SCARSO RENDIMENTO

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leonardo virdò
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da leonardo virdò »

AMAURI ha scritto:Caro Lino, scusa se sono schietto nel parlarti,ma debbo dirti una cosa ,se tu pensi di non aver fatto nulla di male e ritieni di rientrare in servizio, io credo che tu debba rientrare ,allorquando tu possa aver fatto qualcosa che temi delle ritorsioni nei tuoi confronti ,allora ti dico che devi rientrare lo stesso ed affrontare le difficoltà di petto,perchè se non le affronti avranno ragione loro,guarda che prima o poi dovrai rientrare, tranne che tu non voglia andare in pensione e quindi farti riformare, ma ricordati se hai qualcosa in sospeso chiariscila prima, è molto importante ti conviene ,anche se devi andare riformato,te ne andrai a testa alta pensaci un in bocca al lupo.
Carissimo Lino concordo con Amauri.
Una volta rientrato in servizio le cose possono cambiare. Siamo ottimisti. Capisco il tuo stato d'animo x il passato, ma capisco anche che non ti è facile tralasciare il fascino della divisa che vorresti ancora indossare a testa alta. Dai retta al tuo istinto e vedrai che starai bene anche in salute.
Un augurio di cuore.


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lino
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da lino »

leonardo virdò ha scritto:
AMAURI ha scritto:Caro Lino, scusa se sono schietto nel parlarti,ma debbo dirti una cosa ,se tu pensi di non aver fatto nulla di male e ritieni di rientrare in servizio, io credo che tu debba rientrare ,allorquando tu possa aver fatto qualcosa che temi delle ritorsioni nei tuoi confronti ,allora ti dico che devi rientrare lo stesso ed affrontare le difficoltà di petto,perchè se non le affronti avranno ragione loro,guarda che prima o poi dovrai rientrare, tranne che tu non voglia andare in pensione e quindi farti riformare, ma ricordati se hai qualcosa in sospeso chiariscila prima, è molto importante ti conviene ,anche se devi andare riformato,te ne andrai a testa alta pensaci un in bocca al lupo.
Carissimo Lino concordo con Amauri.
Una volta rientrato in servizio le cose possono cambiare. Siamo ottimisti. Capisco il tuo stato d'animo x il passato, ma capisco anche che non ti è facile tralasciare il fascino della divisa che vorresti ancora indossare a testa alta. Dai retta al tuo istinto e vedrai che starai bene anche in salute.
Un augurio di cuore.
Ti ringrazio Leonardo infatti ha scelto il destino (aiutato da qualcuno forse :D ) i fatti e questi post ai quali state rispondendo sono oramai risalenti ad anni fa e non mi toccano piu'.

Peccato che la persona e' ancora al suo posto e continui nel far danni e sembra che nessuno se ne accorga !!!!! Considerato anche l'alto numero di colleghi che hanno fatto domanda per essere trasferiti o hanno problematiche di salute simili alle mie.

Pazienza oramai sono un pensionato e tutto ciò poco mi tocca, peccato avrei voluto rimanere ma forse e' stato meglio cosi', mi dispiace per i giovani rimasti che non si sentono tutelati e subiscono quotidianamente. Ma credo di aiutarli piu' ora, e se le cose andranno bene chissa che qualcosa non cambi.
Un abbraccio.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da panorama »

avvio del procedimento per cessazione dalla ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente.

1) - Scheda Valutativa redatta per il periodo dal 25.10.2011 al 2.9.2012 con giudizio di “insufficiente”.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

14/06/2013 201300754 Sentenza 1


N. 00754/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Tartaglia Fiore, Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso l’avv.to Francesco Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento
della Scheda Valutativa redatta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 25.10.2011 al 2.9.2012;
dell'atto recante prot. n. …./1-2012, datato 14.10.2012, con il quale la Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" - Compagnia di OMISSIS ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per cessazione dalla ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Parte ricorrente ha impugnato la scheda valutativa concernente il servizio dal medesimo reso per il periodo 25.10.2011- 2.9.2012, nella parte in cui è stato formulato nei suoi confronti un giudizio di “insufficiente”; si contesta altresì il provvedimento con cui è stato avviato nei confronti del ricorrente il procedimento per cessazione della ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente.

Deduce parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà, carenza della motivazione, abnormità, sviamento.

Contesta variamente parte ricorrente i giudizi riportati, allegando circostanze a supporto della tesi di essere meritevole di miglior giudizio.

All’udienza del 20.12.2012 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
All’udienza del 23.5.2013 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO
Parte ricorrente pone in contestazione, sotto vari profili, il documento caratteristico di valutazione redatto con riferimento al servizio svolto nel periodo 25.10.2011 – 2.9.2012. Riconosce lo stesso ricorrente che le schede valutative del servizio recano un giudizio complessivo che non deve abbinarsi necessariamente ad una puntuale cronaca dei fatti di rilievo in detto stesso periodo, salva una complessiva congruenza con gli stessi, e che è generalmente frutto di una elevata discrezionalità amministrativa.

Pur muovendo da siffatte premesse parte ricorrente pone in discussione il giudizio impugnato, ritenendolo afflitto da palesi incongruenze in fatto.

Evidenzia innanzitutto parte ricorrente che la giurisprudenza risulta più severa con riferimento agli oneri di motivazione delle valutazioni ogni qual volta l’interessato manifesti un drastico ed improvviso peggioramento del livello delle valutazione. Non può non evidenziarsi come tale non sia il caso del ricorrente, posto che già il servizio oggetto della valutazione immediatamente precedente nel tempo era stato ritenuto “inferiore alla media”.

Pertanto, nel caso di specie, non si è verificato alcun improvviso peggioramento dei giudizi ma, al limite, una sorta di continuità tra giudizi negativi e non è quindi pertinente l’invocata giurisprudenza circa gli oneri motivazionali.

Parte ricorrente per altro afferma anche, non senza contraddizione con il primo argomento, che ogni periodo valutato deve essere vagliato esclusivamente alla luce delle circostanze di rilievo per detto periodo; l’assunto è corretto, se non che è lo stesso ricorrente che esordisce invocando un presunto peggioramento delle note caratteristiche per dedurne uno specifico onere motivazionale in capo all’amministrazione rendendo quindi necessaria la replica dell’amministrazione.

Il giudizio negativo si pone in continuità con il pregresso; ciò non comporta evidentemente che il secondo giudizio sia stato fondato sulle medesime circostanze. Vero è tuttavia, come osservato dall’amministrazione, che la preesistenza di note negative cozza con la tesi di una presunta ostilità dei superiori verso il ricorrente che quest’ultimo ricollega ad un diverbio dal quale sono scaturite reciproche denunce penali e relativo a fatti coevi alla valutazione; la circostanza che la valutazione del ricorrente non fosse già in precedenza lusinghiera smentisce infatti il presunto nesso tra un “peggioramento” delle valutazione e l’episodio, tanto più che il soggetto con il quale il diverbio è intervenuto non risulta dagli atti aver avuto alcun ruolo nella valutazione contestata.

Inoltre il principio della congruità cronologica delle circostanze oggetto di valutazione, impedisce di considerare a favore del ricorrente il fatto che egli abbia conseguito l’idoneità JFLT in ambito NATO, concernente un esame di lingua araba e che, secondo le tesi difensive, sarebbe sintomo di specifico pregio delle sue prestazioni. Innanzitutto è smentito dalla documentazione in atti che il ricorrente, come allegato in ricorso, abbia conseguito al proposito una valutazione lusinghiera; egli ha superato l’esame sostanzialmente con il minimo necessario dei voti e risulta dal suo stato di servizio che già aveva sostenuto il medesimo esame in data 30.6.2011 senza qualificarsi, sicchè l’invocata qualificazione ha richiesto una ripetizione del corso. Per altro l’idoneità invocata è comunque stata conseguita in data 11-12.9.2012, cioè al di fuori del periodo di valutazione, che terminava in data 2.9.2012 e quindi, secondo gli stessi criteri invocati in ricorso, non sarebbe idonea a giustificare una valutazione positiva del periodo qui in contestazione.

Si allega poi in ricorso la sussistenza, generica, di onorificenze e specializzazioni non valutate a favore del ricorrente. In relazione a queste ultime l’amministrazione ha puntualmente dedotto che trattasi o di qualificazioni ordinariamente possedute da tutti i soggetti di pari qualifica del ricorrente (operatore SDI), o di qualificazione non riscontrabili in atti (telecomunicazioni), o di qualificazioni estranee all’attività di servizio (pilota privato di velivolo, paracadutista militare); quanto alle “onorificenze” la generica allegazione non è supportata da ulteriori indicazioni in fatto.

Sostiene infine parte ricorrente di aver svolto attività di servizio particolarmente lodevoli che sarebbero state ignorate in sede di valutazione. Gli episodi genericamente allegati in ricorso a proprio merito sono stati puntualmente riscontrati dall’amministrazione (senza che parte ricorrente, salvo generiche contestazioni, abbia poi allegato ulteriori puntuali e significative circostanze). Trattasi di attività inerenti una denuncia per furto (anche a voler prescindere dalla circostanze non lusinghiere a carico del ricorrente allegate dall’amministrazione con riferimento allo specifico episodio), un accertamento relativo ad un punto giallo (consistito nel rinvenimento dell’apparato abbandonato in un campo), un arresto per stupefacenti (nel contesto di una operazione preordinata, che ha consentito di arrestare uno spacciatore noto ai militari). Esse non sembrano attività fuori dall’ordinario rispetto ad una addetto alla pubblica sicurezza né connotate da particolare livello di professionalità. Si allega in ricorso che il ricorrente avrebbe elevato sanzioni in materia di stupefacenti; come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione non rientra neppure nei compiti di un Carabiniere elevare direttamente “sanzioni” in materia di stupefacenti. Nel concreto, anche prescindendo dai plurimi non lodevoli episodi invocati dall’amministrazione resistente, dalle sanzioni disciplinari già precedentemente comminate al ricorrente (le quali, pur non ricadendo nel periodo di valutazione, contestualizzano la condotta del ricorrente, il quale già più volte era stato esortato ad una migliore collaborazione e ad un puntuale rispetto dei doveri del servizio), dall’allegazione di parte resistente secondo cui il ricorrente avrebbe talvolta seguito presunti spunti investigativi autonomamente acquisiti in modo anomalo e comunque non idonei a produrre risultati, non risulta allegato in ricorso alcun concreto elemento che possa consentire di evidenziare una palese incongruenza della valutazione contestata.

Del tutto inconferente è poi la deduzione di una presunta incongruenza tra la valutazione di idoneità fisica al servizio e l’insufficienza tributata al medesimo con riferimento alla valutazione del servizio reso; è evidente infatti la sostanziale differenza tra la mera idoneità fisica e la valutazione di merito delle attività svolte.

Infine le allegate lunghe assenze del ricorrente dal servizio nel periodo valutato (lunghe assenze che per altro hanno caratterizzato anche i periodi precedenti) non sono tali da ridurre il periodo di valutazione al di sotto della durata minima che tale valutazione consente, sicchè al limite sono sintomatiche di una non ordinaria presenza in servizio ma non inficiano il giudizio reso.

Da ultimo i soggetti che hanno espresso le valutazioni contestate risultano essere coloro che erano competenti a farlo secondo la prescritta scala gerarchica.

Ritiene in definitiva il collegio che i fatti allegati in ricorso non siano idonei a sconfessare l’impugnata valutazione, avendo per contro l’amministrazione fornito puntuali chiarimenti circa le circostanza allegate dal ricorrente e una complessiva ricostruzione della condotta del medesimo che non pare in irrazionale conflitto con il giudizio (di cui si ribadisce l’elevata discrezionalità) espresso.

Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

La peculiare situazione del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
panorama
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da panorama »

riforma per non idoneità al s.m.i., cessazione dal S.P.E. x note "Scarso rendimento" e senza diritto a pensione.

Quando vogliono farti male.

----------------------------------------------------------------

ragione del motivo della cessazione avvenuta il 17/5/2011, ai sensi degli artt. 923,co. 1, lett. d) e 932, D.Lgs. n. 66/2010, i dati previdenziali non potevano essere considerati utili ai fini del computo della pensione normale, non avendo l’interessato maturato i requisiti contributivi anagrafici;

prestato servizio per circa 28 anni nell’Arma dei Carabinieri

in possesso del periodo utile ai fini pensionistici di anni 33, mesi 7, giorni 9,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Il C.N.A. comunicava che l’interessato non aveva acquisito il diritto a pensione perché cessato dal servizio permanente con decorrenza 17/5/2011, per scarso rendimento;
panorama
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da panorama »

10/06/2014 201400301 Sentenza 1


N. 00301/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in OMISSIS;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
scheda valutativa dal 16.9.2010 e relativo giudizio e valutazione (cessazione dal servizio permanente).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’appuntato scelto dei carabinieri, sig. OMISSIS impugna la scheda valutativa in data 16 settembre 2010 e il relativo giudizio esponendo:

- di aveva prestato servizio per circa 28 anni nell’Arma dei Carabinieri, di cui gli ultimi 5 presso la compagnia di OMISSIS;

- di avere svolto, sin dall’arruolamento, le attività affidategli con responsabilità, professionalità e dedizione senza subire sanzioni disciplinari di rilievo ma riportando valutazioni sempre consone all’impegno;

- di aver subito, a seguito d’incomprensioni di natura personale ed extra lavorative con un superiore gerarchico, l’abbassamento delle valutazioni caratteristiche;

- di essere stato sottoposto a valutazioni, di cui è parte la scheda impugnata, dirette alla sua rimozione del servizio, iniziata con nota del 29/10/2010.

1.1. Avverso i provvedimenti spiega tre distinti motivi:

I - travisamento dei fatti e motivazione insufficiente: i giudizi sono in evidente discrasia con l’impegno professionale e con le schede riportate in tutta la carriera e sono inficiati da apprezzamenti abnormi, illogici e arbitrari rispetto alle sue qualità generali;

II - violazione dell’art. 4, L. n. 1695/1962, degli artt. 15 e 19, L. n. 1431/1965 e dell’art. 3, L. n. 241/1990 nonché delle circolari n. 2154/121-1962-AV in data 27/6/1995 del Comando OMISSIS e n. 863/120-1-1963 in data 15/6/1997 del Comando prima divisione CC. OMISSIS: la qualifica finale è in contrasto con l’esame comparativo ai precedenti carriera menomando la dignità e ingenerando sfiducia nel militare;

III - erronea valutazione di elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio finale e difetto d’istruttoria: tutte le ispezioni subite non hanno mai dato esito negativo né evidenziato anomalie nell’espletamento del servizio da parte del ricorrente.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa con controricorso.

2. Con ordinanza n. 173/2011 del 15 settembre 2011 è stata disposta l’acquisizione di documenti, pervenuti al fascicolo il 27 dicembre 2011 con nota n. 93/16-7-2010 di prot. AV in data 13 dicembre 2011 del Comando Legione Carabinieri OMISSIS.

2.1. Con memoria integrativa depositata il 30 aprile 2014, il ricorrente ha evidenziato:

- di essere stato sottoposto a visita medica presso la Legione Carabinieri Uff. Log. SZ SAN -infermeria press. - OMISSIS in data 17/9/2010, 24/9/2010 e 27/9/2010 a seguito della quale era emesso referto con notazione “affetto da disturbi della personalità e disturbo depressivo”;

- di essere stato fatto segno, da parte della Legione Carabinieri OMISSIS-direzione di sanità, di formale richiesta di rinvio, alla scadenza dell’ultimo certificato di idoneità temporanea datato 2/3/2011, alla Commissione Medica Ospedaliera -C.M.O.- dove l’interessato si presentava in data 4 maggio 2011;

- di essere stato dichiarato, con verbale Mod. BL/B-N del 14/7/2011, a seguito di accertamento diagnostico da parte della prima C.M.O. Dipartimento di medicina legale del Ministero della difesa non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nei CC in modo assoluto e pertanto da collocare in congedo assoluto per le infermità di cui al giudizio diagnostico “segni clinici radiografici di spondilo disco-unco-artrosi diffusa con modico impegno funzionale in atto, gastroduodenite cronica in fase attiva, ernia iatale, disturbo depressivo atipico con caratteristica recidivante;

- di aver fruito della possibilità di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile con divieto di impiego in incarichi particolarmente gravosi e stressanti;

- di essere stato invitato dal Dipartimento di medicina legale ex art. 14, L. n. 266/1999, ad esercitare il transito nelle aree funzionali del personale civile del ministero della difesa;

- di avere rinunciato al transito preferendo la pensione diretta, giusta verbale a firma del presidente delegato ten. col. OMISSIS;

- di aver provveduto ad inoltrare domanda all’Inpdap di pensione diretta di inabilità/infermità per mezzo del comando che peraltro non ha proceduto al prosieguo della pratica;

- di essersi visto recapitare, in attesa della liquidazione della pensione, la nota in data 23/9/2011, con la quale il servizio trattamento economico del Comando Generale dell’arma Dei Carabinieri comunicava che l’interessato non aveva acquisito il diritto a pensione perché cessato dal servizio permanente con decorrenza 17/5/2011, per scarso rendimento;

- di avere richiesto in data 7/8/2012 e 17/10/2012 l’accesso agli atti per la domanda di inabilità/infermità all’Inpdap;

- di avere avuto la disponibilità del fascicolo giusta risposta in data 28/8/2012 del CNA dei CC che, con lettera del 15/11/2012 specificava, tra l’altro, che in ragione del motivo della cessazione avvenuta il 17/5/2011, ai sensi degli artt. 923,co. 1, lett. d) e 932, D.Lgs. n. 66/2010, i dati previdenziali non potevano essere considerati utili ai fini del computo della pensione normale, non avendo l’interessato maturato i requisiti contributivi anagrafici;

- di essere in possesso del periodo utile ai fini pensionistici di anni 33, mesi 7, giorni 9, (superiori ai 15 anni di cui 12 effettivi) utili per il diritto a pensione, per effetto della domanda del pensione di inabilità/infermità, al momento della cessazione dal servizio per inidoneità, giusta verbale della C.M.O.;

- di ritenere ingiusto il silenzio rigetto sul diniego del diritto a pensione perché in contrasto con il giudizio della C.M.O. che ha sancito l’inidoneità assoluta al servizio per infermità.

DIRITTO

3. Nella memoria integrativa depositata il 30 aprile 2014, il ricorrente chiede che siano accolte le richieste e conclusioni già poste in essere nell’atto introduttivo.

3.1. In detta sede, oltre a richiedere l’acquisizione, in via istruttoria, dell’intero carteggio afferente il procedimento valutativo sotteso agli atti impugnati e le relazioni di servizio afferenti la sua attività, il ricorrente chiedeva, nel merito, che fosse disposto l’annullamento degli atti impugnati e cioè della scheda valutativa in data 16 settembre 2010 e del relativo giudizio e valutazioni in essa espresse.

3.2. Nel giudizio finale, il ricorrente è definito come un “OMISSIS: OMISSIS; OMISSIS”.

4. Il ricorso avverso il giudizio finale riportato nella suddetta scheda valutativa del 16 settembre 2010, il relativo giudizio e le valutazioni in essa espresse deve essere rigettato perché inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

4.1. E’ incontestata fra le parti, perché riportata nella memoria integrativa del 30 aprile 2014, la comunicazione in data 23 settembre 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ostativa all’acquisizione del diritto a pensione, essendo il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri sig. OMISSIS, cessato dal servizio permanente con decorrenza 17 maggio 2011, per scarso rendimento.

4.2. Della cessazione dal servizio permanente, il ricorrente era sicuramente venuto a piena conoscenza, avendo ottenuto la visione del fascicolo a seguito di richiesta di accesso oltre che aver ricevuto la comunicazione del 15 novembre 2012 di non avere maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione normale a causa della cessazione avvenuta ai sensi dell’art. 923, co. 1, lett. d) e dell’art. 932, D.Lgs. n. 66/2010.

4.3. Ai sensi dell’art. 932, D.Lgs. n. 66/2010, è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva “il militare che dia scarso rendimento”.

5. Anche se nella memoria non è specificata la data di ostensione dell’intero fascicolo al ricorrente, la dispensa dal servizio per scarso rendimento era stata sicuramente portata a conoscenza del sig. OMISSIS con la lettera del 15 novembre 2012 che ne desume il carattere d’illegittimo diniego “per silentium” del diritto a pensione perché contestante con il giudizio del C.M.O. che aveva sancito l’inidoneità assoluta per infermità (cfr. memoria 30/4/2014, lett. k).

5.1. In quanto ostativa al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero in favore del personale non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio prevista dall’art. 930, D.Lgs. n. 66/2010, la dispensa dal servizio per scarso rendimento doveva essere tempestivamente impugnata, anche con motivi aggiunti al presente ricorso.

5.2. Il collocamento nella riserva che discende dalla cessazione dal servizio per scarso rendimento determina, infatti, l’immediata cessazione del rapporto d’impiego e determina, in quanto tale, la lesione del diritto del militare a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile, dovendo l’inidoneità al servizio militare essere riconosciuta in costanza di rapporto.

5.3. Divenuta irrevocabile per omessa tempestiva impugnazione la cessazione dal servizio permanente, viene meno l’interesse alla decisione del presente ricorso, non potendo trarre il sig. OMISSIS alcun beneficio dall’annullamento della scheda valutativa in data 16 settembre 2010, del relativo giudizio e valutazioni in essa espresse.

5.4. L’effetto favorevole del riconoscimento dell’inidoneità al servizio militare del ricorrente traibile dall’eventuale accoglimento del ricorso in esame, è infatti inevitabilmente vanificato dall’intervenuta efficacia irrevocabile della dispensa dal servizio, con l’inevitabile riflesso sull’interesse ad agire, caducatosi quantomeno con il decorso del termine per impugnare il provvedimento di dispensa, conosciuto appieno dal sig. OMISSIS dal 15 novembre 2012, data della comunicazione del diniego di pensionamento per la previa dispensa dal servizio.

6. Il ricorso dell’appuntato scelto dei carabinieri, sig. OMISSIS deve essere conclusivamente rigettato perché divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

6.1. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo respinge. Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da panorama »

Legge 599/1954

Legge 31 luglio 1954, n. 599 (in Suppl. Gazz. Uff., 10 agosto, n. 181). Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

Art. 26.
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
f) nomina all’impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ricorso perso.
----------------

1) - sottufficiale dell’Esercito alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 6 settembre 1984 fino al 29 gennaio 2010 ........... collocato in congedo, categoria della riserva, con decreto del Ministero della Difesa n. 115 del 20 gennaio 2010 a seguito di disposta cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 26 della legge 599/1954 (e, cioè, per “non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento”), ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento della pensione ai sensi degli artt. 28 e 33 della medesima legge .........

Leggete il tutto qui sotto.
-----------------------------------------------------

VENETO SENTENZA 136 16/11/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 136 2017 PENSIONI 16/11/2017
----------------------------------------------------------------------------------------

N° 136/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel ricorso iscritto al n.30410 del registro di Segreteria, proposto da:

M. D., nato a Reggio Calabria il ………. e residente a Padova ……….. c.f. …………….., rappresentato e difeso in via tra loro congiunta e disgiunta dagli avvocati Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Mattia Giurian del Foro di Padova, con domicilio eletto in Venezia-Mestre, Presso l’Avv. Abram Rallo in Galleria Matteotti n. 9;

contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21

e
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex Gestione INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Padova, Via Delù n. 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

per
il riconoscimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge 599/1954, nonché per la condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei arretrati;


Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminata la memoria di costituzione e difensiva dell’INPS depositata in data 20 ottobre 2017;
Visti gli atti di causa,
Sentite le parti all’udienza pubblica del 30 ottobre 2017 come da verbale d’udienza.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 giugno 2017 M. D., premesso di aver prestato servizio come sottufficiale dell’Esercito alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 6 settembre 1984 fino al 29 gennaio 2010 e di essere stato collocato in congedo, categoria della riserva, con decreto del Ministero della Difesa n. 115 del 20 gennaio 2010 a seguito di disposta cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 26 della legge 599/1954 (e, cioè, per “non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento”), ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento della pensione ai sensi degli artt. 28 e 33 della medesima legge a far data dal 29 gennaio 2010 ovvero dalla data delle singole domande di pensione (30 giugno 9 e 26 ottobre 2010) o comunque da quella ritenuta di giustizia e, conseguentemente la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei non corrisposti da quelle date.

Sostiene il ricorrente che tale diritto sarebbe stato acquisito automaticamente nel momento in cui è stato posto in congedo in quanto l’art. 33 della legge 599/1954 prevede che il sottufficiale che cessa dal servizio per le ragioni indicate dal medesimo articolo (tra cui lo scarso rendimento, come nel caso di specie) si applicano le disposizioni di cui all’art. 28, lett. a).

Quest’ultima disposizione prevede, poi, che il sottufficiale che cessa dal servizio permanente se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione, senza la ricorrenza di altra condizione.

Tale normativa è stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs 66 del 15.3.2010, in data successiva, quindi, al congedo (29.1.2010) del ricorrente, per cui la norma abrogata continua a trovare applicazione al caso de quo, in cui il ricorrente ha maturato un vero e proprio diritto quesito antecedentemente all’abrogazione, diritto che invece sarebbe stato illegittimamente violato con il diniego del riconoscimento del diritto alla pensione.

L’INPS con nota del 23 novembre 2015 (prodotta dal ricorrente sub doc. 9) ha respinto l’istanza in quanto all’atto della cessazione dal servizio permanente l’istante “non aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità per carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 59 commi 6 e 8 e art. 6 comma 2 del D.lvo 165/97)”.

L’odierno ricorrente presentava ricorso in via amministrativa avverso il predetto provvedimento -sulla base delle medesime motivazioni svolte ora in giudizio- solo in data 27 marzo 2017 (doc.10 allegato al ricorso), oltre il termine di legge e per tale motivo il ricorso è stato dichiarato improcedibile (doc.11).

La questione è stata, quindi, riproposta nella sede giurisdizionale.

Con memoria depositata in data 20 ottobre 2017 si è costituito in giudizio l’INPS, formulando eccezione preliminare di intervenuta prescrizione dei ratei di pensione anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda, la riduzione dell’eventuale condanna al solo periodo successivo al 1 maggio 2010 e la riduzione degli accessori del credito al maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo tra i due.

L’Ente previdenziale contesta, infatti, che la fattispecie di cui si discute sia regolata dall’art. 28 della legge 599/1954, in quanto la normativa sulle pensioni del personale militare dello stato è stata (ri)disciplinata dagli artt. 59, commi 6 e 8 della legge 449/1997 e 6, comma2, del d.lgs. 165/1997.

In particolare, quest’ultima disposizione prevede che il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento della massima anzianità contributiva, all’epoca di almeno 35 anni in coincidenza con requisiti di età anagrafica di almeno 57 anni, non posseduti dal ricorrente.

Evidenzia, poi, parte resistente che se si aderisse alla tesi del ricorrente, per cui sarebbe sufficiente l’anzianità di servizio di 20 anni (ex art. 28 L.599/54) ove si cessasse dal servizio per scarso rendimento, “si arriverebbe al paradosso di agevolare i militari che cessassero dal servizio per scarso rendimento (che potrebbero accedere al trattamento pensionistico ) rispetto a quelli che cessassero per altre cause, per i quali non vi sarebbe diritto a pensione”.

All’odierna udienza i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato su di un unico motivo, relativo alla applicabilità al caso in esame del combinato disposto degli articoli 28 e 33 della legge 599/1954, ritenuti vigenti alla data di collocamento in congedo del ricorrente (29.1.2010), ed in forza dei quali il medesimo ha avanzato istanze di attribuzione della pensione di anzianità in data 30 giungo 2010 e in data 26 ottobre 2010.

Secondo il ricorrente tale normativa sarebbe venuta meno solo a seguito di abrogazione espressa e con l’entrata in vigore del D.lgs. 66/2010 e, quindi, a far data dal 15 marzo 2010, successivamente al collocamento in congedo.

Tale assunto non è condivisibile.

Con l’entrata in vigore del D.lgs 165 del 30 aprile 1997 -che ha elevato a 35 anni di servizio il requisito d’accesso alla pensione di anzianità per tutte le categorie di militari-, la disciplina invocata dal ricorrente non poteva più trovare applicazione ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”).

Recita, infatti, l’articolo 1 del predetto decreto legislativo -rubricato “Campo di applicazione”-: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Non può essere posto in dubbio che sulla scorta dell’art. 15 delle preleggi l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra:

“L'abrogazione tacita di una legge si ha nei casi di incompatibilità e di contraddizione logico - formale assoluta tra la pregressa e la nuova norma, per cui dalla applicazione della nuova deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'antica. L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - può quindi ritenersi sussistente allorché fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione” (Cons. Stato, V. 4337/2013).

Il verificarsi di tale effetto conseguente all’ adozione della legge successiva incompatibile con la precedente potrebbe essere escluso unicamente allorquando trovasse applicazione il principio lex specialis derogat generali, che, tuttavia, nel caso di specie non può essere utilmente invocato: entrambe le disposizioni, infatti, sono da considerarsi “norma speciale”, avendo ad oggetto il medesimo ambito di regolazione ed i medesimi destinatari, e, pertanto, trova applicazione, tra i criteri di risoluzione delle antinomie, quello cronologico (lex posterior derogat priori).

Tale conclusione trova riscontro, sul piano ermeneutico, anche in relazione alla ratio ispiratrice della norma successiva (il d.lgs 165/97, appunto), corrispondente alla dichiarata finalità di riordino ed armonizzazione -rispetto ai principi ispiratori della legge 335/95 di “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”- del trattamento pensionistico di tutto il personale militare delle Forze armate e di polizia, ratio che quindi esclude in nuce la sopravvivenza di un precedente sistema pensionistico contrastante con detti principi ispiratori.

In limine, poi, va ulteriormente considerato, benchè le considerazioni sopra svolte siano assorbenti, che la soluzione interpretativa e applicativa appena illustrata è da ritenersi anche costituzionalmente conforme, stante l’evidente contrarietà al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. della diversa prospettazione del ricorrente, dalla quale conseguirebbero discipline maggiormente favorevoli -come correttamente rilevato dalla difesa dell’INPS- in relazione a situazioni giuridiche, quale la fattispecie in cui ricade la questione sottoposta all’attenzione della Sezione, rispetto alle quali non trova alcuna giustificazione razionale e ragionevole la differenziazione di disciplina.

Non può quindi essere riconosciuto l’invocato diritto alla pensione di anzianità ex art. 28 e 33 della legge 599/1954.

Il ricorso, pertanto, è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 (cinquecento /00).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M. D. contro l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ed iscritto al n.30410 del Registro di Segreteria, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
respinge il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Così deciso in Venezia, 30 ottobre 2017

Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Ref. Daniela Alberghini


Depositato in Segreteria il 16/11/2017


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Re: SCARSO RENDIMENTO

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ricorso Straordinario al PDR dichiarato inammissibile

1) - L’istante ha prodotto ricorso gerarchico anche avverso la scheda valutativa n. 77, riportante il giudizio di “insufficiente”, respinto dal Vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa con decreto n. 84 del 26 giugno 2015.
- Avverso il rigetto l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (n. 2227/2015 RG).

2) - Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento principale e presupposto dell’ammonimento, cioè la scheda valutativa.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901030

Numero 01030/2019 e data 03/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 00792/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale del Personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Maresciallo Capo CC OMISSIS, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, contro il Comando Legione Carabinieri Lombardia e il Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio, per l’annullamento del provvedimento del 10 agosto 2015 nonché del provvedimento n. 2655/4-2015 del primo dicembre 2015, notificatogli il 7 dicembre 2015, di ammonimento per scarso rendimento.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 163801 del 6 marzo 2018 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 14 marzo 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

In data 10 agosto 2015 il Comandante provinciale dell’Arma di Sondrio compilava a carico del ricorrente il verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 932 del codice dell’ordinamento militare approvato con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e della circolare n. DGPM/II5/30001/C42 del 22 maggio 2000.

In particolare, l’istante veniva ammonito per scarso rendimento per il periodo dal primo gennaio al 6 dicembre 2014 documentato con la scheda valutativa n. 77.

Il verbale di ammonimento veniva impugnato in data 8 settembre 2015 con ricorso gerarchico che il Comandante della Legione dell’Arma rigettava in data primo dicembre 2015 in quanto ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per incompetenza, carenza di motivazione, mancata indicazione delle modalità di impugnazione, violazione dell’art. 24 della Costituzione, violazione del principio di tassatività e determinatezza, eccesso di potere, conflitto di interesse.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso inammissibile.

L’interessato ha prodotto memoria di replica.

Considerato:

1. L’art. 932 del d. Lgs 15 marzo 2010, 66 dispone che “Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.

2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:

a) ammonizione all'interessato;

b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.

3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento”.

La dispensa dal servizio permanente del personale militare non direttivo e non dirigente per inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie ovvero per scarso rendimento è regolato anche dalla circolare del Ministero della difesa DGPM/II5/30001/C42 del 22 maggio 2000.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha da tempo precisato che “La regola generale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 14 aprile 1995 relativa all'art. 33 L.599 del 1954, è che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio debba essere assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente (Consiglio di Stato Sez. IV, Sent.27 novembre 2010, n. 8287).

Al sottufficiale sottoposto a procedimento per la dispensa dal servizio permanente per insufficienza delle qualità necessarie, ai sensi dell'art. 33 l. 31 luglio 1954 n. 599, deve essere garantito il pieno diritto di difesa e dunque sia la possibilità di essere ascoltato che quella di produrre memorie difensive (Consiglio Stato, sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4758).

Il paragrafo 13 della menzionata circolare dispone che “qualora un sottufficiale evidenzi con carattere di continuità comportamenti o qualità negative sia nel disimpegnare le attribuzione del proprio grado che, in senso più generale, nel rendimento in servizio e, in ogni caso, allorché venga giudicato “inferiore alla media” sia debitamente ammonito per iscritto in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato ravvedimento”.

Sotto il profilo giuridico, pertanto, l’ammonimento, si traduce in un invito al militare, giudicato “inferiore alla media” con la valutazione periodica, a porre nell’espletamento dei compiti istituzionali maggiore impegno anche al fine di evitare futuri effetti negativi quali, ad esempio, l’interruzione del rapporto con l’amministrazione qualora il giudizio negativo dovesse reiterarsi nel tempo.

2. La Sezione ritiene che il verbale di ammonimento è atto dell’amministrazione espressivo di una lesione degli interessi del militare giuridicamente protetti.

Né, al riguardo, rileva che ai fini sia della progressione della carriera sia dell’impiego incide direttamente ed immediatamente sulla sfera giuridica del militare il “rapporto informativo” ovvero la “scheda informativa” (a seconda del periodo considerato) in quanto espressione del giudizio della linea gerarchica sull’operato del dipendente.

Invero, il pregiudizio “attuale e concreto” per gli interessi giuridicamente protetti del militare che lo riceve, e conseguente legittimazione ad impugnare l’ammonimento, non può essere esclusa in quanto, come si evince dal richiamato art. 932 C.O.M., può costituire presupposto per l’avvio del procedimento teso alla dispensa dal servizio.

3. Il verbale di ammonimento è stato impugnato in data 8 dicembre 2015 dal ricorrente con ricorso gerarchico al Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” che, in data primo dicembre 2015, lo ha dichiarato inammissibile per insussistenza dell’interesse all’impugnazione.

L’istante ha prodotto ricorso gerarchico anche avverso la scheda valutativa n. 77, riportante il giudizio di “insufficiente”, respinto dal Vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa con decreto n. 84 del 26 giugno 2015. Avverso il rigetto l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (n. 2227/2015 RG).

Ne consegue lo stretto collegamento che sussiste tra le due impugnazioni atteso che la scheda valutativa costituisce atto presupposto del verbale di ammonimento.

2. L’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, dopo aver previsto che “contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”, ha anche stabilito che “quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.

Il principio di alternatività ha una valenza ampia e deve operare tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi o allorquando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza (Consiglio di Stato, Sez. I, 2 febbraio 2016, n. 211; Sez. I, 26 ottobre 2016, n. 2221).

Tale principio trova applicazione non solo nei casi di identità formale dei provvedimenti impugnati in sede di ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma anche nel caso di impugnazione di “atti formalmente distinti, ma direttamente consequenziali, e comunque quando le controversie siano connotate da un’obiettiva identità di petit e di causa pretendi” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185).

La ratio delle norme che regolano il principio di alternatività non risponde, invero, alla tutela dei privati bensì della giurisdizione avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (Consiglio Stato, Sez. III, 15 novembre 2010, n. 1963; Sez. I, 29 aprile 2010, n. 584).

Tale regola è stata, peraltro, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che deve trovare applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto (Consiglio di Stato, sez. II, 1 ottobre 2013, n. 4489) oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375).

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento principale e presupposto dell’ammonimento, cioè la scheda valutativa.

Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da panorama »

14 novembre 2016

Prot. N. M_D GMIL REG2016 0661262 - Dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento

Stato Circolare: Vigente
Area Tematica: Altri argomenti



Seguito:
a. circolare n. DPGM/II/5/30001/C42 del 22 maggio 2000
b. circolare n. M_D GMIL II 6 1 0541659 del 16 dicembre 2009
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lino
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Re: SCARSO RENDIMENTO

Messaggio da lino »

Solo per chiudere il mio discorso, il signore in questione nonostante intervento del cocer e varie denunzie sporte da alcuni colleghi.
Ha continuato la sua carriera, seguendo il normale iter !
Mi risulta però non sia piu responsabile in reparti operativi.
Questa credo sia la conclusione della storia... forse!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
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