Egregio Dott. Carta
Vorrei sottoporLe il mio caso, sono anni che vengo impiegato almeno una volta a settimana in turni di reperibilità con orario 08:00-08:00 in base ad una contrattazione decentrata firmata dai sindacati e dai rappresentanti dell'amministrazione, in cui per turno di 24 H intendono dalle ore 08:00 alle ore 08:00 ricadendo quindi in due distinte giornate, e non come a mio avviso andrebbe applicato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 giornaliere.
L'ambito decisionale dell'accordo decentrato a mio avviso risulta esser valido solo per l'individuazione delle giornate (il mercoledì piuttosto che il venerdì ect), questo anche in base a ciò che recita l'accordo nazionale quadro del 2009, dove nell'art.1 stabilisce cosa si intenda per orario di servizio:
"ARTICOLO 1
DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Ai fini del presente Accordo:
a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad
assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
pubblica sicurezza;
b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale
ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di
servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme
contrattuali; "
Sempre la normativa prevede che:
ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese da espletarsi in modo non consecutivo;
i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale
di rotazione fra il personale;
il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo
ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo
decentrato;
A titolo di esempio' se vengo posto in reperibilita dalle ore 08:00 del venerdì alle ore 08:00 del sabato e il mio giorno di riposo settimanale cade di domenica, viene disattesa la volontà del legislatore di non poter essere collocati in reperibilità il giorno precedente il riposo settimanale (nell'accordo decentrato della Questura parla solo del turno 08:00 -08:00 e non della possibilità di svolgere la reperibilità nel giorno antecedente o successivo il riposo settimanale).
Chiedo quindi se ci siano gli estremi per intentare una causa di risarcimento per aver dovuto prestare servizio di reperibilità su due giornate consecutive ricevendo solo la metà dei compensi.
La ringrazio per la disponibilità e Le porgo disitnti saluti.
normativa di riferimento:
Circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005
Circolare n. 557/RS/01/113/0461 dell’8 marzo 2010, in nota all’art. 18.
Art. 18 A.N.Q. Reperibilità
art. 64 della L. n. 121/1981
art. 32 D.P.R. 782/1985
REPERIBILITA' POLIZIA DI STATO
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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