Help!! Pensione in regime internazionale!!!

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carlo51

Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da carlo51 »

Salve, mi chiamo Carlo, sono un app.sc dei cc. se qualcuno di voi può aiutarmi, ho una situazione davvero anomala, sono arruolato nell'arma all'età di 28 anni, prima ho lavorato in Francia come operaio per 10 anni, totalizzati e riconosciuti con un decreto dell'inpdap, faccio presente che la totalizzazione non è stata onerosa, mi hanno scritto che gli anni che ho lavorato in Francia sono solo figurativi ai fini dei requisiti del raggiungimento dell'età pensionabile. Attualmente ho 52 anni, arruolato nel 1989, ho 25 anni di servizio + 5 di scivolo + 10 totalizzati per lavoro all'estero = 40 anni. Se decido di andare in pensione tra 1- 2 anni, più o meno qual è la somma che mi sarà tolta dalla pensione?? Sarei veramente grato, se qualcuno di voi potrebbe delucidarmi in questa difficile situazione. Vi ringrazio anticipatamente!!


carlo51

Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da carlo51 »

Mi rivolgo ai più espert!!! Nessuno mi può aiutare???????
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lino
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da lino »

carlo51 ha scritto:Salve, mi chiamo Carlo, sono un app.sc dei cc. se qualcuno di voi può aiutarmi, ho una situazione davvero anomala, sono arruolato nell'arma all'età di 28 anni, prima ho lavorato in Francia come operaio per 10 anni, totalizzati e riconosciuti con un decreto dell'inpdap, faccio presente che la totalizzazione non è stata onerosa, mi hanno scritto che gli anni che ho lavorato in Francia sono solo figurativi ai fini dei requisiti del raggiungimento dell'età pensionabile. Attualmente ho 52 anni, arruolato nel 1989, ho 25 anni di servizio + 5 di scivolo + 10 totalizzati per lavoro all'estero = 40 anni. Se decido di andare in pensione tra 1- 2 anni, più o meno qual è la somma che mi sarà tolta dalla pensione?? Sarei veramente grato, se qualcuno di voi potrebbe delucidarmi in questa difficile situazione. Vi ringrazio anticipatamente!!

Carlo51 di che somma parli???
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carlo51

Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da carlo51 »

La somma che mi verrà decurtata dalla pensione, visto che andrò in pensione con 27 + 5 di scivolo, mi hanno detto che i 10 anni versati in Francia, sono solo figurativi ai fini per il raggiungimento dell'età pensionabile!! Insomma più o meno quando prenderò di pensione??.......Vi ringrazio..
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lino
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da lino »

carlo51 ha scritto:La somma che mi verrà decurtata dalla pensione, visto che andrò in pensione con 27 + 5 di scivolo, mi hanno detto che i 10 anni versati in Francia, sono solo figurativi ai fini per il raggiungimento dell'età pensionabile!! Insomma più o meno quando prenderò di pensione??.......Vi ringrazio..
Se quello che dici e vero purtroppo percepirai una piccola pensione sui 1200-1300 euro al max...
sappi che anche 4 dei 5 anni di quelli che tu chiami "scivolo", nel tuo caso sono figurativi anch'essi, essendo il tuo un regime misto.
Se invece i 10 anni all'estero ti avessero permesso di rientrare nel regime retributivo avresti riconosciuto i 5 interamente.
ti conviene informati meglio magari all'inps e avere risposte sicure, sperando che tu trova la persona giusta!!
Magari potrebbero farti fare una sorta di ricongiunzione che ti permetterebbe di avere questi anni "reali".
ciao e fammi sapere se vuoi.
lino.
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carlo51

Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da carlo51 »

Purtroppo per i periodi di lavoro all'estero ( Regolamento C.E.n.1606/98), non si può ricongiungere, si può solo totalizzare..( Altra fregatura dello stato italiano).... Comunque grazie!!
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angri62
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da angri62 »

carlo51 ha scritto:Purtroppo per i periodi di lavoro all'estero ( Regolamento C.E.n.1606/98), non si può ricongiungere, si può solo totalizzare..( Altra fregatura dello stato italiano).... Comunque grazie!!
quindi bovresti percepire una piccola pensione x i contributi versati in germania.
tutto fa brodo-
saluti
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lino
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da lino »

Si in effetti angri62 ha ragione, la Francia potrebbe darti una piccola pensione, credo che la cosa sia possibilissima .
Informati bene se questi anni all'estero ti hanno fatto passare al regime retributivo, sarebbe importante....
ciao e auguri per tutto.
lino
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da gino59 »

carlo51 ha scritto:Salve, mi chiamo Carlo, sono un app.sc dei cc. se qualcuno di voi può aiutarmi, ho una situazione davvero anomala, sono arruolato nell'arma all'età di 28 anni, prima ho lavorato in Francia come operaio per 10 anni, totalizzati e riconosciuti con un decreto dell'inpdap, faccio presente che la totalizzazione non è stata onerosa, mi hanno scritto che gli anni che ho lavorato in Francia sono solo figurativi ai fini dei requisiti del raggiungimento dell'età pensionabile. Attualmente ho 52 anni, arruolato nel 1989, ho 25 anni di servizio + 5 di scivolo + 10 totalizzati per lavoro all'estero = 40 anni. Se decido di andare in pensione tra 1- 2 anni, più o meno qual è la somma che mi sarà tolta dalla pensione?? Sarei veramente grato, se qualcuno di voi potrebbe delucidarmi in questa difficile situazione. Vi ringrazio anticipatamente!!
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Il regolamento CEE n.1606/98, pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea del 25.7.98, ha esteso ai pubblici dipendenti e con decorrenza dal 25.10.98 la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante l'istituto della "totalizzazione" e del calcolo della pensione in "pro-rata".
Per la valutazione di tali periodi pertanto viene meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997.
Le domande presentate prima del 25.10.98 ai sensi del predetto decreto legislativo continuano ad avere validità fermo restando la possibilità da parte dell'interessato, qualora non sia stato emesso provvedimento definitivo, di rinunciare al riscatto e di far valere l'istituto della totalizzazione.
Il regolamento è applicabile immediatamente negli stati facenti parte dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Inghilterra.
Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo(Islanda, Norvegia e Liechtenstein) procederanno all'estensione dopo l'approvazione formale del comitato misto CEE-SEE.
La domanda per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico in regime internazionale dovrà essere presentata dagli interessati all'Ufficio Pensioni dell'Amministrazione Universitaria, il quale provvederà ad inviarla all'INPDAP di Roma – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – via Ballarin n.42 - per il collegamento con le istituzioni estere.
La richiesta di totalizzazione può essere avanzata prima del pensionamento, contestualmente allo stesso o, come vedremo, anche successivamente.

Totalizzazione
La totalizzazione consiste nell'accertamento del diritto a pensione, secondo la normativa vigente, procedendo alla somma dei periodi contributivi sia italiani che esteri che non siano coincidenti.
Per esempio un lavoratore italiano di 55 anni di età (requisito anagrafico soddisfatto) che può far valere nel suo paese 20 anni di contributi (requisito anzianità contributiva insufficiente) non avrebbe diritto a pensione; se lo stesso lavoratore può vantare anche 15 anni di contributi in Francia, applicando la totalizzazione (20+15) raggiungerebbe invece il requisito dei 35 anni contributivi stabilito per i trattamenti pensionistici di anzianità.
E' opportuno precisare che per ottenere il trattamento pensionistico a carico dell'INPDAP (regime speciale) mediante la totalizzazione di periodi lavorativi svolti all'estero, questi ultimi devono essere stati resi o nelle stesso regime o poter essere assimilati a quelli (regime generale) che vengono ricongiunti ai sensi della L.29/79 o L.45/90.
E' possibile prendere in considerazione periodi lavorativi resi anche prima del 25.10.1998.
E' possibile altresì procedere al riesame di trattamenti pensionistici già in essere alla data del 25.10.98, a condizione che gli interessati possano vantare i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, compresi i periodi oggetto della totalizzazione, vigenti a tale data e per il medesimo titolo di collocamento a riposo .
Se la richiesta di riesame è stata avanzata entro due anni dal 25.10.98, il diritto decorrerà da tale data; se la richiesta è stata avanzata dopo i due anni, i diritti per i quali non sia intervenuta decadenza o prescrizione decorrono dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.
Carriere miste
Nel caso di lavoratori che possono far valere periodi assicurativi in Italia e in altri stati membri sia nel regime generale che nel regime speciale per dipendenti pubblici, è necessario stabilire in quale dei predetti regimi viene perfezionato il diritto a pensione con il cumulo della contribuzione estera:
per un lavoratore con 31 anni all'INPDAP + 2 anni all'INPS + 6 anni in uno stato membro il diritto a pensione è perfezionato nel regime INPDAP con il cumulo dei periodi esteri(31+6). I periodi INPS potranno essere ricongiunti all'INPDAP ai sensi della Legge 29/79;
per un lavoratore con 2 anni all'INPDAP + 25 anni all'INPS + 13 anni in uno Stato membro il diritto a pensione è perfezionato nel regime INPS con il cumulo dei periodi esteri(25+13). I periodi INPDAP potranno essere ricongiunti all'INPS ai sensi della L.322/58;
il lavoratore con 28 anni all'INPDAP + 9 anni all'INPS + 3 anni in uno Stato membro non raggiungendo il diritto a pensione con il cumulo dei periodi all'estero dovrà ricongiungere i periodi contributivi italiani presso l'INPDAP o presso l'INPS ai sensi rispettivamente della Legge 322/58 o della Legge 29/79;
il lavoratore con 5 anni all'INPDAP + 6 anni all'INPS + 3 anni in uno Stato membro non raggiungendo comunque il diritto a pensione potrà essere autorizzato alla prosecuzione volontaria nel regime in cui può far valere i requisiti necessari per tale istituto.
Calcolo del trattamento pensionistico in regime internazionale secondo il sistema del pro-rata
Il trattamento pensionistico sarà calcolato secondo il sistema del pro-rata, cioè in proporzione ai soli contributi versati nel paese che liquida la pensione (nel nostro caso l'Italia).
Praticamente ogni Stato interessato erogherà il trattamento, secondo la propria legislazione, in relazione ai contributi in esso versati.
Nel caso di pensione di inabilità liquidata con il sistema retributivo, non deve essere considerato l'aumento figurativo dell'anzianità.
In caso di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere occorrerà procedere al raffronto tra il nuovo importo determinato in pro-rata e quello in godimento al momento della cessazione dal servizio, al fine di attribuire il trattamento più favorevole.
L'importo mensile delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore ad 1/40 del trattamento minimo per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia.
Inoltre la pensione in pro-rata liquidata con il sistema retributivo il cui importo, sommato alla pensione estera, non dovesse raggiungere quello del trattamento minimo previsto, possono essere integrate al suddetto trattamento minimo se:
in possesso dei requisiti reddituali richiesti;
dieci anni di contribuzione obbligatoria versata in Italia (pertanto non può essere considerata a tal fine la contribuzione volontaria e figurativa, mentre è valida quella da riscatto esercitato in Italia).
Informativa Inpdap n.69 del 2.8.02 (stralcio)
Chiarimenti in ordine ai criteri applicativi del regolamento CE 1606/98 nonché all'adozione di provvedimenti pensionistici non conformi alle disposizioni recate dallo stesso regolamento.
Domande di totalizzazione prodotte dalla data di entrata in vigore del regolamento 1606/98
Le istanze tendenti ad ottenere la valutazione di periodi di assicurazione vantati nell'ambito di un paese aderente all'Unione Europea hanno lo scopo di incrementare l'anzianità contributiva del richiedente ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare (ad es. riduzione o cessazioni delle penalizzazioni percentuali ex art. 11 legge 537/93 e art. 1, comma 27, legge 335/95).
Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato estero.
Detta prestazione verrà però liquidata dalla competente Istituzione previdenziale straniera al verificarsi dei requisiti anagrafico-contributivi e con la decorrenza previsti dalla normativa che essa applica.
Tanto premesso in linea generale, le domande prodotte dal personale in servizio alla data del 25/10/1998 potranno dar luogo alle due fattispecie che seguono.
Conseguimento del diritto a pensione esclusivamente con la valutazione dei periodi di assicurazione esteri
In tale evenienza, si dovranno inserire fra i periodi computabili anche quelli derivanti dall'applicazione del regolamento CE 1606/98 e risultanti dalla lettera - provvedimento emessa dal settore pensioni internazionali di questo Istituto. In proposito, è utile precisare che detti periodi di assicurazione andranno presi in considerazione secondo la loro collocazione temporale e, salvo necessità di riduzione per contemporaneità con servizi già utili in Italia, nell'ammontare complessivo indicato nella stessa lettera–provvedimento di cui si è detto. Ciò in quanto la valutazione dei periodi di assicurazione, così come risultano dalla certificazione fornita dall'Istituzione estera (mod. E 205), è soggetta alle regole di arrotondamento proprie della legislazione del Paese in cui risultano versati. La mancata rispondenza fra l'arco temporale considerato e il totale indicato non comporta, pertanto, alcuna necessità di rettifica.
Ove vengano soddisfatti i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla vigente normativa italiana, l'interessato potrà accedere al trattamento di quiescenza.
La quantificazione del relativo assegno di riposo andrà effettuata in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 46 del regolamento 1408/71, circa i criteri di calcolo della prestazione con la tecnica comunitaria del prorata.
In dettaglio, occorrerà procedere secondo le seguenti modalità:
1. determinazione dell'importo "teorico" della prestazione sulla base dei periodi esteri e nazionali, come se tutti fossero stati compiuti sotto la legislazione italiana;
2. computo dell'ammontare "effettivo" della pensione mediante riduzione della prestazione "teorica" in relazione al rapporto esistente fra i periodi compiuti sul territorio nazionale e la durata totale di tutti i periodi presi in considerazione per il calcolo dell'importo "teorico".
La pensione così risultante andrà posta in pagamento.
Al fine di superare ogni perplessità al riguardo, appare conveniente chiarire che nel caso prospettato il richiedente ha titolo ad un unico trattamento pensionistico che corrisponde all'importo risultante dal calcolo del prorata.
Giova peraltro ribadire che i provvedimenti di liquidazione della prestazione (determinazione o decreti) dovranno necessariamente riportare sia l'importo di pensione teorica che quello che verrà materialmente posto in pagamento (pensione effettiva).
Vedasi in proposito l'esempio n° 1.
Conseguimento del diritto a pensione prescindendo dall'applicazione del regolamento 1606/98
Nell'ambito di tale fattispecie, le disposizioni comunitarie stabiliscono la necessità di procedere al calcolo di due prestazioni pensionistiche:
la prima, in base alla sola contribuzione nazionale;
l'altra, secondo l'applicazione del regolamento 1606/98 con le modalità più sopra esposte (calcolo del prorata).
Il raffronto fra i due importi di pensione ottenuti individuerà il trattamento pensionistico più favorevole, che verrà conferito all'interessato.
Vedasi in proposito l'esempio n° 2.
Domanda di totalizzazione prodotta da personale collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore del regolamento 1606/98
Vertendo su tale ipotesi, è bene preliminarmente richiamare quanto già detto in altra informativa in tema di disposizioni transitorie del regolamento 1606/98.
In particolare, occorre ribadire che:
l'insorgenza dei diritti derivanti dal regolamento 1606/98 avviene col 25/10/98, data della sua entrata in vigore;
destinatari del riesame delle posizioni previdenziali già definite in funzione della normativa di sicurezza sociale comunitaria potranno essere solo quei soggetti che, sempre al 25/10/98, siano in grado di soddisfare (tenendo conto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero) i requisiti anagrafici e/o contributivi che per il pensionamento erano richiesti dalle disposizioni legislative nazionali al momento dell'entrata in vigore dello stesso regolamento 1606/98.
Ove non sussistessero i predetti requisiti, e quindi in mancanza del diritto al riesame amministrativo della posizione previdenziale nazionale, la domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata quale istanza di liquidazione della prestazione a carico di Stato estero, avviando nel contempo gli adempimenti a ciò connessi.
In ordine alla data dalla quale hanno decorrenza gli effetti che scaturiscono dall'applicazione del regolamento comunitario di sicurezza sociale, giova chiarire che gli stessi verranno attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 95 quater dello stesso regolamento 1606/98 e cioè:
dal 25/10/98 se le relative domande siano state presentate entro il primo biennio dall'entrata in vigore del medesimo regolamento 1606/98 (cioè entro il 24/10/00);
dalla data di presentazione della domanda, se prodotta oltre il biennio.
Per quanto concerne i casi di riesame di posizioni previdenziali già definite, numerosi dubbi operativi sono scaturiti dal meccanismo di rivalutazione della retribuzione (o delle retribuzioni in caso di determinazione della pensione secondo i criteri introdotti dal D.Lgs. 503/92). Tale procedura è necessaria per rendere omogenei i trattamenti pensionistici fra i quali dovrà operarsi il raffronto al 25/10/98, stante che quello nazionale in godimento è stato oggetto di perequazioni annuali.
Al riguardo è conveniente sintetizzare la procedura di calcolo cui attenersi nei casi di specie:
1. riliquidazione del trattamento prendendo a base del computo sia la retribuzione pensionabile (o le retribuzioni pensionabili) opportunamente rivalutata con l'uso del coefficiente indicato nella lettera-provvedimento, sia l'intera contribuzione (estera e nazionale) di cui è titolare l'interessato;
2. l'importo di pensione così determinato (pensione “teorica”) dovrà essere ridotto in relazione al rapporto esistente tra i periodi nazionali e quelli complessivi;
3. raffronto fra l'importo di pensione nazionale in godimento al 25/10/98 e quello risultante dal calcolo di cui ai precedenti punti 1) e 2), con attribuzione di quest'ultimo solo se più favorevole.
Totalizzazione nei casi di pensione da determinarsi ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95
Come è noto, la pensione d'inabilità liquidata ai sensi dell'art. 2 (comma 12) della legge 335/95 viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti d'età, previsti per il collocamento a riposo nell'ambito del sistema retributivo ovvero ad anni 60 di età per il sistema misto o contributivo.
La totalizzazione in tali fattispecie avviene in modo analogo alle altre tipologie di pensioni con la particolarità, però, che in questo caso occorre determinare l'importo di pensione "effettiva" mediante calcolo del prorata sui periodi di assicurazione nazionali effettivi, senza computare il "bonus" di anzianità attribuibile per effetto dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95. Vedasi l'esempio n° 4.
Totalizzazione con oltre 40 anni di servizio
Può ricorrere il caso di un iscritto che vanti fra periodi di assicurazione nazionali ed esteri un'anzianità complessiva superiore ai 40 anni. In tale ipotesi la riduzione della pensione “teorica” col calcolo del prorata dovrà tener conto della circostanza che gli anni di servizio che eccedono il quarantesimo non comportano alcun incremento del trattamento di quiescenza. Di conseguenza, il calcolo del prorata si baserà sul rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi che non potranno superare, in ogni caso, i 480 mesi.
Rinuncia al provvedimento di totalizzazione
Al riguardo, è da osservare che nei vigenti Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale non sono presenti disposizioni che disciplinano tale evenienza.
Per superare tale vuoto legislativo è necessario perciò far riferimento a quanto stabilito dalle norme ordinamentali di questo Istituto per provvedimenti similari a quello di totalizzazione.
In via analogica è quindi ammessa la facoltà di rinunciare al provvedimento di totalizzazione purchè la relativa volontà dell'interessato venga manifestata entro la data di emissione del provvedimento di pensione nel quale i periodi oggetto di totalizzazione trovano valutazione. Infatti, con la ricezione del formale atto di riconoscimento dei richiesti periodi assicurativi esteri e soltanto prima che tale atto esplichi i suoi effetti ai fini previdenziali, l'interessato potrà effettuare ogni valutazione di merito circa la propria posizione previdenziale.
Perequazione annuale delle pensioni in regime internazionale
La perequazione automatica prevista dall'art. 21 della legge 730/83 e successive modificazioni è applicabile anche alle pensioni in regime internazionale e verrà calcolata e corrisposta sull'importo della pensione spettante.
ESEMPIO N° 1
(Diritto a pensione con la sola applicazione del regolamento CE 1606/98)
Dipendente cessato dal 1.1.2000 con 37 anni di servizio complessivo che presenta i seguenti dati:
servizio estero anni 3, mesi 6, giorni 0;
servizio nazionale anni 33, mesi 6, giorni 0;
pensione annua lorda computata su 37 anni = € 15.493,70.
Il predetto importo di pensione costituisce la pensione "teorica"; quella da porre in pagamento sarà invece:
anni 33 e mesi 6 = mesi 402
anni 37 e mesi 0 = mesi 444
€ 15.493,70 x 402/444 = € 14.028,08 (pensione "effettiva").
ESEMPIO N°2
(Diritto a pensione indipendentemente dall'applicazione del regolamento CE 1606/98)
Dipendente cessato dal 1.1.1999 con:
servizio estero anni 3, mesi 0;
servizio nazionale anni 37, mesi 0;
pensione nazionale (determinata su 37 anni di servizio) € 20.141,00;
pensione "teorica" (calcolata su 40 anni complessivi) € 21.350,00.
La pensione effettiva (in regime internazionale) sarà data da:
€ 21.350,00 x 444/480 = € 19.748,75.
pensione nazionale € 20.141,00;
pensione in regime internazionale € 19.748,75;
poiché la prestazione nazionale è più favorevole, verrà posta in pagamento la pensione di € 20.141,00, con esplicita annotazione sul provvedimento di liquidazione (determinazione o decreto) dell'effettuato raffronto fra i due trattamenti, con conferimento di quello più favorevole.
ESEMPIO N°4
Calcolo pensione inabilità (art. 2, c. 12, legge 335/95) in regime comunitario
Dati:
anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni;
età anagrafica alla cessazione anni 50;
limite del bonus anni 60 di età;
Contribuzione nazionale = mesi 80
Contribuzione estera = mesi 30
Maggiorazione servizio = mesi 120
Totale 230
Pensione “teorica” calcolata su 230 mesi = € 2.106,65
Pensione effettiva:
€ 2.106,65 x 80/ 110 = € 1.532,10
Accordo Unione Europea - Svizzera.
Si rende noto che è stato recentemente concluso un accordo in materia di sicurezza sociale fra la Confederazione elvetica e l'Unione Europea. Detto accordo è entrato in vigore dal 1° giugno 2002.
Da tale data non sarà perciò più possibile inoltrare domande di trasferimento dei contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana sulla base di quanto già previsto dalla convenzione Italo-Svizzera.
Per le domande di valutazione di periodi assicurativi svizzeri prodotte successivamente al 1° giugno 2002 troveranno invece applicazione le vigenti disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale (regolamento 1408/71; regolamento 574/72 e regolamento 1606/98).
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da carlo51 »

Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione, mi sono informato all'inpdap e mi hanno detto che per gli anni versati in Francia all' età di 65 anni,( perché cosi prevede la legislazione francese), portrò inoltrare istanza per la pensione francese che sarà, con un estratto previsionale 150 - 200 euro.... Comunque stà il fatto che se per ipotesi all'età di 54 anni, mi daranno 1200 euro in Italia, con moglie e 3 figli minorenni, dovrò aspettare altri 11 anni all'età di 65 anni (se campo),per ricevere altri miseri 150- 200 euro..... sinceramente a me sembra troppo poco...Comunque se qualcuno di voi ha delle novità, oppure si si trova nella mia stessa situazione può contattarmi....Ancora grazie di cuore a tutti..
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da lino »

carlo51 ha scritto:Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione, mi sono informato all'inpdap e mi hanno detto che per gli anni versati in Francia all' età di 65 anni,( perché cosi prevede la legislazione francese), portrò inoltrare istanza per la pensione francese che sarà, con un estratto previsionale 150 - 200 euro.... Comunque stà il fatto che se per ipotesi all'età di 54 anni, mi daranno 1200 euro in Italia, con moglie e 3 figli minorenni, dovrò aspettare altri 11 anni all'età di 65 anni (se campo),per ricevere altri miseri 150- 200 euro..... sinceramente a me sembra troppo poco...Comunque se qualcuno di voi ha delle novità, oppure si si trova nella mia stessa situazione può contattarmi....Ancora grazie di cuore a tutti..
il prossimo anno maturerai il 2 funzionale, gli assegni famigliari e le detrazioni sono a parte quindi l'importo si alzera' ancora, tutto sommato la cifra non sara' cosi' irrisoria.
ciao e auguri.
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Re: Help!! Pensione in regime internazionale!!!

Messaggio da lino »

Pardon,tra 2 anni maturerai il 2 assegno funzionale.
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