Nelle forze armate ad ordinamento militare sussiste l'istituto delle note caratteristiche. I militari copiosamente reagiscono a giudizi caratteristici negativi con lo strumento del ricorso al TAR (c'è una gran mole di giurisprudenza amministrativa sull'argomento) essento questi giudizi caratteristici atti amministrativi.
Nella Polizia Municipale l'istituto della nota caratteristica di diritto amministrativo non esiste prima di tutto perchè attualmente il rapporto di servizio nella Polizia Municipale ricade nell'area dei rappordi contrattualizzati privatizzati ex art 2 commi 2 e 3 D.Lgs 165/2001 e poi perchè la Polizia Municipale non è un corpo militare.
Mi sembra che nella prassi è ammesso che il dirigente o il responsabile di servizio possa in applicazione di contratti colettivi fare limitate valutazioni sul merito del singolo agente di Polizia Municipale solo al fine di selezionare i soggetti che si meritino l'attribuzione di elementi variabili integrativi della retribuzione, e quindi si tratterebbe di valutazioni piuttosto neutre che dovrebbero registrare gli elementi di merito individuale quando sussistono ma non dovrebbero registrare gli elementi di demerito individuale.
Se un responsabile di Polizia Municipale tutta d'un tratto si sentisse investito del potere (inesistente) di emanare note caratteristiche fitte di giudizi negativi sulla persona del singolo agente o comunque ufficiale subordinato e sul modo di adempiere le sue mansioni alla maniera delle note caratteristiche praticate dai militari, e se diffondesse queste note caratteristiche al Sindaco e al Responsabile comunale del Personale...potrebbe integrarsi, a causa della mancanza di causa di giustificazione, un caso di diffamazione lavorativa o comunque di illecito civile per danno alla reputazione lavorativa?
In particolare un tal modo di operare non sarebbe un sopruso bell'e buono dal momento che una tale tipologia di pseudo note caratteristiche non potrebbe essere facilmente giustiziabile? Azzardo risposte a spanne ma secondo me l'impugnativa al TAR di tali pseudonotecaratteristiche sarebbe preclusa dal fatto che non sarebbero atti amministrativi , ma atti interni gestionali privatistici, versandosi in regime di pubblico impiego privatizzato, mentre forse sarebbe al più configurabile, proprio per l'assenza di cause di giustificazione di pseudo-note caratterisiche come quelle in argomento, un azione per danni civili derivanti da lesione alla reputazione profesionale presso il giudice del lavoro ordinario con tutti i problemi di consueta lunghezza dei processi civili e di prova della fattispecie danosa civilistica che dovrebbe estendersi anche alla prova della conseguenza dannosa morale e patrimoniale...; la semplice querela per diffamazione fatta dall'agente al suo superiore in caso di pendenza di rapporto di lavoro potrebbe essere poi interpretata, secondo i parametri civilistici, come oggettiva e insuperabile impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro e della convivenza lavorativa con conseguente possibilità di licenziamento per giusta causa.
C'è giurisprudenza che definisca i termini del problema qui prospettato?
pseudo-note caratteristiche nella Polizia Municipale
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: pseudo-note caratteristiche nella Polizia Municipale
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
La sua richiesta contiene infinite domande, ma pare da un presupposto errato: la non giustiziabilità dei rapporti civilistici che legano la polizia municipale e l'amministazione di appartenenza.
Per sua fortuna, è tutto il contrario e deve considerare una fortuna la circostabnza che ilgiudice naturale sia quello ordinario e non quello amministrativo.
Ciò non solo per i più ridotti tempi di giudizio, ma anche per la tendenziale maggiore terzietà del giudice ordinario.
tanto premesso, nel caso che lei espone potrebbe senz'altro configurarsi una diffamazione, ma non conoscendo il caso concreto posso solo rinviarla ad un legale che possa esaminare (entro tre mesi dai fatti) l'esatto svolgimento dei fatti.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Per sua fortuna, è tutto il contrario e deve considerare una fortuna la circostabnza che ilgiudice naturale sia quello ordinario e non quello amministrativo.
Ciò non solo per i più ridotti tempi di giudizio, ma anche per la tendenziale maggiore terzietà del giudice ordinario.
tanto premesso, nel caso che lei espone potrebbe senz'altro configurarsi una diffamazione, ma non conoscendo il caso concreto posso solo rinviarla ad un legale che possa esaminare (entro tre mesi dai fatti) l'esatto svolgimento dei fatti.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: pseudo-note caratteristiche nella Polizia Municipale
Messaggio da Publius »
Egr. Avv. CArtaGiorgio Carta ha scritto:La sua richiesta contiene infinite domande, ma pare da un presupposto errato: la non giustiziabilità dei rapporti civilistici che legano la polizia municipale e l'amministazione di appartenenza.
Per sua fortuna, è tutto il contrario e deve considerare una fortuna la circostabnza che ilgiudice naturale sia quello ordinario e non quello amministrativo.
Ciò non solo per i più ridotti tempi di giudizio, ma anche per la tendenziale maggiore terzietà del giudice ordinario.
tanto premesso, nel caso che lei espone potrebbe senz'altro configurarsi una diffamazione, ma non conoscendo il caso concreto posso solo rinviarla ad un legale che possa esaminare (entro tre mesi dai fatti) l'esatto svolgimento dei fatti.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
la ringrazio dell'attenzione.
Purtroppo sono pessimista sulla effettività di tutela innanzi al giudice civile ordinario. Vedo che anche Lei ha consigliato in pratica l'esercizio della querela in sede penale (se bene ho colto la sua allusione ai 90 gg. dal fatto per poter studiare l'ipotesi di diffamazione). Nella mia prima domanda comunque non dicevo che i rapporti tra un agente di Polizia Municipale e la sua amministrazione non sono mai giustiziabili presso il giudice civile del lavoro, semplicemente sottolineavo che nel caso da me prospettato il giudizio presso il giudice civile del lavoro presentava molte difficoltà; ma chiarisco meglio.
Il giudice civile del lavoro che è giudice dei diritti soggettivi ma non degli interessi legittimi può considerare gli atti gestionali, assunti come nocivi, del rapporto di servizio privatizzato al più come condotte del datore di lavoro che integrino un illecito civile contrattuale ex 2087 cc o extracontrattuale ex 2043 cc. a seconda della causa petendi.
E non si può ricorrere al giudice civile del lavoro solo ed esclusivamente per chiedere l'annullamento di un ordine di servizio ritenuto "illegittimo" assunto come atto gestionale privatistico. Il giudice civile del lavoro e la Cassazione civile sezione lavoro mi risulta abbiano sempre affermato che il giucice civile del lavoro non può avere cognizione di interessi legittimi che si assumano lesi da atti gestionali privatistici.
Per ciò dolersi utilmente dal giudice civile del lavoro di atti gestionali privatistici come delle pseudo.note caratteristiche ingiustamente denigratorie significa in pratica impostare una causa petendi di illecito civile chiedendo il risarcimento delle conseguenze danose..che devono essere specificamente dimostrate...es mancata progressione economica ..prova che le affermazioni denigratorie si sono propalate a colleghi di lavoro o addirittura all'utenza stradale.... insomma significa impostare un giudizio difficile e lungo (dalle mie parti i processi civili di lavoro in primo grado durano in media 5 anni) che non ha praticamente nessuna efficacia deterrente verso il datore di lavoro pubblico (mi creda chi non risponde con soldi suoi, salvo ennesimi giudizi in via di regresso, solitamente è tentato di usare l'arma del mobbing verso chi osa rivolgersi al giudice civile ordinario, seppur giudice del Lavoro) .
Per questo forse è il caso di rimpiangere per problemi come quello in argomento la perdita della possibilità di un giudizio di TAR (dalle mie parti la sentenza di primo grado arriva di solito entro l'anno se non ci si è scordati l'istanza di fissazione udienza e l'istanza di prelievo) rivolto al mero annullamento della nota caratteristica-illegittima; anche senza risarcimento del danno, la dignità e le condizioni di lavoro sarebbero prontamente ripristinate dall'"annullamento" tempestivo di note caratteristiche denigratorie
Re: pseudo-note caratteristiche nella Polizia Municipale
Messaggio da Ponziano »
Publius ha ragione!!
Anche io nella polizia municipale ho avuto un problema del genere....ho fatto causa persso il giudice del lavoro per danni civili da diffamazione e lesione della reputazione professionale dipesi da "pseudo note caratteristiche" di contenuto diffamatorio che lungi dal riportare valutazioni anodine si spingevano a dire che facevo incidenti stradali con l'auto di servizio, a alludere che causavo di mia iniziativa liti con la cittadinanza a e altre falsità che sputtanavano la mia competenza lavorativa (che non riporto) .....addirittura tali pseudo note sono state portate all'attenzione di organi comunali incompetenti alla gestione del rapporto di lavoro: "Giunta comunale" e "Sindaco" che come noto non hanno pià competenze gestionali e meno che mai di gestione dei rapporti di lavoro dopo la legge bassanini del 59 del 1997.
Pure io ho evitato la querela penale per diffamazione, primo perchè tutti gli avvocati che ho incontrato dalle mie parti, chissà come mai, si rifiutavano sistematicamente di assistere una causa penale contro un responzabile di polizia municipale che ha abusato di tali preudonote caratteristiche..e poi perchè tutti mi dicevano che una querela penale contro un capo ufficio autorizzava l'amministrazione di dipendenza a licenziarmi per giusta causa; intendendosi la giusta causa come fatto assolutamente incompatibile con ogni relazione lavorativa necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tanto per fare esempi ho prodotto al giudice del lavoro di quel processo attestazioni di compagnie assicurative e dell'isvap che dichiarano che negli anni in cui io guidavo l'auto di servizio del mio comune nessun sinistro è mai stato risarcito per sinistri relativi a quell'auto. Ho prodotto relazioni di servizio di miei colleghi che attestano effettiva "ambientalità" difficile e di contrasto contro la polizia municipale di quel comune....Ho prodotto addirittura la lettera di scuse indirizzata per conoscenza ai carabinieri di un tizio che è stato condannato per avermi minacciato e che ha scritto "mi scuso perchè ho agito per errore e perchè influenzato dall'ambiente, visto che un tuo collega grosso con la divisa diceva in piazza con me presente che avrebbe fatto di tutti per mandarti via perchè non gli piacevi"
Il Giudice del lavoro ha ammesso la lettera di scuse, ma non ha ammesso il teste di riferimento (il condanato che si era scusato) ha comunque fatto intendere che nel processo civile le dichiarazioni scritte dei terzi hanno al massimo un valore indiziario, e dulcis in fundo il comune sta facendo testimoniare dal giudice del lavoro i suoi impiegati più servili per provare l'eccezione di verità sui datti diffamatori attribuitimi con quelle pseudo note caratteristiche...con testi sconclusionati che dicono "non mi ricordo chi fossero i cittadini che si lamentavano del ricorrente....e non ho mai visto i fatti che ispiravano le lamentele..però mi hanno detto che si lamentavano..." o ancora "si.. ha rischiato di causare incidenti...ma non mi ricordo né dove né quando"...
E un avvocato mi ha già fatto sapere che presso il giudice civile ordinario la prova si fa col criterio del "più probabile che non" per cui il giudice del mio processo potrebbe anche ritenere fondata l'eccezione di verità del resistente semplicemente ritenendo che tutto sommato i testi hanno registrato una qualche genericissima mia inettitudine alla guida o alla relazione umana.....(e taccio sulle altre cose che hanno scritto nelle mie pseudo note caratteristiche)
Ecco la bella conquista della privatizzazione dei rapporti di servizio nella polizia municipale....testi gerarchicamente influenzati che possono testimoniare sulla verità delle pseudo note caratteristiche di diritto privato che non sono ricorribili al TAR..
COME NOTO davanti al TAR invece non è mai ammessa la prova testimoniale
Altra bella conquista...un rito del lavoro che risente di un diritto civile all'italiana studiato forse per le pretese di banche e assicurazioni ma che che ha un sistema della prova del tutto carente e inadeguato alla pretese delle persone normali (esempio: scarso o nullo valore attribuito alle dichiarazioni documentali dei terzi che non provengano cioè dalle parti in causa e totale assenza di ogni criterio scritto di attendibilità nella valutazione dei testi).
Cortesi Saluti
Anche io nella polizia municipale ho avuto un problema del genere....ho fatto causa persso il giudice del lavoro per danni civili da diffamazione e lesione della reputazione professionale dipesi da "pseudo note caratteristiche" di contenuto diffamatorio che lungi dal riportare valutazioni anodine si spingevano a dire che facevo incidenti stradali con l'auto di servizio, a alludere che causavo di mia iniziativa liti con la cittadinanza a e altre falsità che sputtanavano la mia competenza lavorativa (che non riporto) .....addirittura tali pseudo note sono state portate all'attenzione di organi comunali incompetenti alla gestione del rapporto di lavoro: "Giunta comunale" e "Sindaco" che come noto non hanno pià competenze gestionali e meno che mai di gestione dei rapporti di lavoro dopo la legge bassanini del 59 del 1997.
Pure io ho evitato la querela penale per diffamazione, primo perchè tutti gli avvocati che ho incontrato dalle mie parti, chissà come mai, si rifiutavano sistematicamente di assistere una causa penale contro un responzabile di polizia municipale che ha abusato di tali preudonote caratteristiche..e poi perchè tutti mi dicevano che una querela penale contro un capo ufficio autorizzava l'amministrazione di dipendenza a licenziarmi per giusta causa; intendendosi la giusta causa come fatto assolutamente incompatibile con ogni relazione lavorativa necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tanto per fare esempi ho prodotto al giudice del lavoro di quel processo attestazioni di compagnie assicurative e dell'isvap che dichiarano che negli anni in cui io guidavo l'auto di servizio del mio comune nessun sinistro è mai stato risarcito per sinistri relativi a quell'auto. Ho prodotto relazioni di servizio di miei colleghi che attestano effettiva "ambientalità" difficile e di contrasto contro la polizia municipale di quel comune....Ho prodotto addirittura la lettera di scuse indirizzata per conoscenza ai carabinieri di un tizio che è stato condannato per avermi minacciato e che ha scritto "mi scuso perchè ho agito per errore e perchè influenzato dall'ambiente, visto che un tuo collega grosso con la divisa diceva in piazza con me presente che avrebbe fatto di tutti per mandarti via perchè non gli piacevi"
Il Giudice del lavoro ha ammesso la lettera di scuse, ma non ha ammesso il teste di riferimento (il condanato che si era scusato) ha comunque fatto intendere che nel processo civile le dichiarazioni scritte dei terzi hanno al massimo un valore indiziario, e dulcis in fundo il comune sta facendo testimoniare dal giudice del lavoro i suoi impiegati più servili per provare l'eccezione di verità sui datti diffamatori attribuitimi con quelle pseudo note caratteristiche...con testi sconclusionati che dicono "non mi ricordo chi fossero i cittadini che si lamentavano del ricorrente....e non ho mai visto i fatti che ispiravano le lamentele..però mi hanno detto che si lamentavano..." o ancora "si.. ha rischiato di causare incidenti...ma non mi ricordo né dove né quando"...
E un avvocato mi ha già fatto sapere che presso il giudice civile ordinario la prova si fa col criterio del "più probabile che non" per cui il giudice del mio processo potrebbe anche ritenere fondata l'eccezione di verità del resistente semplicemente ritenendo che tutto sommato i testi hanno registrato una qualche genericissima mia inettitudine alla guida o alla relazione umana.....(e taccio sulle altre cose che hanno scritto nelle mie pseudo note caratteristiche)
Ecco la bella conquista della privatizzazione dei rapporti di servizio nella polizia municipale....testi gerarchicamente influenzati che possono testimoniare sulla verità delle pseudo note caratteristiche di diritto privato che non sono ricorribili al TAR..
COME NOTO davanti al TAR invece non è mai ammessa la prova testimoniale
Altra bella conquista...un rito del lavoro che risente di un diritto civile all'italiana studiato forse per le pretese di banche e assicurazioni ma che che ha un sistema della prova del tutto carente e inadeguato alla pretese delle persone normali (esempio: scarso o nullo valore attribuito alle dichiarazioni documentali dei terzi che non provengano cioè dalle parti in causa e totale assenza di ogni criterio scritto di attendibilità nella valutazione dei testi).
Cortesi Saluti
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