Quale prestito mi consigliate?
Re: Quale prestito mi consigliate?
Banconota da 5 euro, dal 2 maggio in circolazione la nuova
Il 2 maggio 2013 entra in circolazione la nuova banconota da 5 euro, la prima della serie dedicata a Europa. Le vecchie banconote da 5 euro continueranno a circolare, ma saranno gradualmente ritirate dalla circolazione fino alla data in cui cesseranno di avere corso legale (che sarà annunciata con largo anticipo). Anche dopo tale data manterranno il proprio valore a tempo indeterminato e potranno essere cambiate in qualsiasi momento presso le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro.
La nuova banconota è il risultato di progressi tecnologici e contiene alcune caratteristiche di sicurezza nuove e avanzate. La filigrana e l’ologramma recano il ritratto di Europa, figura della mitologia greca da cui la serie prende il nome. Il “numero verde smeraldo”, l’elemento più evidente, cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sui margini destro e sinistro sono percepibili dei trattini in rilievo che agevolano il riconoscimento del biglietto, soprattutto per le persone con problemi visivi. Tali caratteristiche di sicurezza, poste sul fronte della nuova banconota, possono essere verificate con facilità applicando il metodo “toccare, guardare, muovere” e saranno prevedibilmente integrate in tutti i biglietti della serie “Europa”. Per maggiori dettagli è possibile guardare il video “L’euro. La nostra moneta” sul sito della BCE.
Il 2 maggio 2013 entra in circolazione la nuova banconota da 5 euro, la prima della serie dedicata a Europa. Le vecchie banconote da 5 euro continueranno a circolare, ma saranno gradualmente ritirate dalla circolazione fino alla data in cui cesseranno di avere corso legale (che sarà annunciata con largo anticipo). Anche dopo tale data manterranno il proprio valore a tempo indeterminato e potranno essere cambiate in qualsiasi momento presso le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro.
La nuova banconota è il risultato di progressi tecnologici e contiene alcune caratteristiche di sicurezza nuove e avanzate. La filigrana e l’ologramma recano il ritratto di Europa, figura della mitologia greca da cui la serie prende il nome. Il “numero verde smeraldo”, l’elemento più evidente, cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sui margini destro e sinistro sono percepibili dei trattini in rilievo che agevolano il riconoscimento del biglietto, soprattutto per le persone con problemi visivi. Tali caratteristiche di sicurezza, poste sul fronte della nuova banconota, possono essere verificate con facilità applicando il metodo “toccare, guardare, muovere” e saranno prevedibilmente integrate in tutti i biglietti della serie “Europa”. Per maggiori dettagli è possibile guardare il video “L’euro. La nostra moneta” sul sito della BCE.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Ecco la foto della nuova banconota in questo link
http://www.nuove-banconote-euro.eu/Seri ... ie-Europa2" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Quale prestito mi consigliate?
Meno male che ci sono queste Associazioni che ci aprono gli occhi.
Mutui, non si abbina a polizze o c/c. Altroconsumo ‘chiama’ l’Antitrust
Fatta la legge, trovato l’inganno? E’ sempre vero? Altroconsumo ha inviato all’Antitrust i risultati della sua recente inchiesta dalla quale è emerso che il 78% degli istituti bancari visitati (166 in 11 grandi città) ha chiesto obbligatoriamente l’apertura del conto corrente, il 39% l’acquisto di una polizza incendio e il 33% una polizza casa, ovviamente tutte vendute dalla banca stessa. Una pratica scorretta che spesso si è costretti ad accettare. La legge, infatti, vieta alle banche di obbligare i richiedenti ad aprire un conto corrente o a comprare la sua polizza vita o incendio. Una legge troppo spesso ignorata, tant’è che Altroconsumo ha deciso di andare a fondo e chiede a chiunque fosse stato vittima della scorrettezza di raccontare la propria storia compilando il questionario .
Mutui, non si abbina a polizze o c/c. Altroconsumo ‘chiama’ l’Antitrust
Fatta la legge, trovato l’inganno? E’ sempre vero? Altroconsumo ha inviato all’Antitrust i risultati della sua recente inchiesta dalla quale è emerso che il 78% degli istituti bancari visitati (166 in 11 grandi città) ha chiesto obbligatoriamente l’apertura del conto corrente, il 39% l’acquisto di una polizza incendio e il 33% una polizza casa, ovviamente tutte vendute dalla banca stessa. Una pratica scorretta che spesso si è costretti ad accettare. La legge, infatti, vieta alle banche di obbligare i richiedenti ad aprire un conto corrente o a comprare la sua polizza vita o incendio. Una legge troppo spesso ignorata, tant’è che Altroconsumo ha deciso di andare a fondo e chiede a chiunque fosse stato vittima della scorrettezza di raccontare la propria storia compilando il questionario .
Re: Quale prestito mi consigliate?
Fideiussioni casa, MDC Parma avverte: attenti alle truffe
Verificare sempre la validità del contratto di fideiussione, che può essere prestato solo da operatori autorizzati dalla Banca d’Italia, per evitare di incorrere in truffe e dover attivare procedure giudiziali, nella speranza di recuperare il denaro versato”. E’ quanto avverte il Movimento Difesa del Cittadino di Parma che nell’ultimo periodo sta ricevendo non poche segnalazioni da parte di famiglie che in seguito al fallimento delle imprese edili scoprono improvvisamente di non avere alcuna garanzia relativa ai pagamenti effettuati.
“Il decreto legislativo n. 122/2005 – dichiara Michele Saldina della sede di Parma – prevede una specifica forma di tutela per l’acquirente di immobili, consistente nell’obbligo a carico del costruttore, di consegnare una fideiussione per i corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà”.
“Risulta tuttavia che diverse società di intermediazione finanziaria – continua il responsabile dell’associazione – prive dei requisiti per svolgere tale attività, siano state create al solo fine di incassare i premi assicurativi, rendendosi poi insolventi e irreperibili”.
Verificare sempre la validità del contratto di fideiussione, che può essere prestato solo da operatori autorizzati dalla Banca d’Italia, per evitare di incorrere in truffe e dover attivare procedure giudiziali, nella speranza di recuperare il denaro versato”. E’ quanto avverte il Movimento Difesa del Cittadino di Parma che nell’ultimo periodo sta ricevendo non poche segnalazioni da parte di famiglie che in seguito al fallimento delle imprese edili scoprono improvvisamente di non avere alcuna garanzia relativa ai pagamenti effettuati.
“Il decreto legislativo n. 122/2005 – dichiara Michele Saldina della sede di Parma – prevede una specifica forma di tutela per l’acquirente di immobili, consistente nell’obbligo a carico del costruttore, di consegnare una fideiussione per i corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà”.
“Risulta tuttavia che diverse società di intermediazione finanziaria – continua il responsabile dell’associazione – prive dei requisiti per svolgere tale attività, siano state create al solo fine di incassare i premi assicurativi, rendendosi poi insolventi e irreperibili”.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Libretti risparmio, CRTCU: rischio sanzioni per norme antiriciclaggio
C’è un altro “curioso” caso che riguarda i possessori di libretti bancari o postali: la normativa antiriciclaggio ha stabilito che, entro il 31 marzo 2012, i titolari di libretti dovevano ridurre la somma in deposito al di sotto dei 1000 euro (o estinguere direttamente il libretto). In caso contrario erano soggetti a multe salate, dal 30% al 40% del saldo e comunque non inferiore a 3.000 euro; se il saldo del libretto è di importo inferiore a tale soglia, la sanzione coincide con il saldo. Ma non tutti i consumatori erano al corrente di questa novità.
In molti, ignari dell’obbligo o semplicemente dimenticandolo, non hanno né estinto né ridotto il deposito, e si sono visti recapitare un avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’applicazione della sanzione pecuniaria. Il Centro di Ricerca e di Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU) aveva informato, a suo tempo, delle nuove regole ricordando che il Decreto “Salva Italia” ha fissato il termine ultimo del 31 marzo 2012 per permettere ai consumatori di estinguere i libretti con saldo superiore alla soglia o di ridurlo al di sotto dei 1.000 euro.
Ma all’Associazione si sono rivolti diversi consumatori che non ricordavano di avere libretti al portatore. Il problema è che le banche non hanno avvisato i clienti con raccomandata a.r. (unica forma per essere certi della ricezione) e il Governo non ha utilizzato forme idonee per comunicare tale importante novità, con la conseguenza che forse troppi consumatori incolpevoli dovranno pagare multe salatissime.
“E’ paradossale e inaccettabile che una legge finalizzata a contrastare il riciclaggio, il finanziamento alle organizzazioni terroristiche e le frodi fiscali, punisca i consumatori incolpevoli”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU. Le violazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del denaro contante e degli altri titoli al portatore rappresentano la stragrande maggioranza delle violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
“Ci si domanda quale percentuale delle sanzioni irrogate dalla legge antiriciclaggio vadano a danno di consumatori incolpevoli”. “Il CRTCU chiede al Governo di intervenire per introdurre necessari distinguo nella normativa, in modo da evitare che anche solo si possa pensare che dietro a necessari obiettivi di antiriciclaggio si possano celare forme di riscossione impropria sui bilanci dei consumatori” commenta Carlo Biasior, che aggiunge “per le pratiche in corso si chiede espressamente al Governo ed in particolare al Ministro dell’Economia e delle Finanze di intervenire con lo strumento più idoneo verso le Ragionerie responsabili dei procedimenti sanzionatori, invitando i funzionari a valutare caso per caso le fattispecie violate, incentivando, l’uso dello strumento dell’archiviazione in autotutela”.
C’è un altro “curioso” caso che riguarda i possessori di libretti bancari o postali: la normativa antiriciclaggio ha stabilito che, entro il 31 marzo 2012, i titolari di libretti dovevano ridurre la somma in deposito al di sotto dei 1000 euro (o estinguere direttamente il libretto). In caso contrario erano soggetti a multe salate, dal 30% al 40% del saldo e comunque non inferiore a 3.000 euro; se il saldo del libretto è di importo inferiore a tale soglia, la sanzione coincide con il saldo. Ma non tutti i consumatori erano al corrente di questa novità.
In molti, ignari dell’obbligo o semplicemente dimenticandolo, non hanno né estinto né ridotto il deposito, e si sono visti recapitare un avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’applicazione della sanzione pecuniaria. Il Centro di Ricerca e di Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU) aveva informato, a suo tempo, delle nuove regole ricordando che il Decreto “Salva Italia” ha fissato il termine ultimo del 31 marzo 2012 per permettere ai consumatori di estinguere i libretti con saldo superiore alla soglia o di ridurlo al di sotto dei 1.000 euro.
Ma all’Associazione si sono rivolti diversi consumatori che non ricordavano di avere libretti al portatore. Il problema è che le banche non hanno avvisato i clienti con raccomandata a.r. (unica forma per essere certi della ricezione) e il Governo non ha utilizzato forme idonee per comunicare tale importante novità, con la conseguenza che forse troppi consumatori incolpevoli dovranno pagare multe salatissime.
“E’ paradossale e inaccettabile che una legge finalizzata a contrastare il riciclaggio, il finanziamento alle organizzazioni terroristiche e le frodi fiscali, punisca i consumatori incolpevoli”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU. Le violazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del denaro contante e degli altri titoli al portatore rappresentano la stragrande maggioranza delle violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
“Ci si domanda quale percentuale delle sanzioni irrogate dalla legge antiriciclaggio vadano a danno di consumatori incolpevoli”. “Il CRTCU chiede al Governo di intervenire per introdurre necessari distinguo nella normativa, in modo da evitare che anche solo si possa pensare che dietro a necessari obiettivi di antiriciclaggio si possano celare forme di riscossione impropria sui bilanci dei consumatori” commenta Carlo Biasior, che aggiunge “per le pratiche in corso si chiede espressamente al Governo ed in particolare al Ministro dell’Economia e delle Finanze di intervenire con lo strumento più idoneo verso le Ragionerie responsabili dei procedimenti sanzionatori, invitando i funzionari a valutare caso per caso le fattispecie violate, incentivando, l’uso dello strumento dell’archiviazione in autotutela”.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Clonazione carta di credito, Abf riconosce rimborso
L’Arbitro Bancario e Finanziario ha dato ragione ad un cliente che aveva subito la clonazione della sua carta di credito disponendo il rimborso delle somme sottratte (€ 1,800,00). Il consumatore, assistito dall’Adusbef Puglia, dopo aver inviato ben tre raccomandata tutte ignorate dalla banca, ha presentato un ricorso all’Abf che ha premiato la tenacia del cittadino anche se non totalmente. “Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto solo in parte – ha dichiarato l’Avv. Massimo Melpignano -. Quello che ci sorprende in questa vicenda è l’atteggiamento dell’Abf, organismo di risoluzione delle controversie a cui aderiscono le banche, che ha preso atto del pagamento da parte della banca successivamente all’avvio del procedimento ma ha esonerato la banca dal rimborsare il cittadino di tutte le spese sostenute”. Secondo l’Abf infatti il cittadino può prescindere dall’assistenza legale. “Tutto questo, prosegue l’Avv. Melpignano, ci pare francamente eccessivo. Peraltro nel caso in esame il cittadino (un pensionato) aveva provato a ottenere giustizia autonomamente venendo sistematicamente ignorato dalla banca, che ha pagato solo dopo l’intervento di un legale”.
“Noi non ci fermiamo e questa decisione è stata inviata all’attenzione degli organi competenti (Banca d’Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cicr) affinche intervengano sul punto per evitare che possa consolidarsi il principio secondo il quale il cittadino capace o dotato di competenze tecniche può difendersi da sé, mentre gli altri devono sopportare il costo di una assistenza tecnico legale anche quando hanno e ottengono ragione contro una banca” conclude l’avvocato.
L’Arbitro Bancario e Finanziario ha dato ragione ad un cliente che aveva subito la clonazione della sua carta di credito disponendo il rimborso delle somme sottratte (€ 1,800,00). Il consumatore, assistito dall’Adusbef Puglia, dopo aver inviato ben tre raccomandata tutte ignorate dalla banca, ha presentato un ricorso all’Abf che ha premiato la tenacia del cittadino anche se non totalmente. “Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto solo in parte – ha dichiarato l’Avv. Massimo Melpignano -. Quello che ci sorprende in questa vicenda è l’atteggiamento dell’Abf, organismo di risoluzione delle controversie a cui aderiscono le banche, che ha preso atto del pagamento da parte della banca successivamente all’avvio del procedimento ma ha esonerato la banca dal rimborsare il cittadino di tutte le spese sostenute”. Secondo l’Abf infatti il cittadino può prescindere dall’assistenza legale. “Tutto questo, prosegue l’Avv. Melpignano, ci pare francamente eccessivo. Peraltro nel caso in esame il cittadino (un pensionato) aveva provato a ottenere giustizia autonomamente venendo sistematicamente ignorato dalla banca, che ha pagato solo dopo l’intervento di un legale”.
“Noi non ci fermiamo e questa decisione è stata inviata all’attenzione degli organi competenti (Banca d’Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cicr) affinche intervengano sul punto per evitare che possa consolidarsi il principio secondo il quale il cittadino capace o dotato di competenze tecniche può difendersi da sé, mentre gli altri devono sopportare il costo di una assistenza tecnico legale anche quando hanno e ottengono ragione contro una banca” conclude l’avvocato.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Prestiti, Tribunale Bari dà ragione al consumatore vs tassi elevati e clausole opache
Un provvedimento importante quello che arriva dal Tribunale di Bari che ha accolto la tesi di un cittadino il quale lamentava l’applicazione di tassi elevati e di clausole non trasparenti in un contratto di prestito personale. Il cittadino, assistito nella causa contro la banca dall’Avv. Massimo Melpignano, Vice Presidente di Adusbef Puglia, si era rivolto ad una finanziaria nel 2010 per ottenere un finanziamento con il quale estinguere un precedente prestito e procurarsi nuova liquidità.
La finanziaria con sede in Bologna aveva erogato il finanziamento per euro 20.000 prevedendo in contratto la restituzione di oltre 35.000 euro in 120 rate. Oltre ai tassi di interesse elevati, il cittadini ha contestato una scarsa trasparenza contrattuale: dalla omessa sottoscrizione del contratto alla indeterminatezza di sanzioni interessi e spese.
“E’ un provvedimento importante – dichiara l’Avv. Melpignano – Sono tantissime le famiglie indebitate con banche e finanziarie a causa di contratti costosissimi come i prestiti personali o le cessioni del quinto dello stipendio. Il provvedimento del Giudice di Rutigliano consentirà di approfondire le criticità contrattuali sollevati dal consumatore senza l’assillo di dover pagare immediatamente alla finanziaria le somme che questa pretende. Dobbiamo proseguire su questa strada – aggiunge Melpignano – di sensibilizzazione sia per arginare le pressanti spinte all’indebitamento delle famiglie (bombardate da pubblicità e da proposte di presiti facili) sia per ottenere che banche e finanziarie utilizzino contratti sempre più comprensibili e realmente trasparenti”.
Un provvedimento importante quello che arriva dal Tribunale di Bari che ha accolto la tesi di un cittadino il quale lamentava l’applicazione di tassi elevati e di clausole non trasparenti in un contratto di prestito personale. Il cittadino, assistito nella causa contro la banca dall’Avv. Massimo Melpignano, Vice Presidente di Adusbef Puglia, si era rivolto ad una finanziaria nel 2010 per ottenere un finanziamento con il quale estinguere un precedente prestito e procurarsi nuova liquidità.
La finanziaria con sede in Bologna aveva erogato il finanziamento per euro 20.000 prevedendo in contratto la restituzione di oltre 35.000 euro in 120 rate. Oltre ai tassi di interesse elevati, il cittadini ha contestato una scarsa trasparenza contrattuale: dalla omessa sottoscrizione del contratto alla indeterminatezza di sanzioni interessi e spese.
“E’ un provvedimento importante – dichiara l’Avv. Melpignano – Sono tantissime le famiglie indebitate con banche e finanziarie a causa di contratti costosissimi come i prestiti personali o le cessioni del quinto dello stipendio. Il provvedimento del Giudice di Rutigliano consentirà di approfondire le criticità contrattuali sollevati dal consumatore senza l’assillo di dover pagare immediatamente alla finanziaria le somme che questa pretende. Dobbiamo proseguire su questa strada – aggiunge Melpignano – di sensibilizzazione sia per arginare le pressanti spinte all’indebitamento delle famiglie (bombardate da pubblicità e da proposte di presiti facili) sia per ottenere che banche e finanziarie utilizzino contratti sempre più comprensibili e realmente trasparenti”.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Mutui con tassi usurai, Adusbef: per Cassazione sono annullabili
Una buona notizia per i consumatori: i mutui con tassi “usurai” possono essere annullati. E’ quanto si legge nella sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione: quando tasso di mora, penali e varie spese, (messi tutti insieme) superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate. Il presidente dell’Adusbef Elio Lannutti: un duro colpo alle banche.
Lannutti spiega in una nota: “La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale”.
Recita infatti l’art. 1815 sugli interessi: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc, e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”, se questo è superiore al Tasso Soglia, il rapporto è in USURA.
Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.
Adusbef pubblica sul suo sito http://www.adusbef.it" onclick="window.open(this.href);return false; un fac simile a disposizione dei clienti, accanto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, per offrire ai consumatori in difficoltà ed agli utenti vessati dal sistema bancario, il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura con la nullità totale.
Una buona notizia per i consumatori: i mutui con tassi “usurai” possono essere annullati. E’ quanto si legge nella sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione: quando tasso di mora, penali e varie spese, (messi tutti insieme) superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate. Il presidente dell’Adusbef Elio Lannutti: un duro colpo alle banche.
Lannutti spiega in una nota: “La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale”.
Recita infatti l’art. 1815 sugli interessi: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc, e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”, se questo è superiore al Tasso Soglia, il rapporto è in USURA.
Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.
Adusbef pubblica sul suo sito http://www.adusbef.it" onclick="window.open(this.href);return false; un fac simile a disposizione dei clienti, accanto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, per offrire ai consumatori in difficoltà ed agli utenti vessati dal sistema bancario, il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura con la nullità totale.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Poste Italiane: il mutuo BancoPosta diventa più leggero
Il Mutuo BancoPosta diventa più leggero: fino al prossimo 30 giugno richiedere un finanziamento sarà più conveniente grazie allo speciale spread del 2,95% sul tasso variabile e del 3,05% sul tasso fisso. Lo afferma in una nota Poste Italiane, che conferma il suo sostegno alle famiglie.
Da oggi dunque diventa più conveniente richiedere un finanziamento per acquistare o ristrutturare la propria casa. Fino al prossimo 30 giugno a chi richiederà il mutuo BancoPosta, per un importo fino al 70% del valore dell’immobile e per tutta la durata del finanziamento (fino a 25 anni), verrà garantito uno spread speciale del 2,95% sul tasso variabile e sul tasso misto, e uno spread del 3,05% su quello fisso. Inoltre dopo l’erogazione del mutuo è possibile richiedere la Carta di credito BancoPosta Classica con canone annuo gratuito, la polizza Postaprotezione Casa Special con uno sconto del 20% sul premio e la gratuità della polizza incendio e delle spese per le comunicazioni periodiche.
Il mutuo BancoPosta può essere richiesto per acquistare una nuova casa e ristrutturare l’abitazione ed è offerto da Poste Italiane in collaborazione con Deutsche Bank.
Il Mutuo BancoPosta diventa più leggero: fino al prossimo 30 giugno richiedere un finanziamento sarà più conveniente grazie allo speciale spread del 2,95% sul tasso variabile e del 3,05% sul tasso fisso. Lo afferma in una nota Poste Italiane, che conferma il suo sostegno alle famiglie.
Da oggi dunque diventa più conveniente richiedere un finanziamento per acquistare o ristrutturare la propria casa. Fino al prossimo 30 giugno a chi richiederà il mutuo BancoPosta, per un importo fino al 70% del valore dell’immobile e per tutta la durata del finanziamento (fino a 25 anni), verrà garantito uno spread speciale del 2,95% sul tasso variabile e sul tasso misto, e uno spread del 3,05% su quello fisso. Inoltre dopo l’erogazione del mutuo è possibile richiedere la Carta di credito BancoPosta Classica con canone annuo gratuito, la polizza Postaprotezione Casa Special con uno sconto del 20% sul premio e la gratuità della polizza incendio e delle spese per le comunicazioni periodiche.
Il mutuo BancoPosta può essere richiesto per acquistare una nuova casa e ristrutturare l’abitazione ed è offerto da Poste Italiane in collaborazione con Deutsche Bank.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Per opportuna notizia.
CTCU: informazione e speranza per le vittime dei crack finanziari
Il 24 giugno a Bolzano incontro pubblico con gli investitori danneggiati
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Due settimane fa il Tribunale di Brunico ha pronunciato un’interessante sentenza riguardo il caso di un risparmiatore che aveva investito in obbligazioni della Lehman Brother.
La Cassa Raiffeisen di Villabassa è stata condannata a risarcire l’investitore.
Il danneggiato, Daniel Maly, è un giovane risparmiatore di San Candido. La sentenza ha disposto l’annullamento del contratto di negoziazione dei titoli per grave inadempimento dell’Istituto, consistente in particolare nella violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob sotto il profilo dell'inadeguatezza per dimensione. La sentenza non è ancora passata in giudicato, ma ciononostante è di notevole interesse per gli investitori.
Al fine di incontrare ed informare i risparmiatori che in questi anni hanno acquistato, anche nella nostra provincia, prodotti finanziari i cui emittenti sono poi andati in default (Cirio, Parmalat, Argentina, Lehman Brothers, ecc ), il Centro Tutela Consumatori Utenti terrà a Bolzano un incontro pubblico al quale parteciperà l'Avv. Prof. Massimo Cerniglia di Roma, che ha assistito in causa il risparmiatore di San Candido.
L’incontro avrà luogo lunedì, 24 giugno 2013, alle ore 16 nella Sala Grande della Casa Kolping a Bolzano.
Oltre all’Avv. Prof. Massimo Cerniglia e ai rappresentanti del Centro Tutela Consumatori Utenti sarà presente anche il risparmiatore.
CTCU: informazione e speranza per le vittime dei crack finanziari
Il 24 giugno a Bolzano incontro pubblico con gli investitori danneggiati
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Due settimane fa il Tribunale di Brunico ha pronunciato un’interessante sentenza riguardo il caso di un risparmiatore che aveva investito in obbligazioni della Lehman Brother.
La Cassa Raiffeisen di Villabassa è stata condannata a risarcire l’investitore.
Il danneggiato, Daniel Maly, è un giovane risparmiatore di San Candido. La sentenza ha disposto l’annullamento del contratto di negoziazione dei titoli per grave inadempimento dell’Istituto, consistente in particolare nella violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob sotto il profilo dell'inadeguatezza per dimensione. La sentenza non è ancora passata in giudicato, ma ciononostante è di notevole interesse per gli investitori.
Al fine di incontrare ed informare i risparmiatori che in questi anni hanno acquistato, anche nella nostra provincia, prodotti finanziari i cui emittenti sono poi andati in default (Cirio, Parmalat, Argentina, Lehman Brothers, ecc ), il Centro Tutela Consumatori Utenti terrà a Bolzano un incontro pubblico al quale parteciperà l'Avv. Prof. Massimo Cerniglia di Roma, che ha assistito in causa il risparmiatore di San Candido.
L’incontro avrà luogo lunedì, 24 giugno 2013, alle ore 16 nella Sala Grande della Casa Kolping a Bolzano.
Oltre all’Avv. Prof. Massimo Cerniglia e ai rappresentanti del Centro Tutela Consumatori Utenti sarà presente anche il risparmiatore.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Poste Italiane, Codici denuncia bluff dei buoni fruttiferi
Il Codici denuncia il bluff dei buoni fruttiferi di Poste Italiane: l’Associazione dei consumatori fa sapere che Poste Italiane, al momento dell’incasso dei buoni fruttiferi, fa firmare ai clienti (in tanti si sono rivolti al Codici) alcune liberatorie in cui si attesta che non si pretende altro denaro oltre quello accordato da decreto ministeriale. Il Codici annuncia una denuncia penale contro Poste Italiane. L’Associazione spiega in una nota i dettagli di questa storia: da qualche tempo i consumatori che hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi postali, alla scadenza di essi si sono trovati con un importo inferiore rispetto agli interessi indicati sulla tabella posta sul retro del buono. Ai fini del calcolo, infatti, viene applicata non la tabella riportata sul buono, ma un decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che stabilisce tassi di interesse inferiori a quelli indicati sul buono, ritenuti applicabili anche a serie di buoni emessi prima della sua entrata in vigore.
Tale interpretazione è errata, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’Arbitro Bancario Finanziario, che riconoscono la prevalenza delle condizioni di conteggio riportate sul buono e la non applicabilità del decreto. Nonostante l’errata interpretazione del decreto, Poste Italiane sembra stia rimborsando almeno 20% in meno delle somme dovute, ritenendo che le condizioni riportate nella parte posteriore del buono non abbiano valore perché superate da quelle del decreto ministeriale.
I consumatori in possesso di tali buoni sono numerosi e molti di loro non sono a conoscenza dell’iniquità delle somme ricevute. Pertanto, Codici lancia una campagna nazionale sul caso e invita i cittadini titolari di buoni in scadenza a rivolgersi all’Associazione prima di incassare e di incappare nella beffa. Anche chi ha già incassato le somme può rivolgersi allo Sportello legale del Codici, che provvederà ad avviare le azioni legale per risarcire i cittadini delle somme che ancora non sono state corrisposte (E-mail: segreteria.sportello@codici.org, Tel: 065571996).
Il Codici denuncia il bluff dei buoni fruttiferi di Poste Italiane: l’Associazione dei consumatori fa sapere che Poste Italiane, al momento dell’incasso dei buoni fruttiferi, fa firmare ai clienti (in tanti si sono rivolti al Codici) alcune liberatorie in cui si attesta che non si pretende altro denaro oltre quello accordato da decreto ministeriale. Il Codici annuncia una denuncia penale contro Poste Italiane. L’Associazione spiega in una nota i dettagli di questa storia: da qualche tempo i consumatori che hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi postali, alla scadenza di essi si sono trovati con un importo inferiore rispetto agli interessi indicati sulla tabella posta sul retro del buono. Ai fini del calcolo, infatti, viene applicata non la tabella riportata sul buono, ma un decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che stabilisce tassi di interesse inferiori a quelli indicati sul buono, ritenuti applicabili anche a serie di buoni emessi prima della sua entrata in vigore.
Tale interpretazione è errata, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’Arbitro Bancario Finanziario, che riconoscono la prevalenza delle condizioni di conteggio riportate sul buono e la non applicabilità del decreto. Nonostante l’errata interpretazione del decreto, Poste Italiane sembra stia rimborsando almeno 20% in meno delle somme dovute, ritenendo che le condizioni riportate nella parte posteriore del buono non abbiano valore perché superate da quelle del decreto ministeriale.
I consumatori in possesso di tali buoni sono numerosi e molti di loro non sono a conoscenza dell’iniquità delle somme ricevute. Pertanto, Codici lancia una campagna nazionale sul caso e invita i cittadini titolari di buoni in scadenza a rivolgersi all’Associazione prima di incassare e di incappare nella beffa. Anche chi ha già incassato le somme può rivolgersi allo Sportello legale del Codici, che provvederà ad avviare le azioni legale per risarcire i cittadini delle somme che ancora non sono state corrisposte (E-mail: segreteria.sportello@codici.org, Tel: 065571996).
Re: Quale prestito mi consigliate?
UniCredit lancia “Mutui Valore Italia”: più attenzione alle esigenze delle famiglie
Si chiama “Mutui Valore Italia” la nuova gamma di mutui che UniCredit lancia a partire da domani. Si tratta di quattro nuove proposte commerciali costruite tenendo presente i bisogni di sicurezza e flessibilità: si fonderà infatti sulle esigenze attuali e future delle famiglie.
- Mutuo Valore Italia: comprende un tagliando annuale che permette di stabilire una relazione continua con il cliente, garantendo il monitoraggio periodico dell’evoluzione del mutuo
- Mutuo Valore Italia Più: oltre al tagliando prevede il modulo flessibilità che permette di adeguare l’importo della rata alle mutevoli necessità, riducendo l’importo o posticipando il pagamento, senza rinegoziare i termini del contratto. Più in particolare, il modulo flessibilità consente di:
• ridurre la rata, allungando il piano di ammortamento fino a un massimo di 48 mesi;
• spostare la rata in avanti nel tempo, prorogando il pagamento sino a 3 rate successive
• tagliare la rata, per ridurre fino a un massimo del 100% la quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi.
- Mutuo Valore Italia Super: oltre al tagliando comprende il modulo sicurezza che prevede:
• un cap sul tasso finito per tutelarsi da un eventuale rialzo dei tassi;
• uno switch da tasso variabile a tasso fisso per mantenere la rata sotto controllo
- Mutuo Italia Valore Top: prevede il tagliando e i moduli flessibilità e sicurezza.
Ma la novità non è solo nei contenuti di prodotto: anche le condizioni economiche sono innovative, in quanto con “Mutui Valore Italia” il meccanismo di pricing diventa ulteriormente trasparente. Lo spread infatti parte da un livello estremamente vantaggioso e cresce in base ai moduli scelti dal cliente. UniCredit lancia il nuovo prodotto con un’offerta promozionale, valida fino al 30 settembre, che prevede per il Mutuo Valore Italia a tasso variabile Euribor, uno spread del 2,5% – riservato ai clienti che hanno determinate caratteristiche:
• residenza in Italia da almeno 12 anni, con un anzianità lavorativa di almeno 10 anni;
• debito totale – comprensivo del mutuo richiesto- che non superi più di tre volte il reddito annuo lordo
• importo del mutuo richiesto non superiore al 60% del valore dell’immobile da acquistare.
Si chiama “Mutui Valore Italia” la nuova gamma di mutui che UniCredit lancia a partire da domani. Si tratta di quattro nuove proposte commerciali costruite tenendo presente i bisogni di sicurezza e flessibilità: si fonderà infatti sulle esigenze attuali e future delle famiglie.
- Mutuo Valore Italia: comprende un tagliando annuale che permette di stabilire una relazione continua con il cliente, garantendo il monitoraggio periodico dell’evoluzione del mutuo
- Mutuo Valore Italia Più: oltre al tagliando prevede il modulo flessibilità che permette di adeguare l’importo della rata alle mutevoli necessità, riducendo l’importo o posticipando il pagamento, senza rinegoziare i termini del contratto. Più in particolare, il modulo flessibilità consente di:
• ridurre la rata, allungando il piano di ammortamento fino a un massimo di 48 mesi;
• spostare la rata in avanti nel tempo, prorogando il pagamento sino a 3 rate successive
• tagliare la rata, per ridurre fino a un massimo del 100% la quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi.
- Mutuo Valore Italia Super: oltre al tagliando comprende il modulo sicurezza che prevede:
• un cap sul tasso finito per tutelarsi da un eventuale rialzo dei tassi;
• uno switch da tasso variabile a tasso fisso per mantenere la rata sotto controllo
- Mutuo Italia Valore Top: prevede il tagliando e i moduli flessibilità e sicurezza.
Ma la novità non è solo nei contenuti di prodotto: anche le condizioni economiche sono innovative, in quanto con “Mutui Valore Italia” il meccanismo di pricing diventa ulteriormente trasparente. Lo spread infatti parte da un livello estremamente vantaggioso e cresce in base ai moduli scelti dal cliente. UniCredit lancia il nuovo prodotto con un’offerta promozionale, valida fino al 30 settembre, che prevede per il Mutuo Valore Italia a tasso variabile Euribor, uno spread del 2,5% – riservato ai clienti che hanno determinate caratteristiche:
• residenza in Italia da almeno 12 anni, con un anzianità lavorativa di almeno 10 anni;
• debito totale – comprensivo del mutuo richiesto- che non superi più di tre volte il reddito annuo lordo
• importo del mutuo richiesto non superiore al 60% del valore dell’immobile da acquistare.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Privacy, sì al ricorso per gli iscritti illegittimi nella Centrale allarme interbancaria
Chi è iscritto nella Centrale d’allarme interbancaria (Cai) della Banca d’Italia può esercitare i diritti in materia di protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Banca centrale, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, proporre ricorso al Garante privacy. Spetta quindi alla Banca d’Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, il compito di soddisfare le richieste dell’interessato (ad es., avere accesso alle informazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare la cancellazione se trattate in violazione di legge).
Lo ha precisato il Garante privacy nel definire il ricorso presentato in via d’urgenza da un cittadino iscritto nella Cai – l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – per chiedere la cancellazione del proprio nominativo, sostenendo che l’iscrizione fosse illecita, perché l’assegno segnalato era stato immediatamente sostituito con un altro di pari importo, tratto su un altro conto corrente e regolarmente incassato. Secondo la Banca d’Italia il ricorso, oltre a non aver ragion d’essere in quanto il nominativo del ricorrente non risultava più iscritto nella Cai, doveva ritenersi inammissibile perché la normativa che regola il funzionamento della Cai assegna alle banche o agli uffici postali, e non alla Banca d’Italia, il compito di aggiornare l’archivio. Di diverso avviso l’Autorità che ha invece ritenuto ammissibile il ricorso nei confronti della Banca d’Italia in base alla legge n. 386 del 1990 in materia di assegni bancari che attribuisce esplicitamente alla stessa la qualità di titolare del trattamento dei dati.
Chi è iscritto nella Centrale d’allarme interbancaria (Cai) della Banca d’Italia può esercitare i diritti in materia di protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Banca centrale, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, proporre ricorso al Garante privacy. Spetta quindi alla Banca d’Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, il compito di soddisfare le richieste dell’interessato (ad es., avere accesso alle informazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare la cancellazione se trattate in violazione di legge).
Lo ha precisato il Garante privacy nel definire il ricorso presentato in via d’urgenza da un cittadino iscritto nella Cai – l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – per chiedere la cancellazione del proprio nominativo, sostenendo che l’iscrizione fosse illecita, perché l’assegno segnalato era stato immediatamente sostituito con un altro di pari importo, tratto su un altro conto corrente e regolarmente incassato. Secondo la Banca d’Italia il ricorso, oltre a non aver ragion d’essere in quanto il nominativo del ricorrente non risultava più iscritto nella Cai, doveva ritenersi inammissibile perché la normativa che regola il funzionamento della Cai assegna alle banche o agli uffici postali, e non alla Banca d’Italia, il compito di aggiornare l’archivio. Di diverso avviso l’Autorità che ha invece ritenuto ammissibile il ricorso nei confronti della Banca d’Italia in base alla legge n. 386 del 1990 in materia di assegni bancari che attribuisce esplicitamente alla stessa la qualità di titolare del trattamento dei dati.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Cessione del quinto, Casa del Consumatore lancia operazione “conteggi puliti”
Diritti dei consumatori calpestati nella restituzione delle commissioni “recurring” e delle polizze assicurative in caso di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto. La Casa del Consumatore lancia l’operazione “conteggi puliti”: verifica gratuita dei conteggi di estinzione, assistenza al rimborso e azioni comuni contro le finanziarie che non rispettano la legge.
Negli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, si è diffusa la cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento che utilizza come modalità di pagamento la cessione mensile di un quinto della retribuzione o della pensione. Purtroppo non tutti i risparmiatori sanno che in sede di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto, la finanziaria deve rimborsare la quota-parte della polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o morte e la quota-parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring).
Diverse volte Bankitalia ha richiamato l’attenzione degli intermediari sulla necessità di fare conteggi rispettosi della normativa vigente, riportando nei fogli informativi e nei contratti una chiara indicazione delle diverse componenti di costo, individuando specificamente quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. Nonostante gli inviti della Banca d’Italia e le numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in moltissimi casi le finanziarie contano per intero tali voci nel conteggio estintivo, con danni anche di diverse migliaia di euro a cliente.
La Casa del Consumatore invita tutti coloro che vogliono estinguere o hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione (si ha “estinzione” anche quando si chiude un contratto in essere, anche per aprirne uno nuovo, con un maggior importo finanziato) a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione. Gli esperti, esaminata la documentazione, invieranno la loro valutazione sulla possibilità di contestare i conteggi della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già pagato. L’Associazione, sulla base delle segnalazioni ricevute, invierà diffide alle finanziarie che non rispettano la legge.
Per maggiori informazioni contattare la Casa del Consumatore.
Diritti dei consumatori calpestati nella restituzione delle commissioni “recurring” e delle polizze assicurative in caso di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto. La Casa del Consumatore lancia l’operazione “conteggi puliti”: verifica gratuita dei conteggi di estinzione, assistenza al rimborso e azioni comuni contro le finanziarie che non rispettano la legge.
Negli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, si è diffusa la cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento che utilizza come modalità di pagamento la cessione mensile di un quinto della retribuzione o della pensione. Purtroppo non tutti i risparmiatori sanno che in sede di estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto, la finanziaria deve rimborsare la quota-parte della polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o morte e la quota-parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring).
Diverse volte Bankitalia ha richiamato l’attenzione degli intermediari sulla necessità di fare conteggi rispettosi della normativa vigente, riportando nei fogli informativi e nei contratti una chiara indicazione delle diverse componenti di costo, individuando specificamente quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. Nonostante gli inviti della Banca d’Italia e le numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in moltissimi casi le finanziarie contano per intero tali voci nel conteggio estintivo, con danni anche di diverse migliaia di euro a cliente.
La Casa del Consumatore invita tutti coloro che vogliono estinguere o hanno estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio o pensione (si ha “estinzione” anche quando si chiude un contratto in essere, anche per aprirne uno nuovo, con un maggior importo finanziato) a far esaminare gratuitamente il conteggio di estinzione. Gli esperti, esaminata la documentazione, invieranno la loro valutazione sulla possibilità di contestare i conteggi della finanziaria ed ottenere così la riduzione del debito o la restituzione di quanto già pagato. L’Associazione, sulla base delle segnalazioni ricevute, invierà diffide alle finanziarie che non rispettano la legge.
Per maggiori informazioni contattare la Casa del Consumatore.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Occhio.
Italcredi Spa
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Cessione del quinto, CTCU: interessante sentenza del Tribunale di Bolzano
Clausole vessatorie, rimborsi di commissioni, pagamenti da sostenere in caso di estinzione anticipata del prestito:
una sentenza del Tribunale di Bolzano su un caso di cessione del quinto ha in parte accolto le richieste di un pensionato, assistito dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguardo un contratto di finanziamento che aveva stipulato qualche anno fa con una società finanziaria milanese, la Italcredi Spa.
Il testo del contratto è stato considerato chiaro ma sono stati riconosciuti alcuni punti in favore del consumatore.
Il caso riguarda un pensionato che, dopo aver letto un volantino pubblicitario della società Italcredi, si era recato presso la filiale della società a Bolzano, per richiedere un prestito di 6.500 euro, allettato dal tasso di interesse (nominale, annuo) offerto del 5,60%.
Aveva quindi deciso di accettare l’offerta e di stipulare il contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva il rimborso del capitale, degli interessi e di costi vari, con pagamento di 120 rate mensili di euro 141 l’una.
Spiega il CTCU: “In pratica, l’utente, a fronte di un finanziamento di 6500 euro, ne dovrebbe versare in totale, a scadenza ben 16.920!”.
Il pensionato, ritenendo di aver ottenuto informazioni ingannevoli e fuorvianti in sede precontrattuale e contrattuale, dopo aver chiesto assistenza al CTCU, si è rivolto al Tribunale di Bolzano, per richiedere, tra le altre cose, l’annullamento del contratto e avanzando una serie di altre richieste.
Il Tribunale di Bolzano, dopo un’istruttoria durata oltre tre anni, ha pronunciato qualche settimana fa la sua sentenza, dando ragione, in parte, alle richieste avanzate dall’utente-attore.
Intanto, la finanziaria è stata condannata a restituire all’utente 846 euro, previste in contratto quali “commissioni agente/mediatore creditizio”:
il Tribunale ha ritenuto, infatti, che tale voce del contratto non fosse dovuta, in quanto è emerso che il finanziamento era stato concluso senza l’intervento concreto di un “agente” o “mediatore”.
L’utente, all’atto della richiesta del prestito, si era infatti recato in una “filiale” di Italcredi, presumendo di parlare con un dipendente della stessa società. Di qui l’obbligo di restituzione dell’importo a carico della società.
La clausola (prevista nel contratto) che obbligava il cliente, in caso di estinzione anticipata, al pagamento per intero del premio assicurativo pattuito (€ 2.419,00) è stata dichiarata in contrasto con l’art.125 del Testo Unico Bancario e quindi nulla.
Il Tribunale ha dunque previsto che all’attore spetti, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, anche se egli abbia sostenuto tale importo in un’unica soluzione.
Anche per quanto riguarda gli oltre 3.000 euro previsti in contratto a titolo di “commissione del cessionario (la società finanziaria) per attività preliminari e conclusive del finanziamento”, il Tribunale ha previsto che, sempre e solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, un terzo di dette commissioni siano da rimborsare all’utente, detratta però la quota per il tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione (si tratta delle cd. commissioni recurring).
Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola del contratto, che escludeva ogni rimborso per commissioni del cessionario.
La finanziaria è stata infine condannata a rifondere due terzi delle spese di lite sostenute dall’attore.
Questi dunque i punti della sentenza in favore del consumatore.
Il Tribunale ha però precisato anche che il testo del contratto, sottoscritto numerose volte dall’utente, era sufficientemente chiaro per comprendere i dati essenziali del negozio (tassi, rate, oneri e commissioni), e quindi nessun errore, né dolo a carico dell’Istituto poteva ravvisarsi nel caso specifico.
L’utente avrebbe dovuto leggere almeno le parti essenziali di ciò che andava firmando.
Il Tribunale ha peraltro respinto le richieste dell’attore sia in relazione alla “riduzione ad equità” delle esorbitanti commissioni richieste (secondo la valutazione del tribunale, il giudice non ha il potere di ridurre l’importo delle “commissioni cessionario” previste in contratto, in quanto “tale compenso risulta chiaramente pattuito”), sia in relazione ad un risarcimento danni.
Cosa emerge dalla vicenda?
Per il CTCU, è fondamentale che prima di sottoscrivere una cessione del quinto l’utente legga molto bene le condizioni economiche del contratto, senza limitarsi a considerare solo il tasso di interesse nominale applicato al prestito ma guardando al Taeg e a tutti gli importi delle commissioni applicate, che possono essere molto elevate.
Da ricordare che il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni;
il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125- bis, comma 1 del Testo Unico Bancario.
Il recesso va comunicato per iscritto all’intermediario (raccomandata a.r.) e se l’istituto ha già erogato la somma a prestito, questa va restituita.
Chi desidera estinguere anticipatamente il prestito, deve chiedere alla finanziaria conteggi dettagliati sulle somme da restituire e la finanziaria deve restituire quelle quote-parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring) e non ancora maturate.
Italcredi Spa
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Cessione del quinto, CTCU: interessante sentenza del Tribunale di Bolzano
Clausole vessatorie, rimborsi di commissioni, pagamenti da sostenere in caso di estinzione anticipata del prestito:
una sentenza del Tribunale di Bolzano su un caso di cessione del quinto ha in parte accolto le richieste di un pensionato, assistito dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguardo un contratto di finanziamento che aveva stipulato qualche anno fa con una società finanziaria milanese, la Italcredi Spa.
Il testo del contratto è stato considerato chiaro ma sono stati riconosciuti alcuni punti in favore del consumatore.
Il caso riguarda un pensionato che, dopo aver letto un volantino pubblicitario della società Italcredi, si era recato presso la filiale della società a Bolzano, per richiedere un prestito di 6.500 euro, allettato dal tasso di interesse (nominale, annuo) offerto del 5,60%.
Aveva quindi deciso di accettare l’offerta e di stipulare il contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva il rimborso del capitale, degli interessi e di costi vari, con pagamento di 120 rate mensili di euro 141 l’una.
Spiega il CTCU: “In pratica, l’utente, a fronte di un finanziamento di 6500 euro, ne dovrebbe versare in totale, a scadenza ben 16.920!”.
Il pensionato, ritenendo di aver ottenuto informazioni ingannevoli e fuorvianti in sede precontrattuale e contrattuale, dopo aver chiesto assistenza al CTCU, si è rivolto al Tribunale di Bolzano, per richiedere, tra le altre cose, l’annullamento del contratto e avanzando una serie di altre richieste.
Il Tribunale di Bolzano, dopo un’istruttoria durata oltre tre anni, ha pronunciato qualche settimana fa la sua sentenza, dando ragione, in parte, alle richieste avanzate dall’utente-attore.
Intanto, la finanziaria è stata condannata a restituire all’utente 846 euro, previste in contratto quali “commissioni agente/mediatore creditizio”:
il Tribunale ha ritenuto, infatti, che tale voce del contratto non fosse dovuta, in quanto è emerso che il finanziamento era stato concluso senza l’intervento concreto di un “agente” o “mediatore”.
L’utente, all’atto della richiesta del prestito, si era infatti recato in una “filiale” di Italcredi, presumendo di parlare con un dipendente della stessa società. Di qui l’obbligo di restituzione dell’importo a carico della società.
La clausola (prevista nel contratto) che obbligava il cliente, in caso di estinzione anticipata, al pagamento per intero del premio assicurativo pattuito (€ 2.419,00) è stata dichiarata in contrasto con l’art.125 del Testo Unico Bancario e quindi nulla.
Il Tribunale ha dunque previsto che all’attore spetti, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, anche se egli abbia sostenuto tale importo in un’unica soluzione.
Anche per quanto riguarda gli oltre 3.000 euro previsti in contratto a titolo di “commissione del cessionario (la società finanziaria) per attività preliminari e conclusive del finanziamento”, il Tribunale ha previsto che, sempre e solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, un terzo di dette commissioni siano da rimborsare all’utente, detratta però la quota per il tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione (si tratta delle cd. commissioni recurring).
Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola del contratto, che escludeva ogni rimborso per commissioni del cessionario.
La finanziaria è stata infine condannata a rifondere due terzi delle spese di lite sostenute dall’attore.
Questi dunque i punti della sentenza in favore del consumatore.
Il Tribunale ha però precisato anche che il testo del contratto, sottoscritto numerose volte dall’utente, era sufficientemente chiaro per comprendere i dati essenziali del negozio (tassi, rate, oneri e commissioni), e quindi nessun errore, né dolo a carico dell’Istituto poteva ravvisarsi nel caso specifico.
L’utente avrebbe dovuto leggere almeno le parti essenziali di ciò che andava firmando.
Il Tribunale ha peraltro respinto le richieste dell’attore sia in relazione alla “riduzione ad equità” delle esorbitanti commissioni richieste (secondo la valutazione del tribunale, il giudice non ha il potere di ridurre l’importo delle “commissioni cessionario” previste in contratto, in quanto “tale compenso risulta chiaramente pattuito”), sia in relazione ad un risarcimento danni.
Cosa emerge dalla vicenda?
Per il CTCU, è fondamentale che prima di sottoscrivere una cessione del quinto l’utente legga molto bene le condizioni economiche del contratto, senza limitarsi a considerare solo il tasso di interesse nominale applicato al prestito ma guardando al Taeg e a tutti gli importi delle commissioni applicate, che possono essere molto elevate.
Da ricordare che il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni;
il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125- bis, comma 1 del Testo Unico Bancario.
Il recesso va comunicato per iscritto all’intermediario (raccomandata a.r.) e se l’istituto ha già erogato la somma a prestito, questa va restituita.
Chi desidera estinguere anticipatamente il prestito, deve chiedere alla finanziaria conteggi dettagliati sulle somme da restituire e la finanziaria deve restituire quelle quote-parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring) e non ancora maturate.
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