Restituzione somme versate alla Cassa Ufficiali

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Restituzione somme versate alla Cassa Ufficiali

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Chissà se nelle stesse condizioni ci sono altri ricorrenti. Aspettiamo cmq..-

restituzione delle somme versate durante il loro rapporto di impiego militare alla Cassa Ufficiali della Marina Militare o in alternativa ................

1) - I ricorrenti – che hanno prestato servizio nella Marina Militare quali Ufficiali in servizio permanente per oltre dieci anni e successivamente (a seguito di giudizio di inidoneità al servizio attivo per infermità) sono stati posti in congedo e transitati nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999.

Ricorso respinto.

Per comprendere meglio vi invito ha leggere qui sotto.

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30/04/2013 201300997 Sentenza 3


N. 00997/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2012, proposto da:
G. L., L. T. G. G., P. A., rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme versate durante il loro rapporto di impiego militare alla Cassa Ufficiali della Marina Militare, con interessi e rivalutazione monetaria del credito; in subordine ed in alternativa, del diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione, ai sensi della Legge 7 Febbraio 1929 n° 79, mediante trasferimento dell’importo dei predetti contribuiti versati dalla Cassa Ufficiali della Marina all’I.N.P.S.; in estremo subordine ed in alternativa, del diritto alla sommatoria dei periodi di iscrizione alle diverse gestioni e di percepire, da ciascun Ente previdenziale, in base al criterio del pro rata, una quota della prestazione pensionistica proporzionata al periodo contributivo;
e per la condanna in tal senso della Cassa Ufficiali della Marina Militare (ora Cassa di Previdenza delle Forze Armate) e del Ministero della Difesa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 Febbraio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti F. Terranova, in sostituzione di Laura Lieggi, e l'avv.to dello Stato Gabriella Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I tre ricorrenti – che hanno prestato servizio nella Marina Militare quali Ufficiali in servizio permanente per oltre dieci anni e successivamente (a seguito di giudizio di inidoneità al servizio attivo per infermità) sono stati posti in congedo e transitati nel ruolo dei dipendenti civili del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999 – chiedono l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate durante il loro rapporto di impiego militare alla Cassa Ufficiali della Marina Militare (pari, rispettivamente, ad € 5.437,00 per il Sig. G. L., ad € 8.378,00 per il Sig. L. T. G. G. e ad € 10.086,00 per il Sig. P. A.), con interessi e rivalutazione monetaria del credito. In subordine ed in alternativa, chiedono l’accertamento del diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione, ai sensi della Legge 7 Febbraio 1929 n° 79, mediante trasferimento dell’importo dei predetti contribuiti versati dalla Cassa Ufficiali della Marina all’I.N.P.S.. In estremo subordine ed in alternativa, chiedono l’accertamento del diritto alla sommatoria dei periodi di iscrizione alle diverse gestioni e di percepire, da ciascun Ente previdenziale, in base al criterio del pro rata, una quota della prestazione pensionistica proporzionata al periodo contributivo.

Chiedono, altresì, la condanna in tal senso della Cassa Ufficiali della Marina Militare (ora Cassa di Previdenza delle Forze Armate) e del Ministero della Difesa.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi.

1) Erronea interpretazione della Legge n° 1015 del 1934 e ss.mm. ed, in subordine, erronea interpretazione dell’art. 6 della Legge n° 1015 del 1934 e ss.mm. per violazione degli artt. 3 e 35 Costituzione – Restituzione delle somme versate.

2) Ricongiunzione dei periodi di contribuzione ai sensi della Legge 7 Febbraio 1929 n° 79.

3) In alternativa, diritto al cumulo dei periodi di iscrizione alle diverse gestioni ex art. 1 Decreto Legislativo n° 184/1997.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 Febbraio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

E’ necessario premettere – in punto di fatto – che gli odierni ricorrenti hanno, in precedenza, avanzato istanza alla ex Cassa Ufficiali della Marina Militare tendente ad ottenere la liquidazione dell’indennità supplementare, ex art. 6 della Legge 14 Giugno 1934 n° 1015, e che tale richiesta è stata disattesa con la motivazione che nessuno degli istanti era cessato dal servizio permanente con diritto a percepire la pensione vitalizia.

Rammentato ciò, il Collegio osserva – in diritto – che tutte le domande proposte dai ricorrenti nel presente giudizio (in cui non viene chiesta la corresponsione dell’indennità supplementare) sono prive di giuridico fondamento.

In relazione alle domande tendenti ad ottenere la restituzione delle somme versate dai ricorrenti (a titolo contributivo) alla Cassa Ufficiali della Marina Militare durante il loro rapporto di impiego militare, è agevole rilevare – in primo luogo – che la disciplina normativa vigente “in subiecta materia” sino al 9 Ottobre 2010 (data di entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare approvato con Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66, il cui art. 2268, primo comma n. 98, ha abrogato l’intera Legge 14 Giugno 1934 n° 1015) escludeva esplicitamente la possibilità di tale restituzione.

Infatti, l’art. 29 primo comma del R.D. 14 Febbraio 1935 (Regolamento ministeriale di attuazione della Legge 14 Giugno 1934 n° 1015, istitutiva della “Cassa Ufficiali della Marina Militare”) stabilisce specificamente che: “In nessun caso è dovuto il rimborso delle quote effettivamente pagate dagli Ufficiali durante il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti”.

Inoltre, il Codice dell’ordinamento militare non contiene alcuna disposizione normativa contemplante la facoltà per gli Ufficiali della Marina Militare di richiedere il rimborso dei contributi versati alla Cassa Ufficiali della Marina Militare durante il periodo di iscrizione.

Il Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66 (Codice dell’ordinamento militare) prevede solo (per quanto qui interessa), nell’ambito del Titolo V dedicato al “Trattamento previdenziale integrativo”, all’art. 1917, il diritto dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo di ottenere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali integrativi, e, all’art. 1919 secondo comma, che la disposizione di cui all’art. 1917 si applica ai sottufficiali della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono trasferiti nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione dello Stato.

Pertanto, risulta evidente l’impossibilità di utilizzare l’invocata “analogia legis”, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, per applicare al caso dei ricorrenti la sopra riportata disciplina normativa dettata per i sottufficiali, non ravvisandosi né il necessario rapporto di somiglianza tra gli elementi della fattispecie normativamente regolata e quelli della fattispecie non regolata (dopo il 9 Ottobre 2010), né l’identità di “ratio”.

Infatti, gli articoli 1917 e 1919 secondo comma del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66, oltre a non riguardare gli Ufficiali e la Cassa Ufficiali della Marina Militare (ex art. 1913 Codice dell’ordinamento militare, i fondi previdenziali integrativi sono tra loro indipendenti e a gestione separata), disciplinano il caso (ben differente rispetto a quello dei ricorrenti) dei militari che cessano dal servizio attivo dopo un breve periodo temporale, ossia prima del compimento di sei anni dall’iscrizione al fondo previdenziale integrativo, sicchè non pare sussistere alcuna similitudine tra i (diversi) casi.

Anche le ulteriori domande, azionate dai ricorrenti in via subordinata, si rivelano infondate, ove si consideri che non si tratta, nella fattispecie concreta oggetto del presente processo, di far valere il diritto ad un’unica pensione, bensì dell’inammissibile pretesa di ricongiungere o cumulare, da un lato, contributi relativi alla pensione di vecchiaia e, dall’altro, contributi correlati ad un’indennità supplementare, cioè un trattamento previdenziale integrativo strutturalmente diverso dal trattamento di quiescenza.

Le argomentazioni sopra svolte e la discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della previdenza integrativa del personale militare consentono di ritenere manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle parti ricorrenti.

Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 Febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013


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