Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
ARTICOLO 169 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Art. 169.
(Art. 41, CdS)
Funzionamento degli impianti semaforici.
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli «a richiesta» azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.
Art. 169.
(Art. 41, CdS)
Funzionamento degli impianti semaforici.
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli «a richiesta» azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Nuove norme sulle assicurazioni, dal 2013 non ci sono più i 15 giorni di termine per rinnovare !
I contratti Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Insomma, dal 1° gennaio 2013 non ci sono più scuse, chi non pagherà il rinnovo entro la scadenza della polizza si vedrà sequestrare il veicolo. È questo l'effetto poco conosciuto delle disposizioni contenute nell'art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Ecco cosa cambia concretamente con l'entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012. Per tutti i contratti stipulati dopo il 20 ottobre 2012, nonché, però solo a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l'assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Attenzione, dunque, ai controlli effettuati dalle forze di polizia sulla copertura assicurativa, dal 1° gennaio 2013. Infatti, ai sensi dell'art. 193 del codice della strada, la mancanza di assicurazione comporta il pagamento di una sanzione di 841,00 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.
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Il mio assicuratore mi ha detto quanto segue:
Nel 2013 sono previsti i 15 giorni di proroga alla scadenza del contratto annuale, solo ed esclusivamente, se il contratto prevede il tacito rinnovo sottoscritto da entrambi le parti nella parte interessata. Questi 15 giorni valgono solo ai fini civili ossia in caso di incidente stradale. Se l’utente però non paga l’assicurazione entro questi 15 giorni di tolleranza, decade automaticamente la copertura assicurativa allo scadere del 15° giorno.
Praticamente la proroga dei 15 prevista nel contratto per tacito rinnovo (non per tutti, infatti non viene concessa automaticamente ma solo su richiesta annuale) serve solo per essere tutelati in caso di incidente stradale ma con obbligo di provvedere al pagamento della polizza entro è non oltre i 15 giorni, altrimenti altre tale termine l’assicurazione non copre più neanche sotto l’aspetto amministrativo del Codice Stradale. Infatti se si viene fermati dalle Forze dell’Ordine durante il periodo dei 15 la Compagnia Assicuratrice una volta ricevuto il pagamento della polizza rilascia una DICHIARAZIONE al cittadino in cui si legge che il premio è stato pagato, caso contrario, ossia che il cittadino NON ha pagato l’assicurazione entro i 15 giorni, la compagnia non rilascia nessuna ATTESTAZIONE e per tanto le Forze dell’Ordine procedono secondo ne norme stabile dal Codice della Strada.
Ripeto, quest’ultima parte mi è stata riferita dal mio assicuratore.
I contratti Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Insomma, dal 1° gennaio 2013 non ci sono più scuse, chi non pagherà il rinnovo entro la scadenza della polizza si vedrà sequestrare il veicolo. È questo l'effetto poco conosciuto delle disposizioni contenute nell'art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Ecco cosa cambia concretamente con l'entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012. Per tutti i contratti stipulati dopo il 20 ottobre 2012, nonché, però solo a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l'assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Attenzione, dunque, ai controlli effettuati dalle forze di polizia sulla copertura assicurativa, dal 1° gennaio 2013. Infatti, ai sensi dell'art. 193 del codice della strada, la mancanza di assicurazione comporta il pagamento di una sanzione di 841,00 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.
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Il mio assicuratore mi ha detto quanto segue:
Nel 2013 sono previsti i 15 giorni di proroga alla scadenza del contratto annuale, solo ed esclusivamente, se il contratto prevede il tacito rinnovo sottoscritto da entrambi le parti nella parte interessata. Questi 15 giorni valgono solo ai fini civili ossia in caso di incidente stradale. Se l’utente però non paga l’assicurazione entro questi 15 giorni di tolleranza, decade automaticamente la copertura assicurativa allo scadere del 15° giorno.
Praticamente la proroga dei 15 prevista nel contratto per tacito rinnovo (non per tutti, infatti non viene concessa automaticamente ma solo su richiesta annuale) serve solo per essere tutelati in caso di incidente stradale ma con obbligo di provvedere al pagamento della polizza entro è non oltre i 15 giorni, altrimenti altre tale termine l’assicurazione non copre più neanche sotto l’aspetto amministrativo del Codice Stradale. Infatti se si viene fermati dalle Forze dell’Ordine durante il periodo dei 15 la Compagnia Assicuratrice una volta ricevuto il pagamento della polizza rilascia una DICHIARAZIONE al cittadino in cui si legge che il premio è stato pagato, caso contrario, ossia che il cittadino NON ha pagato l’assicurazione entro i 15 giorni, la compagnia non rilascia nessuna ATTESTAZIONE e per tanto le Forze dell’Ordine procedono secondo ne norme stabile dal Codice della Strada.
Ripeto, quest’ultima parte mi è stata riferita dal mio assicuratore.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Aumento PRA, UNC: “Iniquo e controproducente”
“Il recente ‘ritocco’ delle tariffe per le formalità del PRA rappresenta l’ultimo esempio della miopia strategica che affligge la politica e l’esecutivo in carico, preda delle lobby e prodigo di contentini”. E’ quanto dichiara Raffaele Caracciolo, esperto di automotive dell’Unione Nazionale Consumatori, in riferimento al decreto del Governo Monti che ha aumentato di circa il 30% gli onorari da corrispondere all’Automobile Club d’Italia per le formalità inerenti alla tenuta del Pubblico registro automobilistico.
“Non è un mistero – afferma Caracciolo – che l’ACI fosse in difficoltà vista la crisi del mercato dell’auto, ma non possono essere i consumatori, già in difficoltà economica, a doverne fare le spese; senza contare che i costi burocratici (sia in caso di un acquisto nuovo che di un passaggio di proprietà) sono tra i più alti in Europa (in Germania per immatricolare un’auto servono circa quaranta euro; in Italia occorrono una centinaia di euro)”. “La nostra protesta – conclude l’esperto – non si ferma a questo singolo provvedimento, tanto iniquo quanto controproducente, ma ribadiamo la necessità di una politica complessiva dell’auto, che coniughi il rispetto delle necessità primarie dei consumatori e la ripresa dello sviluppo del Paese”.
“Il recente ‘ritocco’ delle tariffe per le formalità del PRA rappresenta l’ultimo esempio della miopia strategica che affligge la politica e l’esecutivo in carico, preda delle lobby e prodigo di contentini”. E’ quanto dichiara Raffaele Caracciolo, esperto di automotive dell’Unione Nazionale Consumatori, in riferimento al decreto del Governo Monti che ha aumentato di circa il 30% gli onorari da corrispondere all’Automobile Club d’Italia per le formalità inerenti alla tenuta del Pubblico registro automobilistico.
“Non è un mistero – afferma Caracciolo – che l’ACI fosse in difficoltà vista la crisi del mercato dell’auto, ma non possono essere i consumatori, già in difficoltà economica, a doverne fare le spese; senza contare che i costi burocratici (sia in caso di un acquisto nuovo che di un passaggio di proprietà) sono tra i più alti in Europa (in Germania per immatricolare un’auto servono circa quaranta euro; in Italia occorrono una centinaia di euro)”. “La nostra protesta – conclude l’esperto – non si ferma a questo singolo provvedimento, tanto iniquo quanto controproducente, ma ribadiamo la necessità di una politica complessiva dell’auto, che coniughi il rispetto delle necessità primarie dei consumatori e la ripresa dello sviluppo del Paese”.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Fondi (LT), Codici: multe illegittime
Sono illegittime le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative messe in atto dalla società Sican Srl che agisce per conto del Comune di Fondi (LT). E’ quanto hanno stabilito diversi giudici di Pace cui si è rivolto il Codici dopo che ha scoperto che in alcune lettere inviate dalla società vi erano molte voci non dovute e quindi illegittime. Le modalità di riscossione sono illegittime perché le sanzioni amministrative possono essere riscosse solo tramite iscrizione al ruolo e tramite agenti abilitati.
“Le sentenze hanno insomma stabilito l’assoluta nullità della procedura di riscossione di tali sanzioni amministrative, ma il fenomeno non si è fermato, anzi, i cittadini continuano a segnalare casi anche con grande frequenza” fa sapere l’Associazione che si impegna a continuare la propria battaglia legale per fermare le irregolarità ancora esistenti. Pertanto Codici invita tutti i cittadini di Fondi interessati, o qualsiasi utente che si trova in simili condizioni, a contattare l’associazione ai recapiti di seguito. Codici Fondi-Lenola: via Cesare Battisti 6, Tel. 0771 900654, e-mail: delegazione.lenola@codici.org. Referente: Leone Grossi. Sportello Legale Regionale Codici: Viale A. Einstein 34, Tel. 065571996, e-mail: segreteria.sportello@codici.org.
Sono illegittime le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative messe in atto dalla società Sican Srl che agisce per conto del Comune di Fondi (LT). E’ quanto hanno stabilito diversi giudici di Pace cui si è rivolto il Codici dopo che ha scoperto che in alcune lettere inviate dalla società vi erano molte voci non dovute e quindi illegittime. Le modalità di riscossione sono illegittime perché le sanzioni amministrative possono essere riscosse solo tramite iscrizione al ruolo e tramite agenti abilitati.
“Le sentenze hanno insomma stabilito l’assoluta nullità della procedura di riscossione di tali sanzioni amministrative, ma il fenomeno non si è fermato, anzi, i cittadini continuano a segnalare casi anche con grande frequenza” fa sapere l’Associazione che si impegna a continuare la propria battaglia legale per fermare le irregolarità ancora esistenti. Pertanto Codici invita tutti i cittadini di Fondi interessati, o qualsiasi utente che si trova in simili condizioni, a contattare l’associazione ai recapiti di seguito. Codici Fondi-Lenola: via Cesare Battisti 6, Tel. 0771 900654, e-mail: delegazione.lenola@codici.org. Referente: Leone Grossi. Sportello Legale Regionale Codici: Viale A. Einstein 34, Tel. 065571996, e-mail: segreteria.sportello@codici.org.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
revisione della patente di guida della categoria B dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio.
Il provvedimento di revisione della patente comporta la necessità per lo stesso di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio attribuito alla predetta patente.
Il TAR afferma
1) - Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.
In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni:
- )- ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. già anche i precedenti di questa Sezione, sentt. nn. 376, 400 e 538 del 2012; si vd. anche TAR Liguria, sez. II, n. 933 del 2012).
Il resto leggetelo qui sotto.
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13/05/2013 201301260 Sentenza 3
N. 01260/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Santamaria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;
contro
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, Ufficio provinciale di Milano, n. 5/……./IM, datato 9 maggio 2012 e notificato l’11 settembre 2012, avente ad oggetto “revisione della patente di guida della categoria B - n. ………..”;
- della comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 24 settembre 2006 dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso per mortivi aggiunti:
- della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’ordinanza n. 1443/2012 con cui sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione resistente e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della controversia;
Vista la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012 in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria;
Vista l’ordinanza n. 1557/2012 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 7 maggio 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 13 settembre 2012 e depositato il 20 settembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, Ufficio provinciale di Milano, n. 5/……/IM, datato 9 maggio 2012 e notificato l’11 settembre 2012, avente ad oggetto “revisione della patente di guida della categoria B - n. ………” intestata al medesimo ricorrente, unitamente alla comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 24 settembre 2006 dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio della predetta patente.
A sostegno del ricorso vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1443/2012 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione resistente ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della controversia. In data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, l’Amministrazione resistente ha depositato la richiesta documentazione.
Con ordinanza n. 1557/2012 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 novembre 2012 e depositato il 16 novembre successivo, il ricorrente, in seguito al deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione resistente, avvenuta in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, ha individuato ulteriori profili di censura degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
3. Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni; in particolare, l’Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla presente fattispecie.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La questione oggetto del presente contenzioso attiene alla legittimità del provvedimento di revisione della patente del ricorrente, che comporta la necessità per lo stesso di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio attribuito alla predetta patente.
2.1. Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. già anche i precedenti di questa Sezione, sentt. nn. 376, 400 e 538 del 2012; si vd. anche TAR Liguria, sez. II, n. 933 del 2012).
Poiché, dunque, alla luce della citata pronuncia della Suprema Corte come anche di altre decisioni (Sez. un. civ., n. 20544 del 2008), l’opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della legge 689 del 1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (Sez. un. civ., n. 20544 del 2008) che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, rientrano nella competenza del Giudice di pace (Sez. Un. civ., n. 9691 del 2010), anche l’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario” (T.A.R. Piemonte, Torino, II, 14 febbraio 2013, n. 210).
2.2. Sulla scorta delle suesposte considerazioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.
4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
Il provvedimento di revisione della patente comporta la necessità per lo stesso di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio attribuito alla predetta patente.
Il TAR afferma
1) - Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.
In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni:
- )- ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. già anche i precedenti di questa Sezione, sentt. nn. 376, 400 e 538 del 2012; si vd. anche TAR Liguria, sez. II, n. 933 del 2012).
Il resto leggetelo qui sotto.
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13/05/2013 201301260 Sentenza 3
N. 01260/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Santamaria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;
contro
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, Ufficio provinciale di Milano, n. 5/……./IM, datato 9 maggio 2012 e notificato l’11 settembre 2012, avente ad oggetto “revisione della patente di guida della categoria B - n. ………..”;
- della comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 24 settembre 2006 dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso per mortivi aggiunti:
- della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’ordinanza n. 1443/2012 con cui sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione resistente e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della controversia;
Vista la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012 in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria;
Vista l’ordinanza n. 1557/2012 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 7 maggio 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 13 settembre 2012 e depositato il 20 settembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, Ufficio provinciale di Milano, n. 5/……/IM, datato 9 maggio 2012 e notificato l’11 settembre 2012, avente ad oggetto “revisione della patente di guida della categoria B - n. ………” intestata al medesimo ricorrente, unitamente alla comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 24 settembre 2006 dalla quale risulta l’esaurimento del punteggio della predetta patente.
A sostegno del ricorso vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1443/2012 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione resistente ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della controversia. In data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, l’Amministrazione resistente ha depositato la richiesta documentazione.
Con ordinanza n. 1557/2012 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 novembre 2012 e depositato il 16 novembre successivo, il ricorrente, in seguito al deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione resistente, avvenuta in data 26 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, ha individuato ulteriori profili di censura degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
3. Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni; in particolare, l’Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla presente fattispecie.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La questione oggetto del presente contenzioso attiene alla legittimità del provvedimento di revisione della patente del ricorrente, che comporta la necessità per lo stesso di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio attribuito alla predetta patente.
2.1. Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. già anche i precedenti di questa Sezione, sentt. nn. 376, 400 e 538 del 2012; si vd. anche TAR Liguria, sez. II, n. 933 del 2012).
Poiché, dunque, alla luce della citata pronuncia della Suprema Corte come anche di altre decisioni (Sez. un. civ., n. 20544 del 2008), l’opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della legge 689 del 1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (Sez. un. civ., n. 20544 del 2008) che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, rientrano nella competenza del Giudice di pace (Sez. Un. civ., n. 9691 del 2010), anche l’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario” (T.A.R. Piemonte, Torino, II, 14 febbraio 2013, n. 210).
2.2. Sulla scorta delle suesposte considerazioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.
4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Per notizia
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Circolare - 25/01/2013 - Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 - Patenti di guida
OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9
Roma, 25 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
Il decreto legislativo n. 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida.
L'attuazione della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada, il cui testo coordinato si allega alla presente, per immediata consultazione (All. 1). Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente, il cui testo coordinato è allegato alla presente (All. 2).
La nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal 19 gennaio 2013, ed integralmente sarà vigente dal 2 febbraio 2013, reca diverse disposizioni di particolare interesse per l'attività delle Forze di Polizia, che di seguito si espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.
1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art. 115 C.d.S.)
Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S..
Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni.
I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.
In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa.
Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S.. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.
Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).
2. NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)
Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente.
2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)
L'art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:
• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.
Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.
Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013.
Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato card, secondo il modello allegato (All.6), ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione.
2.2 Patenti speciali (Art. 116)
Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:
a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;
b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;
c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.
2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)
Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.
In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S..
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.
2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.)
La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:
a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;
b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S.. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma 15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:
• il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
• il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
• il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.
Il reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S.. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S..
Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-xxxxxxxxxxxx, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S..
L'incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e 15-bis del medesimo articolo.
2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico
Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3).
Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale.
Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto codice armonizzato 78.
2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B
Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
3. LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)
Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti.
L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).
4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 C.d.S.)
Con una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto persone.
5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis C.d.S.)
Con l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S..
La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:
• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
• ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
• per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art. 136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.
6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 C.d.S.)
Con la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S.
La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.
Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).
La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.
7. AMBITO DI EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125 C.d.S.)
L'art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.
7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida
Le novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.
7.2 I principi di gradualità ed equivalenza
In base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE.
In base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente principio di contenimento - peraltro in passato già derogato - si stabilisce quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7).
La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art. 116 C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare.
Secondo le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S..
7.3 I codici armonizzati e i codici nazionali
Una importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8).
Tali codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente:
Esse riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.).
Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica (nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il sub-codice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico).
La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di codice violato e di patente posseduta.
Per le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art. 125, comma 3-bis, C.d.S.
La violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S..
La violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.
7.4 Violazione di codici per patenti speciali
Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S..
8. DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 126 C.d.S.)
L'art. 13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che - a causa di interventi normativi succedutisi nel tempo - erano distribuite in diversi articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia.
Le regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S.. Si rimanda all'allegata tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.
8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta
La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento.
Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S.
Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA, KB, CFP, CQC) scaduti di validità.
È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011.
Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.
9. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI EXTRA UE ED EXTRA SEE (Art. 135 C.d.S.)
La completa riscrittura degli artt. 135 e 136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente equiparati ai titolari di patenti italiane.
9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE (di seguito definita patente estera), conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.
Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.
Il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S.
La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126, comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese che l'ha rilasciata.
Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S.
9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia
Per poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.
Trascorso l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera sia o meno in corso di validità. Infatti: per le patenti estere in corso di validità, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha rilasciata; per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
10. INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)
Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n. 59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE.
La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE, si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2, C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.).
Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.
10.1 Elezione di domicilio legale in Italia
In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.
11. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI MEMBRI DELL'UE (ART. 136 bis e 136 ter)
La disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è contenuta nei nuovi articoli 136-bis e 136-ter, C.d.S.
Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All. 9-bis). Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.
Tuttavia, l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:
• sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
• il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..
Nel primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla Prefettura competente.
Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e 118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).
Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..
12. ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA
Per completezza, si segnala che il citato D.L.vo n. 59/2011 ha modificato anche altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:
• art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla nuova patente AM;
• art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;
• art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di guida;
• art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida; Infatti:
- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;
- il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (TULS).
13. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ART. 180 C.d.S.)
Il D.L.vo n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.
Circa l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.
La lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Con l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude l'applicazione dell'art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:
• Art. 180, commi 5 e 7, C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
• Art. 116, commi 16 e 18, C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle modalità di trasporto;
• Art. 126, comma 11, C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.
L'equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180 C.d.S.. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento, con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.
14. SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE AI CONDUCENTI MINORENNI (ART. 219-BIS C.d.S.)
Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per violazioni alle norme di comportamento commesse da conducenti maggiorenni, poteva essere oggetto delle stesse sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione, della revoca e della procedura di decurtazione dei punti applicabili per la patente di guida. Come precisato nella circolare n. 557/LEG/240520.09, del 7 agosto 2009, l'unica differenza, rispetto alle procedure che riguardavano la patente a punti, era costituita dal fatto che, se il certificato era stato conseguito da meno di tre anni, non si applicavano le disposizioni riguardanti il raddoppio dei punti decurtati.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011, che ha soppresso il CIGC sostituendolo con la patente AM, tale differenza non ha più ragione di essere e, quindi, per le violazioni commesse dopo il 19.1.2013, si applicherà il raddoppio dei punti anche per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3 anni.
Dal 19.1.2013, l'unico comma che costituirà l'art. 219-bis C.d.S. riguarderà i conducenti minorenni, il quale ribadisce l'inapplicabilità a costoro delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, nonché del CIGC fino alla sua conversione in patente categoria AM, in luogo delle quali si applicherà la revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S..
Data la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai conducenti minorenni titolari di CICG o di patente AM, A1 o B1, non sarà applicabile nemmeno il meccanismo di decurtazione dei punti.
15. REGIME TRANSITORIO
L'art. 25 del D.L.vo n. 59/2011 reca disposizioni transitorie e con riferimento ai diritti acquisiti da titolari di patenti, conseguite in Italia fino al 18 gennaio 2013, fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di equipollenza.
15.1 Regime transitorio: patenti di guida
Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.
Sull'argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito dettagliate indicazioni operative ai propri Uffici, il cui contenuto ha una significativa rilevanza anche per gli organi di polizia preposti ai controlli ed alla quale si rinvia per ogni chiarimento.
Allo scopo di rendere più agevole l'attività di controllo, è stata redatta l'allegata tabella riepilogativa (All.10) nella quale, in base alla data di conseguimento della patente, si individuano i veicoli che possono essere condotti sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all'applicazione delle sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In particolare, non può essere oggetto di sanzione:
a) la guida di motocicli con potenza netta superiore a 25 Kw e rapporto potenza/massa superiore a 0,16 Kw/Kg da parte di conducenti che, alla data del 19.1.2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2 anni o che hanno meno di 21 anni;
b) la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC.
15.2 Regime transitorio: CIGC e guida di ciclomotori
Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti il CIGC che, di conseguenza, non viene più rilasciato. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, che si allega per ogni utilità (All. 11), per il rilascio della nuova patente AM è prevista una nuova procedura d'esame teorico-pratico.
I certificati di idoneità alla guida conseguiti prima del 19.1.2013, continuano a conservare la loro piena efficacia fino alla naturale scadenza di validità. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento, tuttavia, non potrà essere più stampato un duplicato e, di conseguenza, al titolare sarà consegnata una patente di categoria AM.
Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sul territorio nazionale, (art. 25 D.L.vo n. 59/2011) i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dalla predetta data, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che, dal 19.1.2013, nei confronti dei titolari di CIGC:
• si applica il raddoppio dei punti se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni;
• può essere disposta la revisione nei casi previsti dall'art. 128 C.d.S. ed in ogni caso in caso di accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti);
• si applicano sospensione, revoca, ritiro ed ogni altro provvedimento riferibile alla patente di guida.
Naturalmente, in conformità alle disposizioni generali della L 689/1981, la decurtazione dei punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione dell'illecito.
Per effetto della completa riscrittura dell'art.116 C.d.S., è stata esclusa la possibilità di conduzione di ciclomotori in caso di sospensione della patente per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., già prevista dalla precedente formulazione dell'art. 116 C.d.S..
In caso di circolazione durante il periodo di sospensione della patente o del CIGC con un ciclomotore, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 218, comma 6, C.d.S., con la conseguente revoca dell'abilitazione alla guida.
15.3 Regime transitorio per la guida di motocicli.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013 ha fornito ai propri uffici una tabella di equipollenza tra vecchie e nuove categorie di abilitazioni alla guida per consentire agli Uffici stessi di procedere alla stampa dei nuovi documenti di guida nei confronti dei soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e ciò allo scopo di consentire loro di conservare il diritto di guidare i veicoli che la patente posseduta in precedenza abilitava a condurre.
Nel rinviare alla tabella allegata a tale circolare per ogni utile approfondimento, si richiama l'attenzione, in particolare, sulla tematica relativa alla guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988. Tali conducenti, infatti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.
In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciati a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, recheranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.
16. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI (D.L.vo 286/2005)
Il D.L.vo n. 59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16.1.2013, hanno modificato anche alcune disposizioni del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicoli commerciali pesanti.
16.1 Nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)
Per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale, si segnala che l'art. 22 del D.L.vo n. 286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità:
• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica;
• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.
Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.
Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005.
16.2 Decurtazione dei punti per violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono qualificazione professionale
Le nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la decurtazione dei punti sull'attestazione della qualificazione professionale per le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale qualificazione professionale.
Infatti, quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.
Le modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida delle violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente sia titolare di una patente con codice unionale "95", saranno oggetto di specifiche disposizioni operative, che si fa riserva di fornire appena saranno raggiunte le necessarie intese con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
Manganelli
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Circolare - 25/01/2013 - Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 - Patenti di guida
OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9
Roma, 25 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
Il decreto legislativo n. 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida.
L'attuazione della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada, il cui testo coordinato si allega alla presente, per immediata consultazione (All. 1). Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente, il cui testo coordinato è allegato alla presente (All. 2).
La nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal 19 gennaio 2013, ed integralmente sarà vigente dal 2 febbraio 2013, reca diverse disposizioni di particolare interesse per l'attività delle Forze di Polizia, che di seguito si espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.
1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art. 115 C.d.S.)
Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S..
Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni.
I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.
In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa.
Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S.. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.
Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).
2. NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)
Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente.
2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)
L'art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:
• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.
Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.
Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013.
Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato card, secondo il modello allegato (All.6), ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione.
2.2 Patenti speciali (Art. 116)
Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:
a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;
b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;
c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.
2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)
Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.
In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S..
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.
2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.)
La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:
a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;
b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S.. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma 15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:
• il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
• il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
• il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.
Il reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S.. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S..
Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-xxxxxxxxxxxx, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S..
L'incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e 15-bis del medesimo articolo.
2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico
Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3).
Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale.
Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto codice armonizzato 78.
2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B
Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
3. LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)
Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti.
L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).
4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 C.d.S.)
Con una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto persone.
5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis C.d.S.)
Con l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S..
La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:
• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
• ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
• per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art. 136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.
6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 C.d.S.)
Con la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S.
La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.
Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).
La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.
7. AMBITO DI EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125 C.d.S.)
L'art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.
7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida
Le novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.
7.2 I principi di gradualità ed equivalenza
In base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE.
In base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente principio di contenimento - peraltro in passato già derogato - si stabilisce quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7).
La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art. 116 C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare.
Secondo le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S..
7.3 I codici armonizzati e i codici nazionali
Una importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8).
Tali codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente:
Esse riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.).
Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica (nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il sub-codice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico).
La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di codice violato e di patente posseduta.
Per le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art. 125, comma 3-bis, C.d.S.
La violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S..
La violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.
7.4 Violazione di codici per patenti speciali
Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S..
8. DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 126 C.d.S.)
L'art. 13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che - a causa di interventi normativi succedutisi nel tempo - erano distribuite in diversi articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia.
Le regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S.. Si rimanda all'allegata tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.
8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta
La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento.
Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S.
Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA, KB, CFP, CQC) scaduti di validità.
È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011.
Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.
9. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI EXTRA UE ED EXTRA SEE (Art. 135 C.d.S.)
La completa riscrittura degli artt. 135 e 136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente equiparati ai titolari di patenti italiane.
9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE (di seguito definita patente estera), conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.
Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.
Il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S.
La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126, comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese che l'ha rilasciata.
Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S.
9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia
Per poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.
Trascorso l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera sia o meno in corso di validità. Infatti: per le patenti estere in corso di validità, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha rilasciata; per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
10. INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)
Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n. 59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE.
La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE, si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2, C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.).
Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.
10.1 Elezione di domicilio legale in Italia
In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.
11. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI MEMBRI DELL'UE (ART. 136 bis e 136 ter)
La disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è contenuta nei nuovi articoli 136-bis e 136-ter, C.d.S.
Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All. 9-bis). Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.
Tuttavia, l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:
• sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
• il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..
Nel primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla Prefettura competente.
Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e 118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).
Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..
12. ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA
Per completezza, si segnala che il citato D.L.vo n. 59/2011 ha modificato anche altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:
• art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla nuova patente AM;
• art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;
• art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di guida;
• art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida; Infatti:
- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;
- il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (TULS).
13. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ART. 180 C.d.S.)
Il D.L.vo n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.
Circa l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.
La lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Con l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude l'applicazione dell'art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:
• Art. 180, commi 5 e 7, C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
• Art. 116, commi 16 e 18, C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle modalità di trasporto;
• Art. 126, comma 11, C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.
L'equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180 C.d.S.. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento, con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.
14. SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE AI CONDUCENTI MINORENNI (ART. 219-BIS C.d.S.)
Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per violazioni alle norme di comportamento commesse da conducenti maggiorenni, poteva essere oggetto delle stesse sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione, della revoca e della procedura di decurtazione dei punti applicabili per la patente di guida. Come precisato nella circolare n. 557/LEG/240520.09, del 7 agosto 2009, l'unica differenza, rispetto alle procedure che riguardavano la patente a punti, era costituita dal fatto che, se il certificato era stato conseguito da meno di tre anni, non si applicavano le disposizioni riguardanti il raddoppio dei punti decurtati.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011, che ha soppresso il CIGC sostituendolo con la patente AM, tale differenza non ha più ragione di essere e, quindi, per le violazioni commesse dopo il 19.1.2013, si applicherà il raddoppio dei punti anche per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3 anni.
Dal 19.1.2013, l'unico comma che costituirà l'art. 219-bis C.d.S. riguarderà i conducenti minorenni, il quale ribadisce l'inapplicabilità a costoro delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, nonché del CIGC fino alla sua conversione in patente categoria AM, in luogo delle quali si applicherà la revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S..
Data la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai conducenti minorenni titolari di CICG o di patente AM, A1 o B1, non sarà applicabile nemmeno il meccanismo di decurtazione dei punti.
15. REGIME TRANSITORIO
L'art. 25 del D.L.vo n. 59/2011 reca disposizioni transitorie e con riferimento ai diritti acquisiti da titolari di patenti, conseguite in Italia fino al 18 gennaio 2013, fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di equipollenza.
15.1 Regime transitorio: patenti di guida
Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.
Sull'argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito dettagliate indicazioni operative ai propri Uffici, il cui contenuto ha una significativa rilevanza anche per gli organi di polizia preposti ai controlli ed alla quale si rinvia per ogni chiarimento.
Allo scopo di rendere più agevole l'attività di controllo, è stata redatta l'allegata tabella riepilogativa (All.10) nella quale, in base alla data di conseguimento della patente, si individuano i veicoli che possono essere condotti sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all'applicazione delle sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In particolare, non può essere oggetto di sanzione:
a) la guida di motocicli con potenza netta superiore a 25 Kw e rapporto potenza/massa superiore a 0,16 Kw/Kg da parte di conducenti che, alla data del 19.1.2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2 anni o che hanno meno di 21 anni;
b) la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC.
15.2 Regime transitorio: CIGC e guida di ciclomotori
Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti il CIGC che, di conseguenza, non viene più rilasciato. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, che si allega per ogni utilità (All. 11), per il rilascio della nuova patente AM è prevista una nuova procedura d'esame teorico-pratico.
I certificati di idoneità alla guida conseguiti prima del 19.1.2013, continuano a conservare la loro piena efficacia fino alla naturale scadenza di validità. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento, tuttavia, non potrà essere più stampato un duplicato e, di conseguenza, al titolare sarà consegnata una patente di categoria AM.
Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sul territorio nazionale, (art. 25 D.L.vo n. 59/2011) i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dalla predetta data, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che, dal 19.1.2013, nei confronti dei titolari di CIGC:
• si applica il raddoppio dei punti se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni;
• può essere disposta la revisione nei casi previsti dall'art. 128 C.d.S. ed in ogni caso in caso di accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti);
• si applicano sospensione, revoca, ritiro ed ogni altro provvedimento riferibile alla patente di guida.
Naturalmente, in conformità alle disposizioni generali della L 689/1981, la decurtazione dei punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione dell'illecito.
Per effetto della completa riscrittura dell'art.116 C.d.S., è stata esclusa la possibilità di conduzione di ciclomotori in caso di sospensione della patente per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., già prevista dalla precedente formulazione dell'art. 116 C.d.S..
In caso di circolazione durante il periodo di sospensione della patente o del CIGC con un ciclomotore, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 218, comma 6, C.d.S., con la conseguente revoca dell'abilitazione alla guida.
15.3 Regime transitorio per la guida di motocicli.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013 ha fornito ai propri uffici una tabella di equipollenza tra vecchie e nuove categorie di abilitazioni alla guida per consentire agli Uffici stessi di procedere alla stampa dei nuovi documenti di guida nei confronti dei soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e ciò allo scopo di consentire loro di conservare il diritto di guidare i veicoli che la patente posseduta in precedenza abilitava a condurre.
Nel rinviare alla tabella allegata a tale circolare per ogni utile approfondimento, si richiama l'attenzione, in particolare, sulla tematica relativa alla guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988. Tali conducenti, infatti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.
In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciati a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, recheranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.
16. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI (D.L.vo 286/2005)
Il D.L.vo n. 59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16.1.2013, hanno modificato anche alcune disposizioni del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicoli commerciali pesanti.
16.1 Nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)
Per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale, si segnala che l'art. 22 del D.L.vo n. 286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità:
• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica;
• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.
Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.
Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005.
16.2 Decurtazione dei punti per violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono qualificazione professionale
Le nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la decurtazione dei punti sull'attestazione della qualificazione professionale per le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale qualificazione professionale.
Infatti, quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.
Le modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida delle violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente sia titolare di una patente con codice unionale "95", saranno oggetto di specifiche disposizioni operative, che si fa riserva di fornire appena saranno raggiunte le necessarie intese con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
Manganelli
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Taglio multe del 20% in caso di pagamento veloce: il governo frena sul ddl
Taglio del 20% delle multe stradali in caso di pagamento veloce, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Lo prevede una proposta di legge firmata da deputati Pd e Pdl all'esame della Camera, sulla quale il governo ha preso tempo sostenendo la necessità di avere prima un quadro delle risorse. Alt anche dal M5s. La proposta di legge, a prima firma del presidente della commissione Trasporti della Camera Michele Meta (Pd), è stata sottoscritta da numerosi deputati Democratici e del Pdl, nonché da un esponente di Sel, Stefano Quaranta. Dubbi invece sono stati espressi duranti i lavori della commissione dall'esponente M5S Ivan Catalano, che si dice in "disaccordo con la riduzione indiscriminata dell'importo delle sanzioni".
La posizione del governo - L'esecutivo da parte sua non ha ancora preso posizione netta: il sottosegretario alle Infrastrutture Rocco xxxxxxxxxxxx ha infatti annunciato, secondo quanto riferiscono i bollettini parlamentari, come "ai fini di una compiuta espressione sul provvedimento in esame" sia "necessario acquisire le valutazioni dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'Economia" nonostante il testo della proposta di legge riproduca in parte una proposta di legge della scorsa Legislatura il cui esame è stato avviato ma non concluso dalla Commissione Trasporti della Camera.
Il testo della proposta di legge - Oltre a prevedere un taglio delle sanzioni nel caso di pagamento veloce, prevede l'uso di strumenti di pagamento elettronico, anche al momento della contestazione, nelle mani dell'agente accertatore. Viene invece rinviato a un successivo decreto ministeriale la definizione delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni mediante posta elettronica certificata e la promozione di convenzioni con banche e operatori finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
12 giugno 2013
Redazione Tiscali
Taglio del 20% delle multe stradali in caso di pagamento veloce, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Lo prevede una proposta di legge firmata da deputati Pd e Pdl all'esame della Camera, sulla quale il governo ha preso tempo sostenendo la necessità di avere prima un quadro delle risorse. Alt anche dal M5s. La proposta di legge, a prima firma del presidente della commissione Trasporti della Camera Michele Meta (Pd), è stata sottoscritta da numerosi deputati Democratici e del Pdl, nonché da un esponente di Sel, Stefano Quaranta. Dubbi invece sono stati espressi duranti i lavori della commissione dall'esponente M5S Ivan Catalano, che si dice in "disaccordo con la riduzione indiscriminata dell'importo delle sanzioni".
La posizione del governo - L'esecutivo da parte sua non ha ancora preso posizione netta: il sottosegretario alle Infrastrutture Rocco xxxxxxxxxxxx ha infatti annunciato, secondo quanto riferiscono i bollettini parlamentari, come "ai fini di una compiuta espressione sul provvedimento in esame" sia "necessario acquisire le valutazioni dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'Economia" nonostante il testo della proposta di legge riproduca in parte una proposta di legge della scorsa Legislatura il cui esame è stato avviato ma non concluso dalla Commissione Trasporti della Camera.
Il testo della proposta di legge - Oltre a prevedere un taglio delle sanzioni nel caso di pagamento veloce, prevede l'uso di strumenti di pagamento elettronico, anche al momento della contestazione, nelle mani dell'agente accertatore. Viene invece rinviato a un successivo decreto ministeriale la definizione delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni mediante posta elettronica certificata e la promozione di convenzioni con banche e operatori finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
12 giugno 2013
Redazione Tiscali
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Buche stradali, vittoria UNC: utente risarcito per i danni
Le strade sono in un cattivo stato e il cittadino subisce un danno economico a causa di una buca? Il responsabile è il Comune e l’utente ha diritto ad essere rimborsato. L’Unione Nazionale Consumatori ha ottenuto un’importante sentenza in merito. “E’ oggi pacifico che il Comune sia responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali” commenta Massimiliano Dona, Segretario generale dell’UNC annunciando la sentenza ottenuta dal legale dell’associazione Valentina Greco.
“Il Comune – spiega Dona - è considerato ‘custode’ della strada ed in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato all’utente dalla strada stessa, salvo che provi il caso fortuito. Ne deriva una conseguenza vantaggiosissima per il danneggiato che, per vedersi accordare un risarcimento, dovrà provare unicamente il danno fisico subìto e che esso si è verificato a causa della cattiva manutenzione della strada”.
“Sempre più spesso – aggiunge l’avvocato Greco – ci si trova a fare i conti con il problema degli incidenti causati dalla pessima manutenzione delle strade urbane (presenza di buche, strade e marciapiedi sconnessi, tombini rialzati, etc.) soprattutto nelle grandi città e così non c’è pace per pedoni, automobilisti e, soprattutto, per i conducenti di moto e scooter, sicuramente i più esposti al rischio di procurarsi serie lesioni fisiche in caso di sinistro”.
“In caso di incidente – conclude Valentina Greco – il malcapitato può dunque intraprendere la strada del risarcimento nei confronti dell’ente comunale, seguendo questa procedura:
•chiedendo l’immediato intervento della Polizia Municipale, della Polizia Stradale o dei Carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare, nell’immediatezza del fatto, l’esistenza della buca, della strada sconnessa, etc.;
•scattando – se possibile – alcune foto dei luoghi prima che il Comune segnali alle ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno;
•coinvolgendo testimoni che abbiano assistito all’evento;
•nel caso di lesioni fisiche recarsi immediatamente al Pronto Soccorso”.
I consulenti legali dell’Unione Nazionale Consumatori sono a disposizione per una valutazione gratuita della posizione; si potrà segnalare il caso scrivendo un’email all’indirizzo di posta elettronica info@consumatori.it, inserendo nell’oggetto “buche stradali”.
Le strade sono in un cattivo stato e il cittadino subisce un danno economico a causa di una buca? Il responsabile è il Comune e l’utente ha diritto ad essere rimborsato. L’Unione Nazionale Consumatori ha ottenuto un’importante sentenza in merito. “E’ oggi pacifico che il Comune sia responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali” commenta Massimiliano Dona, Segretario generale dell’UNC annunciando la sentenza ottenuta dal legale dell’associazione Valentina Greco.
“Il Comune – spiega Dona - è considerato ‘custode’ della strada ed in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato all’utente dalla strada stessa, salvo che provi il caso fortuito. Ne deriva una conseguenza vantaggiosissima per il danneggiato che, per vedersi accordare un risarcimento, dovrà provare unicamente il danno fisico subìto e che esso si è verificato a causa della cattiva manutenzione della strada”.
“Sempre più spesso – aggiunge l’avvocato Greco – ci si trova a fare i conti con il problema degli incidenti causati dalla pessima manutenzione delle strade urbane (presenza di buche, strade e marciapiedi sconnessi, tombini rialzati, etc.) soprattutto nelle grandi città e così non c’è pace per pedoni, automobilisti e, soprattutto, per i conducenti di moto e scooter, sicuramente i più esposti al rischio di procurarsi serie lesioni fisiche in caso di sinistro”.
“In caso di incidente – conclude Valentina Greco – il malcapitato può dunque intraprendere la strada del risarcimento nei confronti dell’ente comunale, seguendo questa procedura:
•chiedendo l’immediato intervento della Polizia Municipale, della Polizia Stradale o dei Carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare, nell’immediatezza del fatto, l’esistenza della buca, della strada sconnessa, etc.;
•scattando – se possibile – alcune foto dei luoghi prima che il Comune segnali alle ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno;
•coinvolgendo testimoni che abbiano assistito all’evento;
•nel caso di lesioni fisiche recarsi immediatamente al Pronto Soccorso”.
I consulenti legali dell’Unione Nazionale Consumatori sono a disposizione per una valutazione gratuita della posizione; si potrà segnalare il caso scrivendo un’email all’indirizzo di posta elettronica info@consumatori.it, inserendo nell’oggetto “buche stradali”.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Cassonetto rifiuti causa incidente? Condannati Comune e gestore
Il cassonetto dei rifiuti è posizionato male e causa un incidente? La responsabilità è del Comune e del gestore della raccolta rifiuti, che devono quindi risarcire la vittima. E’ quanto ha deciso il Giudice di Pace di Messina: la sentenza 7118/2012 ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Messina, di ATO ME 3 e Messinambiente per il malposizionamento del cassonetto che ha causato l’incidente. Vittoria di Confconsumatori, che ha assistito il cittadino: l’Amministrazione ha il dovere di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale. Ecco come sono andati i fatti: il conducente del veicolo, fermatosi al segnale di stop, ha avuto la visuale ostruita da un cassonetto posto in prossimità dell’incrocio, ed è stato costretto a sporgersi per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza: così è stato travolto da un’auto nella fiancata sinistra.
Il Giudice ha stabilito il nesso causale tra il sinistro e l’errato posizionamento del cassonetto, ritenendo che “l’articolo 25 comma 3 del Codice della Strada stabilisce che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. L’articolo 158 CdS, nel disciplinare i divieti di sosta e fermata delle autovetture, al comma 1 lett. f) prevede che la fermata e la sosta sono vietate: nei centri abitati in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa segnalazione. Se lo spirito della norma è quello di vietare che la sosta degli autoveicoli costituisca pericolo all’utente ostruendone la visuale, deve certamente concludersi che anche il cassonetto dei rifiuti, per evitare che crei pericoli ed intralcio, non possa essere posizionato a una distanza inferiore”.
Soddisfazione per il risultato positivo ha espresso l’avv. Fulvio Capria Presidente di Confconsumatori Messina, che ha dichiarato: “Ancora una volta l’attività dell’Associazione dimostra come si intervenga spesso in maniera incisiva a tutela dei diritti dei consumatori anche nei confronti della Pubblica Amministrazione”. “La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina – afferma l’avv. Carmen Agnello, legale di Confconsumatori – enuncia un significativo principio ovvero il dovere dell’ Amministrazione comunale di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale, vigilando anche sul posizionamento dei cassonetti dei rifiuti che non devono costituire in alcun modo intralcio alla circolazione del flusso veicolare”.
Il cassonetto dei rifiuti è posizionato male e causa un incidente? La responsabilità è del Comune e del gestore della raccolta rifiuti, che devono quindi risarcire la vittima. E’ quanto ha deciso il Giudice di Pace di Messina: la sentenza 7118/2012 ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Messina, di ATO ME 3 e Messinambiente per il malposizionamento del cassonetto che ha causato l’incidente. Vittoria di Confconsumatori, che ha assistito il cittadino: l’Amministrazione ha il dovere di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale. Ecco come sono andati i fatti: il conducente del veicolo, fermatosi al segnale di stop, ha avuto la visuale ostruita da un cassonetto posto in prossimità dell’incrocio, ed è stato costretto a sporgersi per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza: così è stato travolto da un’auto nella fiancata sinistra.
Il Giudice ha stabilito il nesso causale tra il sinistro e l’errato posizionamento del cassonetto, ritenendo che “l’articolo 25 comma 3 del Codice della Strada stabilisce che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. L’articolo 158 CdS, nel disciplinare i divieti di sosta e fermata delle autovetture, al comma 1 lett. f) prevede che la fermata e la sosta sono vietate: nei centri abitati in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa segnalazione. Se lo spirito della norma è quello di vietare che la sosta degli autoveicoli costituisca pericolo all’utente ostruendone la visuale, deve certamente concludersi che anche il cassonetto dei rifiuti, per evitare che crei pericoli ed intralcio, non possa essere posizionato a una distanza inferiore”.
Soddisfazione per il risultato positivo ha espresso l’avv. Fulvio Capria Presidente di Confconsumatori Messina, che ha dichiarato: “Ancora una volta l’attività dell’Associazione dimostra come si intervenga spesso in maniera incisiva a tutela dei diritti dei consumatori anche nei confronti della Pubblica Amministrazione”. “La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina – afferma l’avv. Carmen Agnello, legale di Confconsumatori – enuncia un significativo principio ovvero il dovere dell’ Amministrazione comunale di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale, vigilando anche sul posizionamento dei cassonetti dei rifiuti che non devono costituire in alcun modo intralcio alla circolazione del flusso veicolare”.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Trasporti, in discussione riduzione multe se si paga subito
Multe ridotte del 20% se si paga subito. Questa la proposta di legge avanzata dal deputato Pd, Michele Meta, presidente della Commissione trasporti della Camera: “Entro l’estate dovrebbe diventare legge la mia proposta di scontare del 20% le multe che verranno pagate entro cinque giorni”. Il Ministro dei trasporti Maurizio Lupi accoglie la proposta in discussione ma preferirebbe uno sconto del 30%: “Sulla proposta del Parlamento che chi paga immediatamente la multa possa avere una riduzione del 20% – ha detto Lupi – non solo il Governo è favorevole ma crede che l’ideale sarebbe mettere il 30%”.
La possibilità di sconti fino al 30% per le multe pagate entro cinque giorni viene valutata positivamente dall’Adoc che però precisa: occorre evitare possibili incitamenti alla trasgressione. Commenta infatti il presidente dell’associazione Lamberto Santini: “Si creerebbe una nuova forma di risparmio a vantaggio dei cittadini. A nostro avviso occorre comunque prevedere gli sconti solo per le multe relative a infrazioni minori come il parcheggio in divieto di sosta, visto che in caso contrario si rischierebbe di incentivare la trasgressione e la violazione delle norme di circolazione, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Crediamo che eticamente la sicurezza stradale debba essere posta come primo obiettivo, il resto è secondario ma ben venga uno sconto.”
Multe ridotte del 20% se si paga subito. Questa la proposta di legge avanzata dal deputato Pd, Michele Meta, presidente della Commissione trasporti della Camera: “Entro l’estate dovrebbe diventare legge la mia proposta di scontare del 20% le multe che verranno pagate entro cinque giorni”. Il Ministro dei trasporti Maurizio Lupi accoglie la proposta in discussione ma preferirebbe uno sconto del 30%: “Sulla proposta del Parlamento che chi paga immediatamente la multa possa avere una riduzione del 20% – ha detto Lupi – non solo il Governo è favorevole ma crede che l’ideale sarebbe mettere il 30%”.
La possibilità di sconti fino al 30% per le multe pagate entro cinque giorni viene valutata positivamente dall’Adoc che però precisa: occorre evitare possibili incitamenti alla trasgressione. Commenta infatti il presidente dell’associazione Lamberto Santini: “Si creerebbe una nuova forma di risparmio a vantaggio dei cittadini. A nostro avviso occorre comunque prevedere gli sconti solo per le multe relative a infrazioni minori come il parcheggio in divieto di sosta, visto che in caso contrario si rischierebbe di incentivare la trasgressione e la violazione delle norme di circolazione, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Crediamo che eticamente la sicurezza stradale debba essere posta come primo obiettivo, il resto è secondario ma ben venga uno sconto.”
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Osservatorio: incidente con auto non assicurata, come chiedere il risarcimento
Essere coinvolti in un incidente con una vettura non assicurata e dunque non fornita di regolare polizza di assicurazione auto Rca può comportare non poche difficoltà nella gestione del sinistro stesso. Cerchiamo dunque di capire che cosa bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi nel caso si verifichi questa eventualità.
Al momento dell’indicente è innanzitutto necessario rilevare con esattezza la data di scadenza della polizza del conducente colpevole. Entro i 15 giorni dalla scadenza, infatti, tutte le polizze (indipendentemente dal fatto che siano sottoscritte con una compagnia diretta come Genertel, Linear, o da una tradizionale, ndr) sono ancora valide a tutti gli effetti: sarà quindi possibile denunciare il sinistro in modo normale.
Se così non fosse, sarà necessario chiamare le Forze dell’ordine, che una volta sul posto stabiliranno su chi ricade la responsabilità del sinistro. A questo punto la parte lesa potrà inoltrare richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici) o in alternativa rivolgersi alla società assicurativa convenzionata con la Consap e competente per il territorio.
Valutata la richiesta ed esaminate le perizie rese dalle Forze dell’Ordine, l’ente designato liquiderà il risarcimento del danno prendendo come punto di riferimento il massimale previsto dalla normativa vigente (2,5 milioni di euro per i danni alle persone e 500 mila per quelli alle cose).
È bene infine rammentare come il Fondo di Garanzia sia abilitato a concedere ed erogare risarcimenti danni soltanto in caso di sinistri che coinvolgano veicoli non assicurati o non identificati, assicurati ma posti in circolazione contro la volontà del proprietario, esteri (ma con targa non corrispondete al veicolo) e aziendali, assicurati a nome di un’impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Essere coinvolti in un incidente con una vettura non assicurata e dunque non fornita di regolare polizza di assicurazione auto Rca può comportare non poche difficoltà nella gestione del sinistro stesso. Cerchiamo dunque di capire che cosa bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi nel caso si verifichi questa eventualità.
Al momento dell’indicente è innanzitutto necessario rilevare con esattezza la data di scadenza della polizza del conducente colpevole. Entro i 15 giorni dalla scadenza, infatti, tutte le polizze (indipendentemente dal fatto che siano sottoscritte con una compagnia diretta come Genertel, Linear, o da una tradizionale, ndr) sono ancora valide a tutti gli effetti: sarà quindi possibile denunciare il sinistro in modo normale.
Se così non fosse, sarà necessario chiamare le Forze dell’ordine, che una volta sul posto stabiliranno su chi ricade la responsabilità del sinistro. A questo punto la parte lesa potrà inoltrare richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Consap, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici) o in alternativa rivolgersi alla società assicurativa convenzionata con la Consap e competente per il territorio.
Valutata la richiesta ed esaminate le perizie rese dalle Forze dell’Ordine, l’ente designato liquiderà il risarcimento del danno prendendo come punto di riferimento il massimale previsto dalla normativa vigente (2,5 milioni di euro per i danni alle persone e 500 mila per quelli alle cose).
È bene infine rammentare come il Fondo di Garanzia sia abilitato a concedere ed erogare risarcimenti danni soltanto in caso di sinistri che coinvolgano veicoli non assicurati o non identificati, assicurati ma posti in circolazione contro la volontà del proprietario, esteri (ma con targa non corrispondete al veicolo) e aziendali, assicurati a nome di un’impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Assicurazioni, da settembre un’area riservata online
Novità in arrivo in materia di assicurazioni. Dal 1° settembre 2013, infatti, entra in vigore il provvedimento in materia di “home insurance” pubblicato dall’Ivass: a partire da quella data, i consumatori che stipulano una polizza di assicurazione potranno chiedere l’attivazione, nel sito internet della loro impresa di assicurazione, di un’area riservata, a cui accedere con modalità protetta.
Collegandosi alla sezione riservata, i consumatori devono “poter consultare almeno le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte; lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, conoscere il valore di riscatto della propria polizza vita o il valore delle prestazioni nel caso di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, consultare e scaricare l’attestazione sullo stato del rischio per la polizza Rc auto e ricevere alcune comunicazioni periodiche da parte dell’assicuratore”.
Nel provvedimento l’Istituto delinea i contenuti delle aree riservate ai clienti e le modalità di accesso, dettando principi di correttezza e trasparenza e lascia alle singole imprese la libertà di mettere a disposizione dei clienti funzioni ulteriori, come ad esempio la facoltà di procedere online al pagamento del premio assicurativo.
Novità in arrivo in materia di assicurazioni. Dal 1° settembre 2013, infatti, entra in vigore il provvedimento in materia di “home insurance” pubblicato dall’Ivass: a partire da quella data, i consumatori che stipulano una polizza di assicurazione potranno chiedere l’attivazione, nel sito internet della loro impresa di assicurazione, di un’area riservata, a cui accedere con modalità protetta.
Collegandosi alla sezione riservata, i consumatori devono “poter consultare almeno le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte; lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, conoscere il valore di riscatto della propria polizza vita o il valore delle prestazioni nel caso di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, consultare e scaricare l’attestazione sullo stato del rischio per la polizza Rc auto e ricevere alcune comunicazioni periodiche da parte dell’assicuratore”.
Nel provvedimento l’Istituto delinea i contenuti delle aree riservate ai clienti e le modalità di accesso, dettando principi di correttezza e trasparenza e lascia alle singole imprese la libertà di mettere a disposizione dei clienti funzioni ulteriori, come ad esempio la facoltà di procedere online al pagamento del premio assicurativo.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Osservatorio: risarcimento sinistri Rc auto, ecco come accelerare l’indennizzo
In caso di sinistro spesso passa tanto, troppo tempo prima di ottenere l’indennizzo dalla compagnia di assicurazioni auto. Tuttavia è possibile accelerare le procedure conoscendo bene le opportunità offerte dall’attuale normativa. In particolare, i sinistri Rc auto possono essere risarciti in tempi più brevi rivolgendosi per le riparazioni alle officine convenzionate, avvalendosi della procedura del risarcimento diretto oppure del risarcimento in forma specifica.
In generale, la compilazione del modulo di constatazione amichevole abbatte i tempi di indennizzo da 60 ad un massimo di 30 giorni. Nel dettaglio, riparando la macchina danneggiata attraverso la rete di officine convenzionate con la compagnia si abbattono i tempi di risarcimento, in quanto è direttamente l’impresa assicurativa a pagare la riparazione senza che l’assicurato debba presentare la fattura del carrozziere (tutte le maggiori assicurazioni, da Direct Line a Quixa, hanno una lista di riparatori convenzionati disponibile sul proprio sito internet).
Con il risarcimento in forma specifica invece, il rimborso del danno può avvenire soltanto se ci si avvale dell’intervento di officine convenzionate, come specificato dalle clausole contrattuali. Questa scelta, in sede di stipula della copertura Rc auto, permette non solo di accelerare le operazioni di indennizzo in caso di sinistro, ma di norma consente anche il pagamento di un premio assicurativo un po’ più basso.
Dal 2007 l’Isvap, oggi Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), ha inoltre introdotto il risarcimento diretto con l’obiettivo, tra gli altri, proprio di accelerare i tempi di liquidazione. Con il risarcimento diretto, infatti, l’assicurato danneggiato può chiedere la liquidazione del danno direttamente alla propria compagnia di assicurazione. Sarà poi quest’ultima a rivalersi sulla compagnia di assicurazione dell’automobilista che ha commesso l’incidente con colpa.
In caso di sinistro spesso passa tanto, troppo tempo prima di ottenere l’indennizzo dalla compagnia di assicurazioni auto. Tuttavia è possibile accelerare le procedure conoscendo bene le opportunità offerte dall’attuale normativa. In particolare, i sinistri Rc auto possono essere risarciti in tempi più brevi rivolgendosi per le riparazioni alle officine convenzionate, avvalendosi della procedura del risarcimento diretto oppure del risarcimento in forma specifica.
In generale, la compilazione del modulo di constatazione amichevole abbatte i tempi di indennizzo da 60 ad un massimo di 30 giorni. Nel dettaglio, riparando la macchina danneggiata attraverso la rete di officine convenzionate con la compagnia si abbattono i tempi di risarcimento, in quanto è direttamente l’impresa assicurativa a pagare la riparazione senza che l’assicurato debba presentare la fattura del carrozziere (tutte le maggiori assicurazioni, da Direct Line a Quixa, hanno una lista di riparatori convenzionati disponibile sul proprio sito internet).
Con il risarcimento in forma specifica invece, il rimborso del danno può avvenire soltanto se ci si avvale dell’intervento di officine convenzionate, come specificato dalle clausole contrattuali. Questa scelta, in sede di stipula della copertura Rc auto, permette non solo di accelerare le operazioni di indennizzo in caso di sinistro, ma di norma consente anche il pagamento di un premio assicurativo un po’ più basso.
Dal 2007 l’Isvap, oggi Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), ha inoltre introdotto il risarcimento diretto con l’obiettivo, tra gli altri, proprio di accelerare i tempi di liquidazione. Con il risarcimento diretto, infatti, l’assicurato danneggiato può chiedere la liquidazione del danno direttamente alla propria compagnia di assicurazione. Sarà poi quest’ultima a rivalersi sulla compagnia di assicurazione dell’automobilista che ha commesso l’incidente con colpa.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Assicurazioni, dal 1° settembre parte “home insurance”
Dal 1° settembre parte “home insurance” e cioè l’obbligo di prevedere “aree riservate ai clienti” sui siti delle compagnie assicuratrici affinché i consumatori possano consultare in ogni momento e velocemente i dettagli delle loro posizioni assicurative. L’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale, controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi e scaricare l’attestato di rischio.
Questa novità è stata prevista nel decreto legge “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed è stata concretizzata con il regolamento “home insurance” dell’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Le compagnie assicuratrici dovranno quindi predisporre gratuitamente sui loro siti un’area riservata per i clienti, tramite la quale gli assicurati potranno consultare in modo veloce e semplice le proprie coperture assicurative; l’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale e controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi.
Per il ramo vita si potrà sapere in ogni momento il valore della posizione assicurativa, oppure il valore attuale di riscatto, senza dover contattare la compagnia per iscritto, come invece si usava fino ad ora. Per il ramo rc-auto il consumatore potrà, fra le altre cose, scaricare il proprio attestato di rischio.
Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano fornisce qualche informazione. Intanto ricorda che l’attivazione dell’area riservata avverrà su richiesta dell’assicurato.
Da quando saranno disponibili le informazioni? Per tutti i contratti conclusi dal primo settembre 2013 in poi, le informazioni saranno disponibili fra 60 giorni. Per i contratti già in essere alla data del 01/09/2013, invece, le compagnie assicuratrici dovranno predisporre, entro i prossimi 4 mesi, un piano di attuazione, il quale poi dovrà essere realizzato entro ulteriori 6 mesi. In altre parole: le informazioni sui contratti esistenti dovrebbero essere disponibili online all’incirca fra 10 mesi.
Come dovranno essere informati gli assicurati? Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto le informazioni sull’utilizzo dell’area riservata dovranno essere rese disponibili sui rispettivi siti delle compagnie assicuratrici. Per i contratti stipulati dopo il 1° settembre le informazioni dovranno essere consegnate insieme alla documentazione contrattuale. Per i contratti in essere prima di tale data, le informazioni dovranno essere inviate per iscritto al cliente con la prima comunicazione utile, fatta nell’ambito dell’obbligo informativo previsto per le compagnie.
Dal 1° settembre parte “home insurance” e cioè l’obbligo di prevedere “aree riservate ai clienti” sui siti delle compagnie assicuratrici affinché i consumatori possano consultare in ogni momento e velocemente i dettagli delle loro posizioni assicurative. L’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale, controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi e scaricare l’attestato di rischio.
Questa novità è stata prevista nel decreto legge “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed è stata concretizzata con il regolamento “home insurance” dell’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Le compagnie assicuratrici dovranno quindi predisporre gratuitamente sui loro siti un’area riservata per i clienti, tramite la quale gli assicurati potranno consultare in modo veloce e semplice le proprie coperture assicurative; l’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale e controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi.
Per il ramo vita si potrà sapere in ogni momento il valore della posizione assicurativa, oppure il valore attuale di riscatto, senza dover contattare la compagnia per iscritto, come invece si usava fino ad ora. Per il ramo rc-auto il consumatore potrà, fra le altre cose, scaricare il proprio attestato di rischio.
Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano fornisce qualche informazione. Intanto ricorda che l’attivazione dell’area riservata avverrà su richiesta dell’assicurato.
Da quando saranno disponibili le informazioni? Per tutti i contratti conclusi dal primo settembre 2013 in poi, le informazioni saranno disponibili fra 60 giorni. Per i contratti già in essere alla data del 01/09/2013, invece, le compagnie assicuratrici dovranno predisporre, entro i prossimi 4 mesi, un piano di attuazione, il quale poi dovrà essere realizzato entro ulteriori 6 mesi. In altre parole: le informazioni sui contratti esistenti dovrebbero essere disponibili online all’incirca fra 10 mesi.
Come dovranno essere informati gli assicurati? Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto le informazioni sull’utilizzo dell’area riservata dovranno essere rese disponibili sui rispettivi siti delle compagnie assicuratrici. Per i contratti stipulati dopo il 1° settembre le informazioni dovranno essere consegnate insieme alla documentazione contrattuale. Per i contratti in essere prima di tale data, le informazioni dovranno essere inviate per iscritto al cliente con la prima comunicazione utile, fatta nell’ambito dell’obbligo informativo previsto per le compagnie.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Osservatorio: preventivo Rca online, boom per abolizione del tacito rinnovo
Trovare una tariffa per l’assicurazione auto economica in Italia è davvero difficile, ma gli automobilisti hanno imparato a risparmiare grazie al web. Sfruttando la maggiore concorrenza tra le compagnie dopo l’abolizione del tacito rinnovo introdotta il 1 gennaio 2013, le richieste per un preventivo assicurazione auto online sono aumentate del 68,23%.
Questo è il risultato dell’ultima indagine portata a termine dall’Osservatorio SuperMoney, portale online per la comparazione tra tariffe, che ha analizzato un campione di quasi 450 mila richieste arrivate sul portale da settembre 2011 a settembre 2013. Dai dati emerge che 7 volte su 10 la richiesta di comparazione di preventivi di assicurazioni on line è stata inoltrata da uomini.
La possibilità di poter cambiare compagnia assicurativa ogni 12 mesi ha spronato gli automobilisti a ricercare su internet la possibilità di risparmio. Sono esattamente 279.727 le ricerche compiute sul portale di SuperMoney per individuare le migliori offerte di assicurazione auto.
L’amministratore delegato di SuperMoney, Andrea Manfredi, commenta così il risultato: “È l’effetto dell’abolizione del tacito rinnovo. Il 2013 si è aperto con nuove regole che hanno avvantaggiato i consumatori: non potevano che approfittarne. I dati emersi sono assolutamente positivi perchè mostrano finalmente un comportamento più consapevole dei consumatori, che si attivano per risparmiare sulle spese più onerose del quotidiano, tra cui anche le polizze auto”.
Trovare una tariffa per l’assicurazione auto economica in Italia è davvero difficile, ma gli automobilisti hanno imparato a risparmiare grazie al web. Sfruttando la maggiore concorrenza tra le compagnie dopo l’abolizione del tacito rinnovo introdotta il 1 gennaio 2013, le richieste per un preventivo assicurazione auto online sono aumentate del 68,23%.
Questo è il risultato dell’ultima indagine portata a termine dall’Osservatorio SuperMoney, portale online per la comparazione tra tariffe, che ha analizzato un campione di quasi 450 mila richieste arrivate sul portale da settembre 2011 a settembre 2013. Dai dati emerge che 7 volte su 10 la richiesta di comparazione di preventivi di assicurazioni on line è stata inoltrata da uomini.
La possibilità di poter cambiare compagnia assicurativa ogni 12 mesi ha spronato gli automobilisti a ricercare su internet la possibilità di risparmio. Sono esattamente 279.727 le ricerche compiute sul portale di SuperMoney per individuare le migliori offerte di assicurazione auto.
L’amministratore delegato di SuperMoney, Andrea Manfredi, commenta così il risultato: “È l’effetto dell’abolizione del tacito rinnovo. Il 2013 si è aperto con nuove regole che hanno avvantaggiato i consumatori: non potevano che approfittarne. I dati emersi sono assolutamente positivi perchè mostrano finalmente un comportamento più consapevole dei consumatori, che si attivano per risparmiare sulle spese più onerose del quotidiano, tra cui anche le polizze auto”.
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