pensione
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pensione
Messaggio da francesco@59 »
Salve, vorrei porre un quesito, sono un dipendente della Polizia di Stato, il 05 dicembre del 2012 ho compiuto 53 anni anagrafici ed ho compiuto 33 anni di servizio effettivo ed ho riscattato i famosi 5 anni. Posso andare in pensione, quando posso presentare la domanda?
Re: pensione
francesco@59 ha scritto:Salve, vorrei porre un quesito, sono un dipendente della Polizia di Stato, il 05 dicembre del 2012 ho compiuto 53 anni anagrafici ed ho compiuto 33 anni di servizio effettivo ed ho riscattato i famosi 5 anni. Posso andare in pensione, quando posso presentare la domanda?


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Re: pensione
Messaggio da francesco@59 »
scusa, allora mi sono arruolato il 01.09.1979, no ricongiunzioni o altro
Re: pensione
francesco@59 ha scritto:scusa, allora mi sono arruolato il 01.09.1979, no ricongiunzioni o altro




2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori
Re: pensione
gino59 ha scritto:francesco@59 ha scritto:scusa, allora mi sono arruolato il 01.09.1979, no ricongiunzioni o altro
Si, puoi andare in pensione, in quanto al 31.12.2011 ai abbondantemente raggiunto l'80% della
base pensionabile e con i 53 anni compiuti entro il 2012, (entri a pieno titolo nei requisiti del
D.Lgs.165/97).-
Inps msg nr.545 del 10.01.2013.-
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori
chiedo scusa!!
un mio collega arr. maggio 79 prnsione agosto 2014
buona giornata
Re: pensione
angri62 ha scritto:gino59 ha scritto:francesco@59 ha scritto:scusa, allora mi sono arruolato il 01.09.1979, no ricongiunzioni o altro
Si, puoi andare in pensione, in quanto al 31.12.2011 ai abbondantemente raggiunto l'80% della
base pensionabile e con i 53 anni compiuti entro il 2012, (entri a pieno titolo nei requisiti del
D.Lgs.165/97).-
Inps msg nr.545 del 10.01.2013.-
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
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