quesito sisteme retributivo
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da spazzanevepuntocom »
scintilla59 ha scritto:20130413_234804.jpg
il documento si legge benissimo.
Fabrizio De Andrè
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
saluti a tutti e buona domenica
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da ottovolante »
Ma Essendo stato arruolato dopo la riforma, operata con la legge 1 aprile 1981, n. 121ai fini dell’aliquota di calcolo della pensione si applica la normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato dall’articolo 44 del TU di cui al DPR n. 1092/1973: 35 per cento per i primi 15 anni di anzianità contributiva maggiorata di 1,8 punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva oltre ai primi 15, fino a raggiungere l’aliquota dell’80 per cento. In questo caso l’aliquota massima si raggiunge con 40 anni di anzianità contributiva. Vedi il punto 3.2 lettera B) dellaCircolare INPDAP n 6/2005
Chi è stato arruolato prima della riforma e, quindi, è “proveniente” dai disciolti corpi, mantiene le aliquote di calcolo previstedall’articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973: 44 per cento per i primi 15 anni di anzianità contributiva maggiorata di 3,6 puntipercentuali per ogni anno dianzianità contributiva oltre ai primi 20 ma per le anzianità contributiva maturate dal 1° gennaio1998, in applicazione di quanto dispone l’
articolo 8 del DLgs n. 165/1997 si applica l’aliquota del 2 per cento annua, stabilita con l’articolo 17,comma 1, della legge n. 724/1994 fino a raggiungerel’aliquota dell’80 per cento. Vedi il punto 3.2 lettera A) della
Circolare INPDAP n. 6/2005.
quindi come fai ad aver raggiunto la quota 83,80.??
A me come gia in precedentemente postato sono andato in pensione il 01.04.2013 con (conteggio INPDAP) il sistema retributivo in quanto ho maturato 41 anni e mesi 3 , alla data del pensionamento,quindi alla data 31.12.2011 maturati 40 anni contributivi ,ti faccio presente Ass. C. arruolato 03.04.87, anni 1 di servizio militare e anni 9 e mesi 3 di lavoro ricongiunto come operaio,sono nato a giugno del 1961.
Quindi condivido le perplessità dell'amico gino59 che saluto.
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da ottovolante »
Grado Assistente Capo Polizia di stato
Parametro 113,50
Quadro II - Trattamento diretto..prospetto INPDAP.....................
Retribuzione pensionabile alla cessazione...............Euro 31.104,00;
Prima Quota di pensione...................................Euro 12.006,14;
Seconda Quota di pensione.................................Euro15.749,75;
Totale prima e seconda quota.............................Euro 27.755,89;
Importo benefici da contabilizzare sulla pensione........Euro 2.380,80;
TOTALE P.A.L ...............................................Euro 30.136,69........
contributi all'atto della cessazione anni 41 mesi 3
arruolato 03.04.1987
cessazione servizio 31.03.2013
età alla cessazione del servizio anni 51 mesi 9 giorni 28
immagino che ti starai chiedendo "si ma al mese quanto fà"
dunque tieni presente questo;
Imposta per scaglioni di reddito anno 2010/2011/2012/2013
N. da euro fino a Al.% Modalità di calcolo
1 0.001,00 15.000,00 23% calcolare la percentuale del 23% sull'intero importo
2 15.001,00 28.000,00 27% 3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00
3 28.001,00 55.000,00 38% 6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00
4 55.001,00 75.000,00 41% 17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00
5 75.001,00 43% 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00
quindi la mia pensione annua lorda abbiamo detto che è
30.136,69 quindi farò :
30.136,69-28001,00= 2135,69 parte eccedente calcolata al 38%= 811,5622
quindi 811,5622+6.960,00 = 7771,5622 IRPEF di 30136,69
pertanto 30.136,69- 7.771,5622 (IRPEF)= 22365,1278 (tot.pensione annua netta)
P.A.N 22365,1278:12 (mensilità)=1863,76065 pensione netta mensile
dalla pensione netta mensile di 1863,76065 + 70 detrazione da reddito + assegno famigliare tot. 1933,76065 + ass. famigliare
Per quanto riguarda il TFR l'ufficio mi ha conteggiato sui 40.000 (più o meno )netti
ciao a presto
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da ottovolante »
Con questo ho detto tutto spero che ti basti.
saluti

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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
Re: quesito sisteme retributivo
ottovolante ha scritto:ciao scintilla59 ho visto il tuo decreto che più o meno è uguale al mio.
Ma Essendo stato arruolato dopo la riforma, operata con la legge 1 aprile 1981, n. 121ai fini dell’aliquota di calcolo della pensione si applica la normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato dall’articolo 44 del TU di cui al DPR n. 1092/1973: 35 per cento per i primi 15 anni di anzianità contributiva maggiorata di 1,8 punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva oltre ai primi 15, fino a raggiungere l’aliquota dell’80 per cento. In questo caso l’aliquota massima si raggiunge con 40 anni di anzianità contributiva. Vedi il punto 3.2 lettera B) dellaCircolare INPDAP n 6/2005
Chi è stato arruolato prima della riforma e, quindi, è “proveniente” dai disciolti corpi, mantiene le aliquote di calcolo previstedall’articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973: 44 per cento per i primi 15 anni di anzianità contributiva maggiorata di 3,6 puntipercentuali per ogni anno dianzianità contributiva oltre ai primi 20 ma per le anzianità contributiva maturate dal 1° gennaio1998, in applicazione di quanto dispone l’
articolo 8 del DLgs n. 165/1997 si applica l’aliquota del 2 per cento annua, stabilita con l’articolo 17,comma 1, della legge n. 724/1994 fino a raggiungerel’aliquota dell’80 per cento. Vedi il punto 3.2 lettera A) della
Circolare INPDAP n. 6/2005.
quindi come fai ad aver raggiunto la quota 83,80.??
A me come gia in precedentemente postato sono andato in pensione il 01.04.2013 con (conteggio INPDAP) il sistema retributivo in quanto ho maturato 41 anni e mesi 3 , alla data del pensionamento,quindi alla data 31.12.2011 maturati 40 anni contributivi ,ti faccio presente Ass. C. arruolato 03.04.87, anni 1 di servizio militare e anni 9 e mesi 3 di lavoro ricongiunto come operaio,sono nato a giugno del 1961.
Quindi condivido le perplessità dell'amico gino59 che saluto.







Re: quesito sisteme retributivo
ottovolante ha scritto:Inoltre pochi giorni orsono mi è giunta una lettera dall'inps dove mi avviusano che aggiungeranno qualche cosa per il periodo lavorato tra il 2012 e 2013 dove risulta una quota pari 548,89 facendo così aumentare l'importo da 30.136,69 a 30.377,94 lordo,ma mi hanno aggiunto anche una ritenuta (prelievo) mensile di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età ai sensi dell'art.4 comma 3 D.L.165/97.
Con questo ho detto tutto spero che ti basti.
saluti






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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da ottovolante »
Attualmente, i benefici pensionistici ancora vigenti per il personale delle forze di Polizia, riferiti alla particolare attività di lavoro svolta, sono quelli legati all’aumento convenzionale figurativo di un anno ogni cinque anni di servizio di ruolo (con un tetto massimo di cinque anni a partire dall’1.1.1998) e nell’aumento di 1/3 e di 1/2 per del servizio per le attività svolte in zone di confine. A partire dal 1° gennaio 1998, questi aumenti sono attribuibili nel limite di cinque anni massimo. Se al 31.12.1997 sono stati maturati più di cinque anni, questi ultimi sono computabili pienamente, ma non ulteriormente aumentabili. Questo tanto ai fini pensionistici che a quelli previdenziali.
caro scintilla59 può darsi che sia io che sto ceffando in pieno,comunque dato che io sono sempre stato un pò diffidente andrei a farmi fare due conti presso un patronato,vedi unpò il link che ti ho postato sotto.
http://edizioni.lastampa.it/cuneo/articolo/lstp/26737/" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
ti ringrazio per tutte le notizie che mi stai fornendo, ma adesso sono in totale confusione mentale, l'unica cosa che mi viene da pensare è che l'unica salvezza se le cose stanno effettivamente come dici tu, (e credimi non ho motivo per dubitarne) è quella di raggiungere i 40 anni e 3 mesi ad agosto 2013 per poi fare lo scivolo di 1 anno e riuscire ad andare via entro agosto 2014 a meno che non mi sia preclusa anche questa possibilità, pensavo di essere arrivato alla fine de invece..........
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da ottovolante »
scintilla59 ha scritto:Quindi nella peggiore delle ipotesi dovrei fare un altro anno fino a raggiunger i 41 anni e 3 mesi?
SE la normativa dice che;
PENSIONE DI ANZIANITA' CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio eche abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:
Tabella 1
57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva(articolo6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
40 anni di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni)
Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità sono incrementati di tre mesi
DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, si acquisisce il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento non opera qualora i requisiti in questione siano stati maturati entro il 31.12.2010.
Dall'1/1/2012, In applicazione dell'articolo 18 comma 22 ter del D-L. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, la decorrenza del trattamento di pensione, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno, viene posticipato rispetto al differimento di 12 mesi sopra illustrato di: un mese; nel 2012, due mesi nel 2013, tre mesi nel 2014.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it,nella" onclick="window.open(this.href);return false; parte relativa alla modulistica, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.
La domanda deve essere presentata almeno cinque mesi prima della data di cessazione dal servizio.
In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento di anzianità.
COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).
Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.
Percui per come la vedo io se al 31.07.2013 hai maturato anni 40 mesi 3 di attività lavorativa andrai in pensione il 31.10.2014.
Comunque bisogna sentire anche il buon gino cosa dice,io sono da poco su questo forum e apprendo leggendo i post dei vari colleghi quindi non lo prendere come oro colato,quanto da me scritto quindi tranquillo potrei essere io che non ho capito una emerita mazza.
Saluti
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Re: quesito sisteme retributivo
Messaggio da scintilla59 »
http://www.poliziadistato.it/poliziamod ... t_2005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
B. Pensione di anzianità
Nel sistema di calcolo retributivo e misto, ai sensi dell’articolo 6 primo comma del decreto legislativo n.
165/97, il personale della Polizia di Stato, come il resto dei lavoratori dipendenti, può accedere al pensionamento di anzianità al maturare del doppio requisito indicato nella tabella D, prevista dall’articolo 59 comma 6 della legge n. 449/97, oppure del solo requisito dell’anzianità contributiva previsto dalla stessa tabella.
Anche per il personale della Polizia di Stato, l’accesso al pensionamento anticipato di anzianità è comunque disciplinato dall’articolo 59 comma 8 della legge n. 449/97. Il comma 2 decreto legislativo n.165/97, ha previsto, peraltro, in relazione alla specificità del rapporto di impiego che il diritto alla pensione di anzianità si consegue:
al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata a seguito dell’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% prevista dall’articolo 17 comma 1 della legge n. 724/94;
Art. 17
(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime
internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri.
in corrispondenza dell’età anagrafica fissata dalla tabella B allegata al decreto legislativo n. 165/97, così come modificata dall’articolo 59,comma 12 della legge n. 449/97.
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