Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

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Barbagianera

Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da Barbagianera »

Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.


gino59
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da gino59 »

Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.



......La domanda viene spontanea......!!!!! ma tu, da quale pianeta discendi......?????????????
ottovolante
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da ottovolante »

Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.


Questa scheda contiene informazioni utili sul cumulo di pensione.



Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.




IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.
Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.


Ai fini del calcolo occorre:

•individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
•calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
•determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
•applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:


Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2010



Età
Divisori
Coefficienti

57
22,627
4,419%

58
22,035
4,538%

59
21,441
4,664%

60
20,843
4,798%

61
20,241
4,940%

62
19,635
5,093%

63
19,024
5,257%

64
18,409
5,432%

65
17,792
5,620%

tasso di sconto = 1,5%






Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013

I divisori e i coefficienti di trasformazione, soggetti a revisione triennale, sono stati rideterminati a maggio 2012 nella misura riportata in tabella



Età
Divisori
Coefficienti

57
23,236
4,304%

58
22,647
4,416%

59
22,053
4,535%

60
21,457
4,661%

61
20,852
4,796%

62
20,242
4,940%

63
19,629
5,094%

64
19,014
5,259%

65
18,398
5,435%

66
17,782
5,624%

67
17,163
5,826%

68
16,541
6,046%

69
15,917
6,283%

70
15,288
6,541%

tasso di sconto = 1,5%








IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.


Si basa su tre elementi:

•l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
•la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
•l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:


Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi



Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.




IL SISTEMA MISTO


Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.


Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.



Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.



TUTTO QUESTO DAL SITO INPS

Saluti
Barbagianera

Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da Barbagianera »

ottovolante ha scritto:
Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.


Questa scheda contiene informazioni utili sul cumulo di pensione.



Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.




IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.
Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.


Ai fini del calcolo occorre:

•individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
•calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
•determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
•applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:


Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2010



Età
Divisori
Coefficienti

57
22,627
4,419%

58
22,035
4,538%

59
21,441
4,664%

60
20,843
4,798%

61
20,241
4,940%

62
19,635
5,093%

63
19,024
5,257%

64
18,409
5,432%

65
17,792
5,620%

tasso di sconto = 1,5%






Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013

I divisori e i coefficienti di trasformazione, soggetti a revisione triennale, sono stati rideterminati a maggio 2012 nella misura riportata in tabella



Età
Divisori
Coefficienti

57
23,236
4,304%

58
22,647
4,416%

59
22,053
4,535%

60
21,457
4,661%

61
20,852
4,796%

62
20,242
4,940%

63
19,629
5,094%

64
19,014
5,259%

65
18,398
5,435%

66
17,782
5,624%

67
17,163
5,826%

68
16,541
6,046%

69
15,917
6,283%

70
15,288
6,541%

tasso di sconto = 1,5%








IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.


Si basa su tre elementi:

•l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
•la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
•l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:


Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi



Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.




IL SISTEMA MISTO


Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.


Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.



Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.



TUTTO QUESTO DAL SITO INPS

Saluti
Grazie, molto gentile.
Barbagianera

Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da Barbagianera »

gino59 ha scritto:
Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.



......La domanda viene spontanea......!!!!! ma tu, da quale pianeta discendi......?????????????

Dallo stesso pianeta che discendono tutti i carabinieri. Almeno la stragrande maggioranza.
Il collega di seguito ha spiegato bene, allegando la circolare dell'INPS.
juriromeo
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Iscritto il: ven nov 11, 2011 9:00 am

Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da juriromeo »

gino59 ha scritto:
Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.



......La domanda viene spontanea......!!!!! ma tu, da quale pianeta discendi......?????????????
BECCA SU E PORTA A CASA!!!! Risate, risate, risate, o Gino me fai morì certe volte, mi sto a "sbiricchiare" dal ridere, ciao Nino.
ottovolante
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da ottovolante »

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CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.

giovedì 23 maggio 2013


CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-5-2013 n. 8299
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 maggio 2013, n. 8299 (1).
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale in oggetto che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.

Circ. 14 marzo 2012, n. 37
Msg. 15 maggio 2012, n. 8381
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1


Io faccio parte della categoria "24 mesi"purtroppo........ma va bene anche così...per ora mi godo la pensione........
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lorus
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da lorus »

ottovolante ha scritto:http://www.ficiesse.it/home-page/7441/c ... o-pubblico_



CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.

giovedì 23 maggio 2013


CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-5-2013 n. 8299
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 maggio 2013, n. 8299 (1).
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale in oggetto che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.

Circ. 14 marzo 2012, n. 37
Msg. 15 maggio 2012, n. 8381
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1


Io faccio parte della categoria "24 mesi"purtroppo........ma va bene anche così...per ora mi godo la pensione........
Ciao Ottovolante, puoi spiegarmi per quale motivo tu rientri tra quelli che vengono liquidati entro 24 mesi? grazie
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natalind
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da natalind »

Bei chiarimenti! Molto inressante
gino59
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da gino59 »

juriromeo ha scritto:
gino59 ha scritto:
Barbagianera ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono Brig. CC di 33 anni serv.
Letti più commenti su questo forum, ho verificato sullo statino paga mod.L/A che da gennaio 2011 è riportato il n.2 (tratt. pensionistico), quindi misto?
se la legge parla di 18 anni di contributi a tale data, essendomi arruolato il 28.02.1980, non dovrei appartenere al n.1, quindi sistema retributivo?
Grazie per una eventuale risposta.



......La domanda viene spontanea......!!!!! ma tu, da quale pianeta discendi......?????????????
BECCA SU E PORTA A CASA!!!! Risate, risate, risate, o Gino me fai morì certe volte, mi sto a "sbiricchiare" dal ridere, ciao Nino.




........ah ah ah ah ah ah ah....Da come ai descritto tu, Io sto' ridendooooooooooooooooCiaooooooo
ottovolante
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Re: Contributi al 31.12.1995, "Legge Dini"

Messaggio da ottovolante »

natalind ha scritto:Bei chiarimenti! Molto inressante
Perchè da come già postato in precedenza essendo andato in pensione al 1.4.13 con anni 41 e mesi 2 gg 26
(aa 41 mm3) da calcolo matematico, ma da calcolo effettivo (lo sò è un poco complessa la cosa ) per i fini della liquidazione non avendo maturato i 40 anni (famoso 80%) il 31.12.11 ma solo pochi giorni dopo,devo attendere i 24 mesi. (come spiegato sopra)
Non stò a riscrivere tutta la mia storia,perchè ripeterei sempre le stesse cose,quindi visto che di mè ho scritto di tutto e di più ,andate a ritroso sui miei post precedenti (per chi è curioso) così comprende l'arcano.
Questo e quanto.
Saluti
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