trasferimento ai sensi 398 rga: verificare lo stato
trasferimento ai sensi 398 rga: verificare lo stato
Messaggio da -Ale- »
Salve a tutti! Ad inizi giugno ho fatto domanda di trasferimento ai sensi 398 rga per gravi motivi di salute familiari. Come posso verificare lo stato della stessa? Grazie
Re: trasferimento ai sensi 398 rga: verificare lo stato
Per notizia.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00417/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via dei della Robbia 20;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. …….. del 19.08.2011, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto l'archiviazione dell'istanza di trasferimento prodotta dal ricorrente per la mancanza del requisito di 8 anni di servizio e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente, in servizio presso l'Arma dei carabinieri in OMISSIS, ha presentato istanza di trasferimento per gravi motivi di famiglia che è stata rigettata per mancanza del requisito di otto anni di permanenza nell'Arma;
- con il presente gravame lamenta che erroneamente l'Amministrazione avrebbe valutato l’istanza, poiché è stata archiviata come se si trattasse di una domanda di trasferimento dalla propria Regione, consentita dopo otto anni di servizio, e lamenta inoltre il mancato invio del preavviso di diniego;
Considerato che la domanda in questione è stata presentata ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale per fondati e comprovati motivi consente il trasferimento di sede indipendentemente dal periodo di permanenza nell’Arma;
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso sotto tale profilo con assorbimento delle ulteriori censure, e di stabilire che l'Amministrazione si dovrà rideterminare sulla domanda presentata dal ricorrente valutando la fondatezza dei motivi addotti per giustificare il trasferimento, in base anche al parere espresso in merito dalla Direzione di sanità del Comando Generale dell’Arma;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
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N. 00417/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via dei della Robbia 20;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. …….. del 19.08.2011, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto l'archiviazione dell'istanza di trasferimento prodotta dal ricorrente per la mancanza del requisito di 8 anni di servizio e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente, in servizio presso l'Arma dei carabinieri in OMISSIS, ha presentato istanza di trasferimento per gravi motivi di famiglia che è stata rigettata per mancanza del requisito di otto anni di permanenza nell'Arma;
- con il presente gravame lamenta che erroneamente l'Amministrazione avrebbe valutato l’istanza, poiché è stata archiviata come se si trattasse di una domanda di trasferimento dalla propria Regione, consentita dopo otto anni di servizio, e lamenta inoltre il mancato invio del preavviso di diniego;
Considerato che la domanda in questione è stata presentata ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale per fondati e comprovati motivi consente il trasferimento di sede indipendentemente dal periodo di permanenza nell’Arma;
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso sotto tale profilo con assorbimento delle ulteriori censure, e di stabilire che l'Amministrazione si dovrà rideterminare sulla domanda presentata dal ricorrente valutando la fondatezza dei motivi addotti per giustificare il trasferimento, in base anche al parere espresso in merito dalla Direzione di sanità del Comando Generale dell’Arma;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
Re: trasferimento ai sensi 398 rga: verificare lo stato
Per notizia.
1) - ricorrente il cui nucleo familiare è composto dai genitori entrambi invalidi civili al 100% con i quali convive.
2) - ha presentato istanza documentata di trasferimento chiedendo di essere assegnato definitivamente ad una qualunque sede dell’Arma prossima al luogo di residenza.
3) - nell’istanza indicava le gravi patologie dei genitori in ragione delle quali gli stessi abbisognavano di assistenza continuativa e nel contempo precisava l’impossibilità per le di lui sorelle non conviventi di ottemperare a tale obbligo filiale
4) - il ricorrente trasmetteva al Comando Generale una seconda istanza nella quale chiedeva un trasferimento temporaneo e d’urgenza in sede prossima al luogo di sua residenza e ribadiva l’istanza di trasferimento definitivo in atti
5) - l’istanza di trasferimento temporaneo veniva accolta (sede: OMISSIS) ma perveniva preavviso di rigetto su quella di trasferimento definitivo al quale si replicava con osservazioni scritte dopo la cui presentazione però l’amministrazione adottava il definitivo rigetto.
6) - Si deducono i seguenti motivi:
- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.-
7) - Sussisterebbero i fondati e comprovati motivi (invalidità di entrambi i genitori) necessari per il trasferimento richiamato dal citato art. 398.
IL TAR scrive:
DIRITTO
8 ) - Preliminarmente occorre precisare che l’atto impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento definitivo del ricorrente, è stato adottato all’esito d’una procedura posta in essere dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma.
- ) - Detta disposizione consente di chiedere il trasferimento <<per fondati e comprovati motivi>> anche a quel personale che, come il ricorrente, non ha maturato i requisiti minimi necessari di servizio e di permanenza, che sono otto anni fuori della regione di origine e quattro anni di permanenza in una regione amministrativa.
- ) - Trattasi, come evidenziato dall’Avvocatura Statale, di procedura del tutto distinta da quella ordinaria rivolta nei confronti del personale in possesso dei citati requisiti; in particolare poi, per quel che qui rileva, con circolare del 9/2/10 prot. n.944001-1/T17-7, il Comando Generale ha stabilito l’esclusione, dalla procedura “de qua”, di varie tipologie di trasferimenti fra cui proprio quelli <<ai sensi della Legge n.104/1992>> che quindi si svolgono con separata e distinta procedura.
OMISSIS
9) - Dal coordinamento fra i predetti elementi e tenuto presente che l’istante - al momento della richiesta in stato giuridico di ferma volontaria e quindi neppure a rigore legittimato ad invocare i benefici della legge n.104/92 - che presta servizio solo da due anni a OMISSIS, ha presentato domanda, al di fuori della normale procedura selettiva annuale, deducendo circostanze di disagio familiare che, per le caratteristiche sopra esaminate, giustificano la conclusione di inconfigurabilità di motivi fondati e comprovati, ne consegue che trova giustificazione il diniego d’un provvedimento di trasferimento che, per sua natura, è eccezionale.
Ricorso respinto.
Il resto per completezza della vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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19/09/2013 201300546 Sentenza 1
N. 00546/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Gerardo Pedota Avv. in Potenza, c.so Garibaldi, n.32;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell' Arma Dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'annullamento
determinazione prot. n. ....../t4-1-26 del 21/11/2012, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di reiezione domanda di trasferimento; della nota infraprocedimentale prot. n. ……/T4-18 del 15/6/12 a firma del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista l’ordinanza collegiale n.48/13 con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Luigi Petrone, su delega dell'Avv. Luigi Paccione, per la parte ricorrente; Avv. Domenico Mutino per le Amministrazioni dello Stato resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è un carabiniere di ruolo in servizio nella stazione C.C. di OMISSIS dal 31/8/09 quale “Addetto di Stazione”. Espone l’istante che:
- il suo nucleo familiare è composto dai genitori entrambi invalidi civili al 100% con i quali convive in OMISSIS;
- ha presentato il 21/2/11 istanza documentata di trasferimento chiedendo di essere assegnato definitivamente ad una qualunque sede dell’Arma prossima al luogo di residenza;
- nell’istanza indicava le gravi patologie dei genitori in ragione delle quali gli stessi abbisognavano di assistenza continuativa e nel contempo precisava l’impossibilità per le di lui sorelle non conviventi di ottemperare a tale obbligo filiale atteso che la germana OMISSIS risiede in OMISSIS ed è madre di due minori e coniugata con persona affetta da gravi patologie OMISSIS, come tale bisognevole di assistenza mentre la germana OMISSIS risiede in OMISSIS ed è lavoratrice dipendente, coniugata e madre di bambina in tenera età;
- il 30/6/11 il ricorrente trasmetteva al Comando Generale una seconda istanza nella quale chiedeva un trasferimento temporaneo e d’urgenza in sede prossima al luogo di sua residenza e ribadiva l’istanza di trasferimento definitivo in atti;
- l’istanza di trasferimento temporaneo veniva accolta (sede: OMISSIS) ma perveniva preavviso di rigetto su quella di trasferimento definitivo al quale si replicava con osservazioni scritte dopo la cui presentazione però l’amministrazione adottava il definitivo rigetto.
Si deducono i seguenti motivi:
1.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carente motivazione.
Considerato che la norma in rubrica prevede un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento questo TAR, nella specie; dovrebbe solo accertare e dichiarare tale diritto;
2.-in subordine violazione art. 398 regolamento generale Arma dei C.C. in relazione all’art. 33 co.5 della legge n.104/92- violazione dei principi costituzionali di buon andamento imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa- violazione delle disposizioni relative ai trasferimenti- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari- Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carente motivazione.
Sussisterebbero i fondati e comprovati motivi (invalidità di entrambi i genitori) necessari per il trasferimento richiamato dal citato art. 398.
3.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per carente motivazione.
L’atto impugnato sarebbe anche palesemente contraddittorio rispetto al precedente atto nel quale le gravi condizioni di salute dei genitori erano state favorevolmente apprezzate;
4.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per genericità, carente motivazione- difetto assoluto di istruttoria.
Il rinvio, contenuto nel provvedimento impugnato, alle prevalenti esigenze dell’amministrazione non integra idonea motivazione e non verrebbero esposti i motivi effettivi a base del rigetto; neppure varrebbe richiamare i motivi del preavviso senza esaminare le osservazioni del ricorrente;
5.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e carente motivazione, per illogicità, genericità, falsa rappresentazione dei fatti ed erronea presupposizione.
La motivazione è carente perché rinvia a ragioni in precedenza comunicate dalla p.a. che il ricorrente avrebbe confutato in sede procedimentale ma non sarebbero state esaminate;
6.- eccesso di potere per illogicità, genericità e ingiustizia manifesta.
L’assunto secondo cui sarebbero prevalenti le esigenze dell’amministrazione sarebbe generico e ingiusto, viste le prove addotte dal ricorrente.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n.48/13 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2013 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre precisare che l’atto impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento definitivo del ricorrente, è stato adottato all’esito d’una procedura posta in essere dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma. Detta disposizione consente di chiedere il trasferimento <<per fondati e comprovati motivi>> anche a quel personale che, come il ricorrente, non ha maturato i requisiti minimi necessari di servizio e di permanenza, che sono otto anni fuori della regione di origine e quattro anni di permanenza in una regione amministrativa. Trattasi, come evidenziato dall’Avvocatura Statale, di procedura del tutto distinta da quella ordinaria rivolta nei confronti del personale in possesso dei citati requisiti; in particolare poi, per quel che qui rileva, con circolare del 9/2/10 prot. n.944001-1/T17-7, il Comando Generale ha stabilito l’esclusione, dalla procedura “de qua”, di varie tipologie di trasferimenti fra cui proprio quelli <<ai sensi della Legge n.104/1992>> che quindi si svolgono con separata e distinta procedura.
A tale prospettazione, peraltro non contrastata dalla parte ricorrente, segue, ad avviso del collegio, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte resistente, anzitutto l’inammissibilità del primo motivo che invoca proprio l’applicazione dell’art. 33 comma 5 della legge n.104/92. Segue poi di necessità pure l’assunzione, a parametro normativo di riferimento per l’esame delle censure, del menzionato articolo 398 del regolamento che conferisce all’amministrazione una discrezionalità alquanto ampia nell’esercizio del potere organizzatorio finalizzato all’ordinato svolgersi dei compiti istituzionali affidati ai militari, sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze di servizio, sia nel rapporto fra queste e le esigenze personali degli interessati.
Ciò premesso, con la comunicazione di preavviso di rigetto della istanza l’amministrazione ha ricondotto i motivi ostativi:
<<-al fatto che l’assistenza ai genitori può essere fornita dalla sorella residente a OMISSIS (Ba), comune limitrofo a quello dell’esigenza;
-a motivi di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione;
-alla situazione generale che non configura quei fondati e comprovati motivi che consentono l’adozione d’un provvedimento d’eccezione.>>.
All’indomani delle osservazioni effettuata dall’istante avverso tali motivi l’amministrazione ha respinto l’istanza motivando fra l’altro sul presupposto che l’atto di intervento <<non rappresenta elementi tali da emettere un provvedimento di diverso contenuto, atteso che le motivazioni addotte non modificano sostanzialmente quanto rappresentato nell’originaria istanza>>.
Ciò premesso il collegio ritiene che la questione possa essere esaminata nel suo insieme dato l’intimo collegamento intercorrente fra i diversi motivi.
Va giudicato anzitutto infondato il secondo motivo dato che la condizione di invalidità dei genitori e della necessità (per come dichiarata dall’istante) di una loro assistenza continuativa non è di per sé fatto che esaurisca l’ambito delle valutazioni esperibili dall’amministrazione in relazione al bisogno palesato, sopratutto con riguardo alla verifica della possibilità o meno che altro familiare provveda a tanto.
Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, trattato nel motivo n.6 e ripreso con la memoria del 3/6/13, questo Tribunale deve confermare l’opinione espressa in sede cautelare secondo cui appare corretta la conclusione dell’amministrazione che ha ritenuto che OMISSIS, sorella quarantaduenne (al momento dell’istanza di trasferimento) del ricorrente, residente a OMISSIS, comune limitrofo a quello di residenza dei genitori (la distanza stradale fra i due centri è di 7/8 chilometri), titolare di patente di guida , è in grado di prestare la propria assistenza ai genitori senza che i fattori impeditivi indicati in ricorso possano davvero essere ritenuti tali.
Appaiono infatti anzitutto “ictu oculi” non impeditivi del cennato impegno assistenziale di OMISSIS gli episodi di lombosciatalgia e di cervicobrachialgie di cui la stessa soffrirebbe. Con riguardo poi alla condizione della stessa di dipendente di studio commerciale nonché di coniugata (il coniuge svolge l’attività di commerciante) e madre di bambina in tenera età (ora dell’età di quattro anni), va detto che neppure tali ordinari impegni appaiono precludere l’espletamento dell’attività assistenziale “de qua”, tenuto pure conto del fatto che lo stesso ricorrente, quand’anche trasferito in sede più vicina a quella di esistenza della necessità assistenziale, sarebbe comunque impegnato nei propri compiti di istituto.
La dichiarazione, allegato n.9 alle osservazioni del ricorrente, con cui la OMISSIS fa presente di essere impossibilitata a prestare assistenza ai propri genitori in quanto impegnata in quella in favore della figlia, non può ovviamente di per sè costituire prova dell’impossibilità assoluta di prestare assistenza ai propri genitori, tanto più che i compiti educativi e assistenziali nei confronti dei figli minori sono per legge ripartiti su entrambi i genitori e neppure può sottacersi l’esistenza di scuole materne in grado di prendersi cura dei minori in più tenera età cui ordinariamente si rivolgono numerosi genitori impegnati lavorativamente.
Trattasi, in altri termini, di fattori che impongono un impegno aggiuntivo a quello quotidiano ordinario ma di possibile espletamento.
In quest’ottica si comprende quindi come:
-la eventuale fondatezza dei motivi posti a sostegno dell’istanza -nella fattispecie- debba essere considerata non in modo statico (il dato in sé dell’invalidità dei genitori) ma in relazione al contesto familiare allargato nel quale è inserito il portatore della necessità e sui soggetti tenuti nei suoi confronti all’assistenza;
-il dato predetto va poi messo in relazione ai motivi di organico e servizio dei Comandi interessati dal possibile trasferimento, intesi quali ragioni di merito di complessa articolazione che a livello centrale l’Arma valuta coordinando su scala nazionale le esigenze locali e che non necessitano di particolare esplicitazione tanto più che, quand’anche il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS, come sostenuto in ricorso, fosse in esubero di una unità per quanto riguarda appuntati e carabinieri è anche vero che l’amministrazione ha fatto presente, sia pure in sede difensiva, che, a loro volta, le sedi situate nell’area geografica di interesse dell’istante sono caratterizzate da una forte presenza di personale in sovraorganico.
Dal coordinamento fra i predetti elementi e tenuto presente che l’istante - al momento della richiesta in stato giuridico di ferma volontaria e quindi neppure a rigore legittimato ad invocare i benefici della legge n.104/92 - che presta servizio solo da due anni a OMISSIS, ha presentato domanda, al di fuori della normale procedura selettiva annuale, deducendo circostanze di disagio familiare che, per le caratteristiche sopra esaminate, giustificano la conclusione di inconfigurabilità di motivi fondati e comprovati, ne consegue che trova giustificazione il diniego d’un provvedimento di trasferimento che, per sua natura, è eccezionale.
Tali considerazioni consentono di non ritenere illogico il diniego oggetto del presente giudizio, con infondatezza dell’ultimo motivo, nonché di quegli altri con cui si lamenta la genericità e l’insufficienza della motivazione dell’atto impugnato che, viceversa, si limita a sottolineare come le osservazioni partecipative del ricorrente, incentrate sempre sulle medesime circostanze di fatto riportate nell’istanza originaria, non apportano elementi tali da emettere un provvedimento di diverso contenuto.
Infine, nessun profilo di contraddittorietà sussiste fra il concesso provvedimento di trasferimento temporaneo di due mesi presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS e l’impugnato diniego avuto riguardo alla evidente diversa natura e portata effettuale dei due diversi istituti.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 e 31 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
1) - ricorrente il cui nucleo familiare è composto dai genitori entrambi invalidi civili al 100% con i quali convive.
2) - ha presentato istanza documentata di trasferimento chiedendo di essere assegnato definitivamente ad una qualunque sede dell’Arma prossima al luogo di residenza.
3) - nell’istanza indicava le gravi patologie dei genitori in ragione delle quali gli stessi abbisognavano di assistenza continuativa e nel contempo precisava l’impossibilità per le di lui sorelle non conviventi di ottemperare a tale obbligo filiale
4) - il ricorrente trasmetteva al Comando Generale una seconda istanza nella quale chiedeva un trasferimento temporaneo e d’urgenza in sede prossima al luogo di sua residenza e ribadiva l’istanza di trasferimento definitivo in atti
5) - l’istanza di trasferimento temporaneo veniva accolta (sede: OMISSIS) ma perveniva preavviso di rigetto su quella di trasferimento definitivo al quale si replicava con osservazioni scritte dopo la cui presentazione però l’amministrazione adottava il definitivo rigetto.
6) - Si deducono i seguenti motivi:
- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.-
7) - Sussisterebbero i fondati e comprovati motivi (invalidità di entrambi i genitori) necessari per il trasferimento richiamato dal citato art. 398.
IL TAR scrive:
DIRITTO
8 ) - Preliminarmente occorre precisare che l’atto impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento definitivo del ricorrente, è stato adottato all’esito d’una procedura posta in essere dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma.
- ) - Detta disposizione consente di chiedere il trasferimento <<per fondati e comprovati motivi>> anche a quel personale che, come il ricorrente, non ha maturato i requisiti minimi necessari di servizio e di permanenza, che sono otto anni fuori della regione di origine e quattro anni di permanenza in una regione amministrativa.
- ) - Trattasi, come evidenziato dall’Avvocatura Statale, di procedura del tutto distinta da quella ordinaria rivolta nei confronti del personale in possesso dei citati requisiti; in particolare poi, per quel che qui rileva, con circolare del 9/2/10 prot. n.944001-1/T17-7, il Comando Generale ha stabilito l’esclusione, dalla procedura “de qua”, di varie tipologie di trasferimenti fra cui proprio quelli <<ai sensi della Legge n.104/1992>> che quindi si svolgono con separata e distinta procedura.
OMISSIS
9) - Dal coordinamento fra i predetti elementi e tenuto presente che l’istante - al momento della richiesta in stato giuridico di ferma volontaria e quindi neppure a rigore legittimato ad invocare i benefici della legge n.104/92 - che presta servizio solo da due anni a OMISSIS, ha presentato domanda, al di fuori della normale procedura selettiva annuale, deducendo circostanze di disagio familiare che, per le caratteristiche sopra esaminate, giustificano la conclusione di inconfigurabilità di motivi fondati e comprovati, ne consegue che trova giustificazione il diniego d’un provvedimento di trasferimento che, per sua natura, è eccezionale.
Ricorso respinto.
Il resto per completezza della vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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19/09/2013 201300546 Sentenza 1
N. 00546/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Gerardo Pedota Avv. in Potenza, c.so Garibaldi, n.32;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell' Arma Dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'annullamento
determinazione prot. n. ....../t4-1-26 del 21/11/2012, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di reiezione domanda di trasferimento; della nota infraprocedimentale prot. n. ……/T4-18 del 15/6/12 a firma del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista l’ordinanza collegiale n.48/13 con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Luigi Petrone, su delega dell'Avv. Luigi Paccione, per la parte ricorrente; Avv. Domenico Mutino per le Amministrazioni dello Stato resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è un carabiniere di ruolo in servizio nella stazione C.C. di OMISSIS dal 31/8/09 quale “Addetto di Stazione”. Espone l’istante che:
- il suo nucleo familiare è composto dai genitori entrambi invalidi civili al 100% con i quali convive in OMISSIS;
- ha presentato il 21/2/11 istanza documentata di trasferimento chiedendo di essere assegnato definitivamente ad una qualunque sede dell’Arma prossima al luogo di residenza;
- nell’istanza indicava le gravi patologie dei genitori in ragione delle quali gli stessi abbisognavano di assistenza continuativa e nel contempo precisava l’impossibilità per le di lui sorelle non conviventi di ottemperare a tale obbligo filiale atteso che la germana OMISSIS risiede in OMISSIS ed è madre di due minori e coniugata con persona affetta da gravi patologie OMISSIS, come tale bisognevole di assistenza mentre la germana OMISSIS risiede in OMISSIS ed è lavoratrice dipendente, coniugata e madre di bambina in tenera età;
- il 30/6/11 il ricorrente trasmetteva al Comando Generale una seconda istanza nella quale chiedeva un trasferimento temporaneo e d’urgenza in sede prossima al luogo di sua residenza e ribadiva l’istanza di trasferimento definitivo in atti;
- l’istanza di trasferimento temporaneo veniva accolta (sede: OMISSIS) ma perveniva preavviso di rigetto su quella di trasferimento definitivo al quale si replicava con osservazioni scritte dopo la cui presentazione però l’amministrazione adottava il definitivo rigetto.
Si deducono i seguenti motivi:
1.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carente motivazione.
Considerato che la norma in rubrica prevede un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento questo TAR, nella specie; dovrebbe solo accertare e dichiarare tale diritto;
2.-in subordine violazione art. 398 regolamento generale Arma dei C.C. in relazione all’art. 33 co.5 della legge n.104/92- violazione dei principi costituzionali di buon andamento imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa- violazione delle disposizioni relative ai trasferimenti- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari- Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per carente motivazione.
Sussisterebbero i fondati e comprovati motivi (invalidità di entrambi i genitori) necessari per il trasferimento richiamato dal citato art. 398.
3.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per carente motivazione.
L’atto impugnato sarebbe anche palesemente contraddittorio rispetto al precedente atto nel quale le gravi condizioni di salute dei genitori erano state favorevolmente apprezzate;
4.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei C.C.- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per genericità, carente motivazione- difetto assoluto di istruttoria.
Il rinvio, contenuto nel provvedimento impugnato, alle prevalenti esigenze dell’amministrazione non integra idonea motivazione e non verrebbero esposti i motivi effettivi a base del rigetto; neppure varrebbe richiamare i motivi del preavviso senza esaminare le osservazioni del ricorrente;
5.- violazione art. 33 co.5 l. n.104/92 n.104 in relazione all’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri- violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione delle disposizioni inerenti i trasferimenti e le destinazioni di servizio- violazione circolare del 9/2/10 che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2010 e delle successive circolari in materia. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e carente motivazione, per illogicità, genericità, falsa rappresentazione dei fatti ed erronea presupposizione.
La motivazione è carente perché rinvia a ragioni in precedenza comunicate dalla p.a. che il ricorrente avrebbe confutato in sede procedimentale ma non sarebbero state esaminate;
6.- eccesso di potere per illogicità, genericità e ingiustizia manifesta.
L’assunto secondo cui sarebbero prevalenti le esigenze dell’amministrazione sarebbe generico e ingiusto, viste le prove addotte dal ricorrente.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n.48/13 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 4 luglio 2013 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre precisare che l’atto impugnato, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento definitivo del ricorrente, è stato adottato all’esito d’una procedura posta in essere dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma. Detta disposizione consente di chiedere il trasferimento <<per fondati e comprovati motivi>> anche a quel personale che, come il ricorrente, non ha maturato i requisiti minimi necessari di servizio e di permanenza, che sono otto anni fuori della regione di origine e quattro anni di permanenza in una regione amministrativa. Trattasi, come evidenziato dall’Avvocatura Statale, di procedura del tutto distinta da quella ordinaria rivolta nei confronti del personale in possesso dei citati requisiti; in particolare poi, per quel che qui rileva, con circolare del 9/2/10 prot. n.944001-1/T17-7, il Comando Generale ha stabilito l’esclusione, dalla procedura “de qua”, di varie tipologie di trasferimenti fra cui proprio quelli <<ai sensi della Legge n.104/1992>> che quindi si svolgono con separata e distinta procedura.
A tale prospettazione, peraltro non contrastata dalla parte ricorrente, segue, ad avviso del collegio, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte resistente, anzitutto l’inammissibilità del primo motivo che invoca proprio l’applicazione dell’art. 33 comma 5 della legge n.104/92. Segue poi di necessità pure l’assunzione, a parametro normativo di riferimento per l’esame delle censure, del menzionato articolo 398 del regolamento che conferisce all’amministrazione una discrezionalità alquanto ampia nell’esercizio del potere organizzatorio finalizzato all’ordinato svolgersi dei compiti istituzionali affidati ai militari, sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze di servizio, sia nel rapporto fra queste e le esigenze personali degli interessati.
Ciò premesso, con la comunicazione di preavviso di rigetto della istanza l’amministrazione ha ricondotto i motivi ostativi:
<<-al fatto che l’assistenza ai genitori può essere fornita dalla sorella residente a OMISSIS (Ba), comune limitrofo a quello dell’esigenza;
-a motivi di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione;
-alla situazione generale che non configura quei fondati e comprovati motivi che consentono l’adozione d’un provvedimento d’eccezione.>>.
All’indomani delle osservazioni effettuata dall’istante avverso tali motivi l’amministrazione ha respinto l’istanza motivando fra l’altro sul presupposto che l’atto di intervento <<non rappresenta elementi tali da emettere un provvedimento di diverso contenuto, atteso che le motivazioni addotte non modificano sostanzialmente quanto rappresentato nell’originaria istanza>>.
Ciò premesso il collegio ritiene che la questione possa essere esaminata nel suo insieme dato l’intimo collegamento intercorrente fra i diversi motivi.
Va giudicato anzitutto infondato il secondo motivo dato che la condizione di invalidità dei genitori e della necessità (per come dichiarata dall’istante) di una loro assistenza continuativa non è di per sé fatto che esaurisca l’ambito delle valutazioni esperibili dall’amministrazione in relazione al bisogno palesato, sopratutto con riguardo alla verifica della possibilità o meno che altro familiare provveda a tanto.
Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, trattato nel motivo n.6 e ripreso con la memoria del 3/6/13, questo Tribunale deve confermare l’opinione espressa in sede cautelare secondo cui appare corretta la conclusione dell’amministrazione che ha ritenuto che OMISSIS, sorella quarantaduenne (al momento dell’istanza di trasferimento) del ricorrente, residente a OMISSIS, comune limitrofo a quello di residenza dei genitori (la distanza stradale fra i due centri è di 7/8 chilometri), titolare di patente di guida , è in grado di prestare la propria assistenza ai genitori senza che i fattori impeditivi indicati in ricorso possano davvero essere ritenuti tali.
Appaiono infatti anzitutto “ictu oculi” non impeditivi del cennato impegno assistenziale di OMISSIS gli episodi di lombosciatalgia e di cervicobrachialgie di cui la stessa soffrirebbe. Con riguardo poi alla condizione della stessa di dipendente di studio commerciale nonché di coniugata (il coniuge svolge l’attività di commerciante) e madre di bambina in tenera età (ora dell’età di quattro anni), va detto che neppure tali ordinari impegni appaiono precludere l’espletamento dell’attività assistenziale “de qua”, tenuto pure conto del fatto che lo stesso ricorrente, quand’anche trasferito in sede più vicina a quella di esistenza della necessità assistenziale, sarebbe comunque impegnato nei propri compiti di istituto.
La dichiarazione, allegato n.9 alle osservazioni del ricorrente, con cui la OMISSIS fa presente di essere impossibilitata a prestare assistenza ai propri genitori in quanto impegnata in quella in favore della figlia, non può ovviamente di per sè costituire prova dell’impossibilità assoluta di prestare assistenza ai propri genitori, tanto più che i compiti educativi e assistenziali nei confronti dei figli minori sono per legge ripartiti su entrambi i genitori e neppure può sottacersi l’esistenza di scuole materne in grado di prendersi cura dei minori in più tenera età cui ordinariamente si rivolgono numerosi genitori impegnati lavorativamente.
Trattasi, in altri termini, di fattori che impongono un impegno aggiuntivo a quello quotidiano ordinario ma di possibile espletamento.
In quest’ottica si comprende quindi come:
-la eventuale fondatezza dei motivi posti a sostegno dell’istanza -nella fattispecie- debba essere considerata non in modo statico (il dato in sé dell’invalidità dei genitori) ma in relazione al contesto familiare allargato nel quale è inserito il portatore della necessità e sui soggetti tenuti nei suoi confronti all’assistenza;
-il dato predetto va poi messo in relazione ai motivi di organico e servizio dei Comandi interessati dal possibile trasferimento, intesi quali ragioni di merito di complessa articolazione che a livello centrale l’Arma valuta coordinando su scala nazionale le esigenze locali e che non necessitano di particolare esplicitazione tanto più che, quand’anche il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS, come sostenuto in ricorso, fosse in esubero di una unità per quanto riguarda appuntati e carabinieri è anche vero che l’amministrazione ha fatto presente, sia pure in sede difensiva, che, a loro volta, le sedi situate nell’area geografica di interesse dell’istante sono caratterizzate da una forte presenza di personale in sovraorganico.
Dal coordinamento fra i predetti elementi e tenuto presente che l’istante - al momento della richiesta in stato giuridico di ferma volontaria e quindi neppure a rigore legittimato ad invocare i benefici della legge n.104/92 - che presta servizio solo da due anni a OMISSIS, ha presentato domanda, al di fuori della normale procedura selettiva annuale, deducendo circostanze di disagio familiare che, per le caratteristiche sopra esaminate, giustificano la conclusione di inconfigurabilità di motivi fondati e comprovati, ne consegue che trova giustificazione il diniego d’un provvedimento di trasferimento che, per sua natura, è eccezionale.
Tali considerazioni consentono di non ritenere illogico il diniego oggetto del presente giudizio, con infondatezza dell’ultimo motivo, nonché di quegli altri con cui si lamenta la genericità e l’insufficienza della motivazione dell’atto impugnato che, viceversa, si limita a sottolineare come le osservazioni partecipative del ricorrente, incentrate sempre sulle medesime circostanze di fatto riportate nell’istanza originaria, non apportano elementi tali da emettere un provvedimento di diverso contenuto.
Infine, nessun profilo di contraddittorietà sussiste fra il concesso provvedimento di trasferimento temporaneo di due mesi presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS e l’impugnato diniego avuto riguardo alla evidente diversa natura e portata effettuale dei due diversi istituti.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 e 31 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
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