salve a tutti...in qualche istituto stanno già facendo pagare gli alloggi in caserma?
a noi parte dal 1 settembre.
se c'è qualcuno che già paga mi dite quant'è per una stanza piccola e una grande, anche se non sono tutte uguali ma all'incirca.
se sono corredate di tv, mobili nuovi, bidè, ecc...
grazie
pagamento alloggi in caserma
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Re: pagamento alloggi in caserma
Messaggio da Castrignano »
per quanto riguarda il pagamento alloggi in caserma a mio parere nulla è dovuto in quanto la nota del DAP parla di modulo abitativo quindi le stanze in caserma dovrebbero essere dotate di bagno in camera, angolo cottura nonchè televisore, frigorifero, scrivania con relativi arredi (armadietto comodino ecc.) nulla a che vedere con le attuali caserme che si limitano ad offrire il solo posto letto e in molti casi in strutture fatiscenti con stanze con letti a castello e bagni nel corridoio.Sono disgustato... è una vera vergogna speculare su questo... non bastava il blocco degli stipendi... e i nostri sindacati che fanno? niente cercano solo di fare tessere per i lori tornaconti personali ... saluti
Re: pagamento alloggi in caserma
Messaggio da gigi60 »
Leggendo il tuo messaggio ti rassicuro : sembra al momento che tutto sia sospeso bel confidarti un po di lettura ti invio in pdf dell'ultima ora ciao gigi
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Re: pagamento alloggi in caserma
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso presentato da 2 colleghi della PolPen, assegnatari di un alloggio di servizio, ottenuto a seguito della partecipazione ai bandi indetti nel 2007 e nel 2010.
- circolare n. 3/2022 recante individuazione e gestione dei locali caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, i provvedimenti dello stesso Dipartimento prot. DGMC 11006.14/4/2022.0005955.0 in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 in data 9 giugno 2022 e prot. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0 in data 9 giugno 2022
N.B.: per completezza leggete il tutto quì sotto.
-------------------------------------------------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300711
Numero 00711/2023 e data 15/05/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 5 aprile 2023
NUMERO AFFARE 01536/2022
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia, avverso la circolare n. 3/2022 recante individuazione e gestione dei locali caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, i provvedimenti dello stesso Dipartimento prot. DGMC 11006.14/4/2022.0005955.0 in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 in data 9 giugno 2022 e prot. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0 in data 9 giugno 2022.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 58063.U del 12/10/2022 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso:
1. I ricorrenti riferiscono di essere entrambi assegnatari di un alloggio di servizio, ottenuto a seguito della partecipazione ai bandi indetti nel 2007 e nel 2010. Tali bandi erano basati sulla circolare n. 37747, in data 24 settembre 1997, concernente “Concessione alloggi demaniali” che non prevedeva alcun termine di durata dell’assegnazione degli alloggi. A seguito dell’emanazione della circolare 1 aprile 2022, n.3, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia - che stabiliva che “gli alloggi di servizio concessi a titolo oneroso sono assegnati, a seguito di bando, per la durata di anni otto, rinnovabili per ulteriori due anni solo in presenza di particolari esigenze personali e/o familiari” (art. 18) - il Centro per la Giustizia minorile della Lombardia del medesimo Dipartimento, con l’impugnato provvedimento in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.14/04/2022.0005955.U, aveva comunicato ai ricorrenti che avrebbero dovuto rilasciare, alla data del 1 ottobre 2022, gli alloggi ad essi assegnati tenuto conto che, a sensi dell’art. 20 della medesima circolare, “i rapporti di concessione già in corso sono prorogati per mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente circolare”.
Le istanze di proroga della concessione, “con applicazione del termine ordinario di legge di 8 anni più altri 4”, presentate successivamente dai ricorrenti, venivano respinte dal competente Dipartimento con i provvedimenti in data 9 giugno 2022, prot. n. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 e prot. n. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0. Il medesimo Dipartimento, in data 4 luglio 2022, con disposizione prot. DGMC.04/07/2022.0037633.U, ribadito quanto stabilito dalla circolare n. 3/2022 in merito alla possibilità di proroga dell’assegnazione degli alloggi fino al 1 ottobre 2022, aveva precisato che il nuovo bando di assegnazione per gli alloggi avrebbe dovuto essere emanato entro tale data.
1.2. In diritto i ricorrenti censurano la circolare n. 3/2022 per violazione dell’art. 23 della l. n. 146/1998, che aveva stabilito l’applicazione della legge n. 392/1978 e successive modificazioni agli immobili demaniali. La medesima circolare, in quanto recante “norme amministrative interne”, violerebbe l’art. 17 l. n. 400/1988 poiché interverrebbe su materia demandata alla fonte regolamentare, sostituendosi al regolamento per l’assegnazione degli alloggi ai dipendenti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di cui al d.P.R. n. 314/2006, ricalcandone “l’intera struttura normativa, ma senza la norma primaria che ne autorizzi l’emanazione”. La consapevolezza di tale violazione da parte dell’Amministrazione trasparirebbe dalle premesse della stessa circolare, che richiamano “le procedure per l’'elaborazione di apposito regolamento” e l’attesa del “completamento dell’iter procedimentale per l’adozione di uno specifico regolamento”. La circolare impugnata si porrebbe “in aperto contrasto anche con il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia” che avrebbe espresso “aperta contrarietà ad una nuova disciplina regolamentare, in assenza di un provvedimento legislativo che ne autorizzasse l’adozione”.
2. Il Ministero della giustizia si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
1. Preliminarmente la Sezione osserva che il gravame in esame è un ricorso collettivo, che presenta “i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866) in costanza dei quali il medesimo ricorso può essere considerato ammissibile.
2. Deve ritenersi invece inammissibile la domanda di “riconoscimento del diritto dei ricorrenti, Agenti di Polizia Penitenziaria, all'applicazione della disciplina della legge 372/1978 e della successiva legge n. 431/1998 alla locazione degli immobili demaniali, dagli stessi regolarmente detenuti per effetto delle assegnazioni a titolo oneroso disposte dal Ministero della Giustizia -Dipartimento Generale Risorse Materiali, Beni e Servizi”, in quanto il ricorso straordinario è rimedio di carattere impugnatorio, non già di accertamento delle posizioni giuridiche rivendicate dall’interessato.
3. Nel merito il ricorso deve essere considerato infondato.
La circolare avversata dai ricorrenti, che costituisce atto presupposto dei provvedimenti di cui pure nel gravame si chiede l’annullamento senza tuttavia riferire ad essi specifiche censure, reca “Disciplina dell’assegnazione e della gestione dei locali destinati a ‘Caserma’, degli alloggi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo per il personale in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”.
L’art. 18 di tale atto stabilisce che “gli alloggi di servizio concessi a titolo oneroso sono assegnati, a seguito di bando, per la durata di anni otto, rinnovabili per ulteriori due anni solo in presenza di particolari esigenze personale e/o familiari”.
La medesima circolare è stata emanata “Visto il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia prot. n. 0009627.U del 29.9.2021”, che era stato chiesto dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia in ordine all’applicabilità ai suoi dipendenti del delle disposizioni del d.P.R. 314/2006 (“Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria”).
Il suddetto parere ha escluso tale applicabilità e ha considerato che, per gli alloggi in questione, dovesse “trovare applicazione la normativa generale relativa all’assegnazione e gestione degli alloggi demaniali, nell’ambito della quale può comunque essere sempre adottata una disciplina (non regolamentare) volta a regolare in concreto l’assegnazione degli alloggi”. Con riferimento a tale normativa l’Ufficio legislativo ha richiamato l’art.11 (“Assegnazione di alloggi”) della l. n. 1494/1962 (“Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni”) - che ha previsto che “Salva l’applicazione del primo comma dell’art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell’interno dell’Istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate. Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante” - l’art. 116 (“Diritto all’alloggio”) del R.D. n. 2041/1940 (“Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena”) - che al primo comma ha stabilito che: “Hanno diritto all’alloggio gratuito nei locali di pertinenza del patrimonio dello Stato in uso alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o, in difetto, alla indennità indicata nella tabella C, allegata al presente Regolamento, i funzionari di ruolo dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena titolari o reggenti di direzioni” - e l’art. 23 della l. n. 146/1998, che i ricorrenti assumono violato.
Ebbene, tale parere non esclude, come asseriscono i ricorrenti, il ricorso a fonte non regolamentare per la disciplina della concessione degli alloggi in questione, purché una tale disciplina si ponga in applicazione della normativa generale relativa all’assegnazione degli alloggi demaniali.
Inoltre, deve ritenersi infondata la censura di violazione dell’art. 23 della l. n. 146/1998, che ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni”.
Infatti, considerato che la l. n. 392/1978 e le successive modificazioni hanno stabilito il termine entro il quale una locazione senza determinazione di tempo si intende convenuta (art. 1, co. 1, l. n. 392/1978) e hanno introdotto il modello contrattuale di durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro anni (art. 2, l. n. 431/1998), la circolare impugnata pare non solo riprendere tale modello nel disporre una durata dell’assegnazione degli alloggi demaniali pari a otto anni, ma addirittura superarlo nella previsione di proroga per due anni in caso di specifiche esigenze.
In proposito l’Amministrazione evidenzia che, nel caso dei ricorrenti, i termini di locazione degli immobili risulterebbero ampiamente superati per entrambi, considerato che gli alloggi ad essi assegnati sono stati occupati l’uno dal 21 novembre 2011 e l’altro dal 1 marzo 2007.
Non giova ai ricorrenti il riferimento alla sentenza Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1618 - secondo la quale “in tema di canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi destinato ad uso abitativo dei dipendenti pubblici, l’art. 23 della l. n. 146 del 1998 alla l. n. 392 del 1978, nel richiamare una disciplina complessiva e le sue ‘successive modificazioni’, opera un rinvio dinamico, sicché sono applicabili le successive modifiche intervenute, tra cui l’art. 14 della l. n. 431 del 1998, che ha sostanzialmente abrogato il cd. equo canone, determinando l’adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla l. n. 537 del 1993” - poiché, come rilevato, le citate leggi hanno disciplinato anche la durata temporale delle locazioni immobiliari, profilo su cui si appuntano le doglianze dei ricorrenti riferite alla previsione del termine delle concessioni degli alloggi demaniali contenuta nella circolare impugnata.
Anche avuto riguardo alle disposizioni poste da fonti di rango primario richiamate dal parere dell’Ufficio legislativo, - si ritiene che il riferimento alla disponibilità di alloggi da parte dell’Amministrazione e l’individuazione delle categorie di personale che possono beneficiarne non escluda un limite temporale dell’assegnazione degli alloggi stessi, senza il quale l’individuazione della platea dei destinatari del beneficio sarebbe implicitamente cristallizzata e circoscritta, compromettendo la parità di trattamento dei potenziali destinatari delle concessioni e la funzionalità delle concessioni stesse all’interesse pubblico insito nel riferimento alle funzioni esercitate e nella natura demaniale degli alloggi in questione.
Perciò, devono ritenersi infondate le censure dei ricorrenti di violazione della disciplina di riferimento posta fonti di rango primario e dell’art. 17, l. n. 400/1988, mentre devono ritenersi inammissibili per tardività le censure di nullità della circolare n. 3/2022 per aver disciplinato retroattivamente la materia, “innestandosi a posteriori nel rapporto locativo dei ricorrenti”, e di “sconnessione” dell’ intimazione al rilascio dell’immobile rispetto alla disciplina di legge, in quanto proposte per la prima volta con la memoria di replica.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carla Ciuffetti Paolo Carpentieri
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
- circolare n. 3/2022 recante individuazione e gestione dei locali caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, i provvedimenti dello stesso Dipartimento prot. DGMC 11006.14/4/2022.0005955.0 in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 in data 9 giugno 2022 e prot. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0 in data 9 giugno 2022
N.B.: per completezza leggete il tutto quì sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300711
Numero 00711/2023 e data 15/05/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 5 aprile 2023
NUMERO AFFARE 01536/2022
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia, avverso la circolare n. 3/2022 recante individuazione e gestione dei locali caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, i provvedimenti dello stesso Dipartimento prot. DGMC 11006.14/4/2022.0005955.0 in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 in data 9 giugno 2022 e prot. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0 in data 9 giugno 2022.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 58063.U del 12/10/2022 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso:
1. I ricorrenti riferiscono di essere entrambi assegnatari di un alloggio di servizio, ottenuto a seguito della partecipazione ai bandi indetti nel 2007 e nel 2010. Tali bandi erano basati sulla circolare n. 37747, in data 24 settembre 1997, concernente “Concessione alloggi demaniali” che non prevedeva alcun termine di durata dell’assegnazione degli alloggi. A seguito dell’emanazione della circolare 1 aprile 2022, n.3, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia - che stabiliva che “gli alloggi di servizio concessi a titolo oneroso sono assegnati, a seguito di bando, per la durata di anni otto, rinnovabili per ulteriori due anni solo in presenza di particolari esigenze personali e/o familiari” (art. 18) - il Centro per la Giustizia minorile della Lombardia del medesimo Dipartimento, con l’impugnato provvedimento in data 14 aprile 2022, prot. DGMC11006.14/04/2022.0005955.U, aveva comunicato ai ricorrenti che avrebbero dovuto rilasciare, alla data del 1 ottobre 2022, gli alloggi ad essi assegnati tenuto conto che, a sensi dell’art. 20 della medesima circolare, “i rapporti di concessione già in corso sono prorogati per mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente circolare”.
Le istanze di proroga della concessione, “con applicazione del termine ordinario di legge di 8 anni più altri 4”, presentate successivamente dai ricorrenti, venivano respinte dal competente Dipartimento con i provvedimenti in data 9 giugno 2022, prot. n. DGMC11006.09/06/2022.0009245.0 e prot. n. DGMC11006.09/06/2022.0009244.0. Il medesimo Dipartimento, in data 4 luglio 2022, con disposizione prot. DGMC.04/07/2022.0037633.U, ribadito quanto stabilito dalla circolare n. 3/2022 in merito alla possibilità di proroga dell’assegnazione degli alloggi fino al 1 ottobre 2022, aveva precisato che il nuovo bando di assegnazione per gli alloggi avrebbe dovuto essere emanato entro tale data.
1.2. In diritto i ricorrenti censurano la circolare n. 3/2022 per violazione dell’art. 23 della l. n. 146/1998, che aveva stabilito l’applicazione della legge n. 392/1978 e successive modificazioni agli immobili demaniali. La medesima circolare, in quanto recante “norme amministrative interne”, violerebbe l’art. 17 l. n. 400/1988 poiché interverrebbe su materia demandata alla fonte regolamentare, sostituendosi al regolamento per l’assegnazione degli alloggi ai dipendenti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di cui al d.P.R. n. 314/2006, ricalcandone “l’intera struttura normativa, ma senza la norma primaria che ne autorizzi l’emanazione”. La consapevolezza di tale violazione da parte dell’Amministrazione trasparirebbe dalle premesse della stessa circolare, che richiamano “le procedure per l’'elaborazione di apposito regolamento” e l’attesa del “completamento dell’iter procedimentale per l’adozione di uno specifico regolamento”. La circolare impugnata si porrebbe “in aperto contrasto anche con il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia” che avrebbe espresso “aperta contrarietà ad una nuova disciplina regolamentare, in assenza di un provvedimento legislativo che ne autorizzasse l’adozione”.
2. Il Ministero della giustizia si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
1. Preliminarmente la Sezione osserva che il gravame in esame è un ricorso collettivo, che presenta “i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866) in costanza dei quali il medesimo ricorso può essere considerato ammissibile.
2. Deve ritenersi invece inammissibile la domanda di “riconoscimento del diritto dei ricorrenti, Agenti di Polizia Penitenziaria, all'applicazione della disciplina della legge 372/1978 e della successiva legge n. 431/1998 alla locazione degli immobili demaniali, dagli stessi regolarmente detenuti per effetto delle assegnazioni a titolo oneroso disposte dal Ministero della Giustizia -Dipartimento Generale Risorse Materiali, Beni e Servizi”, in quanto il ricorso straordinario è rimedio di carattere impugnatorio, non già di accertamento delle posizioni giuridiche rivendicate dall’interessato.
3. Nel merito il ricorso deve essere considerato infondato.
La circolare avversata dai ricorrenti, che costituisce atto presupposto dei provvedimenti di cui pure nel gravame si chiede l’annullamento senza tuttavia riferire ad essi specifiche censure, reca “Disciplina dell’assegnazione e della gestione dei locali destinati a ‘Caserma’, degli alloggi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo per il personale in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”.
L’art. 18 di tale atto stabilisce che “gli alloggi di servizio concessi a titolo oneroso sono assegnati, a seguito di bando, per la durata di anni otto, rinnovabili per ulteriori due anni solo in presenza di particolari esigenze personale e/o familiari”.
La medesima circolare è stata emanata “Visto il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia prot. n. 0009627.U del 29.9.2021”, che era stato chiesto dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia in ordine all’applicabilità ai suoi dipendenti del delle disposizioni del d.P.R. 314/2006 (“Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria”).
Il suddetto parere ha escluso tale applicabilità e ha considerato che, per gli alloggi in questione, dovesse “trovare applicazione la normativa generale relativa all’assegnazione e gestione degli alloggi demaniali, nell’ambito della quale può comunque essere sempre adottata una disciplina (non regolamentare) volta a regolare in concreto l’assegnazione degli alloggi”. Con riferimento a tale normativa l’Ufficio legislativo ha richiamato l’art.11 (“Assegnazione di alloggi”) della l. n. 1494/1962 (“Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni”) - che ha previsto che “Salva l’applicazione del primo comma dell’art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell’interno dell’Istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate. Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante” - l’art. 116 (“Diritto all’alloggio”) del R.D. n. 2041/1940 (“Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena”) - che al primo comma ha stabilito che: “Hanno diritto all’alloggio gratuito nei locali di pertinenza del patrimonio dello Stato in uso alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o, in difetto, alla indennità indicata nella tabella C, allegata al presente Regolamento, i funzionari di ruolo dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena titolari o reggenti di direzioni” - e l’art. 23 della l. n. 146/1998, che i ricorrenti assumono violato.
Ebbene, tale parere non esclude, come asseriscono i ricorrenti, il ricorso a fonte non regolamentare per la disciplina della concessione degli alloggi in questione, purché una tale disciplina si ponga in applicazione della normativa generale relativa all’assegnazione degli alloggi demaniali.
Inoltre, deve ritenersi infondata la censura di violazione dell’art. 23 della l. n. 146/1998, che ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni”.
Infatti, considerato che la l. n. 392/1978 e le successive modificazioni hanno stabilito il termine entro il quale una locazione senza determinazione di tempo si intende convenuta (art. 1, co. 1, l. n. 392/1978) e hanno introdotto il modello contrattuale di durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro anni (art. 2, l. n. 431/1998), la circolare impugnata pare non solo riprendere tale modello nel disporre una durata dell’assegnazione degli alloggi demaniali pari a otto anni, ma addirittura superarlo nella previsione di proroga per due anni in caso di specifiche esigenze.
In proposito l’Amministrazione evidenzia che, nel caso dei ricorrenti, i termini di locazione degli immobili risulterebbero ampiamente superati per entrambi, considerato che gli alloggi ad essi assegnati sono stati occupati l’uno dal 21 novembre 2011 e l’altro dal 1 marzo 2007.
Non giova ai ricorrenti il riferimento alla sentenza Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1618 - secondo la quale “in tema di canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi destinato ad uso abitativo dei dipendenti pubblici, l’art. 23 della l. n. 146 del 1998 alla l. n. 392 del 1978, nel richiamare una disciplina complessiva e le sue ‘successive modificazioni’, opera un rinvio dinamico, sicché sono applicabili le successive modifiche intervenute, tra cui l’art. 14 della l. n. 431 del 1998, che ha sostanzialmente abrogato il cd. equo canone, determinando l’adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla l. n. 537 del 1993” - poiché, come rilevato, le citate leggi hanno disciplinato anche la durata temporale delle locazioni immobiliari, profilo su cui si appuntano le doglianze dei ricorrenti riferite alla previsione del termine delle concessioni degli alloggi demaniali contenuta nella circolare impugnata.
Anche avuto riguardo alle disposizioni poste da fonti di rango primario richiamate dal parere dell’Ufficio legislativo, - si ritiene che il riferimento alla disponibilità di alloggi da parte dell’Amministrazione e l’individuazione delle categorie di personale che possono beneficiarne non escluda un limite temporale dell’assegnazione degli alloggi stessi, senza il quale l’individuazione della platea dei destinatari del beneficio sarebbe implicitamente cristallizzata e circoscritta, compromettendo la parità di trattamento dei potenziali destinatari delle concessioni e la funzionalità delle concessioni stesse all’interesse pubblico insito nel riferimento alle funzioni esercitate e nella natura demaniale degli alloggi in questione.
Perciò, devono ritenersi infondate le censure dei ricorrenti di violazione della disciplina di riferimento posta fonti di rango primario e dell’art. 17, l. n. 400/1988, mentre devono ritenersi inammissibili per tardività le censure di nullità della circolare n. 3/2022 per aver disciplinato retroattivamente la materia, “innestandosi a posteriori nel rapporto locativo dei ricorrenti”, e di “sconnessione” dell’ intimazione al rilascio dell’immobile rispetto alla disciplina di legge, in quanto proposte per la prima volta con la memoria di replica.
Pertanto il ricorso deve essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carla Ciuffetti Paolo Carpentieri
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
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