Ho una domanda semplice:
In caso di prescrizione del processo penale vi è la possibilità di poter ottenere la ricostruzione di carriera ?
Grazie a chiunque vogliamo dare il suo contributo.
Prescrizione capo imputazione e ricostruzione carriera
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Prescrizione capo imputazione e ricostruzione carriera
anchio vorrei sapere se accettare la prescrizione o andare avanti... ma non ho più le forze sia mentali che economiche..... se accetto la prescrizione dopo essere stato assolto da tutto tranne la sparizione di un oggetto.... badare bene... sparizione e non furto.. che sicuramente ... secondo il magistrato l'avrei fatto io in qualche modo..... che mi succede?.. rimango nell'arma?.. mi licenziano.. mi degradano .. mi chiedono i danni.... insomma accettando che succede?
Re: Prescrizione capo imputazione e ricostruzione carriera
Dal codice dell'ordinamento militare
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d’autorità;
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell’impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell’articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla
formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo
quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta
menzione nel decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal
servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione
ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
In ordine agli articoli citanti nel precedente
Art. 898
Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su
determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade
dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione
disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di
servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda
dell'età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2,
sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o
dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
Art. 622
Perdita dello stato di militare
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale
militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera
alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice
penale.
In quanto alla prescrizione non credo che vi siano particolari problemi che possano portare alla cesszazione dal servizio in quanto nel diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. (fonte wikipedia)
Rimane comunque aperto il quesito sugli effetti disciplinari e della ricostruzione della carriera.
In ogni caso
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d’autorità;
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell’impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell’articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla
formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo
quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta
menzione nel decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal
servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione
ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
In ordine agli articoli citanti nel precedente
Art. 898
Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su
determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade
dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione
disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di
servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda
dell'età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2,
sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o
dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
Art. 622
Perdita dello stato di militare
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale
militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera
alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice
penale.
In quanto alla prescrizione non credo che vi siano particolari problemi che possano portare alla cesszazione dal servizio in quanto nel diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. (fonte wikipedia)
Rimane comunque aperto il quesito sugli effetti disciplinari e della ricostruzione della carriera.
In ogni caso
Se combatti troppo a lungo contro i draghi diventi un drago e se troppo a lungo guardi l'abisso, l'abisso guarderà te !
Re: Prescrizione capo imputazione e ricostruzione carriera
Rimetto in evidenza la domanda:
Ho una domanda semplice:
In caso di prescrizione del processo penale vi è la possibilità di poter ottenere la ricostruzione di carriera
Se combatti troppo a lungo contro i draghi diventi un drago e se troppo a lungo guardi l'abisso, l'abisso guarderà te !
Prescrizione capo imputazione e ricostruzione carriera - RIS
- RISOLTO - Ringrazio l'Avv. Carta per la sua straordinaria disponibilità e gentilezza. Tra tutti gli avvocati che si occupano di diritto militare è sicuramente il migliore.
Se combatti troppo a lungo contro i draghi diventi un drago e se troppo a lungo guardi l'abisso, l'abisso guarderà te !
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