quanto presuppone un’interruzione del rapporto d’impiego non avvenuta.

2) Violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’obbligo di provvedere tempestivamente agli accertamenti sanitari; violazione della circolare ministeriale n. 806 del 2000 circa il dovere di dare preavviso circa l’imminente scadenza del 730° giorno di aspettativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà.

Il ricorrente è stato avvertito solo in via successiva, e cioè dopo il 29.5.2011, del decorso (ormai avvenuto) del periodo massimo di aspettativa, in contrasto con l’art. 7 della circolare n. 806/2000, secondo cui la comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti va effettuata almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo massimo fruibile nel quinquennio.

3) Illegittimità del diniego di transito nelle qualifiche del personale civile; violazione della legge n. 266/1999 e dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea interpretazione del fatto e dei presupposti di legge; eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria.

L’Amministrazione non ha preannunciato le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili; il ricorrente, per il fatto stesso della presentazione della domanda di trasferimento, era da considerare in aspettativa, in quanto la sola inidoneità non implica l’automatica cessazione dal rapporto d’impiego, occorrendo la previa comunicazione dell’atto di congedo; al momento del diniego di trasferimento, notificato in data 14.3.2013, il rapporto di servizio era ancora in vita (la determinazione di congedo è stata notificata il 22.3.2013).

4) Silenzio assenso perfezionatosi sulla domanda di transito nelle aree dell’impiego civile del Ministero della Difesa; violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e del d.m. 18.4.2002; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Sulla domanda di transito, presentata in data 11.10.2012, si è formato il silenzio assenso per decorso del termine di 150 giorni, ex art. 2 del D.M. 18.4.2002, in quanto la notifica del diniego è avvenuta solo il 14.3.2013.

5) Illegittimità del decreto di concessione dell’aspettativa e di congedo assoluto datato 8.3.2013; violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; invalidità derivata.

Il provvedimento di collocamento in congedo assoluto, retrodatando l’estinzione del rapporto d’impiego, viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi; se il rapporto fosse davvero cessato il 29.5.2011, sarebbe incomprensibile la ragione della sottoposizione alla visita medica del 4.10.2012; poiché il ricorrente è stato giudicato parzialmente idoneo al servizio militare in data 29.9.2011 (rectius: 9.9.2011 –si veda il documento n. 5 annesso al gravame-), non risulta integrata la fattispecie richiesta dalla norma ai fini della configurabilità della cessazione del rapporto di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All’udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO
Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che l’atto di collocamento in aspettativa datato 29.8.2012 doveva essere adottato dal Ministero della Difesa, anziché dal Comando di appartenenza, in quanto il periodo di aspettativa concesso con il medesimo, sommato al precedente, portava a superare i 18 mesi, con conseguente sospensione del trattamento stipendiale.

Il rilievo è infondato.

La circolare ministeriale n. 806 del 26.10.2000 demanda all’organo periferico la gestione del collocamento in aspettativa per tutti i periodi frazionati nel tempo qualora tra un periodo e l’altro intercorra un arco temporale di servizio attivo superiore a tre mesi.

Nel caso in esame il pregresso provvedimento datato 13.11.2008 concedeva l’aspettativa sino al 17.9.2007, mentre il censurato provvedimento datato 29.8.2012 disponeva l’aspettativa a decorrere dal 4.6.2009. Infatti l’interessato è stato presente in servizio dal 18.9.2007 al 19.4.2009 ed ha usufruito di nuova licenza straordinaria per convalescenza dal 20.4.2009 al 3.6.2009 (documento n. 10 depositato in giudizio il 12.4.2013). Né risulta che egli abbia subito la sospensione del trattamento stipendiale con riferimento ai suddetti giorni di aspettativa: solo in relazione al periodo successivo al 29 maggio 2011 l’Amministrazione ha disposto, ex post, la sospensione del trattamento economico (in tal senso si pone la nota del 28.1.2013, costituente il documento n. 3 depositato in giudizio).
Pertanto, stante l’interruzione di ben oltre tre mesi intercorrente tra i due periodi di aspettativa, appare sussistere la competenza dell’organo periferico.

Con ulteriore censura dedotta nell’ambito del primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di aspettativa del 29.8.2012; aggiunge che in forza della circolare n. 806 del 26.10.2000 il provvedimento che dispone l’aspettativa deve essere portato a conoscenza dell’interessato; secondo l’esponente, inoltre, il militare, in attesa della decisione sull’istanza di transito nei ruoli civili, conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, in virtù dell’art. 26, comma 1, della legge n. 187/1976, dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, e nel caso di specie non v’è stata interruzione del rapporto d’impiego.

La doglianza è fondata.
Il punto 6 della citata circolare vincola l’Amministrazione a comunicare tempestivamente all’interessato i giorni di aspettativa fruiti, così da metterlo in condizione di avere preventiva contezza degli effetti derivanti dal cumulo dei giorni di assenza dal servizio, sotto il profilo della possibile maturazione della scadenza prevista ai fini della sospensione del trattamento economico o ai fini della cessazione dal servizio.
Inoltre la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della circolare n. 806/2000, laddove impone di dare avviso all’interessato dei giorni di aspettativa fruiti, almeno 60 giorni prima dello scadere del 730° giorno di aspettativa.
La censura è condivisibile.

Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto che lo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio comporta il collocamento in congedo, o che una volta decorso il tempo di aspettativa previsto dal legislatore sarà adottato il provvedimento di riduzione o sospensione dello stipendio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515).
Trattasi di norma finalizzata a consentire all’interessato di valutare tempestivamente la possibilità di presentare domanda di transito ai ruoli del personale civile, ovvero di adoprarsi per evitare, per quanto possibile, la drastica conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; aggiunge che con la presentazione dell’istanza di transito egli era da considerare in aspettativa, ex art. 1 (rectius: art. 2), comma 7, del d.m. 18.4.2002, e che depone in tal senso anche il fatto che ad esito del giudizio d’inidoneità del 4.10.2012 l’Amministrazione ha proposto il transito nelle qualifiche dell’impiego civile dell’Amministrazione della Difesa.
Il rilievo va accolto, nei sensi appresso indicati.

Ai sensi della circolare n. 806/2000 l’interessato, come visto nella trattazione della precedente censura, deve essere tempestivamente informato dei giorni di aspettativa fruiti e preventivamente avvertito degli effetti della scadenza del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Orbene, la visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- in data 4.10.2012 si è svolta senza la consapevolezza dell’avvenuta cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, come dimostra la circostanza che il verbale della suddetta visita attesta la non idoneità permanente al servizio militare e la acclarata possibilità di reimpiegare il deducente nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 20 depositato in giudizio).

E’ a seguito di tale valutazione, con la quale si è riconosciuta la possibilità di accedere al ruolo del personale civile, che l’esponente ha chiesto, con missiva presentata al Ministero della Difesa l’11.10.2012, il transito nelle aree funzionali del personale civile (documento n. 8 depositato in giudizio il 12.4.2013).

Pertanto nessuna tempestiva comunicazione al ricorrente è stata effettuata in ordine all’approssimarsi della scadenza del periodo di aspettativa prevista dall’ordinamento ai fini del collocamento in congedo, in violazione del citato disposto della circolare.

Inoltre, la possibilità di chiedere di transitare nei ruoli del personale civile scaturisce dal giudizio positivo della Commissione medica ospedaliera (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile), in quanto l’art. 2, comma 2, del d.m. 18.4.2002 prevede come termine di presentazione della domanda trenta giorni decorrenti dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità (Cons. Stato, IV, 6.11.2009, n. 6951; TAR Puglia, Lecce, III, 28.9.2012, n. 1620).

Sotto altro profilo, come visto, la permanenza dell’aspettativa dal momento della presentazione dell’istanza sino a quello della determinazione finale è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.m. 18.4.2002, mentre l’estinzione del rapporto è esclusa dall’art. 2, comma 3, del medesimo d.m., secondo cui la presentazione della domanda sospende l’applicazione delle norme riguardanti modifiche di posizioni di stato.

In definitiva, prima di decidere il collocamento in congedo il Ministero deve sempre accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni del personale civile (TAR Sicilia, Catania, III, 6.7.2012, n. 1710), con la conseguenza che nel caso di specie da un lato non poteva disporsi la cessazione dal servizio a decorrere dal 29.5.2011, cioè ancor prima dell’accertamento definitivo dell’inidoneità al servizio militare e dell’idoneità al passaggio alle aree del personale civile (invero, prima della visita medica effettuata presso la Commissione medica ospedaliera il giorno 4.10.2012 l’interessato è sempre stato giudicato solo temporaneamente non idoneo al servizio, come risulta dai documenti n. 15, 16, 17, 18 e 19 depositati in giudizio), dall’altro lato non poteva essere disposto il diniego di transito adducendo a presupposto l’insussistenza del rapporto di pubblico impiego al momento del giudizio della Commissione medica ospedaliera.

Il quarto motivo è incentrato sull’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di transito presentata dal ricorrente, con la conseguenza che l’Amministrazione, prima dell’adozione degli atti impugnati, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento, favorevole al ricorrente, tacitamente formatosi.
L’assunto è infondato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 l’Ente deve pronunciarsi sulla domanda di transito entro 150 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali in assenza di determinazione espressa l’istanza si intende accolta.
Nel caso in esame la domanda è stata spedita in data 10.10.2012 (documento n. 8) e ricevuta l’11.10.2012 (come risulta dal testo dell’impugnato diniego); orbene, da tale momento alla data di adozione dell’impugnato diniego (8.3.2013) non sono trascorsi i 150 giorni previsti dalla norma.
Né rileva, ai fini della formazione del silenzio assenso, il giorno di notifica del diniego stesso, giacchè l’art. 2, comma 4, del d.m. 18.4.2002 identifica il dies ad quem entro cui può essere preclusa la formazione del silenzio significativo nel giorno entro cui l’Amministrazione si pronuncia, ovvero viene adottata la decisione sull’istanza.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi sopra indicati, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di transito presentata dal ricorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
panorama
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Re: sforo 730 giorni d'aspettativa.

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giudizio di inidoneità.


gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare;

l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio;
- il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, il parere della Commissione medica di seconda istanza è decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416).
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