Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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Per opportuna notizia
Chissà quanti colleghi si erano illusi, ma il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.



Numero 02506/2011 e data 22/06/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 maggio 2011

NUMERO AFFARE 04736/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, con il quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II Reparto, ha respinto l'istanza di esonero dal servizio presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2009, e del parere contrario espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri prot. n. OMISSIS del 30 ottobre 2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL OMISSIS del 13 settembre 2010, con la quale il ministero della difesa ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso di cui all’oggetto e chiesto il prescritto parere;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

Premesso
Il Maresciallo aiutante s. U.P.S. OMISSIS, in data 25 febbraio 2009, ha proposto istanza di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni.
Con nota del 24 novembre 2009 il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, nel prendere atto del parere negativo espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri, ha comunicato al sottufficiale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'istanza sarebbe stata respinta. Il ricorrente, con successivo atto del 7 dicembre 2009 ha prodotto le proprie osservazioni, mentre l'amministrazione con il provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, ha confermato che la domanda di esonero dovesse intendersi respinta, stante quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008.
Il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso straordinario avverso tale provvedimento e il presupposto parere negativo, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 72, del d.l. 112/2008, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati non rechino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione dell'amministrazione. Il provvedimento della direzione generale per il personale militare, infatti, si limita a richiamare il parere contrario all'accoglimento dell'istanza, emesso dalla Comando generale dell'Arma dei Carabinieri “in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio”.
In merito, il ricorrente precisa che il reparto ove lo stesso presta servizio sia tuttora in sovraorganico e che insussistenti sarebbero le esigenze di servizio in considerazione del contesto territoriale dove opera.
Sarebbe stato, inoltre, ignorato l'apporto istruttorio fornito dall'interessato, in quanto l'amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione le osservazioni dallo stesso prodotto.
- eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e ulteriore travisamento dei fatti.
La ratio dell'articolo 72 del d.l. 112/2008 sarebbe quella di incentivare il cosiddetto "svecchiamento", permettendo di anticipare la cessazione dal servizio attivo del personale. La scelta operata dall'amministrazione appare, secondo il ricorrente, illogica se si considera che a livello nazionale sarebbero state presentate solamente 22 istanze, alle quali sono seguiti sistematici dinieghi contenenti motivazioni dello stesso tenore.
Nella sua relazione il Ministero ha opposto la infondatezza delle tesi difensive del ricorrente, sostenendo la correttezza del provvedimento ministeriale impugnato alla stregua delle motivazioni contenute nel parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, vincolante ai fini dell'esito della domanda. Tale provvedimento risulta, infatti, correttamente motivato per relationem.
Il ministero precisa che l'accoglimento della domanda non è affatto automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta esclusivamente sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Nel caso specifico, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha espresso parere contrario in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio, avendo evidenziato una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.
Considerato
Il ricorso è infondato.
Con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, é stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio. Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
In particolare, il comma 1 prevede che “per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni”.
Come chiarito dalla circolare del Ministero della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. L’amministrazione, infatti, anche alla luce del secondo comma del citato articolo, non può prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione delle proprie esigenze organizzative ed organiche.
Si tratta, in altri termini, di un istituto a fronte del quale la normativa in commento ha demandato all'amministrazione la scelta sull'opportunità di accogliere le richieste, riconoscendole un'ampissima discrezionalità in funzione delle proprie inderogabili esigenze di servizio ed organiche.
Ed è proprio in ragione di tali premesse che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli. Non può in tale ambito, il ricorrente opporre l'asserita deficienza organica del reparto ove presta servizio in quanto l'amministrazione è chiamata a valutare siffatte richieste alla luce dei più generali "processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica" (l'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008).
Infondata è anche la cesura relativa alla presunta illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
In merito si osserva che il provvedimento impugnato reca la motivazione necessaria ed adeguata per relationem, dal momento che espressamente in esso vengono richiamati il parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e le comunicazioni fornite all’istante ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, nelle quali sono ampiamente esposte le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda di esonero.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


chopper
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Re: Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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Un collega del Piemonte ha presentato la stessa istanza d'esonero, ai sensi dell'art. 72 della cosiddetta Legge Brunetta, il 25.02.2011 chiedendo di lasciare il servizio attivo il 31.12.2011 con circa 36 anni e sei mesi di contributi. Il Com. Gen. gli ha risposto soltanto il 21.12.2011 assegnandogli dieci giorni per fornire "controdeduzioni" in quanto, con la solita frase "ESIGENZE DI ORGANICO E DI SERVIZIO" intendeva negargli il beneficio. Il graduato, opportunamente documentato, ha rappresentato che l'Arma piemontese ha più di 150 esuberi nella categoria App.ti/Carabinieri ed altre varie valide motivazioni. Dal 25 dicembre 2011 non ha più saputo nulla della sua pratica che avrebbe dovuto essere evasa nei sei mesi di legge.
chopper
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Re: Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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A nulla sono valse le osservazioni fornite al Comando Generale dal collega: all'inizio di Maggio 2012 è giunta la risposta definitiva: l'esonero dal servizio non viene concesso per prioritarie esigenze di organico e di servizio in relazione alla carenza organica dell'Arma dei Carabinieri.
Inutile fare ricorsi, ma ci sarebbe da discutere: 1 perchè tutte le eccezioni sollevate nelle controdeduzioni non sono state ribattute dall'Amministrazione; 2 perchè i tempi di trattazione della pratica non sono stati osservati: quattordici mesi sono tantissimi e la Legge ne prevede 6 al massimo ... VERGOGNOSO per l'anno 2012 e 3 perchè la Legione Piemonte ha un esubero di Appuntati e Carabinieri...
lory61
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Re: Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

Messaggio da lory61 »

chopper ha scritto:A nulla sono valse le osservazioni fornite al Comando Generale dal collega: all'inizio di Maggio 2012 è giunta la risposta definitiva: l'esonero dal servizio non viene concesso per prioritarie esigenze di organico e di servizio in relazione alla carenza organica dell'Arma dei Carabinieri.
Inutile fare ricorsi, ma ci sarebbe da discutere: 1 perchè tutte le eccezioni sollevate nelle controdeduzioni non sono state ribattute dall'Amministrazione; 2 perchè i tempi di trattazione della pratica non sono stati osservati: quattordici mesi sono tantissimi e la Legge ne prevede 6 al massimo ... VERGOGNOSO per l'anno 2012 e 3 perchè la Legione Piemonte ha un esubero di Appuntati e Carabinieri...
..........e 4, perchè arrivati a questo punto quel D.L. se lo potevano risparmiare, in quanto si è rivelato una presa per i fondelli, o no chopper????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :?
Saluti
panorama
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Re: Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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1) - In data 3 gennaio 2011, il Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito presentava istanza di esonero dal servizio, a decorrere dal 2 settembre 2011, ai sensi degli artt. 72, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni) e 2231 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) - Con nota del 1° luglio 2011, il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, comunicava che l'istanza suddetta non era accolta, in quanto l'interessato non era in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e tenuto, altresì, conto delle innovazioni legislative sopravvenute in materia pensionistica, introdotte dall' art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui il diritto al trattamento pensionistico per coloro i quali maturano il diritto all'accesso al pensionamento possa essere conseguito trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (c.d. "finestra mobile").

Cmq. il ricorso è stato ritenuto irricevibile.

I motivi e i dettagli potete leggerli qui sotto.

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24/06/2013 201300742 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 10/04/2013


Numero 02929/2013 e data 24/06/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 10 aprile 2013


NUMERO AFFARE 00742/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal Sig. S. F. G. avverso la reiezione dell'istanza di esonero dal servizio.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1II 5 SC 2013 0061423 del 27 febbraio 2013, con la quale il Ministero della Difesa, ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso straordinario in oggetto e la propria relazione, con la quale chiede al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
In data 3 gennaio 2011, il Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito S. F. G. presentava istanza di esonero dal servizio, a decorrere dal 2 settembre 2011, ai sensi degli artt. 72, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni) e 2231 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con nota n. M D GMIL II 5 1 301589 del 1° luglio 2011, il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, comunicava che l'istanza suddetta non era accolta, in quanto l'interessato non era in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e tenuto, altresì, conto delle innovazioni legislative sopravvenute in materia pensionistica, introdotte dall' art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui il diritto al trattamento pensionistico per coloro i quali maturano il diritto all'accesso al pensionamento possa essere conseguito trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (c.d. "finestra mobile").

Pertanto, il Sig. S….., con istanza del 7 novembre 2011, rinnovata il 26 gennaio 2012, chiedeva di essere esonerato dal servizio a decorrere dal 2 ottobre 2012.

Con nota n. M_D GMILI II 5 2012 0116632 del 13 marzo 2012, notificata il 14 maggio successivo, veniva comunicato al Sottufficiale che la richiesta di esonero non poteva essere accolta, stante la sopravvenuta abrogazione dei commi da 1 a 6 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133), disposta dall'art. 24, comma 14, lett. e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A seguito di tanto, con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il 4 dicembre 2012, il Primo Maresciallo Luogotenente S….. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza incidentale di sospensiva, eccependo, in sostanza, una presunta violazione del diritto al collocamento in posizione di esonero, sorto, a suo dire, a decorrere dal 2 settembre 2012, data di maturazione dei trentasei anni di contributi previsti dall'art. 12 della legge 122/2010.

Il Ministero ritiene che il ricorso sia irricevibile oltre che infondato nel merito.

In particolare, sostiene l'irricevibilità in quanto il provvedimento di reiezione dell'istanza di esonero è stato notificato al S….. il 14 maggio 2012, mentre il ricorso è stato proposto, per la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, il 4 dicembre 2012, oltre, dunque, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CONSIDERATO:

Il ricorso è, in effetti, irricevibile.

Si ritiene, infatti, che l'eccezione concernente la tardività del gravame mossa dal Ministero sia fondata ed assorbente, poiché la determinazione dirigenziale è stata emessa il 13 marzo 2012 e notificata il 14 maggio successivo, per cui il ricorso risulta irricevibile per avvenuta decorrenza dei termini di legge.

A tale riguardo, è opportuno precisare che la data di notifica della suddetta determinazione risulta essere il 14 maggio 2012, e non già, come sostenuto dal ricorrente nell'atto di gravame, il 10 agosto 2012, data di notifica della nota n. M_D GMIL 1 Il 5 2012 0282048 del 2 luglio 2012, che risulta essere, in realtà, un atto meramente confermativo del provvedimento contestato, e che, come tale, non sarebbe suscettibile di autonoma impugnativa, in considerazione dell'esigenza di non eludere i termini per impugnare l'atto confermato, nel caso di specie ampiamente decorsi.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, con assorbimento della sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli
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Re: Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008

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Ricorso ACCOLTO.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503071 - Public 2015-11-11 -


Numero 03071/2015 e data 11/11/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 07333/2012

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito A. G. avverso la reiezione dell'istanza di esonero dal servizio.

LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL0 II 5 SC 2012 298973 del 17 luglio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;

visto il parere interlocutorio reso in data 4 febbraio 2015;

Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:

Il Maresciallo Luogotenente dell’Esercito A. G. in data 21 febbraio 2011 ha proposto istanza di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevedeva la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Il ricorrente, nella predetta istanza, chiedeva di essere esonerato dal servizio "a decorrere, preferibilmente, dal 01/07/2012, avendo maturato entro c.a. l'anzianità contributiva minima di anni 35".

Con nota prot. n. M_D GMIL II 5 1 0480970 in data 29 novembre 2011 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, rigettava l'istanza e dava incarico al Comando di appartenenza del militare di notificagli tale determinazione.

Il provvedimento in esame motivava il rigetto in ragione dell'intervenuta modifica legislativa, di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale coloro i quali maturano il diritto a pensione con il solo requisito dell'anzianità contributiva (40 anni), a partire dal 2014, potranno accedere al trattamento pensionistico decorsi 15 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso straordinario avverso tale provvedimento, deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

In particolare, il ricorrente precisa che avrebbe maturato 40 anni di anzianità contributiva alla data del 26 aprile 2016. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, avrebbe, inoltre, maturato il diritto al trattamento pensionistico alla scadenza dei dodici mesi successivi al predetto termine, ossia alla data del 26 aprile 2017.

Avrebbe, pertanto, potuto usufruire del diritto al collocamento in esonero dal servizio a far data dal 26 aprile 2012, a patto di presentare la relativa istanza entro la data del 1 marzo 2011. Prescrizione a cui egli si sarebbe attenuto.

Sennonché, in data 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 ha posticipato di tre mesi il predetto diritto, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe maturato il diritto al trattamento pensionistico alla data del 26 luglio 2017 e avrebbe potuto usufruire del diritto all'esonero dal servizio a far data dal 26 luglio 2012.

Evidenzia, in merito, che al momento della presentazione dell'istanza ancora non era entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 e che, comunque, aveva indicato la data del 1 luglio 2012 quale "preferibile" data di decorrenza dell'esonero. Afferma, sul punto, che la non perentorietà della data era evidenziata in una postilla del formulario utilizzato, la quale spiegava testualmente che "la data di collocamento in posizione di esonero sarà comunque fissata in funzione della decorrenza del trattamento pensionistico".

Il Ministero, quindi, anziché accogliere la domanda, fissando una data di decorrenza diversa, ha preferito respingere l'istanza, in violazione del citato art. 72, comma 1, del D.L. 112/2008, che pone a carico dell'istante il solo onere di presentazione tempestiva della domanda di esonero.

Il ricorrente aggiunge che sarebbero state violate norme procedurali che richiederebbero il parere vincolante del Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Sottufficiali di SME.

Il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e si è, altresì, espresso per il rigetto nel merito del ricorso stesso.

Con riferimento alle eccezioni in rito, il Ministero ritiene che, trattandosi di denegato riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, la controversia rientri nell’ambito delle materie devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ritiene, inoltre, che il provvedimento avversato non sia un atto definitivo.

Quanto al merito, il Ministero precisa che, con riferimento applicazione dell'istituto dell'esonero dal servizio, previsto dall'art. 72, commi 1-6 del D.L. n. 112/2008, la Direzione generale per il personale militare, a seguito delle modifiche legislative intervenute nel 2010 ad opera del D.L. n.78, ha emanato la circolare n. M_D GMIL II 5 1 0063920 in data 11 febbraio 2011, che, tenendo conto di quanto precisato sul punto dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha stabilito "di non accogliere domande di collocamento in esonero di personale militare che non sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 (trentasei) anni nel corso del 2011".

Precisa ancora che, con l'art. 24, comma 14, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, è stato abrogato l'istituto dell'esonero, facendone salvi gli effetti, laddove i relativi provvedimenti di concessione fossero stati emanati prima del 4 dicembre 2011.

Alla luce delle sopraggiunte disposizioni legislative, la domanda di esonero, prodotta dall'A… il 21 febbraio 2011, non poteva essere accolta, poiché il sottufficiale, nel 2011, non aveva ancora compiuto i 36 anni di anzianità contributiva previsti. Il ricorrente avrebbe maturato il suddetto requisito solo nel 2012.

A seguito del parere interlocutorio reso in data 4 febbraio 2015, il Ministero ha inviato a questo Consiglio di Stato la lettera datata 22 maggio 2015 dell'Ufficio Personale del Comando Truppe Alpine, cui è allegata la relata di notifica, avvenuta il 23 dicembre 2011, dell'impugnata nota del 29 novembre 2011.

Il Ministero ha, altresì, provveduto a trasmettere la memoria prodotta dal ricorrente il 14 maggio 2015, nella quale si insiste per la tempestività e per il conseguente accoglimento del ricorso.

Considerato:

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilità relativa alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, cui compete la cognizione delle controversie in materia pensionistica, il Collegio osserva che, sebbene talune pronunce, soprattutto dei Tar (ex plurimis, Tar Catania, Sez.II, n. 01316/2013, Tar Genova, Sez. II, n. 00900/2013, Tar Pescara, Sez. I, n. 00120/2013), propendano per tale tesi anche con riferimento alle istanze di esonero dal servizio, presentate dagli interessati in costanza di un rapporto di impiego non ancora concluso, questo Consiglio di Stato, nei precedenti affrontati in sede consultiva, non ha mai negato la propria competenza a decidere (Cons. Stato, Sez. II, 10 aprile 2013, n. 742/2013 e 11 maggio 2011, n. 4736/2010; Sez. I, 23 febbraio 2011, n. 847/2010).

Tale posizione appare, peraltro, in linea con la posizione della stessa Corte dei Conti, secondo la quale l'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, "non attiene al rapporto pensionistico che sorgerà soltanto al raggiungimento della massima anzianità contributiva", ciò in quanto "durante il periodo di esonero dal servizio non è erogata alcuna prestazione pensionistica, né vi è anticipazione della stessa" (Giudice unico delle pensioni, Sentenza n. 3294/2011).

Né appare asseverabile l'affermazione circa la non definitività dell'atto impugnato, che l'Amministrazione non motiva.

Venendo al merito, il Collegio osserva che quanto dedotto dal ricorrente, alla luce del tenore testuale del provvedimento impugnato, appare assolutamente pertinente, giacché lo stesso non ne contesta il dispositivo, limitandosi a censurare la scelta operata dall'Amministrazione, che, proprio a fronte delle modifiche legislative ivi descritte, anziché respingere l'istanza, avrebbe dovuto fissare una data di decorrenza diversa, accogliendo la domanda presentata dal ricorrente con un provvedimento condizionato.

Il ricorrente non poteva certo contestare la vera ragione per la quale l'Amministrazione non ha accolto l'istanza, ossia che, nell'anno 2011, lo stesso non aveva ancora compiuto i 36 anni di anzianità contributiva.

L'atto impugnato, infatti, con riferimento, alla sopraggiunta disciplina, di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, non motiva le ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta dal ricorrente, in ragione dell'anzianità contributiva maturata dall'interessato. Né viene fatto alcun cenno sul motivo per il quale si è reputato non applicabile la previgente disciplina, sotto la cui vigenza è stata presentata l'istanza.

Il provvedimento, in merito, si limita ad un richiamo generico, tra i riferimenti, della citata circolare 11 febbraio 2011. In questo caso non può, tuttavia, parlarsi di motivazione "per relationem", poiché, da un lato, l'atto richiamato è un provvedimento di carattere generale, dall'altro, il mero riferimento generico agli estremi dell'atto non appare sufficiente a far evincere le ragioni giuridiche che supportavano la decisione.

L'Amministrazione, invero, dà conto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in un momento postumo, ossia nell'ambito della relazione con la quale ha istruito il ricorso straordinario in esame. Appare di tutta evidenza che la carenza di motivazione non abbia consentito al ricorrente di apprezzare le ragioni dell'opposto diniego.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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