Accesso alla propria Scheda decadattiloscopica

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Accesso alla propria Scheda decadattiloscopica

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(ossia della scheda contenete il rilievo delle impronte delle dieci dita delle mani, effettuato a scopo di identificazione trattandosi di soggetto straniero senza documenti, trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione).

Ricorso al Consiglio di Stato ACCOLTO (sotto la stessa data ne stanno altri 2 Accolti x stesso motivo)

Il resto leggetelo qui sotto.

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24/04/2013 201302322 Sentenza 3


N. 02322/2013REG.PROV.COLL.
N. 01427/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2013, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Castrignanò, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00010/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla propria scheda decadattiloscopica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avv. Castrignanò e l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

RITENUTO:
- che l’interessato ha proposto alla Questura di Brindisi domanda di accesso agli atti amministrativi al fine di ottenere, in particolare, copia della propria “scheda decadattiloscopica” (ossia della scheda contenete il rilievo delle impronte delle dieci dita delle mani, effettuato a scopo di identificazione trattandosi di soggetto straniero senza documenti, trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione); domanda giustificata con l’intenzione di utilizzare detto documento nell’ambito di un procedimento giudiziario;

- che la Questura ha risposto negativamente, con la laconica motivazione che il documento in questione rientrerebbe fra quelli sottratti all’accesso, senza dare ulteriori spiegazioni o motivazioni circa tale presunta sottrazione;

- che l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lecce, evidenziando che in realtà la scheda decadattiloscopica contiene esclusivamente dati ed elementi identificativi della persona, e non anche informazioni che per la loro natura o la loro funzione debbano mantenersi riservati nell’interesse pubblico;

- che il T.A.R. Lecce ha respinto il ricorso;

- che l’interessato ha proposto appello a questo Consiglio, insistendo diffusamente nelle sue tesi;

- che la difesa dell’Amministrazione, pur opponendosi all’appello, non ha in alcun modo chiarito (come del resto non aveva fatto neppure in primo grado) in che senso e per quale ragioni si possa affermare che i dati ed elementi raccolti nella scheda decadattiloscopica siano di tale natura da comportarne la riservatezza;

CONSIDERATO:
- che questa Sezione, con sentenza n. 610/2013, su controversia analoga, ha accolto l’appello della parte allora ricorrente affermando fra l’altro che « i rilievi dattiloscopici, avendo un’esclusiva funzione identificativa, non potevano essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi", che elenca una serie di categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra tali atti non è espressamente contemplata la scheda dattiloscopica, né potrebbe farsi rientrare per via interpretativa in alcuna delle altre categorie espressamente elencate (es. "relazioni di servizio", "informazioni fornite da fonti confidenziali"; documenti concernenti il "funzionamento dei servizi di polizia"; atti concernenti "la sicurezza delle infrastrutture") che riguardano tutte notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità. I rilievi dattiloscopici (cioè le impronte digitali) eseguiti nei confronti dell'interessato sono diretti, invece, ad accertare le esatte generalità dell'extracomunitario in quanto il suo ingresso e la sua permanenza in Italia sono subordinati ai rilievi dattiloscopici raccolti nel sistema automatizzato in uso alle forze di polizia al solo fine di identificare, pur in presenza di diverse generalità, il soggetto al quale esattamente riferire precedenti penali ovvero elementi ritenuti ostativi al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno. Tali rilievi riguardano, dunque, direttamente la persona dell'interessato, la cui conoscenza è insuscettibile di arrecare nocumento agli interessi generali in materia di ordine pubblico e sicurezza e, pertanto, non possono costituire una documentazione al medesimo inaccessibile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 03 novembre 2010, n. 33121)»;

- che le considerazioni ora riportate sono pienamente pertinenti anche nella presente fattispecie e vanno condivise;

- che pertanto l’appello va accolto e, per l'effetto, va ordinato alla Questura di Brindisi- Ufficio Immigrazione l'esibizione della documentazione di cui in motivazione entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza;

- che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013


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