SENTENZA RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

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aeronatica
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SENTENZA RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.



N. 00240/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. 6060/N (posizione n. 651176/B) datato 25 ottobre 2011 emanato dalla Direzione generale della previdenza militare - II Reparto 8^ Divisione 2^ Sezione, nonché del connesso parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di Servizio posizione n. 28404/2011 nell'adunanza n. 240/2011 del 6 ottobre 2011, nonché del verbale modello BL/B n. 12003 in data 29 luglio 2011 emesso dalla Commissione medico ospedaliera di Padova ed atti presupposti, connessi, correlati e consequenziali;
e per la
nomina di consulente tecnico d'ufficio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il maresciallo OMISSIS- in forza, quale comandante, a capo del OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza inoltrata al fine di ottenere la declaratoria del riconoscimento di causa di servizio della patologia di cui risulta affetto (OMISSIS).
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va respinta la richiesta istruttoria di assunzione di una C.T.U. avanzata dal difensore del ricorrente, essendo la documentazione versata agli atti più che sufficiente a definire la vertenza.
2. Si premette per una più agevole comprensione della vicenda che il ricorrente è rimasto vittima in data 25 maggio 2008 di aggressione e minaccia da parte di altro militare, operante presso il OMISSIS che, per raggiungere fisicamente il OMISSIS ed attuare il proprio intento, ha scardinato e sfondato due porte della predetta stazione meteorologica.
L’accaduto ha reso indispensabile l’intervento della Forza Pubblica all’interno della struttura militare che ha proceduto a redigere gli atti di rito e consentire il ripristino dell’ordinaria attività operativa.
Le conseguenze giudiziarie di tale evento si sono concluse con la condanna dell’aggressore, avvenuta sia in primo grado che in secondo grado, con pronunce emesse dai compatenti Organi di giustizia militare.
Il procedimento giudiziario è durato oltre tre anni ed ha visto coinvolto il ricorrente non solo come persona offesa ma anche in qualità di querelato, egli stesso, da parte del proprio aggressore.
Tutta la vicenda e l’articolata sequenza processuale, con fondati timori di reiterazione delle condotte penalmente rilevanti da parte del reo, mosso da risentimenti professionali nei confronti del ricorrente, suo superiore gerarchico, avrebbero procurato al OMISSIS uno sbilanciamento della condizione di benessere psico-fisico fino a quel momento posseduta, generando una patologia psico-fisica acuta, poi divenuta cronica.
Il sottufficiale avrebbe fatto ricorso a cure e terapie farmacologiche per contrastare le patologie insorte con alterni esiti, restando assente per diversi mesi nel periodo successivo la vicenda che lo ha coinvolto.
In relazione a tale stato di salute, l’interessato presentava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
L’Amministrazione, dopo aver avviato l’istruttoria procedimentale, ha concluso l’iter burocratico solamente a seguito della proposizione da parte del OMISSIS di ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dalla stessa tenuto e conclusosi con la sentenza di questo T.R.G.A. n. 165/2011.
Infine, l’interessato è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione medica ospedaliera di Padova e, in esito al predetto esame, il Comitato di verifica per le cause di servizio - cui compete l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause dell’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione - ha tratto un giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia sopra descritta.
Tutto ciò premesso in via di fatto, può scendersi all’esame delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso.
3. Con i motivi di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’obbligo procedimentale di cui al’art. 10 bis della L. 241/1990, nonché plurimi profili di eccesso di potere per carenze istruttorie, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Il ricorso è fondato, risultando, in particolare, la statuizione emessa dal Comitato di verifica per le cause di servizio - formulata in termini apodittici e avulsi dalle circostanze del caso concreto - affetta dai prospettati vizi.
Ciò nondimeno, il Collegio deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è quindi censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall'Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., Cons. Stato, sez. V, 13.4.2012, n. 2093; sez. III, 27.1.2012, n. 404; sez. IV, 4.5.2011, n. 2683).
Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica,se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2009, n. 8399).
Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell'opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell'impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, dovendo, invece, estendere l'oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.
4. Tornando ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente, come già detto, meritano di essere condivise.
In primo luogo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi e … tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico, nonché, soprattutto, dei gravi fatti a danno del ricorrente sopra riportati, della loro entità e della loro influenza sullo status psicologico dell’interessato.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la sentenza del Tribunale militare di Verona n. 36/2011 ha esplicitamente riconosciuto come l’aggressione subita da parte del OMISSIS abbia causato al ricorrente un “ disagio emotivo “.
In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stato esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra la malattia depressiva e quanto subito dal OMISSIS per effetto e a seguito di doverosa attività di servizio, così tralasciando di analizzare i già menzionati precedenti e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto); l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.
Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente alle incresciose vicende che, suo malgrado, lo hanno visto protagonista nella stazione di OMISSIS nello svolgimento di ordinarie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto di istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.
5. Infine, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.
Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente giurisdizionale.
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.
Quanto alle spese del presente giudizio esse, come di regola, devono essere accollate alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





SECONDO ME QUESTO E' L'ESEMPIO CHE LE COSE POSSONO CAMBIARE.
SAPENDO COSA SCRIVERE E COME SCRIVERE IL RICORSO SI PUO' DEMOLIRE IL PARERE DEL C.V.C.S. RICHIAMANDO NEL MERITO LA GIURISPRUDENZA CHIARA ED ESPLICITA DEL CONSIGLIO DI STATO E TROVANDO, COSA NON SEMPRE IMMEDIATA, LA ATTENTA LETTURA DEGLI ATTI DA PARTE DEL TAR.
AD ESEMPIO IL TAR TRENTO E' SEMPRE STATO MOLTO PRECISO ED ATTENTO COME, A PARERE MIO, DOVREBBERO ESSERE TUTTI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA.
UN SALUTO A TUTTI


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