Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
N. 00900/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02663/2008 REG.RIC.
N. 00810/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2008, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2010, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso r.g. 2663/2008:
- del verbale modello ML/AB n. 385 del 29 maggio 2008 emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano;
- di ogni atto connesso.
2) quanto al ricorso r.g. 810/2010:
del decreto n. 441/N (n. posizione 639078/B) di data 12 febbraio 2010 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, oltre che del correlato parere n. posizione 7805/2009 reso nell’adunanza n. 257/2009 del 29.05.2009 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ancora del verbale modello ML/AB n. 385 del 29 maggio 2008 emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina legale di Milano, nonché di ogni atto connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Manlio Davide Mario Ferrario impugna, con due distinti ricorsi, i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza dei ricorsi avversari e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1870/08 e con ordinanza n. 404/2010, il Tribunale ha respinto le domande cautelari contenute nei due ricorsi.
All’udienza del 26 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) I due ricorsi proposti possono essere riuniti, essendo strettamente connessi sul piano soggettivo ed oggettivo.
In particolare, i giudizi riguardano le stesse parti e la medesima situazione sostanziale, atteso che il ricorso rg. 2663/2008 ha ad oggetto un atto presupposto a quelli impugnati con il ricorso rg 810/2010.
Va, pertanto, disposta la riunione dei ricorsi in esame.
2) Manlio Davide Mario Ferrario, M.llo dell’aeronautica militare, ha presentato in data 29.12.2005 un’istanza per il riconoscimento di causa di servizio e corresponsione di equo indennizzo, in ragione della patologia “meningoencefalite linfocitaria con stato di male epilettico”, asseritamente contratta a causa del particolare disagio “operativo, ambientale e strutturale” in cui ha prestato servizio presso il Teleposto Meteorologico di Monte Bisbino.
Con provvedimento n. 441/N del 12.02.2010 l’amministrazione ha respinto l’istanza, rilevando che la “domanda è stata presentata il 29.12.2005 mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 8.4.2005 (come da P.V. mod. ML/AB n. 385 del 29/05/2008 della C.M.O. di Milano) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi”.
Inoltre, il provvedimento richiama il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 257/2009 del 29.05.2009, secondo il quale “l’infermità sopra citata non può riconoscersi dipendente da causa di servizio”.
3) In primo luogo, deve essere rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso il verbale della Commissione Medica ospedaliera del 29.05.2008, oggetto del ricorso rg. 2663/2008.
L’impugnazione riguarda l’atto nella parte in cui non ha preso in esame le patologie di sospetta polmonite, acufene, tremore rapido d’azione e posturale agli arti superiori, in ragione della carenza documentale che avrebbe caratterizzato l’istanza di riconoscimento della causa di servizio.
Sul punto vale notare – in coerenza con quanto già rilevato in sede cautelare - che l’atto della Commissione integra una determinazione solo endoprocedimnentale, priva di efficacia esterna e pertanto inidonea ad arrecare una lesione all’interesse del ricorrente.
In altre parole, merita condivisione la giurisprudenza prevalente secondo la quale il giudizio del predetto organo tecnico costituisce solo un elemento di conoscenza e di valutazione nell'ambito del procedimento teso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della menomazione riscontrata, sicché esso presenta “evidente carattere endoprocedimentale” (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5850).
Ne deriva che la sua impugnazione è inammissibile, perché non supportata da un concreto interesse, atteso che non ha ad oggetto un provvedimento amministrativo, ma un atto solo endoprocedimentale, di per sé privo di attitudine lesiva.
4) E’ infondata l’impugnazione proposta avverso il decreto n. 441/N (n. posizione 639078/B) di data 12 febbraio 2010 del Ministero della Difesa.
Sul punto vale osservare che il provvedimento si fonda su due distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la determinazione assunta.
La prima ragione del provvedimento di diniego è rappresentata dalla tardività dell’istanza, perché proposta dopo il decorso del termine perentorio di 6 mesi.
Il ricorrente contesta la tardività, affermando che il termine non può ritenersi scaduto.
La censura non merita condivisione.
L’art. 2, comma 1, del d.p.r. 2001 n. 461 – regolamento recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie – prevede che il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. La norma specifica che “fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
Al riguardo il Collegio osserva che, in via di principio, deve essere pienamente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio va proposta entro il termine perentorio di sei mesi, ma che tale termine decorre non dalla mera conoscenza della infermità ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1298).
Tale criterio, che privilegia la percezione soggettiva degli effetti invalidanti piuttosto che il rilievo oggettivo dell'insorgenza dell'infermità, deve essere contemperato con la normativa di riferimento che pone un termine per la presentazione della domanda, comunque ancorato a risultanze obiettive, quali l'effettiva consistenza e gravità dell'affezione e delle conseguenze invalidanti e delle quali il soggetto deve acquisire la conoscenza secondo un criterio di normalità.
Ed è proprio tale criterio di normalità che non consente di condividere la tesi della ricorrente.
Ferrario è stato ricoverato presso il Dipartimento di emergenza dell’ospedale Niguarda di Milano in data 10.03.2005 per sospetta meningoencefalite linfomonocitaria e stato di male epilettico, venendo poi dimesso in data 08.04.2005.
Dalla relazione redatta dai sanitari in data 08.04.2005, al momento della dimissione dall’ospedale Niguarda, risultano non solo il motivo di ricovero, la sintesi anamnestica e il decorso clinico, ma anche la chiara indicazione della diagnosi alla dimissione, consistente in meningoencefalite linfomonocitaria e crisi comiziali.
Ne deriva che la diagnosi è esattamente coincidente con la patologia in relazione alla quale l’amministrazione ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio.
Non solo: dalla documentazione versata in atti emerge che le analisi cliniche effettuate durante il ricovero palesavano anche la sussistenza della situazione clinica cui il ricorrente correla gli effetti permanenti della patologia.
In particolare (cfr. doc 12 e seg. di parte ricorrente), dagli esami diagnostici effettuati prima della dimissione emerge l’accertamento dell’esistenza di alcune “piccole focali aree di ipersegnale in DP e T2 nella sostanza bianca peri e sovra trigonale da entrambi i lati, prive di enhancement”, con la precisazione che “tali lesioni, pur avendo aspetto aspecifico potrebbero rappresentare piccoli focolai encefalici” (referto datato 11.03.2005).
Ancora: il referto datato 13.04.2005 – correlato ad esami effettuati pochissimi giorni dopo la dimissione dall’Ospedale Niguarda – specifica che “si conferma” l’esistenza di focolai di alterato segnale con caratteristiche gliotico – malaciche in sede peritrigonale bilaterale e di più piccoli e aspecifici focolai nella sostanza bianca frontale bilaterale”.
Sul punto vale notare che il ricorrente (pagg. 11 e 13 del ricorso) riconosce che già gli elettroencefalogrammi effettuati presso l’Ospedale Niguarda nel mese di marzo 2005 evidenziavano l’esistenza di “materia bianca” indicativa di esiti ischemici e configurabile come un esito invalidante “con postumi permanenti” (pag 13 del ricorso).
Del resto, il ricorrente si limita ad asserire che solo in data posteriore a quella indicata dall’amministrazione avrebbe assunto l’esatta percezione della patologia, della sua derivazione causale dalle modalità di espletamento del servizio e della sua effettiva consistenza, ma non indica quali ulteriori conoscenze, rispetto a quelle già acquisite dai referti resi dall’ospedale Niguarda tra marzo e aprile 2005, lo avrebbero condotto a tale esatta percezione.
Piuttosto, la documentazione prodotta evidenzia che il ricorrente già al momento della dimissione dall’Ospedale Nigurda era in possesso di tutti i dati clinici evidenzianti gli effetti prodotti dall’encefalopatia.
Ne deriva che è condivisibile la valutazione espressa dall’amministrazione, laddove ritiene che il termine perentorio di sei mesi per la presentazione dell’istanza debba decorrere dal 10 marzo 2005, ossia dal momento della dimissione dall’Ospedale Niguarda, in quanto da quel momento il ricorrente era in condizione, secondo un criterio di normalità, di avere conoscenza dell'infermità e della lesione sofferta
Insomma, la domanda proposta da Ferrario in data 29 dicembre 2005 risulta effettivamente tardiva, perché proposta dopo il decorso del termine di 6 mesi previsto dall’art. 2, comma 1, del d.p.r. 2001 n. 461, con conseguente infondatezza della censura articolata sul punto.
Come già evidenziato la tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio integra di per sé una ragione idonea a supportare la determinazione impugnata, sicché le ulteriori doglianze proposte non sono supportate da un concreto interesse, in quanto la loro eventuale fondatezza non consentirebbe di travolgere il provvedimento impugnato e non inciderebbe sulla diniego disposto.
5) In definitiva l’impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione deve essere dichiarata inammissibile, mentre quella avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della causa di servizio deve essere respinta.
Nondimeno, la complessità della situazione di fatto sottesa alle impugnazioni proposte consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso r.g. 2663/2008;
2) respinge il ricorso r.g. 810/2010;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
LA DECISIONE NON E’ ANCORA PASSATA IN GIUDICATO!
UN SALUTO A TUTTI
SENTENZA TERMINE SEMESTRALE ISTANZA CAUSA DI SERVIZIO
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