quesito a fini pensionistici (quando percepisco di pensione

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plogen58
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quesito a fini pensionistici (quando percepisco di pensione

Messaggio da plogen58 »

Cari colleghi vi porgo un quesito qualcuno mi saprebbe dire quando percepirei di pensione ?
Ho inoltrato la domanda di pensione per congedarmi a fine anno con 34 e 7 mesi più 5 per un totale di 39 e 7 mesi ho la venerabile età di anni 55. E^ vero che la liquidazione la prendo fra due anni.
Grazie per la cortese risposta


plogen58
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Re: quesito a fini pensionistici (quando percepisco di pensi

Messaggio da plogen58 »

plogen58 ha scritto:Cari colleghi vi porgo un quesito qualcuno mi saprebbe dire quando percepirei di pensione ?
Ho inoltrato la domanda di pensione per congedarmi a fine anno con 34 e 7 mesi più 5 per un totale di 39 e 7 mesi ho la venerabile età di anni 55. E^ vero che la liquidazione la prendo fra due anni.
Grazie per la cortese risposta
scusate ho dimenticato che ho il grado di brigadiere
gino59
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Re: quesito a fini pensionistici (quando percepisco di pensi

Messaggio da gino59 »

plogen58 ha scritto:
plogen58 ha scritto:Cari colleghi vi porgo un quesito qualcuno mi saprebbe dire quando percepirei di pensione ?
Ho inoltrato la domanda di pensione per congedarmi a fine anno con 34 e 7 mesi più 5 per un totale di 39 e 7 mesi ho la venerabile età di anni 55. E^ vero che la liquidazione la prendo fra due anni.
Grazie per la cortese risposta
scusate ho dimenticato che ho il grado di brigadiere
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....Stralcio della circolare inps nr.37 del 14.03.2012.-



16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).



Il Direttore Generale
Nori
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