importo pensione per riforma

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angri62
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da angri62 »

maxmax63 ha scritto:Hai ragione Gino, non sono un campione di amministrazione, ma siccome sto tirando i remi in barca devo comprendere bene tutto prima di decidere. Andro a studiarmi il foglio matricolare per vedere le annotazioni di riscatto. Riesci a darmi un'indicazione di massima qualora venissi riformato con 36 anni di contributi e quanto sarebbe sommariamente l'ncremento per ogni anno prestato in più.
Ho inserito sopra le mie notizie salienti. Ti ringrazio ancora.
ci sei o ci fai?
con 36 anni di contributi non hai bisogno di altro che andare in pensione.
qualunque sia la cifra.
ciao


zica
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da zica »

...caro maxmax63..come ti è stato già detto dai 29 anni di servizio da te raggiunti, in caso di riforma, devi aggiungere solo quelli utili sino alla data del 31.12.1995...che ti valgono ai fini pensionistici anche se non li hai riscattati......ai fini della liquidazione invece puoi riscattare tutto quelle che possa essere riscattato..
..ora per tutti vige il sistema contributivo..ogni anno che fai vale dai 37 ai 43 euro (più o meno, da quanto ho capito) netti al mese a seconda del grado (calcolo sul montante contributivo annuo) ma anch'esso è legato ai coefficienti di trasformazione (finora al ribasso ogni due anni) e dell'andamento del p.i.l.... quindi come vedi ci vorrebbe una palla di cristallo per prevedire cosa potrebbe succedere da qui a due tre anni....comunque in bocca al lupo ...
gino59
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da gino59 »

maxmax63 ha scritto:Hai ragione Gino, non sono un campione di amministrazione, ma siccome sto tirando i remi in barca devo comprendere bene tutto prima di decidere. Andro a studiarmi il foglio matricolare per vedere le annotazioni di riscatto. Riesci a darmi un'indicazione di massima qualora venissi riformato con 36 anni di contributi e quanto sarebbe sommariamente l'ncremento per ogni anno prestato in più.
Ho inserito sopra le mie notizie salienti. Ti ringrazio ancora.
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.......Senza giri di parole...!!! alla fine del corrente anno, orientativamente avrai maturato una P.A.L.
da € 27.000 a 28.000€.- Salutoni
maxmax63
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da maxmax63 »

Ieri mattina ho sentito l'Ufficio pensioni, mi ha confermato che dal 06.10.86 al 15.02.1994 ho conseguito una maggiorazione contributiva per servizi di confine ( circa 2 anni e mezzo) riferendomi che il mio montante retributivo è pari al 34,5%. Quindi al 31.12.2013 avrei maturato qualora riformato una pensione netta di circa 1700 Euro. In linea con la tua Pal Gino. A questo punto, stringendo i denti un'altro anno spero nel reintegro della 2 rata dell' assegno funzionale, e perchè no magari anche nel rinnovo contrattuale che speriamo arrivi nel 2015, così da traghettare con l'anno in più di convalescenza altri 100 euro.
Grazie per le delucidazioni.
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da gino59 »

maxmax63 ha scritto:Ieri mattina ho sentito l'Ufficio pensioni, mi ha confermato che dal 06.10.86 al 15.02.1994 ho conseguito una maggiorazione contributiva per servizi di confine ( circa 2 anni e mezzo) riferendomi che il mio montante retributivo è pari al 34,5%. Quindi al 31.12.2013 avrei maturato qualora riformato una pensione netta di circa 1700 Euro. In linea con la tua Pal Gino. A questo punto, stringendo i denti un'altro anno spero nel reintegro della 2 rata dell' assegno funzionale, e perchè no magari anche nel rinnovo contrattuale che speriamo arrivi nel 2015, così da traghettare con l'anno in più di convalescenza altri 100 euro.
Grazie per le delucidazioni.
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Re: importo pensione per riforma

Messaggioda gino59 » sab ott 12, 2013 11:31 am



maxmax63 ha scritto:Hai ragione Gino, non sono un campione di amministrazione, ma siccome sto tirando i remi in barca devo comprendere bene tutto prima di decidere. Andro a studiarmi il foglio matricolare per vedere le annotazioni di riscatto. Riesci a darmi un'indicazione di massima qualora venissi riformato con 36 anni di contributi e quanto sarebbe sommariamente l'ncremento per ogni anno prestato in più.
Ho inserito sopra le mie notizie salienti. Ti ringrazio ancora.

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.......Senza giri di parole...!!! alla fine del corrente anno, orientativamente avrai maturato una P.A.L.
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.....Bene, perfetto sei sulla strada buona/giusta.......€€€€€€€€€€€€€€€€€€€.- In bocca a lupo
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da niky12 »

Tornato dalla C.M.O. sono state confermate le previsioni ovvero congedo e idoneo al servizio civile, ora vorrei sapere prima di orientarmi come funziona 'inserimento nel servizio civile e in quali amministrazioni posso transitare se decidessi perché oggettivamente non riesco a trovare riferimenti normativi. In particolare circa la destinazione di servizio, tra l'altro con la mia patologia nelle tabelle INAIL sarei invalido al 70% alle condizioni attuali. Ringrazio i frequentatori del forum per le risposte che potranno darmi.
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da gino59 »

niky12 ha scritto:Tornato dalla C.M.O. sono state confermate le previsioni ovvero congedo e idoneo al servizio civile, ora vorrei sapere prima di orientarmi come funziona 'inserimento nel servizio civile e in quali amministrazioni posso transitare se decidessi perché oggettivamente non riesco a trovare riferimenti normativi. In particolare circa la destinazione di servizio, tra l'altro con la mia patologia nelle tabelle INAIL sarei invalido al 70% alle condizioni attuali. Ringrazio i frequentatori del forum per le risposte che potranno darmi.
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...E' mai possibile che a tanti devo fare da BALIA....????.....ahahahaaaaehhehheehheihhhihhhiiiiiii


Civile (PERSOCIV)
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Transito ex militari all'impiego civile


TRANSITO MILITARI

(Aggiornamento al 31/12/2012)

-Aspetti giuridici-



1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:


1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:


a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.


3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.


4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.


5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.


7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.




TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.




TRANSITO MILITARI

-Aspetti economici-



1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all'impiego civile?

Il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della legge 266/1999, stabilisce che il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare transita a domanda,nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

2) Quale è l'Ufficio competente a gestire il trattamento economico spettante al militare che transita nei ruoli del personale civile?

A seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'effettiva presentazione in servizio quale dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il personale civile, in particolare della 6^ Divisione (ex 10^), che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti - continuativi e pensionabili - percepiti alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.

3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed in attesa della pronuncia dell'amministrazione, è di competenza della Direzione Generale per il personale civile?

No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.
Infatti, il momento del transito di detto personale nei ruoli civili non può che identificarsi con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che, come noto, produce effetti costitutivi del rapporto.
Eventuali pretese economiche relative al suddetto periodo, pertanto, presentate sottoforma di quesiti, istanze o ricorsi, non devono essere avanzate a Persociv.

4) A quale Ente Persociv effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all' impiego civile?

La richiesta viene indirizzata :

- all'ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (o Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari appartenenti alle FF.AA. dell'Esercito e dell'Aereonautica;
- alla 10^ Divisione (ex 14^) di Persomil ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti alla F.A. dei Carabinieri.

5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?

Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare.

6) Come viene calcolato l'assegno riassorbibile?

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile - costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .

7) Qual è il trattamento economico che l'Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale definitiva adottata dalla Direzione Generale per il personale civile?

Nelle more dell'emissione da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico totale, comprensivo dell'assegno ad personam, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, sono tenuti all'erogazione del solo stipendio base corrispondente al profilo professionale dei dipendenti ex militari.
Un volta emesso da Persociv il provvedimento di determinazione stipendiale, l'Ente di destinazione del personale in argomento, provvede all'adeguamento del trattamento economico, conguagliando gli arretrati delle somme di eventuali somme non ancora percepite.
Si precisa, che eventuali anticipi di somme corrisposti oltre lo stipendio base agli ex militari, non regolate secondo la modalità sopra rappresentata, rientrano nella discrezionalità del Direttore dell'Ente che si assume, pertanto, anche le relative responsabilità contabili.

8) L'indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam?

L'indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam,in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.

9) Come viene riassorbito l'assegno personale?

L'assegno personale è definito "riassorbibile" in quanto è una parte di retribuzione che viene a scalare man mano che vi sono aumenti contrattuali. Tramite l'assegno, infatti, viene riconosciuto uno stipendio netto superiore rispetto allo standard contrattuale previsto per la posizione giuridica quale dipendente civile, ma se lo standard contrattuale aumenta lo stipendio comprensivo di assegno riassorbibile resta stabile finché due valori non si equivalgono. In sintesi tutti i futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.

10) L'assegno ad personam subisce il riassorbimento anche in caso di progressioni economiche?

L'assegno ad personam si riassorbe anche in caso di progressioni economiche, poiché comportano un aumento di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi, come disciplinato dal comma 8, dell'articolo 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

11) Effetti del passaggio all'impiego civile

Il dipendente proveniente dai ruoli militari una volta passato a domanda all'impiego civile rimane sottoposto a tutti gli effetti alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

12) Cause di servizio

L'art.70 della legge 133/2008 dispone che a decorrere dal 1°.1.2009 per i dipendenti civili, il riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo all'incremento percentuale sul trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status di militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.


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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da Pseudonimo »

Buongiorno.
Sono un appuntato arruolato nel 2001 ed ho già riconosciuta da anni un'infermità al braccio destro ascritta alla tabella B.
Temo che presto ci si accorgerà che, oltre ad avere grossi problemi ai tiri, dopo un qualsiasi uso intenso del braccio ho persino difficoltà a scrivere a penna. Quindi, in attesa che questo accada, vi chiedo gentilmente di dirimere alcuni miei dubbi circa il mio futuro eventuale :

1 mettiamo che si accorgano tra un paio d'anni della cosa e io abbia, quindi, 15 anni effettivi di servizio, essendo riformato avrei diritto ad una pensione?
2 in questa eventualità, potrei fare anche un altro lavoro pur percependo la piccola pensione?
3 a quanto potrebbe ammontare la somma mensile?

Ringrazio di cuore e faccio i complimenti per il forum.
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da angri62 »

Pseudonimo ha scritto:Buongiorno.
Sono un appuntato arruolato nel 2001 ed ho già riconosciuta da anni un'infermità al braccio destro ascritta alla tabella B.
Temo che presto ci si accorgerà che, oltre ad avere grossi problemi ai tiri, dopo un qualsiasi uso intenso del braccio ho persino difficoltà a scrivere a penna. Quindi, in attesa che questo accada, vi chiedo gentilmente di dirimere alcuni miei dubbi circa il mio futuro eventuale :

1 mettiamo che si accorgano tra un paio d'anni della cosa e io abbia, quindi, 15 anni effettivi di servizio, essendo riformato avrei diritto ad una pensione?
2 in questa eventualità, potrei fare anche un altro lavoro pur percependo la piccola pensione?
3 a quanto potrebbe ammontare la somma mensile?

Ringrazio di cuore e faccio i complimenti per il forum.
===hai pensato ai ruoli tecnici/civili, tanto lavorare x lavorare ti conviene restare. se causa di servizio verrai riformato parzialmente.
ciao
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da gino59 »

angri62 ha scritto:
Pseudonimo ha scritto:Buongiorno.
Sono un appuntato arruolato nel 2001 ed ho già riconosciuta da anni un'infermità al braccio destro ascritta alla tabella B.
Temo che presto ci si accorgerà che, oltre ad avere grossi problemi ai tiri, dopo un qualsiasi uso intenso del braccio ho persino difficoltà a scrivere a penna. Quindi, in attesa che questo accada, vi chiedo gentilmente di dirimere alcuni miei dubbi circa il mio futuro eventuale :

1 mettiamo che si accorgano tra un paio d'anni della cosa e io abbia, quindi, 15 anni effettivi di servizio, essendo riformato avrei diritto ad una pensione?
2 in questa eventualità, potrei fare anche un altro lavoro pur percependo la piccola pensione?
3 a quanto potrebbe ammontare la somma mensile?

Ringrazio di cuore e faccio i complimenti per il forum.
===hai pensato ai ruoli tecnici/civili, tanto lavorare x lavorare ti conviene restare. se causa di servizio verrai riformato parzialmente.
ciao
===============================

...L'eventuale importo di pensione è cosi basso che mi rifiuto d rispondere.-

per eventuale pensione + lavoro ti allego quanto segue:-





Re: PENSIONE DI INABILITA' COMPATIBILE CON QUOTA SOCITA'??

Messaggioda gino59 » lun feb 04, 2013 9:56 pm




marius ha scritto:
Gentili colleghi, vi chiedo una informazione alla quale non ho trovato ancora risposta....o perlomeno non chiare .... Se reso inidoneo ai servizi di polizia e si a quelli civili, optando per la pensione di inabilità, si possono avere quore di una società? la rendita sarebbe solo quella relativa all'attivo, o in altro caso lavorando con i vaucher postali? o lavoro autonomo (tipo negozio ecc...)??? quali decurtazioni? Grazie anticipatamente. :shock: :shock: :shock:




CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da gino59 » sab feb 02, 2013 12:25 pm

ancoravigile ha scritto:
Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.




Per non fare confusione: Solo con l'art.2 comma 12 della 335/95, non si puo' lavorare.-



rgomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???



contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm

La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
======================================================================

: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm

Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?


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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da ancoravigile » sab feb 02, 2013 7:05 pm

Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica







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gino59 Veterano del Forum
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Re: PENSIONE DI INABILITA' COMPATIBILE CON QUOTA SOCITA'??

Messaggioda marius » lun feb 04, 2013 10:29 pm

RINGRAZIO.... :)








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marius Appassionato
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Re: PENSIONE DI INABILITA' COMPATIBILE CON QUOTA SOCITA'??

Messaggioda MAURO1964 » mer feb 06, 2013 5:38 pm




marius ha scritto:
Gentili colleghi, vi chiedo una informazione alla quale non ho trovato ancora risposta....o perlomeno non chiare .... Se reso inidoneo ai servizi di polizia e si a quelli civili, optando per la pensione di inabilità, si possono avere quore di una società? la rendita sarebbe solo quella relativa all'attivo, o in altro caso lavorando con i vaucher postali? o lavoro autonomo (tipo negozio ecc...)??? quali decurtazioni? Grazie anticipatamente. :shock: :shock: :shock:

Salve,
anch'io ho faticato parecchio per venirne a capo fra pareri, circolari e norme mal interpretate da Amministrazioni, Uffici pubblici, Patronati e &.
Sono riformato e svolgo saltuariamente lavoro dipendente.
Ok per quello che dice Gino sulla trattenuta rispettivamente del 30% e 50% per lavoro autonomo o dipendente (della differenza fra secondo reddito percepito e assegno minimo INPS).
Attenzione però, nel caso di lavoro dipendente, per ovviare alle trattenute non si devono superare i 50 gg lavorativi annui.
Suggerisco di leggervi la circolare dell'INDAP NR. 10 DEL 14/02/2003 avente per oggetto: "Cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro" , facilmente scaricabile dal Web.
Salutone
MAURO1964
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da niky12 »

Grazie Gino per la solerte risposta avevo letto la normativa ora la panoramica è chiara sono "fregato" il mio dubbio era sulla distanza dalla sede di servizio e sul tipo d'impiego quale fosse il criterio di selezione per l'incarico, quello che mi preoccupa è la sede più che altro.
niky12
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da niky12 »

Scusate l'ulteriore domanda ma dovendo decidere a breve il secondo assegno funzionale già maturato (nel 2012) ma attualmente congelato non riesco a capire se nel famoso 2015, una volta scongelato, almeno si spera, venga riconosciuto a chi lo ha già maturato ma gli è stato congelato ed è transitato in pensione per riforma.
gino59
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Re: importo pensione per riforma

Messaggio da gino59 »

niky12 ha scritto:Scusate l'ulteriore domanda ma dovendo decidere a breve il secondo assegno funzionale già maturato (nel 2012) ma attualmente congelato non riesco a capire se nel famoso 2015, una volta scongelato, almeno si spera, venga riconosciuto a chi lo ha già maturato ma gli è stato congelato ed è transitato in pensione per riforma.
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......Anche se maturato nel 2012 ma nel 2014 vai in congedo per riforma o altro, lo perdi.- Saluti
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