Vittime del terrorismo.

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Hiei

Vittime del terrorismo.

Messaggio da Hiei »

Purtroppo per un fatto accaduto recentemente (non voglio specificare quale) sono stato vittima di un'attacco terroristico...
Per fortuna ora sto bene anche se ancora con qualche problemuccio da recuperare ma sono vivo grazie al cielo!
Dovrei quindi per diritto rientrare a far parte di quella categoria denominata "vittima del terrorismo"
vorrei sapere quali benefici porta (in sommi capi visto che il decreto l'ho già letto), vorrei chiedere se c'è bisogno secondo voi di mettere un mezzo un legale, e vorrei anche chiedere visto che non sono In servizio permanente, se vi è la possibilità di passare in VSP ed essere trasferito d'autorità vicino casa!
lo so sono preteste un pò assurde ma capite bene che ora come ora voglio tirare il meglio da questa brutta storia!
Grazie mille
attendo vostre risposte!


Hiei

Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da Hiei »

Ultima novità per farmi rientrare in servizio non mi hanno dato tutta l invalidita che mi spettava. In quanto vfp4 potevo perdere il posto perche non piu idoneo. Insomma mi hanno riconosciuto una tabella b. Mi rispondere alle domande sopra e se mi spetta qualche assegno vitalizio o non so cosa. Grazie
Hiei

Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da Hiei »

Vorrei anche sottolineare che in cmo parlavano sempre di vittime del dovere e non del terrorismo dicendo che oramai sono uguali. Da quello che sapevo io pero i benefici sono doversi
anna
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Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da anna »

Ciao ho visto solo ora il tuo messaggio.
E' passato molto tempo.......... hai risolto qualcosa? ti ha risposto qualcuno?.....
Stai molto attento, non fidarti del tutto di quello che ti dicono in cmo....
Alcuni sono poco informati, altri non hanno interesse a tutelarti........ Ci sono passata anch'io.
RICORDATI: LE TUE PRETESE NON SONO ASSURDE!!! SE SEI STATO FERITO, POTEVI ANCHE LASCIARCI LA PELLE!!! E non chiuderti...... se cominci a non parlare di quello che ti è successo e cominci quasi a sentirti in colpa non ne esci più...... QUESTA SI CHIAMA PTSP " POST TRAUMATICA STRESS DISORDER" SEI NELLA FASE DELLA RIMOZIONE....... e poi che significa che non ti hanno dato TUTTA l'invalidità che ti spettava???? Cercati subito un bravo medico legale e non andare più da solo alle visite.........
Fammi sapere al più presto!
In bocca al lupo!
A.
anna
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Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da anna »

Ciao ho visto solo ora il tuo messaggio.
E' passato molto tempo.......... hai risolto qualcosa? ti ha risposto qualcuno?.....
Stai molto attento, non fidarti del tutto di quello che ti dicono in cmo....
Alcuni sono poco informati, altri non hanno interesse a tutelarti........ Ci sono passata anch'io.
RICORDATI: LE TUE PRETESE NON SONO ASSURDE!!! SE SEI STATO FERITO, POTEVI ANCHE LASCIARCI LA PELLE!!! E non chiuderti...... se cominci a non parlare di quello che ti è successo e cominci quasi a sentirti in colpa non ne esci più...... QUESTA SI CHIAMA PTSP " POST TRAUMATICA STRESS DISORDER" SEI NELLA FASE DELLA RIMOZIONE....... e poi che significa che non ti hanno dato TUTTA l'invalidità che ti spettava???? Cercati subito un bravo medico legale e non andare più da solo alle visite.........
Fammi sapere al più presto!
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A.
panorama
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Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da panorama »

Può interessarvi?

Per opportuna notizia/informazione agli interessati.

Come al solito sto lavorando per voi, perché vi voglio bene a tutti.
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26/07/2013 201102050 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03459/2013 e data 26/07/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 02050/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Quesito in ordine alle modalità di corresponsione degli assegni vitalizi di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 559/C/3/E/36 in data 13/05/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

vista la propria pronuncia interlocutoria del 22 giugno 2011;

vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013 prot. n. 63079 con la quale vengono trasmessi le posizioni del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa ed il parere dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 22481;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
L’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, disponendo “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ha stabilito, in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi delittuosi ivi indicati subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, un assegno vitalizio non reversibile (lire 500.000 mensili, soggetto di perequazione automatica) in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990.

Ai sensi del comma 1 bis del citato articolo, l’assegno vitalizio in questione è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 210.

Successivamente, la legge 3 agosto 2004, n. 206, all’art. 5, comma 3, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”.

Espone l’Amministrazione richiedente come tratto comune delle tipologie di assegni vitalizi in questione sia la intrasmissibilità jure hereditatis, ed in relazione a tale aspetto viene evidenziato un contrasto interpretativo.

Il quesito proposto concerne l’ipotesi di una istanza presentata dalla vedova e dagli orfani di una vittima del dovere dell’Arma dei Carabinieri, volta ad ottenere la corresponsione degli assegni già corrisposti in vita al loro familiare, deceduto per cause connesse con la patologia in base alla quale i benefici erano stati attribuiti.

L’articolo 13 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 210 del 1999 – dettato per l’erogazione del solo assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998, ma ritenuto applicabile anche allo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004 – dispone, rispettivamente ai commi 4 e 5:

“4. L’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico”.

In ordine alla valenza dell’inciso “già titolare del diritto” di cui al comma 5 sopra riportato, ritiene l’Amministrazione proponente, con interpretazione letterale, che l’assunto faccia specifico riferimento a casi in cui il soggetto, pur avendone potenzialmente i requisiti, deceda prima di poter ricevere le corresponsioni di legge. Solo in tal caso gli emolumenti, maturati in vita, dovrebbero essere erogati ai familiari.

Rileva tuttavia la relazione come altre Amministrazioni interessate ritengano ininfluente l’avvenuta erogazione degli emolumenti ai fini dell’attribuzione della titolarità del diritto, con ciò interpretando la citata norma come deroga al principio generale di non reversibilità degli assegni vitalizi in questione.

La Sezione ha esaminato il quesito nell’adunanza del 22 giugno 2011 ed ha ritenuto opportuno richiedere sul quesito i punti di vista del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ragione dell’evidenziato contrasto applicativo tra i diversi Dicasteri, quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua funzione istituzionale di coordinamento dell’attività ministeriale.

Con le note citate nell’epigrafe sono stati trasmessi gli avvisi richiesti. Tra questi particolare rilievo assume il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011, che è dell’avviso che il parere reso dal Ministero della difesa sia conforme al dettato normativo, quando afferma che la natura non reversibile dei ripetuti benefici non si pone in contrasto con l'attribuzione ai superstiti degli assegni dei quali sono a loro volta dichiarati beneficiari dalle medesime norme, in presenza di particolari presupposti.

Infatti, dal combinato disposto delle norme istitutive degli assegni e dall'art.13, commi 4 e 5, del dPR 510/1999, si può desumere che, fermo restando il principio generale della natura non reversibile degli assegni di cui è titolare la vittima, nel caso in cui questi deceda contestualmente o successivamente all'evento terroristico, in conseguenza delle lesioni o infermità contratte in quell' occasione, ai suoi superstiti è attribuito un autonomo diritto a percepire detto assegno.

Anche il Ministero dell’economia e delle finanze conclude di condividere l'orientamento adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto più rispondente non solo al dettato normativo, oggetto delle richieste valutazioni, ma altresì all'intento del legislatore che ha manifestato la volontà di fornire un adeguato riconoscimento delle conseguenze direttamente riconducibili agli eventi criminosi.

Considerato:

Il quesito è focalizzato sulla problematica della trasmissibilità o meno dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206, ai superstiti, nei casi in cui la persona, già titolare dell’elargizione, sia deceduta successivamente all’evento criminoso per cause legati alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere.

All’uopo giova ripercorrere la fonte normativa che desta necessità di interpretazione in relazione alla trasmissibilità ed alla non reversibilità del beneficio degli assegni vitalizi.

I commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1999 n. 510 dispongono:

“”4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico””.

Ora, dal combinato disposto delle norme istitutive ed applicative dei benefici in questione (legge n. 407/1998 e n. 206/2004) e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 510/1999 si può desumere che, l’assegno vitalizio compete alla vittima ovvero ai superstiti, ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998.

Quindi l’elargizione compete solo ai soggetti destinatari indicati nell’art. 2 della legge n. 407/1998, cioè alla vittima ovvero ai superstiti che sono, quindi, autonomamente titolari del diritto per disposizione di legge specifica, ma non iure hereditatis.

Pertanto, resta fermo il principio generale della natura non reversibile (a favore di eventuali eredi) degli assegni di cui era titolare la vittima ovvero anche i superstiti; questi ultimi perché anch’essi titolari del diritto per legge e non quali eredi della vittima.

Per cui, in caso del decesso del titolare del vitalizio, legato alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere, rivive, giusta il disposto del comma 5 del D.P.R. 510/1999 (…deceduto successivamente all’evento criminoso…), il diritto in capo ai superstiti di cui all’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, se ed in quanto erano da qualificare tali all’atto in cui era sorto il diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 e n. 206/2004.

P.Q.M.
nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
Dott.ssa Astore
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Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: Vittime del terrorismo.

Messaggio da Dott.ssa Astore »

leggo solo ora il suo messaggio.Come esperta in materia militare(sono medico legale e psichiatra forense) posso forse darle un aiuoto concreto.Mi chiami allo 055/2345154 domani.
Grazie Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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