ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

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Athos
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da Athos »

Ancora non riesco a capire un particolare importante. E per meglio esporre il mio dubbio, faccio un esempio pratico:

- dal 2009 al 2010 ho usufruito di circa 340 giorni di aspettativa per motivi di salute, senza interruzioni;
- al rientro in servizio, ovvero a maggio 2010, ho presentato istanza di riconoscimento per causa di servizio della patologia sofferta;
- a tutt'oggi il Comitato di verifica non si è espresso;
- a causa di una riacutizzazione della stessa malattia, sono stato di nuovo messo in aspettativa e credo che vi rimarrò per lungo tempo.

Domande:
1) atteso che ho già presentato domanda di riconoscimento causa di servizio tre anni fa, mi sarà decurtato lo stipendio dopo 365 giorni di aspettativa?

2) siccome non ho alcuna intenzione di transitare nel ruolo civile, avendo già maturato 38 anni contributivi e 52 anni di età, quali potrebbero essere le conseguenze possibili?
Cioè se mi dichiarano parzialmente inidoneo, vale la domanda già presentata per la causa di servizio?
E se dovessi superare il limite di due anni nel quinquennio, mi riformano e mi tagliano cmq lo stipendio dopo l'anno?

Speranzoso di ricevere un gentile cenno di riscontro, cordialmente saluto tutti i frequentatori di questo interessantissimo forum.


Athos
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da Athos »

Preciso che sono un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza
ClaudioT62
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da ClaudioT62 »

Sono un militare nella stessa situazione, nella fase di aspettativa con idoneità al servizio civile e in attesa della dipendenza da causa di servizio che alla notifica, se negativa mi porterà a fare la domanda come civile ma se alla convocazione per la firma del contratto come dipendente civile, rifiutassi l'impiego per motivi di non gradimento della nuova sede di servizio o per complicati motivi di salute, gli stipendi percepiti per intero nel periodo di attesa mi verrebbero decurtati oppure no. Grazie
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pietro17
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da pietro17 »

Se non erro la decurtazione avviene se si è in convalescenza/ aspettativa per più di 12 mesi. Infatti la riduzione dello stipendio avviene dal 13 mese. Tutto ciò se si è assenti per patologia NO DIPENDENTE dove in questo caso, nel primo anno di malattia conviene, per evitare la decurtazione salariale, presentare istanza per il riconoscimento della patologia come Cds. Qualora il cvcs si pronunciasse con un diniego, notificato oltre i 24 mesi, non bisognerà neanche restituire le somme percepite in più; 24 mesi che decorrono dall'inizio dell'aspettativa.

Saluti



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RAMBO
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da RAMBO »

pietro17 ha scritto:Se non erro la decurtazione avviene se si è in convalescenza/ aspettativa per più di 12 mesi. Infatti la riduzione dello stipendio avviene dal 13 mese. Tutto ciò se si è assenti per patologia NO DIPENDENTE dove in questo caso, nel primo anno di malattia conviene, per evitare la decurtazione salariale, presentare istanza per il riconoscimento della patologia come Cds. Qualora il cvcs si pronunciasse con un diniego, notificato oltre i 24 mesi, non bisognerà neanche restituire le somme percepite in più; 24 mesi che decorrono dall'inizio dell'aspettativa.

Saluti



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Pietro, secondo te in base a quale norma le somme non sarebbero dovute se il comitato si esprime dopo due anni?
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
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pietro17
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da pietro17 »

[quote="RAMBO"][quote="pietro17"]Se non erro la decurtazione avviene se si è in convalescenza/ aspettativa per più di 12 mesi. Infatti la riduzione dello stipendio avviene dal 13 mese. Tutto ciò se si è assenti per patologia NO DIPENDENTE dove in questo caso, nel primo anno di malattia conviene, per evitare la decurtazione salariale, presentare istanza per il riconoscimento della patologia come Cds. Qualora il cvcs si pronunciasse con un diniego, notificato oltre i 24 mesi, non bisognerà neanche restituire le somme percepite in più; 24 mesi che decorrono dall'inizio dell'aspettativa.

Saluti



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Pietro, secondo te in base a quale norma le somme non sarebbero dovute se il comitato si esprime dopo due anni?[/quote]





Questo ho trovato su internet:



Patronato INCA CGIL
Ti trovi in: Salute e benessereInfortuni,malattie professionali,causa di servizioCausa di servizio
Causa di servizio

L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) abroga esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali, a nostro avviso, permane il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.

Per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici che hanno subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato possono avvalersi dell’attività di tutela del patronato INCA che si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità.


Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio

- Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
- L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
- Nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.


Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio

Per far accertare la dipendenza da causa di servizio, il dipendente (o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, deve produrre una domanda scritta indirizzata all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti. L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo.
Nella domanda devono essere indicati:

- La natura dell’infermità o lesione
- I fatti di servizio che l’hanno determinata
- le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.

Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.



Prestazioni

Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio

I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto. Per il personale delle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco l'aspettativa per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale è stata concessa e non può protrarsi per più di 18 mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o di infermità non può superare in ogni caso 30 mesi in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione, su richiesta dell'interessato, può accordare un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 6 mesi.

[b]Trattamento economico

Se l'assenza dal servizio è dovuta ad infortunio o a infermità già riconosciuta come dipendenti da causa di servizio, al personale spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di aspettativa (30 mesi negli ultimi 5 anni).

Se l'assenza è dovuta ad infortunio o a infermità non ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio (in attesa del pronunciamento del Comitato di verifica), al personale parzialmente idoneo, competono i soli emolumenti di carattere fisso e continuativo senza alcuna riduzione stipendiale fino al provvedimento finale.

Nel caso in cui l'aspettativa non fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, dovrà essere restituita la metà delle somme percepite dal 13° mese in poi.[/b]
[b]Non è prevista nessuna restituzione in caso di pronunciamento negativo, oltre i 24 mesi, sulla causa di servizio dalla data di collocamento in aspettativa.
[/b]
Benefici economici

Al personale invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.

Maggiorazione dell’anzianità di servizio

Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.


Equo Indennizzo

L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dalle Amministrazioni ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono:

- Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
- Invalidità permanente
- Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.


Pensione privilegiata

La pensione privilegiata spetta al personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco se, dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio, deriva l’inabilità alla mansione ascrivibile dalla I° all' VIII° categoria della tabella A del D.P.R. 834/81. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio, infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.


Revisione

In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.
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RAMBO
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da RAMBO »

Pietro,
l'argomento è stato sviscerato diverse volte in questi forum. La restituzione degli importi stipendiali non avviene quando il comitato di verifica delle cause di servizio si esprime dopo due anni, soltanto per una piccolissima fetta di personale parzialmente idoneo, come è anche riportato nel documento che hai allegato.

Ciao Rambo
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greyskull

Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da greyskull »

Roberto Mandarino ha scritto:Sicuramente si tratta di un palese errore dell'amministrazione.

Saluti Roberto
Buonasera Roberto,
avrei un paio di domande...sono un M.C. E.I. in servizio dal 1992, ieri il mio comando mi ha notificato in base alla circolare di Persomil M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014, il decadimento dal servizio per il superamento dei 730 gg
negli ultimi 5 anni e mi ha fatto presente che tutta la mia documentazione sanitaria sarà inviata a Roma per essere decretata; la c.m.o. competente non si è potuta esprimere dato che al momento della convocazione a visita non ero trasportabile.
Faccio presente che da febbraio c.a percepisco la busta paga decurtata del 50%, anche se nella predetta normativa questo non è previsto dato che al momento dell'infortunio (gennaio 2013) ero in servizio e ho subito compilato la d.l.t. e fatto domanda per il riconoscimento della c.d.s.
Ora cosa succede??? il mio comando dice che la mia è una situazione anomala, a chi mi posso rivolgere per chiarimenti??
Ho diritto al tfr? e alla pensione?
Potresti linkare i riferimenti normativi?
Grazie per il tuo tempo.
Fabio
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Re: ASPETTATIVA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO

Messaggio da pietro17 »

Dlt = Dichiarazione Lesione Traumatica?

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