Buongiorno.
Cortesemente, se possibile, vorrei un consiglio per quanto attiene la pensione:
. mi sono arruolato nella Gdf l' 1.10.1979 senza interruzione di servizio;
. sono nato il 12.07.1959;
. ispettore (Lgt).
Posso andare in pensione ?
La liquidazione del TFS si percepisce dopo 2 anni ?
Se prolungo la permanenza essendo adesso nel sistema "Contributivo" incide negativamente sull'importo della pensione?
Sentitamente ringrazio.
Pensione.
Re: Pensione.
.....caro carisma credo che tu abbia già raggiunto l'80 % della base pensionabile al 31.12.2011...carisma ha scritto:Buongiorno.
Cortesemente, se possibile, vorrei un consiglio per quanto attiene la pensione:
. mi sono arruolato nella Gdf l' 1.10.1979 senza interruzione di servizio;
. sono nato il 12.07.1959;
. ispettore (Lgt).
Posso andare in pensione ?
La liquidazione del TFS si percepisce dopo 2 anni ?
Se prolungo la permanenza essendo adesso nel sistema "Contributivo" incide negativamente sull'importo della pensione?
Sentitamente ringrazio.
.....il caro amico Gino59 (che saluto) di potrà confermare, se vorrà, se al momento attuale potrai accedere alla pensione...
...che io ricordi il tfs ti sarà elargito entro 6 mesi dal congedo...
...se hai raggiunto il massimo pensionabile ogni anno di servizio che farai in più dal 1 gennaio 2012 ti varrà, come sitema contributivo dai 35 ai 40 euro in più sul trattamento pensionistico, ma questo è legato da molti fattori, attualmente in base a questo le mie sono considerazioni negative.e cioè..coefficienti di trasformazione più bassi rivisitati ogni due anni ....rivalutazione del montante contributivo legato sull'andamento del prodotto interno lordo degli ultimi cinque anni...e per ultimo... futura prossima armonizzazione del sistema pensionistico finora non attuata..per varie cose...ma da come ricordo la proposta del Ministro del Lavoro (attulamente in carica) era quella di penalizzare con una percentuale che variava dall'1 al 2 % sulla quota retributiva chi, a domanda, accedeva alla pensione prima di una certa età. (finora solo proposta)....quindi che dire......in futuro sinceramente non si potrà mai sapere quello che può avvenire....per me nel sistema misto o peggio purtroppo per chi rientra nel sistema completamente contributivo...è un bel problema..e non da poco.....trai le tue conclusioni.....ti saluto.....ziocarlo
Re: Pensione.
zica ha scritto:.....caro carisma credo che tu abbia già raggiunto l'80 % della base pensionabile al 31.12.2011...carisma ha scritto:Buongiorno.
Cortesemente, se possibile, vorrei un consiglio per quanto attiene la pensione:
. mi sono arruolato nella Gdf l' 1.10.1979 senza interruzione di servizio;
. sono nato il 12.07.1959;
. ispettore (Lgt).
Posso andare in pensione ?
La liquidazione del TFS si percepisce dopo 2 anni ?
Se prolungo la permanenza essendo adesso nel sistema "Contributivo" incide negativamente sull'importo della pensione?
Sentitamente ringrazio.
.....il caro amico Gino59 (che saluto) di potrà confermare, se vorrà, se al momento attuale potrai accedere alla pensione...
...che io ricordi il tfs ti sarà elargito entro 6 mesi dal congedo...
...se hai raggiunto il massimo pensionabile ogni anno di servizio che farai in più dal 1 gennaio 2012 ti varrà, come sitema contributivo dai 35 ai 40 euro in più sul trattamento pensionistico, ma questo è legato da molti fattori, attualmente in base a questo le mie sono considerazioni negative.e cioè..coefficienti di trasformazione più bassi rivisitati ogni due anni ....rivalutazione del montante contributivo legato sull'andamento del prodotto interno lordo degli ultimi cinque anni...e per ultimo... futura prossima armonizzazione del sistema pensionistico finora non attuata..per varie cose...ma da come ricordo la proposta del Ministro del Lavoro (attulamente in carica) era quella di penalizzare con una percentuale che variava dall'1 al 2 % sulla quota retributiva chi, a domanda, accedeva alla pensione prima di una certa età. (finora solo proposta)....quindi che dire......in futuro sinceramente non si potrà mai sapere quello che può avvenire....per me nel sistema misto o peggio purtroppo per chi rientra nel sistema completamente contributivo...è un bel problema..e non da poco.....trai le tue conclusioni.....ti saluto.....ziocarlo












2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori
======================================================================================


=====================================================================================
Ai sensi dell'art.24 del D-L-201/2011. Dal 1°gennaio2012, con riferimento alle anzianita'

=========================================================================================





Re: Pensione.






.....grazie Gino....grande come al solito............
.....per quanto riguarda il tuo consueto servizio domenicale istituzionale...
.....dovresti, secondo mio parere.....far applicare sulla soglia di casa di lei

il seguente motto : " in socrus

......tradotto....a casa della socera ce vengo pure volentieri ...ma sempre triste alla fine me ne devo da anna' ????..







Re: Pensione.
zica ha scritto:Mi stavo riposando,preparando psicologicamente per il mio consueto servizio istituzionale che
ogni domenica vado ad espletare.....
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ma all'Amico Zica non posso dire di no.-
.....grazie Gino....grande come al solito............
.....per quanto riguarda il tuo consueto servizio domenicale istituzionale...
.....dovresti, secondo mio parere.....far applicare sulla soglia di casa di lei![]()
il seguente motto : " in socrusdomus beatus venio....tristis ego digredior "
......tradotto....a casa della socera ce vengo pure volentieri ...ma sempre triste alla fine me ne devo da anna' ????..![]()
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Re: Pensione.
Riporto il contenuto del presente messaggio dell'INPS sperando che possa essere utile. Saluti
CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-5-2013 n. 8299
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 maggio 2013, n. 8299 (1).
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale in oggetto che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Circ. 14 marzo 2012, n. 37
Msg. 15 maggio 2012, n. 8381
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
CHIARIMENTI INPS RELATIVI AI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 21-5-2013 n. 8299
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 21 maggio 2013, n. 8299 (1).
Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale in oggetto che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Circ. 14 marzo 2012, n. 37
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D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
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