La lista si allunga. Cmq. anche qualche giornale della Puglia ha commentato la sentenza.
1) - sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale
Fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare.
2) - Ai sensi dell’art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l’obbligo per il militare di dare “sollecita” comunicazione al proprio Comando degli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
3) - Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell’indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.
4) - Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall’Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell’ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista.
Ricorso Accolto.
Nell'Arma non si vuole accettare che i tempi sono cambiati e speriamo che quanto prima passiamo sotto il Ministero dell'Interno.
Tutta l'intera vicenda potete leggerla qui sotto.
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N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2012, proposto da:
S. G., rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Santoro, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;
contro
Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, Ministero della Difesa, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 480/6 – 2011 – SP di prot. del 21 novembre 2011 emesso dalla Legione dei Carabinieri Puglia – Comando provinciale di Lecce, notificato in data 22 novembre 2011;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l’atto n. 185/6 di prot. del 12 agosto 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Santoro per il ricorrente e, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurisano impugna, unitamente all’atto presupposto d’irrogazione, il provvedimento di rigetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, avendo, in particolare, lo stesso omesso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa.
II. A sostegno del gravame deduce:
a) la violazione di legge per il ritardo con cui è stato dato corso al procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990, dell’art. 748, comma 5, lett. b) del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell’art. 97 Cost.;
b) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto, erroneità, contraddittorietà e genericità della motivazione, violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare e del principio di ragionevolezza.
III. Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 28 novembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
VI. Con i motivi di ricorso la parte lamenta, tra l’altro, il difetto di motivazione sostenendo che il caso all’esame non rientra tra le fattispecie contemplate dal comma 5 dell’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, le sole idonee a legittimare l’irrogazione della sanzione disciplinare, sicché l’Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti.
I motivi sono fondati.
VI.1. Ai sensi dell’art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l’obbligo per il militare di dare “sollecita” comunicazione al proprio Comando degli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
VI.2. Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio dell’evento in questione e sull’effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell’attività istituzionale.
VI.2.1. Come già statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 716 e 13 aprile 2010, n. 921), a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione (“gli eventi che possono avere riflessi sul servizio”), al di fuori delle ipotesi in cui l’incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all’Amministrazione chiarire in quali termini il fatto occorso al militare possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alla misura della tempestività della relativa comunicazione.
VI.2.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell’indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.
Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall’Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell’ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista (pag. 3, provvedimento n. 480/06, gravato).
Invero, la circostanza che tale legame non sia stato considerato, all’epoca, interferente con i compiti istituzionali rende ancor più pregnante l’esigenza di un obbligo motivazionale preciso e circostanziato in occasione del dato fattuale sopravvenuto, ovvero la candidatura.
Posto che la sanzione impugnata si fonda su un unico addebito - la mancata comunicazione di fatti considerati rilevanti per il servizio – ne consegue, nel caso di specie, l’insufficienza dei presupposti fattuali e giuridici a base del potere disciplinare, non essendo dedotta né provata proprio la presunta rilevanza della nuova circostanza fattuale sul regolare espletamento delle funzioni.
VI.2.3. Invero, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero, come nel caso di specie, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e sia inficiato da palese irrazionalità (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1982).
VI.2.4. Alla luce dei fatti descritti, il Collegio ritiene, in conclusione, che tale comunicazione, non interessando fatti che l’Amministrazione ha dimostrato essere rilevanti, non fosse dovuta e, pertanto, che la relativa l’omissione non potesse costituire il presupposto per applicare la sanzione del rimprovero.
VII. Tanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione impugnata, assorbite le ulteriori censure dedotte.
VIII. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese e competenze di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando
Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando
trasferimento ambito città.
1) - non è possibile escludere a priori possibili interferenze tra l’attività di vigilanza sugli alimenti in precedenza assegnatagli con quella (commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotto alimentari) svolta dalla società di cui la moglie è socia accomodataria ed egli stesso socio accomodante.
Ricorso RESPINTO
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Ecco alcuni passaggi della sentenza.
15/05/2013 201301097 Sentenza 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
OMISSIS
-) - è stato disposto il passaggio del carabiniere OMISSIS dal nucleo per la tutela della salute avente sede in ........ alla Stazione dei carabinieri di ......(stessa città),
-) - Preliminarmente occorre considerare come, in relazione ai dipendenti delle forze armate e del settore della pubblica sicurezza, l'Amministrazione è dotata di un ampio potere discrezionale, la cui estensione si giustifica in considerazione dei particolari interessi di civile convivenza, la tutela dei quali prevale sulle esigenze individuali dei singoli dipendenti.
-)- Occorre, inoltre, rilevare come, per giurisprudenza consolidata, per trasferimento si deve intendere il movimento da un comune, sede dell'ufficio o reparto o istituto dove il dipendente presta servizio, ad altro comune, nel quale si trova l'ufficio, il reparto o l'istituto di destinazione.
-) - Non rientra, invece, nel concetto di trasferimento ad altra sede il mero spostamento, qual è quello in esame, in altro ufficio, reparto o istituto, che si trova nel medesimo comune, spostamento che integra una semplice modalità organizzativa del servizio all'interno di una medesima città. (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22 febbraio 2008, n. 876, T.A.R. Toscana, sez. I, 24 aprile 2007, n. 696).
OMISSIS
-) - Tutto ciò per non dire la decisione dell’Amministrazione di affidare al ricorrente mansioni diverse non risulta irragionevole, atteso che non è possibile escludere a priori possibili interferenze tra l’attività di vigilanza sugli alimenti in precedenza assegnatagli con quella (commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotto alimentari) svolta dalla società di cui la moglie è socia accomodataria ed egli stesso socio accomodante.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2013
1) - non è possibile escludere a priori possibili interferenze tra l’attività di vigilanza sugli alimenti in precedenza assegnatagli con quella (commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotto alimentari) svolta dalla società di cui la moglie è socia accomodataria ed egli stesso socio accomodante.
Ricorso RESPINTO
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Ecco alcuni passaggi della sentenza.
15/05/2013 201301097 Sentenza 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
OMISSIS
-) - è stato disposto il passaggio del carabiniere OMISSIS dal nucleo per la tutela della salute avente sede in ........ alla Stazione dei carabinieri di ......(stessa città),
-) - Preliminarmente occorre considerare come, in relazione ai dipendenti delle forze armate e del settore della pubblica sicurezza, l'Amministrazione è dotata di un ampio potere discrezionale, la cui estensione si giustifica in considerazione dei particolari interessi di civile convivenza, la tutela dei quali prevale sulle esigenze individuali dei singoli dipendenti.
-)- Occorre, inoltre, rilevare come, per giurisprudenza consolidata, per trasferimento si deve intendere il movimento da un comune, sede dell'ufficio o reparto o istituto dove il dipendente presta servizio, ad altro comune, nel quale si trova l'ufficio, il reparto o l'istituto di destinazione.
-) - Non rientra, invece, nel concetto di trasferimento ad altra sede il mero spostamento, qual è quello in esame, in altro ufficio, reparto o istituto, che si trova nel medesimo comune, spostamento che integra una semplice modalità organizzativa del servizio all'interno di una medesima città. (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22 febbraio 2008, n. 876, T.A.R. Toscana, sez. I, 24 aprile 2007, n. 696).
OMISSIS
-) - Tutto ciò per non dire la decisione dell’Amministrazione di affidare al ricorrente mansioni diverse non risulta irragionevole, atteso che non è possibile escludere a priori possibili interferenze tra l’attività di vigilanza sugli alimenti in precedenza assegnatagli con quella (commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotto alimentari) svolta dalla società di cui la moglie è socia accomodataria ed egli stesso socio accomodante.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2013
Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando
Per orientamento
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1) - sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
2) - L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del OMISSIS dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente.
IL TAR precisa:
3) - Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
3.1.) - Il ricorso, in parte qua, è fondato.
3.2.) - E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
4) - La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico.
4.1) - L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
5) - Come dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.
6) - Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.
7) - Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Ricorso Accolto.
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06/06/2014 201403158 Sentenza 6
N. 03158/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci, n. 10;
contro
Ministero della Difesa, Regione Carabinieri Campania, OMISSIS di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della nota prot. …./2007, notificata al ricorrente in data 29.10.2007, con cui il Comandante del OMISSIS dei Carabinieri di Napoli in riscontro al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 2.8.2007 con il quale lo stesso impugnava la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice a lui inflitta con provvedimento n. …./2007, rigettava il ricorso gerarchico perché inammissibile in quanto presentato dall’avvocato difensore del maresciallo OMISSIS, in suo nome e per suo conto, e non direttamente dall’interessato;
b) del provvedimento prot. Arma …./2007, con cui la Regione Carabinieri Campania – Compagnia di OMISSIS ha inflitto nei confronti del Maresciallo OMISSIS la sanzione disciplinare della consegna per la durata di gg. 3;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo OMISSIS, in servizio presso il Comando Stazione OMISSIS, con la qualità di specializzato comandante di motovedetta ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli in data 10 luglio 2007 per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del OMISSIS dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente.
Premette il ricorrente:
- di aver presentato in data 28 marzo 2007 denuncia orale alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per fatti attinenti all’organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti;
- di aver integrato detta denuncia in data 18 aprile 2007 segnalando possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione di OMISSIS in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di OMISSIS.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
Il ricorso, in parte qua, è fondato.
E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
A tale stregua, il ricorso deve essere accolto in accoglimento della asseorbenete specifica censura con la quale si sostiene che il ricorso è stato presentato direttamente dal maresciallo OMISSIS e, per l’effetto, l’impugnata decisione gerarchica deve essere annullata.
Ciò posto, il collegio osserva che la giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte 5.6.2009, n. 1601), condivisa dal Collegio riconosce al Giudice amministrativo adito su ricorso avverso il decreto decisorio del ricorso gerarchico, il potere di esaminare, in caso di accoglimento del gravame avverso al decisione gerarchica, direttamente il provvedimento fatto oggetto di ricorso in via amministrativa, allorché siano state riproposte in sede di ricorso al TAR avverso il decreto decisorio del gravame gerarchico o amministrativo, anche le censure svolte contro il provvedimento originario, peraltro qui espressamente reimpugnato.
Nel merito, oggetto della presente controversia è la legittimità o meno della sanzione disciplinare della consegna per giorni 3 comminata dal Comandante della Compagnia di OMISSIS al ricorrente per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
Nel merito il ricorso è fondato.
La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico. L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
Con la denuncia presentata alla Procura Militare il ricorrente ha segnalato delle circostanze id est delle anomalie nell’organizzazione dei servizi navali (segnatamente l’impiego di personale non specializzato sulla motovedette e un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima) che nella sua prospettiva integrano gli estremi del reato.
A prescindere dall’effettiva veridicità delle circostanze segnalate all’autorità giudiziaria (veridicità che non è oggetto dell’instaurato procedimento disciplinare che, come detto, ha come unico presupposto la violazione delle disposizioni regolamentari citate) è evidente che il ricorrente ha esercitato un diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi. Come dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico. Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati. Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Evidente, per le ragioni che precedono, che rivestono carattere assorbente, l’illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l’amministrazione.
Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto anche in parte qua e, per l’effetto, deve essere annullata anche la impugnata sanzione disciplinare.
La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati
b) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
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1) - sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
2) - L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del OMISSIS dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente.
IL TAR precisa:
3) - Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
3.1.) - Il ricorso, in parte qua, è fondato.
3.2.) - E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
4) - La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico.
4.1) - L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
5) - Come dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.
6) - Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.
7) - Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Ricorso Accolto.
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06/06/2014 201403158 Sentenza 6
N. 03158/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci, n. 10;
contro
Ministero della Difesa, Regione Carabinieri Campania, OMISSIS di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della nota prot. …./2007, notificata al ricorrente in data 29.10.2007, con cui il Comandante del OMISSIS dei Carabinieri di Napoli in riscontro al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 2.8.2007 con il quale lo stesso impugnava la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice a lui inflitta con provvedimento n. …./2007, rigettava il ricorso gerarchico perché inammissibile in quanto presentato dall’avvocato difensore del maresciallo OMISSIS, in suo nome e per suo conto, e non direttamente dall’interessato;
b) del provvedimento prot. Arma …./2007, con cui la Regione Carabinieri Campania – Compagnia di OMISSIS ha inflitto nei confronti del Maresciallo OMISSIS la sanzione disciplinare della consegna per la durata di gg. 3;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo OMISSIS, in servizio presso il Comando Stazione OMISSIS, con la qualità di specializzato comandante di motovedetta ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli in data 10 luglio 2007 per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del OMISSIS dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente.
Premette il ricorrente:
- di aver presentato in data 28 marzo 2007 denuncia orale alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per fatti attinenti all’organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti;
- di aver integrato detta denuncia in data 18 aprile 2007 segnalando possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione di OMISSIS in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di OMISSIS.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
Il ricorso, in parte qua, è fondato.
E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
A tale stregua, il ricorso deve essere accolto in accoglimento della asseorbenete specifica censura con la quale si sostiene che il ricorso è stato presentato direttamente dal maresciallo OMISSIS e, per l’effetto, l’impugnata decisione gerarchica deve essere annullata.
Ciò posto, il collegio osserva che la giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte 5.6.2009, n. 1601), condivisa dal Collegio riconosce al Giudice amministrativo adito su ricorso avverso il decreto decisorio del ricorso gerarchico, il potere di esaminare, in caso di accoglimento del gravame avverso al decisione gerarchica, direttamente il provvedimento fatto oggetto di ricorso in via amministrativa, allorché siano state riproposte in sede di ricorso al TAR avverso il decreto decisorio del gravame gerarchico o amministrativo, anche le censure svolte contro il provvedimento originario, peraltro qui espressamente reimpugnato.
Nel merito, oggetto della presente controversia è la legittimità o meno della sanzione disciplinare della consegna per giorni 3 comminata dal Comandante della Compagnia di OMISSIS al ricorrente per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
Nel merito il ricorso è fondato.
La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico. L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
Con la denuncia presentata alla Procura Militare il ricorrente ha segnalato delle circostanze id est delle anomalie nell’organizzazione dei servizi navali (segnatamente l’impiego di personale non specializzato sulla motovedette e un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima) che nella sua prospettiva integrano gli estremi del reato.
A prescindere dall’effettiva veridicità delle circostanze segnalate all’autorità giudiziaria (veridicità che non è oggetto dell’instaurato procedimento disciplinare che, come detto, ha come unico presupposto la violazione delle disposizioni regolamentari citate) è evidente che il ricorrente ha esercitato un diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi. Come dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico. Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati. Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Evidente, per le ragioni che precedono, che rivestono carattere assorbente, l’illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l’amministrazione.
Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto anche in parte qua e, per l’effetto, deve essere annullata anche la impugnata sanzione disciplinare.
La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati
b) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
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