Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

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panorama
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Re: Impiego civile senza desiderata!

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Metto qui questa sentenza del Consiglio di Stato anche se il fatto ha riguardato un collega della Penitenziaria.

N. 05903/2010 REG.DEC.
N. 03984/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2004, proposto da:
A. V. R., rappresentato e difeso dall'avvocato M. O., con domicilio eletto presso l’avvocato L. R. in Roma, via del Vignola 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA n. 01930/2003, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. A. A. e uditi per le parti l’avvocato M. O. e l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il sig. V. R. A., all’epoca assistente nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nell’anno 2001 è stato dichiarato inidoneo in via permanente al servizio di istituto, ma idoneo all’impiego nei ruoli civili dell’Amministrazione dello Stato.
L’interessato ha quindi chiesto di transitare nei ruoli dell’Agenzia delle entrate (uffici di Fermo) con la qualifica di operatore tributario.
I competenti uffici ministeriali e l’Agenzia delle entrate hanno però riscontrato negativamente tale istanza, sia in ragione degli esuberi di organico sia in ragione della inadeguata professionalità dell’aspirante.
Per conseguenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato tale diniego di assunzione al Ministero della giustizia, il quale ha disposto il definitivo collocamento a riposo del dipendente.
Il sig. A… ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli ora richiamati avanti al T.A.R. Marche, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In sede cautelare l’adito Tribunale ha disposto il riesame della domanda da parte del Ministero dell’economia, il quale però all’esito del procedimento ha insistito nell’impossibilità di utilizzare la professionalità dell’aspirante operatore.
Anche la successiva nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale non ha sortito effetti positivi.
Da ultimo, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti nel frattempo presentati dal ricorrente), rilevando che il transito nei ruoli civili dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può essere legittimamente negato ove la professionalità dell’interessato non risulti proficuamente utilizzabile dall’Amministrazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal sig. A…, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
Con ord.ze cautelari nn. 3443 del 2004 e 2272 del 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo il riesame da parte degli uffici finanziari della istanza presentata dal dipendente.
All’esito l’Amministrazione, con provvedimento del 20 luglio 2005, ha assegnato il sig. A… alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona dove lo stesso – stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’appellante e non contestata dall’Avvocatura erariale – presta tuttora proficuamente servizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la seconda parte del secondo motivo, che conviene prioritariamente esaminare, l’appellante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia i provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione.
La doglianza merita accoglimento.
L’art. 75 del Decreto legislativo n. 443 del 1992 ( recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevede al comma 1 che “ Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”.
Come rilevato dal T.A.R., la disposizione ora trascritta affida alla Amministrazione un ambito di valutazione discrezionale, facoltizzandola ( “può”) a rifiutare il trasferimento sulla base di considerazioni attinenti alle necessità di servizio, nonché alla specifica idoneità dell’istante a svolgere i compiti propri della qualifica da assegnare.
Ciò si deduce chiaramente dal comma 9 del seguente art. 76, il quale consente all’Amministrazione ricevente di sottoporre l’istante a visita medica e a prova teorico pratica, nonché dal successivo art. 77 il quale prevede la dispensa del personale non trasferibile per ragioni di servizio.
In tale prospettiva il trattamento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria giudicati inidonei al servizio di istituto sembra differenziarsi da quello riservato in condizioni analoghe al personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il quale ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O.) a transitare nell’impiego civile ( cfr. IV Sez. n. 484 del 2009).
Ogni questione attinente alla ragionevolezza di tale differenziazione non è però rilevante in questa sede, atteso che – come si è anticipato – i provvedimenti impugnati in primo grado vanno in ogni caso annullati, in quanto adottati dall’Amministrazione finanziaria senza il supporto di una congrua motivazione nonché in base ad una istruttoria lacunosa.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che l’Amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati in primo grado, ha affermato di non poter validamente utilizzare la professionalità del sig. A….. in modo del tutto apodittico, senza quindi evidenziare in concreto – e cioè con un minimo di specificità – quali esigenze di servizio impedivano di collocare il dipendente presso le numerose articolazioni territoriali del Ministero.
In altri termini, visto il grado in precedenza rivestito dall’interessato e il diploma di istruzione superiore da questi posseduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni che effettivamente ne impedivano l’inquadramento – oltre tutto in soprannumero, come previsto dalla normativa di riferimento – nella corrispondente area B dell’ordinamento professionale ministeriale.
Per quanto riguarda l’istruttoria sostiene l’interessato, senza essere smentito dall’Avvocatura, di non essere mai stato sottoposto dal Ministero ad alcuna prova teorico pratica finalizzata all’accertamento della sua professionalità.
Ora, come si è visto sopra, l’Amministrazione statale ricevente non è obbligata per legge a consentire il transito del dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, essendo titolare appunto di un ambito di discrezionalità valutativa al riguardo: ma tale discrezionalità va esercitata sulla base delle risultanze dello strumento istruttorio (appunto la prova in questione) che la legge appresta a tal fine.
In realtà, risulta dagli atti che il sig. A….. sarebbe stato sottoposto ad un colloquio informale presso l’Agenzia delle entrate ed è a tale accertamento che il Ministero sembra aver fatto generalmente riferimento per respingere la richiesta dell’interessato.
Tuttavia, proprio dalle comunicazioni inviate dall’Agenzia si evince il travisamento in cui è con ogni probabilità incorsa l’Amministrazione centrale, in quanto nelle stesse la inidoneità del sig. A…. è predicata non in assoluto ma – a ben vedere – con esclusivo riferimento ai posti di elevata professionalità effettivamente all’epoca vacanti negli uffici locali di tale Organo, peraltro dotato di spiccata autonomia e di un ordinamento interno del tutto autonomo da quello del plesso propriamente ministeriale.
Quindi, in termini piani, è mancato un ragionevole accertamento circa la effettiva idoneità dell’interessato a svolgere le mansioni proprie dell’area impiegatizia negli uffici ministeriali.
Dalle considerazioni che precedono risulta confermato che il provvedimento del Ministero dell’economia n. …… del 31.7.2002 (diniego impugnato in primo grado con l’atto di motivi aggiunti notificato il 29.11.2002) è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va conseguentemente annullato.
Conseguentemente risulta viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento del Ministero della giustizia n. ….. del 2.10.2002 (impugnato in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti notificato il 16.12.2002) col quale l’assistente di polizia penitenziaria sig. A….. fu definitivamente collocato a riposo per infermità, provvedimento che va anch’esso annullato.
Non rilevano invece in questa sede gli ulteriori provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di atti conseguenti a misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale e quindi aventi efficacia meramente interinale sino all’esito del giudizio di merito.
In questi termini l’appello va quindi accolto, con riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolare complessità della vicenda fattuale, mentre resta a carico dell’Amministrazione il compenso per il commissario ad acta liquidato in primo grado.


P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 3984 del 2004, riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio tra le Parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
P. N., Presidente
P. L. L., Consigliere
A. P., Consigliere
A. A., Consigliere, Estensore
S. D. F., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2010


nperilli
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Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

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Primo quesito rivolto al sig. Roberto Mandarino, quale esperto e moderatore del forum.

1)Il C.N.A. di Chieti con lettera notificatami in data 7/11/2007 non ha accolto l'istanza dello scrivente tendente ad ottenere l'attribuzione dell'ulteriore 1,25% dei benefici economici previsti dagli artt.117 e 120 del R.D. 3458/1928 e legge 539/1928, in quanto il Decreto di riconoscimento del M.D. PREVIMIL, che avrebbe legittimato l'attribuzione dei benefici economici in argomento, riconoscendo le infermità trattate con si dipendenti da causa di servizio, è comunque successivo al collocamento in congedo dello scrivente avvenuto in data 1/7/2007: quanto sopra in relazione alla circolare n.139758 del 9/11/2001 del M.D.
2)In relazione a ciò, lo scrivente ha presentato memoria difensiva sia al C.N.A. che al M.D., senza avere sino alla data odierna alcun esito.
3) Desidero sapere da Lei, quale persona competente ed anche in relazione ai numerosi quesiti di vari colleghi che Lei ha risposto positivamente ed in modo esariente, se il beneficio di cui alla citata legge debba decorrere dal provvedimento FORMALE di cui all'art.14 comma 1 del D.P.R. 461/01, con cui l'Amministrazione recepisce il parere espresso dal Comitato di verifica oppure dalla data del del verbale della C.M.O. di Bari(25/3/2004) ove le infermità venivano ascritte alla sesta categoria.

Con simpatia Ltn Nicola Perilli
Roberto Mandarino
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Roberto Mandarino »

Se il verbale con l'ascrizione a categoria della Tab."A" è stato redatto dalla Commissione Medico Militare quando l'interessato si trovava in servizio oppure il giorno in cui è stato riformato per inidoneità al servizio è tale documento
è antecedente al D.P.R. 461/2001,(in questo caso è facile desumerlo poichè porta il parere di tale commmissione medica cioè "SI dipendente" oppure "NO dipendente"), allora si ha diritto automaticamente con la 8^ e 7^ cat. allo scatto dell'1,25% e dalla 6^ cat. alla 1^ cat. allo scatto del 2,50% dello stipendio maturato al giorno di compilazione di tale verbale e quindi successivamente questo importo verrà inserito nei conteggi pensionistici, anche se si tratta di cifre irrisorie.

Mentre se il verbale della Commissione Medica è stato redatto successivamente al D.P.R.461/2001, oltre a tutti i requisiti necessari riportati nel caso sopra indicato occorre anche il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio rilasciato da parte del Comitato di Verifica.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
nperilli
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da nperilli »

Caro Roberto, il verbale è stato trascritto in data 25/3/2004 dalla C.M.O. di Bari con l'ascrizione delle infermità alla 6^ Categoria(all'epoca dei fatti lo scrivente si trovava in costanza di servizio). Il Decreto formale del riconoscimento di tale infermità è datato 17/7/2007(l'interessato per pochi giorni non si trovava in costanza di servizio).
Il punto, caro Roberto, è suscettibile di ricorso e a tal uopo lo scrivente ha rinunciato ,perchè l'importo dovuto era minimo e non valeva la pena di instaurare un procedimento amministrativo. La data del decreto, secondo me, è ininfluente sul diritto del beneficio in quanto è un elemento acclarativo. I tempi "biblici" non possono far venir meno diritti patrimoniali.Appellarsi con un legale costa troppo ecco perchè il MINIDIFESA se ne approfitta: è meglio rassegnarsi, godersi la pensione e non pensare più.
Grazie comunque per la tempestiva risposta , ma mi interessava sapere il suo giudizio obiettivo.
Stn CC cpl ris. Nicola Perilli
Roberto Mandarino
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le ripeto nuovamente, che il presupposto per avere riconosciuto tale diritto è quello che la patologia sia stata ascritta a categoria della Tab. "A" con verbale della Commissione Medico Militare quando l'interessato si trovava in servizio oppure nel verbale di riforma per inidoneità al servizio.
Non pregiudica nulla il fatto che la dipendenza da causa di servizio venga accordata successivamente anche dopo molto tempo dal Comitato di Verifica, il diritto decorre sempre dal giorno del Verbale della C.M.O..
Il diritto è imprescrittibile, tuttavia la domanda dell'interessato serve per mettere in mora l'amministrazione per non perdere gli arretrati che diversamente vengono concessi soltanto per gli ultimi cinque anni.
La circolare del Ministero Difesa (che le allego in basso) riferisce le stesse cose che le ho scritto, ed è la stessa che ha citato il C.N.A. per negarle il beneficio.

Saluti Roberto Mandarino
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
nperilli
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da nperilli »

Caro Robero, purtroppo il CNA di Chieti con lettera datata 7 novembre 2007 ha asserito la seguente motivazione:
"sebbene il verbale mod.B datatao 25.3.2004 della CMO di Bari sia stato emesso in costanza di servizio e rechi l'ascrizione delle infermità trattate alla 6^ categoria, il decreto di riconoscimento n.......datato 17/7/2007 del M.D. Previmil, che avrebbe legittimato l'attribuzione dei benefici economici in argomento riconoscendo le infermità trattate come "si dipendenti da causa di servizio" è comunque successivo al collocamento in congedo della S.V. avvemnuto il 1.7.2007. Pertanto la sua istanza non trova possibilità di accioglimento in relazione alle disposizioni della circolare nr.139758 del 9/11/2001 del M.-D.."
Allora il personale preposto ai vari uffici amministrativi non sono competenti. Occorre ,per forza , il ricorso alla Corte dei Conti per avere il diritto.
Scusami per lo sfogo ma Lei che cosa mi consigna di fare.
Saluti Nicola Perilli
Roberto Mandarino
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Roberto Mandarino »

Sinceramente ho dato uno sguardo alla circolare ma non ho trovato nulla in merito a quanto le ha riferito il C.N.A..
Le consiglio di farsi riferire in quale parte della circolare sarebbe riportato questo diniego.

Conosco personalmente un Maresciallo dell'E.I. che è stato riformato ed ha quindi ottenuto la prima ascrizione tabellare della patologia a tab.A nel verbale di riforma, dopo il congedo gli è arrivato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica ed il beneficio dell' 1,25 gli è stato aggiunto regolarmente nei conteggi di pensione.

Saluti Roberto Mandarino
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Henry6.3

Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Henry6.3 »

Egregi, forse non avete compreso una cosa, andate a leggere quello che ho scritto in merito all'indennità di trasferimento SI / NO data in presenza del chilometraggio minimo.
Ho la netta impressione, supportata dai fatti che a livello centrale, è stata data disposizione di tagliare il più possibile, allargando le maglie (dovute per giunta) solo a chi ricorre, nelle varie indennità e/ o rimborsi. Non è la prima volta che disposizione palesemente a favore dei dipendenti vengano stravolte, negate ecc. palleggiando la questione tra Uffici Amministrativi Legionali e Chieti C.N.A.
Naturalmente nella pratica, ufficialmente la cosa non verrà mai messa nera su bianco. in sostanza chiedi e ti sarà dato, prima però ricorri, se e quando lo vuoi fare nel frattempo, le casse dei vari Ministeri risparmiano sulla pelle dei poveracci (noi).
nperilli
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da nperilli »

Condivido pienamente quello che avete asserito.
Con simpatia
Stn Nicola Perilli
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di benefici posto qui questa sentenza del Tar Lazio di ieri nel caso possa interessare a qualche lettore.


N. 00852/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03658/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3658 del 2010, sul ricorso n.3658/2010–R.G. proposto dalla d.ssa OMISSIS, rappresentata e difesa dall’ avv. M. Damiani, presso il cui studio in Roma, via A. Mordini nr.14, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del silenzio inadempimento tenuto dall’Amministrazione in ordine al d.P.R. 20.10.2009 nonché alla diffida ad ottemperare al medesimo d.P.R. stragiudizialmente notificata in data 11.11.2009; nonché per la condanna dell’Amministrazione dell’Interno alla puntuale ed integrale esecuzione del predetto d.P.R. .

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone in fatto la ricorrente, Dirigente della Polizia di Stato:
-che, essendole stata riconosciuta, nel febbraio 1992, dalla competente Commissione medica ospedaliera (C.m.o), la natura professionale (id est: dipendente da causa di servizio ) di determinata infermità (considerata ascrivibile alla 6^ categoria della tabella “A” annessa al d.P.R. 30.12.1981 n.834), ebbe a chiedere alla propria amministrazione i benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n.539: novella che ha esteso ai dipendenti pubblici affetti da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’attribuzione dei miglioramenti già riconosciuti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e consistenti nell'abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio; che avverso il diniego oppostole (atto dell’11.4.2008) dall’amministrazione dell’Interno, si è gravata con ricorso straordinario al Capo dello Stato: ricorso ritenuto fondato dal Consiglio di Stato “per la parte non investita dall’eccepita prescrizione” riconoscendo alla dott.ssa OMISSIS - sia nel parere n.3815/2008 (Adunanza Sez.1^ del 4.3.2009) che nel successivo parere dell’Adunanza della Sez.1^ dell’1.7.2009 ( reso in esito a richiesta di riesame del parere n.3815/2008, avanzata dal Ministero dell’Interno) – la spettanza del beneficio economico in parola “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita” e con corredo dei relativi interessi; che con d.P.R. del 20.10.2009 veniva formalmente accolto il rimedio straordinario di cui trattasi: rimedio la cui tempestiva esecuzione veniva intimata all’amministrazione tramite diffida stragiudiziale notificatale il 10.11.2009 a cura dell’interessata.
Essendo rimasta disattesa tale intimazione, la dott.ssa OMISSIS, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avanzato ai sensi dell’art.21 bis della Legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente) , ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la piena ed integrale esecuzione ( in sintonia con quanto statuito nei pareri del Consiglio di Stato del 4.3. e 1.7.2009 ) del d.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario. Si è costituita in giudizio, per il tramite della Difesa erariale, l’intimata amministrazione sostenendo, con memoria, nell’ordine, l’inammissibilità, l’infondatezza e l’improcedibilità del ricorso avversario; in particolare negli scritti difensivi della resistente si sottolinea l’intervenuta adozione – da data antecedente alla notificazione del ricorso in epigrafe - del provvedimento integralmente satisfattivo delle richieste della ricorrente.
Peraltro, non risultando detto provvedimento allegato alla memoria appena menzionata, la Sezione ha disposto ( ord. n. 810/2010 del 13.05.2010), un intervento istruttorio prescrivendo, oltre all’acquisizione di copia dello stesso, il deposito di una relazione rappresentativa dei calcoli eseguiti ai fini della determinazione e quantificazione del beneficio riconosciuto alla d.ssa OMISSIS.
In ottemperanza a quanto sopra l’amministrazione, in data 17.6.2010, ha depositato il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 ( privo di relata di notifica all’interessata) unitamente a note d’ufficio in cui si specifica che gli arretrati ( riconosciuti all’interessata dal dianzi citato decreto ) le verranno erogati con la mensilità di giugno 2010.
È seguita la produzione del secondo degli atti di ricorso di cui in epigrafe con cui l’interessata ( sottolineando previamente che il decreto del 21.1.2010 non le è mai stato formalmente notificato) ha, in primo luogo, contestato le eccezioni in rito sollevate dalla resistente amministrazione e, nel merito, ha evidenziato la dissonanza tra il d.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario ed il decreto del Capo della Polizia attuativo dello stesso. Quest’ultimo provvedimento, difatti, ad avviso della ricorrente, oltre a non dettare alcunché in ordine agli interessi del credito riconosciutole, liquida in maniera errata il beneficio di cui trattasi che risulta determinato sulla base della retribuzione da essa fruita nel 1992 e non, come prescritto dal Supremo Consesso, “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita”. Conclude la ricorrente invocando, nell’ordine, l’annullamento del decreto del 21.1.2010, l’assegnazione alla p.a. di un ridotto termine per provvedere e la contestuale nomina di un commissario ad acta per assicurare l’integrale, e non parziale, esecuzione del d.P.R. più volte menzionato.
Le parti non hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.
Nella camera di consiglio del 28.10.2010, presente il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
DIRITTO
I)- E’ in contestazione la corretta esecuzione del d.P.R. 20.10.2009 col quale, in accoglimento di apposito rimedio amministrativo, sono stati riconosciuti all’odierna ricorrente, affetta da infermità di natura professionale, i benefici, (già previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra), estesi ai pubblici dipendenti dalla Legge n. 539 del 1950 e consistenti nell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Prima di procedere allo scrutinio dell’azionata domanda di giustizia, ritiene opportuno il Collegio ricordare che la decisione sul ricorso straordinario, pur non avendo attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata (in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale), ha tuttavia carattere cogente e determina in capo all'autorità amministrativa l'obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione. Al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della pronuncia non è utilizzabile, come da concorde e prevalente giurisprudenza, lo strumento del ricorso per l'ottemperanza, limitato all'esecuzione del giudicato ["ex multis" Cons. St. IV^, n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008; nn. 4156, 2320, 2206 e n. 641 del 2007; VI^, n. 5393 del 22.09.2003; va, altresì, segnalata Tar Lazio, Roma, I^, n. 4104 del 2010 che condivisibilmente perviene, dopo una capillare analisi della tematica in argomento, ad escludere che la decisione su ricorso straordinario, anche all’indomani delle innovazioni apportate dalla legge n.69 del 2009, possa essere equiparata ad una sentenza passata in giudicato; tesi questa, aggiunge il Collegio per sole ragioni di completezza della presente decisione, che mantiene integra la sua validità anche dopo il 16.9.2010, data sotto la quale è entrato in vigore il d.lgs. n.104 del 2010 (c.d. Codice del processo amministrativo – C.p.a.) il cui art.112 non cita, tra i provvedimenti per la cui attuazione può essere proposta l’azione di ottemperanza, le decisioni rese in sede di ricorso straordinario; mentre la costante vigenza (anche nell’Ordinamento introdotto dal citato d.lgs. n.104/2010) dell’istituto della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario (art.48 del C.p.a.) costituisce prova logica della permanente incompatibilità di tale istituto con una ipotetica giurisdizionalizzazione del rimedio amministrativo di cui trattasi]. In base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non resta però sfornita di tutela, che si rinviene nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell'Amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21 bis della legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente e correttamente invocato dalla ricorrente) ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell'ordine di esecuzione. Né vale obiettare che la possibilità di avvalersi del mezzo processuale di cui al menzionato art. 21 bis è stata considerata operativamente limitata alle sole controversie in cui si è in presenza di posizioni di mero interesse legittimo in capo al cittadino (cfr. Cons. St., Sez. V^, n. 6003 del 09.10.2006; n. 497 del 10.02.2004; IV^, n. 7088 del 02.11.2004); e ciò in quanto – come ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St. n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008 citate) – nelle controversie attinenti l'esecuzione delle decisioni rese su ricorso straordinario al Capo dello Stato non entrano in gioco le situazioni soggettive originariamente tutelate a mezzo del suddetto ricorso straordinario, essendo ormai ogni questione ad esse attinente risolta con la decisione favorevole alle tesi del ricorrente. La controversia relativa all'esecuzione della decisione su ricorso straordinario, quindi, non involge la definizione del contenuto delle posizioni dedotte in quella controversia, ma la formazione del titolo che comporta l'obbligo di comportamento dell'Amministrazione, vincolato dall'intervento del Capo dello Stato.
II)- Rebus sic stanti bus, il ricorso azionato dalla d.ssa Dani si rivela fondato e meritevole di accoglimento.
E difatti, nel caso di specie, il beneficio invocato – che si è già detto rinviene il proprio supporto normativo nella legge n.539 del 1950 – si traduce (essendo stata riconosciuta la dipendente affetta da infermità professionale ascrivibile alla 6^ categoria della sopramenzionata tabella “A” nella misura massima) nell’incremento di uno scatto del 2,50% (percentuale correttamente indicata nel decreto 21.1.2010 oggetto di impugnativa col secondo atto di ricorso) sul valore della classe stipendiale in godimento (non al 7.2.1992 come riportato nel predetto decreto, ma) al 03.6.1997; e ciò in quanto il Consiglio di Stato, sia nel primo che nel secondo dei pareri resi (quest’ultimo, si ricorda, su richiesta di riesame promossa dall’amministrazione per ragioni concernenti l’an e non il quantum del beneficio), ha, rispettivamente, affermato e ribadito, la spettanza di tale miglioramento “con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita”. E poiché, come già in precedenza ricordato, la decisione sul ricorso straordinario (che nel caso in trattazione peraltro, oltre a recepire integralmente i predetti pareri, è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art.69 della legge n.69 del 18.6.2009, e dunque successivamente alle modificazioni da tale novella apportate all’art.14 del d.P.R. n.1199 del 1971) ha carattere cogente e determina in capo all'autorità amministrativa (quand’anche in ipotesi dissenta dalla predetta decisione) l'obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione, ne segue che il comportamento dell’amministrazione è interamente vincolato dall’intervento (tramite il decreto decisorio) del Capo dello Stato con conseguente illegittimità dell’impugnato decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 nella parte in cui – in dissonanza dal predetto decreto e dai pareri dallo stesso integralmente recepiti – si avvale, ai fini della quantificazione dello scatto del 2,50% ( e dell’ammontare degli arretrati), del trattamento stipendiale in godimento al 7.2.1992 e non di quello, di livello dirigenziale, maturato alla data del 03.6.1997.
Dalle considerazioni dianzi declinate emerge, all’evidenza, l’infondatezza delle eccezioni in rito (di inammissibilità ed improcedibilità) sollevate dalla resistente amministrazione attese:
a) la sussistenza dell’interesse a promuovere l’originario ricorso introduttivo del giudizio (posto che, alla data di notificazione e deposito dello stesso ricorso, il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 non le era stato notificato né tale notificazione è successivamente intervenuta);
b) la persistenza di tale interesse a ricorrere una volta avuta conoscenza, tramite gli atti depositati in giudizio il 17.6.2010, che il decreto di decisione del ricorso straordinario era stato non correttamente eseguito, con una liquidazione parziale del beneficio riconosciutole.
Va, inoltre, dato atto che l’impugnato provvedimento del Capo della Polizia nulla dispone in ordine agli accessori (interessi legali ed eventuale rivalutazione) del credito di cui trattasi, rivelandosi, anche sotto tale ulteriore profilo, non sintonico al d.P.R. del 20.10.2009. Conclusivamente il ricorso in epigrafe, così come integrato con i successivi mm.aa. di gravame, deve essere accolto e, per l’effetto:
- va annullato il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010 nella parte in cui si avvale dell’erroneo criterio di computo in precedenza indicato pervenendo ad una determinazione dell’importo del contributo ed alla liquidazione dei relativi arretrati non corretta e parziale;
- in attuazione dell’obbligo di dare puntuale ed integrale esecuzione al d.P.R. 20.10.2009 va assegnato alla resistente amministrazione un termine (decorrente dalla data di notificazione della presente decisione) di giorni quarantacinque per la riadozione del decreto attuativo di tale d.P.R. in perfetta sintonia con quanto statuito dal Consiglio di Stato e come ribadito nella presente decisione, ulteriormente provvedendo, nel successivo termine di giorni trenta, alla corresponsione all’interessata delle competenze arretrate (con correlati accessori) alla stessa spettanti (con ovvia detrazione di quelle, parziali, già alla stessa erogate).
Decorso tale termine, nel caso in cui l’amministrazione non provveda spontaneamente e correttamente a quanto sopra, dietro apposita istanza dell’interessata, la Sezione nominerà un Commissario ad acta conferendogli incarico del cui compenso verrà onerata l’amministrazione, valutando, in tale sede, la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli eventuali profili di responsabilità erariale.
III)- Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (integrato da mm.aa. di gravame) in epigrafe e, per l’effetto annulla, come da motivazione, il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010.
Ordina al Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., di provvedere, come da motivazione, all’integrale soddisfacimento del beneficio vantato dalla ricorrente, in piena ed integrale esecuzione delle statuizioni recate nel decreto presidenziale in data 20 0ttobre 2009, entro il termine – indicato in motivazione - decorrente dalla notificazione della presente decisione; onera la parte ricorrente della notificazione della presente decisione alla soccombente amministrazione presso la sede reale del Dipartimento della P.S. .
Compensa, tra le parti in causa, le spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti in causa presso i rispettivi domicili legali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da panorama »

Appello del M.D. al Consiglio di Stato perso.

FATTO:
1) - il Ministero della Difesa impugna la sentenza con cui è stato annullato il diniego del riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo previsto dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928 sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo, al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e quindi, doveva considerarsi cessato dal servizio permanente.

DIRITTO:
2) - alla base della pretesa dell’appellato, c’è il processo verbale modello ML/B n. 312 del 27 giugno 1997 rilasciato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano con cui si riconosceva l’ascrivibilità delle due infermità per cumulo all’ottava categoria della tabella “A”.

3) - Il presente caso è particolare in quanto qui appare del tutto decisivo che, al 27 giugno 1997, momento dell’ascrizione dell’infermità alla causa di servizio, e della contemporanea declaratoria di inidoneità al servizio militare incondizionato del C……., l’appellato fosse formalmente ancora “in servizio”.

Il resto leggetelo qui sotto.

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26/03/2013 201301691 Sentenza 4


N. 01691/2013REG.PROV.COLL.
N. 08061/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8061 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
G. C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Senaldi, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01979/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01979/2012, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento benefici per invalidità per causa di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il presente gravame il Ministero della Difesa impugna la sentenza con cui è stato annullato il diniego del riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo previsto dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928 sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo C……., al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e quindi, doveva considerarsi cessato dal servizio permanente.

La sentenza è affidata al duplice rilievo per cui:

-- l’eccezione di prescrizione sollevata nel primo giudizio doveva essere respinta in “…quanto il riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio era stato comunicato al ricorrente in data 17 marzo 1998. Egli ha presentato l’istanza per il riconoscimento del beneficio il 7 febbraio 2003 ed ha instaurato, poi, il giudizio entro il biennio successivo….” interrompendo, con ciò, il termine di prescrizione;

-- “…l’essere o meno ancora in servizio alla suddetta data appare, infatti, una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta ala base della previsione legislativa del beneficio che è teso a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.

E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui il giudizio della Commissione medica è stato adottato, contando solo il suo esito.

A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione o il diniego del beneficio in oggetto possano dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente è stato inviato a visita in un momento successivo alla scadenza del periodo di comporto a causa di un erroneo calcolo da parte suoi superiori circa la sua durata.”

L’appello è affidato alla denuncia della violazione del regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458.

Si è costituito in giudizio il militare controinteressato e, con le rispettive memorie per la costituzione e per la discussione, ha confutato le tesi dell’amministrazione ed insistito per il rigetto dell’appello.

Con ordinanza del 4 dicembre 2012 n.4725 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Assume il Ministero che i benefici, di cui agli articoli 117 per gli ufficiali e 120 per i sottufficiali del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 successivamente estesi anche agli invalidi per servizio dalla legge 15 luglio 1950 n. 539 possono essere concessi se, ed in quanto, le infermità siano riconosciuti in costanza di servizio, per la fondamentale ragione che esse avrebbero “natura stipendiale” sia in relazione alla loro collocazione e si è relazione alla loro natura di abbreviazione del tempo necessario a maturare gli aumenti periodici.

Il Consiglio di Stato avrebbe affermato che trattandosi di benefici riguardanti lo stipendio, il fatto costitutivo del diritto deve realizzarsi quando il dipendente abbia ancora titolo ricevere lo stipendio e quindi solo se è ancora in servizio (cfr. Consiglio di stato parere 4009/2008; sezione IV° 8 giugno 2010 n.3591 ed ancora VI° Sezione n. 2644/2000).

Al riguardo sarebbe poi irrilevante che l’articolo 117 cit. individui dai soggetti beneficiari anche il personale in congedo in quanto tale norma si applica unicamente al momento del richiamo in servizio attivo con assegni (così la 3591 cit.).

Nel caso di specie, alla base della pretesa dell’appellato, c’è il processo verbale modello ML/B n. 312 del 27 giugno 1997 rilasciato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano con cui si riconosceva l’ascrivibilità delle due infermità per cumulo all’ottava categoria della tabella “A”.

Detto verbale non sarebbe però idoneo ai fini del riconoscimento e della conseguente attribuzione dei benefici in argomento, essendo intervenuto successivamente al congedo di cui al decreto del 3 dicembre 1997, con decorrenza dal 1 aprile 1997. Di tale provvedimento l’interessato avrebbe avuto conoscenza 17 marzo 1998 ma non l’avrebbe impugnato nel termine perentorio.

Non essendo quindi più in discussione la data del collocamento dell’appellato della riserva, il momento rilevante era l’accertamento costitutivo dell’infermità per causa di servizio intervenuto successivamente ad essa.

Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto di dare rilievo al fatto che ricorrente era stato inviato a visita in un momento successivo alla scadenza del periodo a causa dell’ erroneo calcolo circa la sua durata, in quanto tale valutazione sarebbe stata preclusa dall’inoppugnabilità del provvedimento di cessazione dal servizio a far tempo dal 1 aprile 1997.

L’assunto va respinto.

Nel caso di specie è del tutto inconferente, ai fini del decidere, la dedotta questione generale circa la rilevanza della costanza del servizio ai fini del riconoscimento del beneficio di cui agli articoli 117 per gli ufficiali e 120 per i sottufficiali del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458.

Il presente caso è particolare in quanto qui appare del tutto decisivo che, al 27 giugno 1997, momento dell’ascrizione dell’infermità alla causa di servizio, e della contemporanea declaratoria di inidoneità al servizio militare incondizionato del C……., l’appellato fosse formalmente ancora “in servizio”.

Pertanto se successivamente con il decreto del 3 dicembre 1997 di passaggio alla riserva dell’appellato, l’Amministrazione si avvedeva ex post dall’erroneità del suo conteggio relativo alla trascorsa aspettativa e – ma solo ai fini figurativi -- ne retrocedeva “ora per allora” gli effetti con decorrenza dal 1 aprile 1997, ciò non poteva assolutamente porre nel nulla il diritto dell’interessato al riconoscimento del beneficio, che era stato accertato in un momento in cui egli risultava formalmente in convalescenza, e quindi “in servizio”.

Per questo non può condividersi che il C…….. avrebbe dovuto impugnare il decreto di collocamento nella riserva per non avere riacquistato l’idoneità fisica allo scadere dell’aspettativa.

Se infatti l’Amministrazione, per un proprio disguido, sottopone a visita l’interessato in un momento successivo alla scadenza del periodo “di comporto”, non può certo far discendere dal proprio errore e dal proprio ritardo, effetti pregiudizievoli per il militare.

In tale prospettiva, quindi non vi sono dubbi della legittima aspettativa dell’appellato ad ottenere il riconoscimento del beneficio in questione.

In definitiva la sentenza, sia pure con l’integrazione motivazionale di cui sopra, merita conferma.

L’appello è dunque infondato e deve essere respinto.

Le spese, in relazione all’opinabilità delle questioni, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto con l’integrazione motivazionale di cui sopra.

___2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2013
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antoniomlg
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da antoniomlg »

salve
domanda a chi sà darmi relativa risposta.

i benefici di cui trattati sopra, art.117 e art 120.
sono fissi o crescono col tempo?
nel senso perchè il mio benefico di una causa di servizio del 2000 e di pochi spiccioli,
mentre quello di un collega del 2008 è (sempre pochi spiccioli) piu sostanzioso quasi il doppio?
grazie.
paperino
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da paperino »

Salve, sono un sottufficiale in sevizo permanente EI dal 1994 e vorrei poter dare luce a riguardo la mia pratica circa il riconoscimento dei benefici previsti dagli art.117 e 120 Regio Decreto n. 3458/1928.
- nell'aprile 2001, presento istanza di causa di servizio;
- nel marzo 2005, vengo sottoposto a visita da parte della CMO.Il quale rilascia processo verbale con il quale viene "attribuita" la Tab.A, cat.8, mis. Max
- nel settembre 2012, viene emesso, da parte del comitato di verifica, il decreto di concessione equo indennizzo e di riconoscimento di causa di servizio,concedendo quanto "stabilito" in sede di visita dalla CMO,cioè Tab.A, cat.8 Mis.Max.
L'ufficio personale,oltre a notificarmi il su citato decreto,ne invia copia, per le incombenze del caso all'ufficio matricola ed all'ufficio amministrazione.Quest'ultimo mi convoca, per comunicarmi che inserendo i dati,nella fattispecie la data di riconoscimento del decreto (settembre 2012), nel sistema, lo stesso non consente di effettuare e quindi di portare a termine l'operazione in quanto questo tipo di concessione rientra nel blocco triennale degli stipendi, per cui e sempre se il blocco triennnale terminera' nel 2013, tale concessione verra' erogata dal sistema dal 2014.

CHIEDO:

- perchè è stata presa in considerazione la data della concessione del decreto di riconoscimento dell'equo inennizzo e della causa di servizio (settembre 2012) e non la data del processo verbale della CMO(marzo 2005), così come previsto dalla circolare del Ministero della Difesa con Prot. n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001?Forse questa circolare è stata superata dalla Legge che ha istituito il blocco triennale 2011/2013 degli stipendi?
- in considerazione che, Il tutto è stato portato avanti dalla mia amministrazione, senza che io abbia mai presentato un istanza in tal senso, mi consigliate, al fine di lasciare agli atti una tracciabilità cronologica, di presentarla?

Al momento tutto quello di cui ho conoscenza è ciò che ho su riportato.Qualcuno di voi, può darmi dei consigli su come eventualmente agire ?
Grazie in anticipo.
panorama
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da panorama »

Per la partecipazione a tutti gli interessati alla problematica, rendo noto che:

Il Consiglio di Stato ha RESPINTO l'Appello del Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928.

FATTO
1) - Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

2) - Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

3) - Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

DIRITTO

4) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.
Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

5) - Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa, sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica.

6) - Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento.

7) - Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

8) - Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

Ricorso in appello del M.D. "RESPINTO".

N.B.: I punti focali che vi invito a leggere e rileggere (vanno dal n.2 e dal 4 al n. 8) della evidenza promemoria di cui sopra.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/06/2013 201303468 Sentenza 4


N. 03468/2013REG.PROV.COLL.
N. 03420/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. D., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Paolo Di Martino in Roma, via dell'Orso, 74;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 08055/2005, resa tra le parti, concernente attribuzione benefici previsti artt.117 e 120 del r.d.3458 del 1928

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Stefano Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il signor D. C., maresciallo dell’Aeronautica in pensione dal 1° gennaio 2001 e riconosciuto affetto da invalidità dipendente da causa di servizio con provvedimento del 30 maggio dello stesso anno, ha chiesto il riconoscimento del beneficio (abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio) accordato agli invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed esteso agli invalidi per servizio dall’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza è stato accolto dal T.A.R. della Campania – Napoli, sez. VI, con sentenza 15 giugno 2005, n. 8055. Il Tribunale regionale ha ritenuto irrilevante la circostanza – opposta invece dal Ministero della difesa – dell’essere il ricorrente in quiescenza e non più in servizio al tempo dell’accertamento dell’invalidità.

Contro la sentenza l’Amministrazione ha interposto appello. Richiamate alcune circolari ministeriali, l’Amministrazione sostiene che - come dovrebbe dedursi dall’art. 3 della citata legge n. 539 del 1950 - presupposto per l’attribuzione del beneficio sarebbe il riconoscimento dell’invalidità in costanza di servizio. Inoltre gli artt. 119 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 consentirebbero l’abbreviazione in oggetto solo al momento di un eventuale richiamo in servizio con assegni, che nel caso di specie non sarebbe mai avvenuta.

Il signor C….. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’art. 117 del regio decreto n. 3458 del 1928 riconosce agli ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l’abbreviazione (di uno o due anni, a seconda della categoria nella quale siano iscritti) del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio.

L’art. 120 dello stesso decreto estende tali benefici ai sottufficiali.

Per effetto dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

Secondo il successivo art. 3, “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l’invalidità in questione sia stata:
- contratta in servizio
- per causa di servizio.

Nel caso di specie, a questi requisiti l’Amministrazione ritiene di dovere aggiungere uno ulteriore: l’essere cioè l’accertamento avvenuto in costanza di servizio.

Vero è che in passato il Consiglio di Stato ha talvolta aderito a questa ricostruzione della normativa (cfr. sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3591), sul presupposto del carattere costitutivo dell’accertamento compiuto dalla commissione medica. Tuttavia il Collegio – nel riconsiderare la questione – è dell’avviso di non poter fare proprio tale orientamento. Questo infatti - in disparte le circolari richiamate dall’Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l’ovvia condizione che l’invalidità sia “debitamente riconosciuta”), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l’interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell’appellato.

Poiché, esclusa la necessità che l’invalidità sia riconosciuta durante il servizio, sussistono gli altri requisiti richiesti dalla legge (ciò non è contestato), ne discende che il signor C….. ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio che la legge gli accorda, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge medesima.

L’appello dell’Amministrazione si palesa in tal modo infondato e va perciò respinto.

Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese, che liquida nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
gulliver04
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da gulliver04 »

Paperino,
in merito alla tua richiesta relativa alla decorrenza del beneficio in argomento, individuato con la data del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (settembre 2012), invece di quella di redazione del verbale della CMO (marzo 2005), credo che ciò sia dovuto a quanto stabilito con la successiva circolare del Ministero della Difesa (prot. n. DGPM/05/11^/CD/1013213 del 28/11/2005) che ha, per l'appunto, introdotto tale modifica.
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