CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Tonino80 ha scritto:Auguri di una santa e serena Pasqua 2013 di vero cuore a Gino59 ed a tutti gli amici che sono intervenuti in questo post. Ciao e a presto Tonino80.










Ti avevo scritto: Per guadagnare...??? bisogna perdere, cioe' investire.-
Senza ricongiunzione:
Sei retributivo sino al 31.12.2011 e al 31.12.1997 avevi una base pensionabile del 46% circa (millesimo + millesimo - )......ok... quindi......
Fai un piccolo sforzo passati il tempo.-Ciaooooooooooooooooooo



Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Grazie. Non ti smentisci. Sei veramente un amico come peraltro immaginavo. Quando avrò notizie dall'Inpdap (sò che hanno avviato l'iter procedurale) ti farò sapere se è un salasso oppure uno stillicidio. Ciao e a presto.
Re: R: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Salve Gino,
Oggi è arrivato il prospetto PAL con 39.987 euro comprensive di 890 euro do quota contributiva fino al 4 maggio, ore a cui dovrei aggiungere l'importo per la detrazione per il reddito ed il 50 per cento del figlio a carico. Ipotizzare una pensione netta sui......... Grazie e buona serata
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Oggi è arrivato il prospetto PAL con 39.987 euro comprensive di 890 euro do quota contributiva fino al 4 maggio, ore a cui dovrei aggiungere l'importo per la detrazione per il reddito ed il 50 per cento del figlio a carico. Ipotizzare una pensione netta sui......... Grazie e buona serata
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Re: R: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
adklv ha scritto:Salve Gino,
Oggi è arrivato il prospetto PAL con 39.987 euro comprensive di 890 euro do quota contributiva fino al 4 maggio, ore a cui dovrei aggiungere l'importo per la detrazione per il reddito ed il 50 per cento del figlio a carico. Ipotizzare una pensione netta sui......... Grazie e buona serata
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.....P.A.L. €39.987....!!!! Risucchiamo l'irpef al 23%-27% e 38%=€28.472 : 12= € 2.372,66 (vera pensione
mensile netta) + detrazione da reddito e il 50% del figlio.....Arriverai ad € 2.450 ....????
......££££££££££££££$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ Auguroni
Re: R: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Gino, come sempre, sei stato più veloce della luce. Negli ultimi 6-7 anni ho spesso effettuato turni straordinari e, sinceramente non guardavo mai lo statino. Orari massacranti e del gran Malox e talvolta anche schiena a pezzi, soprattutto negli ultimi periodi. Poi un giorno di aprile dello scorso anno come spesso succede, un caro collega mi ha aperto gli occhi. Ho una causa di servizio per problemi di artrosi alle ginocchia respinta e forse un'altra, avviata nel 2001, per lesioni alle L5+S1 che forse potrebbe essere riconosciuta in quanto due mesi fa mi hanno telefonato dal ministero chiedendo di inviare la domanda di equo indennizzo. Vedremo quando arriverà. Collega mi sento orgoglioso di aver fatto parte dell'Arma dei CC e nel corso della carriera ho avuto modo di espletare servizi di prestigio come la vigilanza in occasione dell'attentato al Papa (sono stato di vigilanza decimo piano del Gemelli di Roma) ho tradotto detenuti in giro per l'Italia, la quale Renato Vallanzasca, nonché quasi quasi tutti i capi dell'epoca delle Brigate Rosse e Prima Linea. Anche l'allora ex comandante generale della guardia di finanza in occasione del processo relativo allo Scandalo dei Petroli. Infine negli ultimi anni ho lavorato con diverse polizie straniere con le quali L'Italia è stata riconosciuta efficace almeno in tema investigativo. Scusami se mi sono dilungato ma ci tenevo a raccontare ciò visto che sei uno dei punti di riferimento di questo forum che senza il vostro intelligente ed appassionato apporto sarebbe un contenitore sterile. Complimenti saluti Antonio
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Re: R: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
adklv ha scritto:Gino, come sempre, sei stato più veloce della luce. Negli ultimi 6-7 anni ho spesso effettuato turni straordinari e, sinceramente non guardavo mai lo statino. Orari massacranti e del gran Malox e talvolta anche schiena a pezzi, soprattutto negli ultimi periodi. Poi un giorno di aprile dello scorso anno come spesso succede, un caro collega mi ha aperto gli occhi. Ho una causa di servizio per problemi di artrosi alle ginocchia respinta e forse un'altra, avviata nel 2001, per lesioni alle L5+S1 che forse potrebbe essere riconosciuta in quanto due mesi fa mi hanno telefonato dal ministero chiedendo di inviare la domanda di equo indennizzo. Vedremo quando arriverà. Collega mi sento orgoglioso di aver fatto parte dell'Arma dei CC e nel corso della carriera ho avuto modo di espletare servizi di prestigio come la vigilanza in occasione dell'attentato al Papa (sono stato di vigilanza decimo piano del Gemelli di Roma) ho tradotto detenuti in giro per l'Italia, la quale Renato Vallanzasca, nonché quasi quasi tutti i capi dell'epoca delle Brigate Rosse e Prima Linea. Anche l'allora ex comandante generale della guardia di finanza in occasione del processo relativo allo Scandalo dei Petroli. Infine negli ultimi anni ho lavorato con diverse polizie straniere con le quali L'Italia è stata riconosciuta efficace almeno in tema investigativo. Scusami se mi sono dilungato ma ci tenevo a raccontare ciò visto che sei uno dei punti di riferimento di questo forum che senza il vostro intelligente ed appassionato apporto sarebbe un contenitore sterile. Complimenti saluti Antonio
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...... P.S. Di quanto sopra, traspare, con immenso piacere, l'orgoglio Italiano...Complimenti.-
/01MA PENSIONABILITA'
Cerco il mio caro ed illustre amico GINO59 o chiunque sia così gentile a chiarire il significato di ciò che ha scritto l'Inps all'ex Inpdap in merito alla mia istanza di ricongiunzione di mesi 20 di apprendista prima dell'arruolamento? L'Inps con lettera diretta all'ex inpdap e per conoscenza allo scrivente invia il prospetto TR C/01 bis dei contributi versati o accreditati in mio favore e dei relativi interessi calcolati al tasso del 4%. Nell'ultimo capoverso della lettera l'Inps dice
"Poichè la domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione, codesta Amministrazione in caso di rinuncia all'operazione di ricongiunzione, da parte dell'interessato, e' pregata di darne tempestiva comunicazione allo scrivente."
Hai visto mai che mi rigettano l'istanza? Gino, se puoi, mi fai capire??? Un grazie anticipato. Ciao.Re: /01MA PENSIONABILITA'
Tonino80 ha scritto:Cerco il mio caro ed illustre amico GINO59 o chiunque sia così gentile a chiarire il significato di ciò che ha scritto l'Inps all'ex Inpdap in merito alla mia istanza di ricongiunzione di mesi 20 di apprendista prima dell'arruolamento? L'Inps con lettera diretta all'ex inpdap e per conoscenza allo scrivente invia il prospetto TR C/01 bis dei contributi versati o accreditati in mio favore e dei relativi interessi calcolati al tasso del 4%. Nell'ultimo capoverso della lettera l'Inps dice"Poichè la domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione, codesta Amministrazione in caso di rinuncia all'operazione di ricongiunzione, da parte dell'interessato, e' pregata di darne tempestiva comunicazione allo scrivente."Hai visto mai che mi rigettano l'istanza? Gino, se puoi, mi fai capire??? Un grazie anticipato. Ciao.
..Ciao Tonino80.- con tranguillita' vedi/leggi, quanto ti allego.- N.B. adesso non posso approfondire.-
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45
La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979
L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979
Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.
La ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.45
E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Modifiche apportate all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122
Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia alla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;.
La domanda di ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;
Quanto si paga
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.
Come si paga
Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
On line sul sito Internet http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
Tramite il contact center (con carta di credito) al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.
Quando si paga
Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
Pagamento rateale
In caso di versamento rateale:
l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
Attenzione
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Gino scusa se ti rubo un pò di tempo, ma tu rispondimi solo quando puoi con riferimento all'ultimo capoverso della comunicazione che mi è pervenuta dal'Inps e sopra citata. Ciao.
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
se mi permetti ti rispondo io,Tonino80 ha scritto:Gino scusa se ti rubo un pò di tempo, ma tu rispondimi solo quando puoi con riferimento all'ultimo capoverso della comunicazione che mi è pervenuta dal'Inps e sopra citata. Ciao.
ho appena fatto un operazione simile giusto 20 mesi di lavoro da apprendista tessile anni 78/9, l'inps una volta riconosciuti tali contributi te li attribuisce, poi spetta a te fare domanda all'inpdap x la ricongiunzione, questo prima della pensione dopo non si puo fare, l'inpdap fa i conteggi alla data in cui hai fatto richiesta art.2 l.29/79
e ti presenta il conto, a me sono costati 13 mila euro, hai la rateizzazione x 20 mesi o in contanti da versare entro 90 giorno oppure loro al 5 mese le rateizzano sullo stipendio, in caso di rinuncia devi fare un istanza che è allegata al prospetto che ti inviano. spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure.
ti saluto cordialmente
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Ciao angri62, i complimenti dei complimenti per la cifra che ti hanno appioppato, ma se così è, io sicuramente ci lascio stare. La pratica di ricnogiunzione è comunque in via di definizione presso l'ex Inpdap. Il mio quesito era cercare capire il significato di ciò che ha scritto l'Inps nel trasmettere il mod. TR C/01 bis all'Inpdap che ripropongo: "Poichè la domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione, codesta Amministrazione in caso di rinuncia all'operazione di ricongiunzione, da parte dell'interessato, e' pregata di darne tempestiva comunicazione allo scrivente." Grazie.
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Tonino80 ha scritto:Ciao angri62, i complimenti dei complimenti per la cifra che ti hanno appioppato, ma se così è, io sicuramente ci lascio stare. La pratica di ricnogiunzione è comunque in via di definizione presso l'ex Inpdap. Il mio quesito era cercare capire il significato di ciò che ha scritto l'Inps nel trasmettere il mod. TR C/01 bis all'Inpdap che ripropongo: "Poichè la domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione, codesta Amministrazione in caso di rinuncia all'operazione di ricongiunzione, da parte dell'interessato, e' pregata di darne tempestiva comunicazione allo scrivente." Grazie.
....Non ti preoccupare, non e' niente, sono solo frase che utilizzano gli scienziati dell'inps .-
...P.S. domani, spero di spiegartelo.-notte
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
caro tonino, il vero problema è vedere se tu rientri nel retributivo? se ci rientri come mi pare, la ricongiunzione serve solo x la quota A e sono circa 50/60 euro che x ripagarti i 13 mila ci vogliono 20 anni, x me invece era diverso in quanto arr. 3.1.81 mi mancavano pochi giorni x essere retributivo ed ho dovuto pagare, in 3/4 anni me li ripago.gino59 ha scritto:Tonino80 ha scritto:Ciao angri62, i complimenti dei complimenti per la cifra che ti hanno appioppato, ma se così è, io sicuramente ci lascio stare. La pratica di ricnogiunzione è comunque in via di definizione presso l'ex Inpdap. Il mio quesito era cercare capire il significato di ciò che ha scritto l'Inps nel trasmettere il mod. TR C/01 bis all'Inpdap che ripropongo: "Poichè la domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione, codesta Amministrazione in caso di rinuncia all'operazione di ricongiunzione, da parte dell'interessato, e' pregata di darne tempestiva comunicazione allo scrivente." Grazie.
....Non ti preoccupare, non e' niente, sono solo frase che utilizzano gli scienziati dell'inps .-
...P.S. domani, spero di spiegartelo.-notte
buona giornata
Re: CALCOLO 80% MASSIMA PENSIONABILITA'
Almeno tu li recuperi a breve durata Angri62, per me, come hai esattamente capito, un'eventuale cifrone sarebbe recuperabile in molti anni e pensoi che non ne valga la pena, essendo comunque già nel calcolo retributivo. Certo mi permetterebbe di raggiungere la quota 80% e mi consentirebbe di andar via a 53 aa e 3 mesi + la finestra mobile 15 mm con presumibile data congedo maggio 2015, quando avrò raggiunto circa 40 anni di contribuzione senza bisogno di ricongiungere. Mah!! vedremo. Ciao Angri62. Saluti a Gino59.
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