Gentilissimo Avvocato
sono un ufficiale di marina che alla data del 31 dicembre 2009, è stato collocato in ARQ. Così come prevede la normativa di riferimento (L. 299/04 art.3 e 6 - L. 224/86 art.43 commi 3 e 4 -L. 804/73 art. 7 comma 7) ho fatto domanda per essere collocato in ausiliaria a far data dal 6 maggio 2010. Persomil mi ha risposto, sempre per iscritto, che non posso accedere all'ausiliaria poichè non ho ancora compiuto 40 anni di servizio cumulativi ( ho infatti 38 anni e 9 mesi ). A mio modo di vedere, ritengo di essere penalizzato da questa interpretazione della legge per la seguente ragione:
-la norma di riferimento, dà la possibilità, agli ufficiali collocati d'autorità in ARQ ,di accedere a domanda alla posizione di ausiliaria a prescindere dall'anzianità posseduta; inoltre, essendo stato già valutato per il grado di contrammiraglio, mi spetta, al momento del passaggio in ausiliaria ,la promozione e sei scatti aggiuntivi.
Come può ben immaginare, se le iniziative del governo non fossero così preoccupanti , avrei anche atteso pazientemente i 40 anni,ma, al momento, rischio di perdere tutto per una interpretazione restrittiva della legge. Cosa mi suggerisce di fare? La ringrazio cordialmente per il tempo e la pazienza che vorrà dedicarmi.
Aspettativa per Riduzione Quadri
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Aspettativa per Riduzione Quadri
Quesito concernente la corresponsione dei ratei residui dell’indennità e del rimborso previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, al personale Ufficiale delle FF.AA. collocato in aspettativa per riduzione dei quadri.
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18/02/2014 200602399 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 00568/2014 e data 18/02/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 02399/2006
OGGETTO:
Ministero difesa direzione generale per il personale militare.
Quesito concernente la corresponsione dei ratei residui dell’indennità e del rimborso previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, al personale Ufficiale delle FF.AA. collocato in aspettativa per riduzione dei quadri.
LA SEZIONE
Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota del 5 maggio 2006 n. M-D GMIL-05 IV 15 1 35506 e pervenuta in Segreteria il 18 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale per il personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Viste le note dell’Amministrazione del 27 febbraio 2007 e del 27 marzo 2007 risp. n. 114/3/331/4570.6 e n. M-D GMIL-05 IV 15 1 18914;
Vista la nota della Sezione n. 0012894 del 13 luglio 2012 inviata all’Amministrazione della Difesa;
Vista la nota di quest’ultima Amministrazione dell’8 agosto 2012 n. M-D GMIL 1 IV 960321972;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
Con il quesito in oggetto, pervenuto alla Sezione III, il Ministero della Difesa si pone il problema se al personale Ufficiale, che beneficia dell’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dell’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e, in alternativa, del rimborso per spese di alloggio privato previsto dal comma 3 del medesimo articolo, si debba continuare ad erogare la suddetta indennità o il suddetto rimborso, anche se gli ufficiali stessi siano stati collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi della l. 10 dicembre 1973, n. 804.
La Sezione III esaminava il quesito nell’Adunanza del 13 giugno 2006 e concludeva con una pronuncia interlocutoria;
Infatti, poiché il trattamento previsto dall’art. 1, commi 1 e 3, l. 29 marzo 2001, n. 86, per il personale trasferito d’autorità, viene erogato non solo agli appartenenti alle Forze Armate, ma anche a quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e della carriera prefettizia e poiché la situazione propria degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri può, per le sue caratteristiche, rivelarsi analoga ad altre forme di aspettativa, sembrava opportuno alla Sezione III che sulla questione l’Amministrazione della Difesa acquisisse l’avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, per i riflessi a cascata che la risposta al quesito poteva avere sul trattamento economico di tutto il settore del pubblico impiego, e del Ministero del Tesoro, per gli evidenti riflessi che la questione poteva avere sulla spesa pubblica.
Con l’occasione, la Sezione III riteneva opportuno che l’Amministrazione riferente fornisse opportuni chiarimenti su due punti. Il primo riguardava la normativa concernente gli ufficiali collocati in ARQ, se, cioè, esistesse una norma specifica che li obbligasse a fissare la propria residenza nella sede, in cui erano stati trasferiti d’autorità o se essi potessero cambiare residenza a piacimento, salvo ad essere considerati come residenti nella sede, alla quale erano stati trasferiti d’autorità, al momento della loro eventuale riutilizzazione.
Il secondo punto riguardava il trattamento dell’ufficiale collocato in ARQ, che godeva di un alloggio di servizio, dovendo essere specificato se l’interessato fosse tenuto a rilasciare l’alloggio, oppure potesse continuare a goderne.
Dalle diverse note citate in epigrafe e dagli atti del fascicolo, risulta che l’Amministrazione – malgrado il sollecito ad essa pervenuto dalla Segreteria della Sezione – non ha ritenuto di procedere all’adempimento richiesto.
Il lungo tempo oramai trascorso dalla richiesta di parere ed il mancato adempimento all’interlocutoria ed al sollecito inviato dalla Sezione, inducono a ritenere che l’Amministrazione abbia perso ogni interesse all’espressione del parere.
P.Q.M.
Esprime il parere che non vi sia luogo a parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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18/02/2014 200602399 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 00568/2014 e data 18/02/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 02399/2006
OGGETTO:
Ministero difesa direzione generale per il personale militare.
Quesito concernente la corresponsione dei ratei residui dell’indennità e del rimborso previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, al personale Ufficiale delle FF.AA. collocato in aspettativa per riduzione dei quadri.
LA SEZIONE
Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota del 5 maggio 2006 n. M-D GMIL-05 IV 15 1 35506 e pervenuta in Segreteria il 18 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale per il personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Viste le note dell’Amministrazione del 27 febbraio 2007 e del 27 marzo 2007 risp. n. 114/3/331/4570.6 e n. M-D GMIL-05 IV 15 1 18914;
Vista la nota della Sezione n. 0012894 del 13 luglio 2012 inviata all’Amministrazione della Difesa;
Vista la nota di quest’ultima Amministrazione dell’8 agosto 2012 n. M-D GMIL 1 IV 960321972;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
Con il quesito in oggetto, pervenuto alla Sezione III, il Ministero della Difesa si pone il problema se al personale Ufficiale, che beneficia dell’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dell’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e, in alternativa, del rimborso per spese di alloggio privato previsto dal comma 3 del medesimo articolo, si debba continuare ad erogare la suddetta indennità o il suddetto rimborso, anche se gli ufficiali stessi siano stati collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi della l. 10 dicembre 1973, n. 804.
La Sezione III esaminava il quesito nell’Adunanza del 13 giugno 2006 e concludeva con una pronuncia interlocutoria;
Infatti, poiché il trattamento previsto dall’art. 1, commi 1 e 3, l. 29 marzo 2001, n. 86, per il personale trasferito d’autorità, viene erogato non solo agli appartenenti alle Forze Armate, ma anche a quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e della carriera prefettizia e poiché la situazione propria degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri può, per le sue caratteristiche, rivelarsi analoga ad altre forme di aspettativa, sembrava opportuno alla Sezione III che sulla questione l’Amministrazione della Difesa acquisisse l’avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, per i riflessi a cascata che la risposta al quesito poteva avere sul trattamento economico di tutto il settore del pubblico impiego, e del Ministero del Tesoro, per gli evidenti riflessi che la questione poteva avere sulla spesa pubblica.
Con l’occasione, la Sezione III riteneva opportuno che l’Amministrazione riferente fornisse opportuni chiarimenti su due punti. Il primo riguardava la normativa concernente gli ufficiali collocati in ARQ, se, cioè, esistesse una norma specifica che li obbligasse a fissare la propria residenza nella sede, in cui erano stati trasferiti d’autorità o se essi potessero cambiare residenza a piacimento, salvo ad essere considerati come residenti nella sede, alla quale erano stati trasferiti d’autorità, al momento della loro eventuale riutilizzazione.
Il secondo punto riguardava il trattamento dell’ufficiale collocato in ARQ, che godeva di un alloggio di servizio, dovendo essere specificato se l’interessato fosse tenuto a rilasciare l’alloggio, oppure potesse continuare a goderne.
Dalle diverse note citate in epigrafe e dagli atti del fascicolo, risulta che l’Amministrazione – malgrado il sollecito ad essa pervenuto dalla Segreteria della Sezione – non ha ritenuto di procedere all’adempimento richiesto.
Il lungo tempo oramai trascorso dalla richiesta di parere ed il mancato adempimento all’interlocutoria ed al sollecito inviato dalla Sezione, inducono a ritenere che l’Amministrazione abbia perso ogni interesse all’espressione del parere.
P.Q.M.
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone
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