indennità supplementare di comando ex art. 10, comma 2°, legge n. 78/1983.
1) - Era stato disposto il recupero della somma di € 4.168,48, che sarebbe stata indebitamente percepita dall’interessato, per il periodo compreso dal 23/4/2001 al 28/2/2005:
2) - La difesa erariale, ritiene che nel caso di specie sia applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale, ex art. 2948 c.c., come ritenuto dal primo Giudice.
Il Ministero della Difesa perde l'Appello.
Il resto per comprendere al meglio la motivazione potete leggerlo qui sotto.
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27/11/2012 201201048 Sentenza 1
N. 1048/12 Reg.Sent.
N. 78 Reg.Ric
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 78/2012, proposto da
MINISTERO DELLA DIFESA
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;
c o n t r o
M. V., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Raimondo ed eletti-vamente domiciliato in Palermo, piazza G. Amendola n. 43, presso lo studio dello stesso;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sezione prima) - n. 1670/2011 del 21 settembre 2011;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. T. Raimondo per M. V.;
Vista la memoria prodotta in difesa dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 l’avv. dello Stato Caserta, per il Ministero ricorrente, e l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. T. Raimondo, per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso al T.A.R. Palermo il sig. M. V. impugnava il provvedimento prot. M_D-E24502/13808 emesso in data 28/4/2011 dal Comando Regione militare Sud, Ufficio amministrazione, Se-zione gestione finanziaria, con il quale era stato disposto il recupe-ro della somma di € 4.168,48, che sarebbe stata indebitamente percepita dall’interessato, per il periodo compreso dal 23/4/2001 al 28/2/2005, a titolo di indennità supplementare di comando ex art. 10, comma 2°, legge n. 78/1983.
Deduceva censure di violazione di legge e di eccesso di potere, infine eccependo la prescrizione del credito che l’Amministrazione intendeva recuperare con il provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il Ministero intimato eccependo l’inam-missibilità del ricorso.
Con sentenza n. 1670/2011 resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., il Tribunale adito accoglieva il ricorso sotto il profilo della prescrizione del credito erariale.
Con l’appello in epigrafe l’Avvocatura dello Stato, per il Mini-stero della difesa, ha impugnato detta decisione deducendone l’erro-neità per avere il Giudice di prime cure accolto un ricorso privo di fondatezza.
La difesa erariale, invero, ritiene che nel caso di specie sia applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale, ex art. 2948 c.c., come ritenuto dal primo Giudice.
Ha quindi chiesto che l’appello venga accolto nel merito e, per l’effetto, venga dichiarato infondato il ricorso proposto in primo grado.
Con apposite memorie, difensiva ed integrativa, ha replicato l’odierno appellato per chiedere la conferma della sentenza ex adverso impugnata che ha accolto la specifica eccezione di prescrizione quinquennale, dallo stesso sollevata, con riferimento alla natura del credito vantato dall’Amministrazione.
Quindi, ha ribadito i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure, concludendo per la reiezione dell’appello.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
L’odierno appellato ha percepito l’ultima indennità mensile supplementare di comando a febbraio del 2005, mentre il provve-dimento di recupero è stato emesso in data 28/04/2011 e, quindi, a distanza di oltre cinque anni dal momento in cui è maturato il cre-dito dell’Amministrazione.
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso ivi proposto, non nutrendo dubbi sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 2948 cod.civ., posto che si tratta di emolumenti periodicamente corrisposti, alla stregua delle ipotesi ivi previste.
D’altra parte, la stessa Amministrazione, Comando Logisti-co dell’Esercito – Direzione di Amministrazione – Ufficio Giuridi-co Amministrativo, ha riconosciuto che il credito maturato per l’indebita attribuzione dell’indennità supplementare di comando è soggetto al termine quinquennale di prescrizione.
Al riguardo, l’odierno appellato ha prodotto agli atti del giudizio copia della circolare n. 37/9, avente per oggetto: “Verifi-che ispettive in materia di indennità supplementare di comando ex art. 10/2° comma della legge 78/1983”, con la quale il predetto Comando ha comunicato agli Enti dipendenti che l’Ufficio Centra-le ha rappresentato la necessità, qualora siano stati mossi dagli organi competenti rilievi per l’attribuzione della predetta indenni-tà, di procedere “a rinnovare le costituzioni in mora a suo tempo avviate, a titolo precauzionale, nei confronti del personale al fine di interrompere i termini prescrizionali quinquennali”.
Ed in effetti, il diritto al recupero di emolumenti mensili na-sce contestualmente alla loro (illegittima) erogazione; sicchè il percettore deve restituire le somme, con la medesima periodicità con cui le riceve.
L’ipotesi ricade quindi nell’art. 2948 n. 4 cod. civ.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Ammini-strativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 luglio 2012, con l’intervento dei signori: Paolo Turco Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino.
F.to Paolo Turco, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
Depositata in Segreteria
27 novembre 2012
Indennità supplementare di comando. Prescr. credito.
Re: Indennità supplementare di comando. Prescr. credito.
Appello del Ministero della Difesa
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010
- ) - indennità supplementare di comando.
- ) - tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), - (NATO di Bagnoli)
Il Consiglio di Stato precisa:
1) - Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007.
2) - Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.
3) - In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.
Appello del M.D. ACCOLTO.
Per completezza invito le persone interessate ha leggete integralmente questa sentenza per capirne meglio i motivi.
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10/06/2013 201303191 Sentenza 4
N. 03191/2013REG.PROV.COLL.
N. 04577/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(congruo nr. di ricorrenti) OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Davide, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Caroncini n. 6, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010, notificata il 15 marzo 2010, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado (n. 4603/2007), è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 23 aprile 2001 ovvero dalla successiva data di assunzione del comando, con condanna dell’Autorità statale ministeriale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con compensazione delle spese del giudizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc.amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati OMISSIS;
vista l’ordinanza n.2585/2012, con la quale la Sezione ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire chiarimenti documentati in ordine all’organizzazione, ripartizione di competenze , caratteristiche funzionali degli incarichi svolti dagli appellati, nonché i relativi atti di preposizione, presso l’Allied Joint Force Commando HQ Naples - Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), con indicazione delle eventuali corrispondenze e/o delle differenze con i comandi indicati nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, e nelle circolari del 5 dicembre 2003, 15 gennaio 2003, 10 aprile 2003 e 14 maggio 2003, nonché nella nota dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’11 luglio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato Attilio Davide e l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR Campania, iscritto al n. 4603 dell’anno 2007, gli odierni appellati, premesso di essere tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), e di ricoprire o aver ricoperto incarichi di responsabilità che li legittimano ad ottenere l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 co. 2 l. n. 78/1983, chiedevano la declaratoria del diritto ad ottenere detta indennità supplementare a decorrere dalla data di assunzione del comando, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti stessi per l’indennità in parola, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Aggiungevano che le istanze da essi presentate a tal fine non avevano avuto alcun effetto, atteso che l’Amministrazione non ha corrisposto l’indennità in parola.
2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.
Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento.
Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado ed odierni appellati resistendo al gravame..
Con ordinanza cautelare ( n. 3142 del 2010 ) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con l’appello in esame il Ministero della Difesa sottopone alla Sezione controversia attinente al riconoscimento, in favore degli ufficiali odierni appellati (in servizio presso NATO di Bagnoli), dell’ indennità supplementare di cui all’art. 10 c.2, della legge n.78/83, con riferimento al periodo di servizio a partire dal 23 4 01 o dalla data di assunzione dell’incarico che vi darebbe diritto .
Con la sentenza appellata il TAR ha riconosciuto l’indennità (che è attribuita ai titolari degli uffici individuati dal d. interm. 23.4.01) dopo aver elencato le posizioni d’ufficio ricoperte dai ricorrenti e ricordato che l’art. 10 prevede detta indennità per l’incarico di comando, che il citato decreto interministeriale individua gli uffici la cui titolarità da diritto all’indennità supplementare e che con successive disposizioni o circolari applicative (es 15.1.2003) il Ministero ha precisato le posizioni che danno titolo alla stessa.
L’appellante Ministero, formulando un unico ed assorbente motivo di ricorso, fa presente che per avere titolo all’indennità in controversia è necessario un formale e discrezionale provvedimento di preposizione all’incarico, non essendo sufficiente la mera tipologia dell’attività esercitata.
In questo senso deve interpretarsi la normativa , in forza del sopraggiunto DPR n.171/2007. L’appello è fondato, per le ragioni che seguono.
Dispone l’art. 10 della legge n. 78/1983 che “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo…. “.
Il decreto ministeriale 23.4.2001, riguardante l’indennità supplementare di comando, reca una elencazione degli incarichi la cui attribuzione dà diritto a percepire l’indennità in argomento.
L’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 171/2007, con riferimento alle “ Indennità operative”, prevede che “ Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007. Correttamente al riguardo, invece, il Ministero appellante richiama la “ratio “ della modifica normativa intervenuta nell’esigenza di compensare il maggior impegno ed i più gravosi compiti dei militari preposti alle attività di comando.
Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.
Quanto alla prima, il tenore dell’art. 6 del decreto n.171/2007, infatti, non depone per una modifica dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità (in conseguenza della quale potrebbe quindi sostenersi l’inapplicabilità delle nuove norme alle posizioni maturate in precedenza), ma rappresenta piuttosto una normativa di natura ermeneutica che chiarisce i termini applicativi dell’istituto in questione.
In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.
- Conclusivamente l’appello è meritevole di accoglimento ,con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010
- ) - indennità supplementare di comando.
- ) - tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), - (NATO di Bagnoli)
Il Consiglio di Stato precisa:
1) - Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007.
2) - Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.
3) - In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.
Appello del M.D. ACCOLTO.
Per completezza invito le persone interessate ha leggete integralmente questa sentenza per capirne meglio i motivi.
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10/06/2013 201303191 Sentenza 4
N. 03191/2013REG.PROV.COLL.
N. 04577/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(congruo nr. di ricorrenti) OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Davide, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Caroncini n. 6, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010, notificata il 15 marzo 2010, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado (n. 4603/2007), è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 23 aprile 2001 ovvero dalla successiva data di assunzione del comando, con condanna dell’Autorità statale ministeriale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con compensazione delle spese del giudizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc.amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati OMISSIS;
vista l’ordinanza n.2585/2012, con la quale la Sezione ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire chiarimenti documentati in ordine all’organizzazione, ripartizione di competenze , caratteristiche funzionali degli incarichi svolti dagli appellati, nonché i relativi atti di preposizione, presso l’Allied Joint Force Commando HQ Naples - Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), con indicazione delle eventuali corrispondenze e/o delle differenze con i comandi indicati nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, e nelle circolari del 5 dicembre 2003, 15 gennaio 2003, 10 aprile 2003 e 14 maggio 2003, nonché nella nota dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’11 luglio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato Attilio Davide e l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR Campania, iscritto al n. 4603 dell’anno 2007, gli odierni appellati, premesso di essere tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), e di ricoprire o aver ricoperto incarichi di responsabilità che li legittimano ad ottenere l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 co. 2 l. n. 78/1983, chiedevano la declaratoria del diritto ad ottenere detta indennità supplementare a decorrere dalla data di assunzione del comando, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti stessi per l’indennità in parola, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Aggiungevano che le istanze da essi presentate a tal fine non avevano avuto alcun effetto, atteso che l’Amministrazione non ha corrisposto l’indennità in parola.
2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.
Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento.
Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado ed odierni appellati resistendo al gravame..
Con ordinanza cautelare ( n. 3142 del 2010 ) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con l’appello in esame il Ministero della Difesa sottopone alla Sezione controversia attinente al riconoscimento, in favore degli ufficiali odierni appellati (in servizio presso NATO di Bagnoli), dell’ indennità supplementare di cui all’art. 10 c.2, della legge n.78/83, con riferimento al periodo di servizio a partire dal 23 4 01 o dalla data di assunzione dell’incarico che vi darebbe diritto .
Con la sentenza appellata il TAR ha riconosciuto l’indennità (che è attribuita ai titolari degli uffici individuati dal d. interm. 23.4.01) dopo aver elencato le posizioni d’ufficio ricoperte dai ricorrenti e ricordato che l’art. 10 prevede detta indennità per l’incarico di comando, che il citato decreto interministeriale individua gli uffici la cui titolarità da diritto all’indennità supplementare e che con successive disposizioni o circolari applicative (es 15.1.2003) il Ministero ha precisato le posizioni che danno titolo alla stessa.
L’appellante Ministero, formulando un unico ed assorbente motivo di ricorso, fa presente che per avere titolo all’indennità in controversia è necessario un formale e discrezionale provvedimento di preposizione all’incarico, non essendo sufficiente la mera tipologia dell’attività esercitata.
In questo senso deve interpretarsi la normativa , in forza del sopraggiunto DPR n.171/2007. L’appello è fondato, per le ragioni che seguono.
Dispone l’art. 10 della legge n. 78/1983 che “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo…. “.
Il decreto ministeriale 23.4.2001, riguardante l’indennità supplementare di comando, reca una elencazione degli incarichi la cui attribuzione dà diritto a percepire l’indennità in argomento.
L’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 171/2007, con riferimento alle “ Indennità operative”, prevede che “ Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007. Correttamente al riguardo, invece, il Ministero appellante richiama la “ratio “ della modifica normativa intervenuta nell’esigenza di compensare il maggior impegno ed i più gravosi compiti dei militari preposti alle attività di comando.
Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.
Quanto alla prima, il tenore dell’art. 6 del decreto n.171/2007, infatti, non depone per una modifica dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità (in conseguenza della quale potrebbe quindi sostenersi l’inapplicabilità delle nuove norme alle posizioni maturate in precedenza), ma rappresenta piuttosto una normativa di natura ermeneutica che chiarisce i termini applicativi dell’istituto in questione.
In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.
- Conclusivamente l’appello è meritevole di accoglimento ,con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013
Re: Indennità supplementare di comando. Prescr. credito.
diniego di riconoscimento dell'indennità di comando e recupero somme.
1) - al ricorrente è stato chiesto il recupero di emolumenti pari ad euro 4.498,03, erroneamente corrisposti a titolo di indennità supplementare di comando, erroneamente erogata per l’incarico di capo ufficio leva del distretto militare.
2) - Tale recupero è stato attivato in quanto detto incarico non è inserito nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001.
3) - Al riguardo, la giurisprudenza di questo giudice, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è uniformemente orientata nel senso che:
“L'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. I0 comma 2, 1. 23 marzo 1983, n. 78, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, procedendo direttamente all'individuazione predetta.
4) - In dettaglio, l'individuazione delle funzioni di comando cui connettere la detta indennità richiede un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva, così che il decreto interministeriale attuativo rappresenta un passaggio obbligato per rendere operativa la previsione normativa primaria (Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 610 del 02-02-2012 ).
5) - In tal senso, si è ritenuto che l'indennità di comando, prevista dall'art. 10, comma 2°, della L. n. 78/1983, in difetto di un provvedimento amministrativo di individuazione delle categorie destinatarie della stessa, non è riconoscibile giudizialmente, avendo tale provvedimento natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto beneficio (Cons. Stato Sez. IV. n. 3561 del 16-07-2008).
6) - E’ sufficiente allora osservare rispetto alla fattispecie in esame che l’incarico ricoperto dal ricorrente è quello di Capo ufficio leva del distretto militare e che tale incarico non è previsto dal d. i. 23 aprile 2001.
7) - E’ del resto pacifico che l’incarico del ricorrente, stando alle tabelle organiche, è previsto venga ricoperto da un dipendente civile della carriera direttiva e quindi trattasi di incarico non aventi funzioni di comando tali da poter essere assimilato, com’è indispensabile, ad incarico con funzioni di comando.
8) - Vale dire che non corrisponde ad alcuna funzione o responsabilità di comando corrispondente alle fattispecie di cui al richiamato art. 10 della legge n. 78/1983, che è presupposto indispensabile per la liquidazione del compenso in argomento.
Ricorso RESPINTO.
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15/07/2013 201104473 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03301/2013 e data 15/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 04473/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. C., avverso il diniego di riconoscimento dell'indennità di comando;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0344486 0411204 in data 05/10/2011, con la quale il Ministero della difesa, direzione personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
L'oggetto della domanda di annullamento promossa con il ricorso straordinario in esame è il foglio prot. n. ….. del 3 giugno 2010, con il quale al ricorrente è stato chiesto il recupero di emolumenti pari ad euro 4.498,03, erroneamente corrisposti a titolo di indennità supplementare di comando, erroneamente erogata per l’incarico di capo ufficio leva del distretto militare di OMISSIS, espletato dal ricorrente dal 23 aprile 2001 al 19 agosto 2002 e dal 13 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005.
Tale recupero è stato attivato in quanto detto incarico non è inserito nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, che determina gli aventi diritto all’indennità supplementare di comando.
La Sezione prescinde dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità dedotte dall’amministrazione, stante che il ricorso è palesemente infondato.
L'art. l0, comma 2, della legge n. 78/1983 prevede l'attribuzione dell'indennità supplementare di comando agli ufficiali e sottufficiali dell 'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica, titolari di incarichi che abbiano funzioni e responsabilità il cui sono correlate precise posizioni d'impiego e che ".. saranno determinati su proposta del Capo ai Stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro".
Il predetto comma è stato poi modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 171/2007, che al comma 1 ha disposto: "Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10aerla legge 23 marzo 1983, n. 78 nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il D.M. emanato ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187”
Al riguardo, la giurisprudenza di questo giudice, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è uniformemente orientata nel senso che: “L'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. I0 comma 2, 1. 23 marzo 1983, n. 78, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, procedendo direttamente all'individuazione predetta. In dettaglio, l'individuazione delle funzioni di comando cui connettere la detta indennità richiede un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva, così che il decreto interministeriale attuativo rappresenta un passaggio obbligato per rendere operativa la previsione normativa primaria (Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 610 del 02-02-2012 ).
In tal senso, si è ritenuto che l'indennità di comando, prevista dall'art. 10, comma 2°, della L. n. 78/1983, in difetto di un provvedimento amministrativo di individuazione delle categorie destinatarie della stessa, non è riconoscibile giudizialmente, avendo tale provvedimento natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto beneficio (Cons. Stato Sez. IV. n. 3561 del 16-07-2008).
E’ sufficiente allora osservare rispetto alla fattispecie in esame che l’incarico ricoperto dal ricorrente è quello di Capo ufficio leva del distretto militare di OMISSIS e che tale incarico non è previsto dal d. i. 23 aprile 2001.
E’ del resto pacifico che l’incarico del ricorrente, stando alle tabelle organiche, è previsto venga ricoperto da un dipendente civile della carriera direttiva e quindi trattasi di incarico non aventi funzioni di comando tali da poter essere assimilato, com’è indispensabile, ad incarico con funzioni di comando.
Vale dire che non corrisponde ad alcuna funzione o responsabilità di comando corrispondente alle fattispecie di cui al richiamato art. 10 della legge n. 78/1983, che è presupposto indispensabile per la liquidazione del compenso in argomento.
Correttamente quindi l’Amministrazione ha effettuato il recupero di somme non dovute.
P.Q.M.
esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
1) - al ricorrente è stato chiesto il recupero di emolumenti pari ad euro 4.498,03, erroneamente corrisposti a titolo di indennità supplementare di comando, erroneamente erogata per l’incarico di capo ufficio leva del distretto militare.
2) - Tale recupero è stato attivato in quanto detto incarico non è inserito nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001.
3) - Al riguardo, la giurisprudenza di questo giudice, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è uniformemente orientata nel senso che:
“L'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. I0 comma 2, 1. 23 marzo 1983, n. 78, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, procedendo direttamente all'individuazione predetta.
4) - In dettaglio, l'individuazione delle funzioni di comando cui connettere la detta indennità richiede un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva, così che il decreto interministeriale attuativo rappresenta un passaggio obbligato per rendere operativa la previsione normativa primaria (Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 610 del 02-02-2012 ).
5) - In tal senso, si è ritenuto che l'indennità di comando, prevista dall'art. 10, comma 2°, della L. n. 78/1983, in difetto di un provvedimento amministrativo di individuazione delle categorie destinatarie della stessa, non è riconoscibile giudizialmente, avendo tale provvedimento natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto beneficio (Cons. Stato Sez. IV. n. 3561 del 16-07-2008).
6) - E’ sufficiente allora osservare rispetto alla fattispecie in esame che l’incarico ricoperto dal ricorrente è quello di Capo ufficio leva del distretto militare e che tale incarico non è previsto dal d. i. 23 aprile 2001.
7) - E’ del resto pacifico che l’incarico del ricorrente, stando alle tabelle organiche, è previsto venga ricoperto da un dipendente civile della carriera direttiva e quindi trattasi di incarico non aventi funzioni di comando tali da poter essere assimilato, com’è indispensabile, ad incarico con funzioni di comando.
8) - Vale dire che non corrisponde ad alcuna funzione o responsabilità di comando corrispondente alle fattispecie di cui al richiamato art. 10 della legge n. 78/1983, che è presupposto indispensabile per la liquidazione del compenso in argomento.
Ricorso RESPINTO.
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15/07/2013 201104473 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03301/2013 e data 15/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 04473/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. C., avverso il diniego di riconoscimento dell'indennità di comando;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0344486 0411204 in data 05/10/2011, con la quale il Ministero della difesa, direzione personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;
Premesso e considerato:
L'oggetto della domanda di annullamento promossa con il ricorso straordinario in esame è il foglio prot. n. ….. del 3 giugno 2010, con il quale al ricorrente è stato chiesto il recupero di emolumenti pari ad euro 4.498,03, erroneamente corrisposti a titolo di indennità supplementare di comando, erroneamente erogata per l’incarico di capo ufficio leva del distretto militare di OMISSIS, espletato dal ricorrente dal 23 aprile 2001 al 19 agosto 2002 e dal 13 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005.
Tale recupero è stato attivato in quanto detto incarico non è inserito nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, che determina gli aventi diritto all’indennità supplementare di comando.
La Sezione prescinde dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità dedotte dall’amministrazione, stante che il ricorso è palesemente infondato.
L'art. l0, comma 2, della legge n. 78/1983 prevede l'attribuzione dell'indennità supplementare di comando agli ufficiali e sottufficiali dell 'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica, titolari di incarichi che abbiano funzioni e responsabilità il cui sono correlate precise posizioni d'impiego e che ".. saranno determinati su proposta del Capo ai Stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro".
Il predetto comma è stato poi modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 171/2007, che al comma 1 ha disposto: "Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10aerla legge 23 marzo 1983, n. 78 nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il D.M. emanato ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187”
Al riguardo, la giurisprudenza di questo giudice, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è uniformemente orientata nel senso che: “L'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. I0 comma 2, 1. 23 marzo 1983, n. 78, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, procedendo direttamente all'individuazione predetta. In dettaglio, l'individuazione delle funzioni di comando cui connettere la detta indennità richiede un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva, così che il decreto interministeriale attuativo rappresenta un passaggio obbligato per rendere operativa la previsione normativa primaria (Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 610 del 02-02-2012 ).
In tal senso, si è ritenuto che l'indennità di comando, prevista dall'art. 10, comma 2°, della L. n. 78/1983, in difetto di un provvedimento amministrativo di individuazione delle categorie destinatarie della stessa, non è riconoscibile giudizialmente, avendo tale provvedimento natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto beneficio (Cons. Stato Sez. IV. n. 3561 del 16-07-2008).
E’ sufficiente allora osservare rispetto alla fattispecie in esame che l’incarico ricoperto dal ricorrente è quello di Capo ufficio leva del distretto militare di OMISSIS e che tale incarico non è previsto dal d. i. 23 aprile 2001.
E’ del resto pacifico che l’incarico del ricorrente, stando alle tabelle organiche, è previsto venga ricoperto da un dipendente civile della carriera direttiva e quindi trattasi di incarico non aventi funzioni di comando tali da poter essere assimilato, com’è indispensabile, ad incarico con funzioni di comando.
Vale dire che non corrisponde ad alcuna funzione o responsabilità di comando corrispondente alle fattispecie di cui al richiamato art. 10 della legge n. 78/1983, che è presupposto indispensabile per la liquidazione del compenso in argomento.
Correttamente quindi l’Amministrazione ha effettuato il recupero di somme non dovute.
P.Q.M.
esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Re: Indennità supplementare di comando. Prescr. credito.
- Indennità di buonuscita calcolata con il computo dell’indennità di impiego operativo ex lege n. 78 del 1983
- i ricorrenti sono sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo.
IL TAR LAZIO scrive:
1) - La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
2) - Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.
3) - L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Ricorso perso.
I motivi leggeteli qui sotto.
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28/03/2014 201403439 Sentenza 1B
N. 03439/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09326/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9326 del 2009, proposto da:
V. B., A. B., M. B., P. C., G. C., M. D. V., A. D. B., A. D. D., D. D., D. F., C. G., D. L., V. S. M., S. M., G. M., P. M., G. N., P. P., E. S., E. N., F. S., A. S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza della Libertà, 20;
contro
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto alla liquidazione con interessi e rivalutazione monetaria dell’indennità di buonuscita calcolata con il computo dell’indennità di impiego operativo ex lege n. 78 del 1983;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione - e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 27 ottobre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, gli interessati, quali sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita calcolata tenendo conto anche dell’ammontare dell’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 78 del 1993, unitamente alla condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle conseguenti differenze economiche e degli interessi e svalutazione monetaria da computarsi sulla somma capitale spettante dalla maturazione del predetto diritto sino al soddisfo.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ritenendo in particolare che la natura retributiva dell’indennità in questione possa di per sé giustificare il ricalcolo a favore delle parti istanti dell’indennità di buonuscita medio tempore corrisposta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPDAP con atti meramente formali.
La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.
L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Occorre, in proposito, ribadire che, per stabilire la computabilità di un certo compenso nella base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o previdenziale), ma il dato formale e cioè il regime predisposto dalla legge per ogni emolumento (cfr. Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 3673/1997).
Per dette indennità non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che sia ricompresa nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
- i ricorrenti sono sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo.
IL TAR LAZIO scrive:
1) - La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
2) - Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.
3) - L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Ricorso perso.
I motivi leggeteli qui sotto.
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28/03/2014 201403439 Sentenza 1B
N. 03439/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09326/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9326 del 2009, proposto da:
V. B., A. B., M. B., P. C., G. C., M. D. V., A. D. B., A. D. D., D. D., D. F., C. G., D. L., V. S. M., S. M., G. M., P. M., G. N., P. P., E. S., E. N., F. S., A. S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza della Libertà, 20;
contro
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto alla liquidazione con interessi e rivalutazione monetaria dell’indennità di buonuscita calcolata con il computo dell’indennità di impiego operativo ex lege n. 78 del 1983;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione - e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 27 ottobre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, gli interessati, quali sottufficiali delle Forze Armate collocati a riposo, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita calcolata tenendo conto anche dell’ammontare dell’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 78 del 1993, unitamente alla condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle conseguenti differenze economiche e degli interessi e svalutazione monetaria da computarsi sulla somma capitale spettante dalla maturazione del predetto diritto sino al soddisfo.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ritenendo in particolare che la natura retributiva dell’indennità in questione possa di per sé giustificare il ricalcolo a favore delle parti istanti dell’indennità di buonuscita medio tempore corrisposta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPDAP con atti meramente formali.
La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni del 17 settembre 1996 n. 18 e n. 19, ha ritenuto la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
Detto orientamento è stato puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. C.d.S. Sez. Sez. VI, 19 marzo 2008 n.1180, 2 ottobre 2007 n. 5062, 4 maggio 1999 n. 570, 10 novembre n. 1521), ed è pienamente condiviso dal Collegio.
L'indennità d'impiego operativo, prevista a favore del personale militare dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, non può essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita di cui al t.u. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Occorre, in proposito, ribadire che, per stabilire la computabilità di un certo compenso nella base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o previdenziale), ma il dato formale e cioè il regime predisposto dalla legge per ogni emolumento (cfr. Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 3673/1997).
Per dette indennità non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che sia ricompresa nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
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