Buongiorno,
un Poliziotto dopo 21 anni effettivi, già riformato parziale per causa di servizio, viene riformato totalmente al servizio, percependo quindi relativa pensione, può questi alla luce di quanto sopra intraprendere una attività lavorativa o perderebbe la pensione?
Se può, quale tipo di attività potrebbe svolgere?
Nella fattispecie un'attività non particolarmente faticosa.
Grazie.
Lavoro dopo eventuale riforma totale.
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Re: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
Temo di si.
Però la pensione ti verrebbe decurtata in base allo stipendio che andresti a prendere con il nuovo lavoro, a meno che questo non sia volontariato e quindi prestato a titolo gratuito.
Il tipo di lavoro penso debba esse compatibile con il tipo di infermità che ti ha posto in pensione.
Mi spiego meglio: se sei stato riformato perché hai avuto 2 infarti e relativi by-pass, o hai una gamba più corta dell'altra di 3 centimetri, non penso tu possa andare a fare l'arbitro di serie A....
Cosa intendi con: "Nella fattispecie un'attività non particolarmente faticosa."
Hai già in mente qualcosa o è una domanda?
Ciao
Foxtrot22
Però la pensione ti verrebbe decurtata in base allo stipendio che andresti a prendere con il nuovo lavoro, a meno che questo non sia volontariato e quindi prestato a titolo gratuito.
Il tipo di lavoro penso debba esse compatibile con il tipo di infermità che ti ha posto in pensione.
Mi spiego meglio: se sei stato riformato perché hai avuto 2 infarti e relativi by-pass, o hai una gamba più corta dell'altra di 3 centimetri, non penso tu possa andare a fare l'arbitro di serie A....
Cosa intendi con: "Nella fattispecie un'attività non particolarmente faticosa."
Hai già in mente qualcosa o è una domanda?
Ciao
Foxtrot22
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Re: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
Messaggio da alfredo1971 »
No mi riferivo a qualsiasi attività lavorativa, volevo sapere da chi conosce bene l'argomento se noi poliziotti o forze armate, una volta riformati totalmente al servizio, in caso venga anche proposta la possibilità di transito nei ruoli civili e si è rifiutato, quindi avendo maturato gli anni si percepirà una pensione, si può fare altra attività lavorativa o no??????
Pagando le tasse ovviamente, possibile che su questo argomento nessuno sappia una risposta oggettiva in base a norme precise???
Ringrazio chi può delucidarmi le idee, credo che sia argomento importantissimo per tutti i colleghi, visto che se malauguratamente per causa di servizio uno viene riformato prende una miseria...
Pagando le tasse ovviamente, possibile che su questo argomento nessuno sappia una risposta oggettiva in base a norme precise???
Ringrazio chi può delucidarmi le idee, credo che sia argomento importantissimo per tutti i colleghi, visto che se malauguratamente per causa di servizio uno viene riformato prende una miseria...
Re: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
alfredo1971 ha scritto:No mi riferivo a qualsiasi attività lavorativa, volevo sapere da chi conosce bene l'argomento se noi poliziotti o forze armate, una volta riformati totalmente al servizio, in caso venga anche proposta la possibilità di transito nei ruoli civili e si è rifiutato, quindi avendo maturato gli anni si percepirà una pensione, si può fare altra attività lavorativa o no??????
Pagando le tasse ovviamente, possibile che su questo argomento nessuno sappia una risposta oggettiva in base a norme precise???
Ringrazio chi può delucidarmi le idee, credo che sia argomento importantissimo per tutti i colleghi, visto che se malauguratamente per causa di servizio uno viene riformato prende una miseria...








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Re: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
Messaggio da alfredo1971 »
GINO59, intanto complimenti per i modi e le parole usate, credo che non rientrino nello spirito di questo sito che, benchè leggo da non molto, ho apprezzato per lo spirito di collaborazione e solidarietà tra i vari partecipanti.gino59 ha scritto:alfredo1971 ha scritto:No mi riferivo a qualsiasi attività lavorativa, volevo sapere da chi conosce bene l'argomento se noi poliziotti o forze armate, una volta riformati totalmente al servizio, in caso venga anche proposta la possibilità di transito nei ruoli civili e si è rifiutato, quindi avendo maturato gli anni si percepirà una pensione, si può fare altra attività lavorativa o no??????
Pagando le tasse ovviamente, possibile che su questo argomento nessuno sappia una risposta oggettiva in base a norme precise???
Ringrazio chi può delucidarmi le idee, credo che sia argomento importantissimo per tutti i colleghi, visto che se malauguratamente per causa di servizio uno viene riformato prende una miseria...
possibile che su questo argomento nessuno sappia una risposta oggettiva in base a norme precise?
Caro Amico, vedo non non vi sforzate neanche a cercare .....
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ci sono decine di post in
merito a questa problematica.-
Datti na mossa
cerca................
Detto questo, io mi riferisco alle decine di telefonate fatte a sedi inpdap, sindacati ecc ecc., come vedi "una mossa me la sono data"...
Potevi più elegantemente indicarci dove trovare queste informazioni senza aggiungere disegnino e puntini che non servono a nulla a persone come me che hanno già passato parecchi guai con problemi importanti di salute.
Grazie comunque per il fattivo e autorevole intervento!
Re: Lavoro dopo eventuale riforma totale.
Per non fare confusione: Solo con l'art.2 comma 12 della 335/95, non si puo' lavorare.-
CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da gino59 » sab feb 02, 2013 12:25 pm
ancoravigile ha scritto:
Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.
argomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???
contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
======================================================================
: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm
Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?
gino59 Messaggi: 2849 Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
gino59 Messaggi: 2867 iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da ancoravigile » sab feb 02, 2013 7:05 pm
Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica
gino59
Veterano del Forum Messaggi: 3274 Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm
Stammi bene e leggiti anche questo collegamento....http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... Caro#p6034" onclick="window.open(this.href);return false;
CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da gino59 » sab feb 02, 2013 12:25 pm
ancoravigile ha scritto:
Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.
argomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???
contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm
Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA
da ancoravigile » sab feb 02, 2013 7:05 pm
Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
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