Scatti per invalidità di servizio ed altri benefici

Feed - AERONAUTICA

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Scatti per invalidità di servizio ed altri benefici

Messaggio da panorama »

benefici economici previsti dall’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 e dalla L. 359/1950.

1) - Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha, tuttavia, rigettato la domanda. sostenendo che i richiesti benefici spetterebbero solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo, alla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità, era già stato collocato in congedo.

2) - L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento, poiché, a suo dire, le agevolazioni richieste avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato.

IL TAR chiarisce:

3) - In ordine al problema se i benefici economici e giuridici, che l’ordinamento riconnette all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, presuppongano o meno che il decreto di riconoscimento sia adottato in costanza di rapporto di lavoro questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza della Sezione n. 1979 del 2012.

4) - Infatti, l’essere o meno ancora in forza al momento del decreto di riconoscimento della causa di servizio costituisce una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta alla base della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività, abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.

5) - E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui si conclude il procedimento volto ad accertare le cause della infermità, essendo solo il suo esito l’unico presupposto rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dall’ordinamento.

6) - A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione dei predetti benefici possa dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come, peraltro, è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente ha inoltrato la domanda di riconoscimento prima di essere posto in congedo (circostanza incontroversa) ed l’ha ottenuto, senza sua colpa, solo dopo la cessazione del suo rapporto di servizio.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo voi qui sotto. (leggete i punti n. 5 e 6 di cui sopra)

----------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Art. 1801

Scatti per invalidità di servizio

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2013 201301950 Sentenza 1


N. 01950/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in Milano, via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato

per l'annullamento
del provvedimento protocollo n…… di data 19.12.2012 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 10a Divisione, 2a Sezione e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto all’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 e dalla L. 359/1950.

Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha, tuttavia, rigettato la domanda. sostenendo che i richiesti benefici spetterebbero solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo OMISSIS, alla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità (avvenuto con decreto …./C del 14/09/2010), era già stato collocato in congedo.

L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento, poiché, a suo dire, le agevolazioni richieste avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato.

Il ricorso è fondato.

In ordine al problema se i benefici economici e giuridici, che l’ordinamento riconnette all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, presuppongano o meno che il decreto di riconoscimento sia adottato in costanza di rapporto di lavoro questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza della Sezione n. 1979 del 2012.

Ivi si è rilevato che, seppure la questione risulti controversa in giurisprudenza, appare maggiormente aderente ai principi di ragionevolezza e uguaglianza l’orientamento meno restrittivo (fatto proprio da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. I parere n. 1399 del 2009).

Infatti, l’essere o meno ancora in forza al momento del decreto di riconoscimento della causa di servizio costituisce una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta alla base della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività, abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.

E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui si conclude il procedimento volto ad accertare le cause della infermità, essendo solo il suo esito l’unico presupposto rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dall’ordinamento.

A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione dei predetti benefici possa dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come, peraltro, è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente ha inoltrato la domanda di riconoscimento prima di essere posto in congedo (circostanza incontroversa) ed l’ha ottenuto, senza sua colpa, solo dopo la cessazione del suo rapporto di servizio.

Il ricorso va, dunque, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013


Rispondi