causa di servizio

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aiuto88

causa di servizio

Messaggio da aiuto88 »

lo sapevo mi hanno appena bocciato la causa di servizio ,ora farò ricorso al Tar ,ma sono preoccupato
perchè ho paura che ora mi tolgono i soldi dal 12° mese al 16° speriamo di no ,almeno questo .
Detto questo volevo sapere se ci sono delle possibilità di vincere il ricorso oppure meglio che risparmio altri soldini .Premetto che nel verbale del Comitato di Verifica hanno omesso praticamente il verbale di riforma e fanno solo riferimento al verbale della visita alla cmo dal quale si evince che la patologia al momento era NON STABILIZZATA e questo è veritiero. Voglio specificare che all'atto dell'emissione del verbale il sottoscritto era ancora a disposizione della CMO di ROMA per la stessa patologia della causa di servizio fino ad arrivare al giorno della riforma dove praticamente venivo riformato con una tab 6 /A
a VITA NON SUSCETTIBILE DI MIGLIORAMENTO ora credo che la CMO di Roma abbia inviato solo il verbale della visita senza attendere la chiusura del fatto. vorrei impugnare il tutto per far valere i miei diritti .
vorrei un aiiuto chiedendo se c'è qualche avvocato tramite sindacato o qualche associazione che può farmi fare il ricorso magari risparmiando qualcosa oppure non ne vale la pena . scusate per chè ni sono dilungato ulteriormente ma trattasi amio avviso di un ennesima infamità che3 mi fanno dopo 33 anni di servizio ciao e grazie a chi vorrà rispondermi .


simoncinibart
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Re: causa di servizio

Messaggio da simoncinibart »

Potresti chiedere il riesame entro 10 giorni dalla comunicazione prima di andare al Tar.
aiuto88

Re: causa di servizio

Messaggio da aiuto88 »

ciao simoncinibart grazie per la celere risposta ,ti volevo chiedere in che cosa consiste il riesame ? come mai sul decreto è riportato solo il ricorso al TAR e al presidente della repubblica?
grazie e ciao
simoncinibart
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Re: causa di servizio

Messaggio da simoncinibart »

Molti non lo sanno e l'Amministrazione gioca su questo. E un diritto dell'utente che può proporre il riesame della pratica logicamente con motivi aggiunti o con la specifica relazione di un medico legale attinente logicamente alla causa di servizio ed al servizio svolto dell'interessato.
Il riesame và chiesto entro dieci giorni dalla notifica del decreto di diniego.
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Guardate con quale tecnica e facilità bocciano i ricorsi ai PolPen.

Questa sentenza personalmente mi lascia allarmato.


- ) - “lievi manifestazioni di ansia reattiva situazionale”

1) - Dopo avere esposto la natura e la tipologia delle mansioni cui è stato addetto negli anni, tutte particolarmente gravose e complesse, il sig. OMISSIS lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato deducendo la mancata considerazione di tutti i fattori connessi alla peculiarità della sua situazione lavorativa e della loro sicura efficacia causale rispetto alla nevrosi da cui è risultato affetto; e contesta la correttezza del parere del Comitato di verifica, che non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di continua conflittualità in cui è stata svolta l’attività lavorativa.

2) - Occorre premettere che gli artt. 6 -10, d.P.R. n. 461 del 2001, hanno dettato un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze tra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso C.P.P.O.) assegnando:

- alla prima il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili,

- mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.

- Ne consegue che è solo al detto Comitato che spetta il giudizio in ordine all'esistenza del rapporto eziologico tra infermità lamentata dal ricorrente e attività lavorativa.

Il TAR precisa altresì:

3) - Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili allo statuto del corpo di appartenenza dell’odierno ricorrente.

4) - L'elenco di attività svolte dal ricorrente – come indicate in ricorso - è perfettamente coerente con le finalità istituzionali del corpo di appartenenza e non denuncia alcun elemento di particolare straordinarietà nel servizio prestato dall'interessato, né lo svolgimento di funzioni in condizioni anomale, capaci di avere un ruolo nel determinismo delle infermità lamentate.

Il resto leggetelo qui sotto.

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02/05/2013 201304376 Sentenza 1Q


N. 04376/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2009, proposto da:
OMISSIS., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Tirelli, Silvia Bissa, Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in Roma, via degli Scipioni, 252;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Casa Circondariale Ferrara;

per l'annullamento
del decreto della Direzione Generale del Personale, in data 30 agosto 2008, con il quale è stato denegato il riconoscimento da causa di servizio della infermità “lievi manifestazioni di ansia reattiva”;
degli atti connessi e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, agente di Polizia Penitenziaria che prestato servizio presso diverse case circondariali italiane, premesso di avere presentato in data 31 marzo 2000 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “lievi manifestazioni di ansia reattiva situazionale”, come accertata dalla Commissione Medica di Bologna con verbale in data 8 aprile 2005, impugna la determinazione negativa indicata in epigrafe, adottata sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 29 novembre 2007.

Dopo avere esposto la natura e la tipologia delle mansioni cui è stato addetto negli anni, tutte particolarmente gravose e complesse, il sig. OMISSIS lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato deducendo la mancata considerazione di tutti i fattori connessi alla peculiarità della sua situazione lavorativa e della loro sicura efficacia causale rispetto alla nevrosi da cui è risultato affetto; e contesta la correttezza del parere del Comitato di verifica, che non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di continua conflittualità in cui è stata svolta l’attività lavorativa.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 24 gennaio 2013 la causa è stata rimessa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che gli artt. 6 -10, d.P.R. n. 461 del 2001, hanno dettato un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze tra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso C.P.P.O.) assegnando alla prima il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili, mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.

Ne consegue che è solo al detto Comitato che spetta il giudizio in ordine all'esistenza del rapporto eziologico tra infermità lamentata dal ricorrente e attività lavorativa.

Inoltre, il Collegio osserva che nelle procedure aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente e l'eventuale liquidazione dell'equo indennizzo, le valutazioni formulate del Comitato di verifica sono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere censurate in sede di legittimità solo in presenza di ipotesi di conclamata irrazionalità del giudizio.

Consolidata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico-legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, siano caratterizzati da un'amplissima discrezionalità tecnica; il che limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull'intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (cfr. , da ultimo, Tar Liguria II 17 settembre 2012 n. 1169).

Parte ricorrente ha dedotto, più in particolare, di avere svolto innumerevoli servizi gravosi , in ambienti di lavoro ristretti e con turni molto lunghi, rappresentando che detti servizi sono stati espletati in condizioni di continua conflittualità con i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza continua, con esposizione ad alto rischio connesso al servizio di istituto, che avrebbero influito sulla insorgenza delle su descritte patologie psicologiche .

Il Collegio osserva che tutte le predette attività di servizio dedotte sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili allo statuto del corpo di appartenenza dell’odierno ricorrente.

L'elenco di attività svolte dal ricorrente – come indicate in ricorso - è perfettamente coerente con le finalità istituzionali del corpo di appartenenza e non denuncia alcun elemento di particolare straordinarietà nel servizio prestato dall'interessato, né lo svolgimento di funzioni in condizioni anomale, capaci di avere un ruolo nel determinismo delle infermità lamentate.

La motivazione del decreto impugnato appare, d'altronde, analizzare in dettaglio l'eziologia delle infermità lamentate dal ricorrente e l'incidenza anche di tipo concausale che può essere stata prodotta dalle (ordinarie) attività di servizio espletate dal ricorrente, pervenendo ad una valutazione finale di non dipendenza da causa di servizio, che appare immune dalle censure di superficiale vaglio formulate dalla difesa dell'interessato.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.

Considerata la natura della controversia, le spese di causa possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
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