Assicurazione RCA e contravvenzioni Codice della Strada

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luporaf
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Assicurazione RCA e contravvenzioni Codice della Strada

Messaggio da luporaf »

Buonasera...
Ho sentito che per quanto riguarda le assicurazioni RCA da gennaio 2013 è cambiato qualcosa... Le dico cosa so!
1) Il contratto non è più automaticamente rinnovato, quindi bisogna dare conferma al proprio agente.....giusto?
2) dopo la scadenza del contratto, ho ancora 15 giorni "a disposizione", nel senso che se vengo fermato alla guida del veicolo - nei 15 giorni successivi alla data di scadenza contrattuale - non sono multabile nè ai sensi dell'art. 193 Cds, nè ai sensi dell'art. 180 Cds, quindi il veicolo non sarà ovviamente nemmeno più sequestrato...possibile? ........e se ciò è giusto, invece alla scadenza della rata come funziona?
Grazie!


ruspa1989

Re: Assicurazione RCA e contravvenzioni Codice della Strada

Messaggio da ruspa1989 »

luporaf ha scritto:Buonasera...
Ho sentito che per quanto riguarda le assicurazioni RCA da gennaio 2013 è cambiato qualcosa... Le dico cosa so!
1) Il contratto non è più automaticamente rinnovato, quindi bisogna dare conferma al proprio agente.....giusto?
2) dopo la scadenza del contratto, ho ancora 15 giorni "a disposizione", nel senso che se vengo fermato alla guida del veicolo - nei 15 giorni successivi alla data di scadenza contrattuale - non sono multabile nè ai sensi dell'art. 193 Cds, nè ai sensi dell'art. 180 Cds, quindi il veicolo non sarà ovviamente nemmeno più sequestrato...possibile? ........e se ciò è giusto, invece alla scadenza della rata come funziona?
Grazie!

Ecco la tua risposta in questo link http://www.laleggepertutti.it/24648_rca ... tolleranza" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
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Re: Assicurazione RCA e contravvenzioni Codice della Strada

Messaggio da panorama »

Non sono l'avvocato ma un lettore del forum


Nuove norme sulle assicurazioni, dal 2013 non ci sono più i 15 giorni di termine per rinnovare !


I contratti Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Insomma, dal 1° gennaio 2013 non ci sono più scuse, chi non pagherà il rinnovo entro la scadenza della polizza si vedrà sequestrare il veicolo. È questo l'effetto poco conosciuto delle disposizioni contenute nell'art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private).

Ecco cosa cambia concretamente con l'entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012. Per tutti i contratti stipulati dopo il 20 ottobre 2012, nonché, però solo a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, l'assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Attenzione, dunque, ai controlli effettuati dalle forze di polizia sulla copertura assicurativa, dal 1° gennaio 2013. Infatti, ai sensi dell'art. 193 del codice della strada, la mancanza di assicurazione comporta il pagamento di una sanzione di 841,00 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Il mio assicuratore mi ha detto quanto segue:

Nel 2013 sono previsti i 15 giorni di proroga alla scadenza del contratto annuale, solo ed esclusivamente, se il contratto prevede il tacito rinnovo sottoscritto da entrambi le parti nella parte interessata. Questi 15 giorni valgono solo ai fini civili ossia in caso di incidente stradale. Se l’utente però non paga l’assicurazione entro questi 15 giorni di tolleranza, decade automaticamente la copertura assicurativa allo scadere del 15° giorno.

Praticamente la proroga dei 15 prevista nel contratto per tacito rinnovo (non per tutti, infatti non viene concessa automaticamente ma solo su richiesta annuale) serve solo per essere tutelati in caso di incidente stradale ma con obbligo di provvedere al pagamento della polizza entro è non oltre i 15 giorni, altrimenti altre tale termine l’assicurazione non copre più neanche sotto l’aspetto amministrativo del Codice Stradale. Infatti se si viene fermati dalle Forze dell’Ordine durante il periodo dei 15 la Compagnia Assicuratrice una volta ricevuto il pagamento della polizza rilascia una DICHIARAZIONE al cittadino in cui si legge che il premio è stato pagato, caso contrario, ossia che il cittadino NON ha pagato l’assicurazione entro i 15 giorni, la compagnia non rilascia nessuna ATTESTAZIONE e per tanto le Forze dell’Ordine procedono secondo ne norme stabile dal Codice della Strada.

Ripeto, quest’ultima parte mi è stata riferita dal mio assicuratore.
panorama
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Re: Assicurazione RCA e contravvenzioni Codice della Strada

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia

Rc auto, verso dematerializzazione del contrassegno


Una nuova banca dati e sistemi di rilevazione automatica delle targhe permetteranno di eliminare l’obbligo di esporre il contrassegno Rcauto sulla propria automobile. Entrerà infatti in vigore il prossimo 18 ottobre il provvedimento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rcauto, che troverà piena e completa attuazione entro due anni, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di esporre sulle autovetture il contrassegno cartaceo.

L’obiettivo, spiega il Ministero dello Sviluppo economico, “è quello di ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l’evasione dell’obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative”. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre.

Si legge sulla scheda informativa del Ministero: “Nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo, con il regolamento n. 110 del 9 agosto 2013 si definiscono le fasi ed il processo di progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, allo scopo di contrastare comportamenti fraudolenti perpetrati anche attraverso la falsificazione dei contrassegni cartacei, nonché fornire uno strumento per arginare l’evasione dell’obbligo assicurativo, attraverso la verifica puntuale dell’esistenza e validità della copertura dei veicoli in circolazione. L’individuazione delle autovetture prive di assicurazione potrà essere effettuata dagli agenti delle autorità competenti semplicemente interrogando, in occasione dei normali controlli, la nuova banca dati integrata, nonché utilizzando anche a questi fini i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, quindi, senza l’ausilio o l’installazione di microchip o dotazioni affini”.
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Ecco la scheda informativa del Ministero
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Decreto 9 agosto 2013, n. 110 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.

Entrata in vigore:

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013.

In vigore dal 18 ottobre 2013.

Riferimenti normativi:

Art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Obiettivi:

Nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo, con il regolamento n. 110 del 9 agosto 2013 si definiscono le fasi ed il processo di progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, allo scopo di contrastare comportamenti fraudolenti perpetrati anche attraverso la falsificazione dei contrassegni cartacei, nonché fornire uno strumento per arginare l’evasione dell’obbligo assicurativo, attraverso la verifica puntuale dell’esistenza e validità della copertura dei veicoli in circolazione.

L’individuazione delle autovetture prive di assicurazione potrà essere effettuata dagli agenti delle autorità competenti semplicemente interrogando, in occasione dei normali controlli, la nuova banca dati integrata, nonché utilizzando anche a questi fini i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, quindi, senza l’ausilio o l’installazione di microchip o datazioni affini.

Banca dati e sistema di controllo:

Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture r.c. auto dei veicoli a motore.

La banca dati, così completata, permetterà i necessari controlli sia da parte delle forze dell’ordine (compresi comandi dei vigili urbani), sia degli stessi assicurati che potranno verificare l’esistenza e validità della propria copertura con accesso personale, sempre garantito, attraverso moduli web.

In considerazione, poi, delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante, in fase attuativa saranno previste e rese disponibili le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database, garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse
generale.

Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto dei sistemi descritti.

Modalità di aggiornamento della banca dati:

Il sistema permetterà alle imprese assicuratrici l’accesso via web alla banca dati, direttamente e, fatta salva, in ogni caso, la propria esclusiva responsabilità per la trasmissione dei dati, anche avvalendosi eventualmente della rete di intermediazione, ovvero, in alternativa, per il tramite della loro associazione e dei relativi centri telematici di raccolta delle informazioni sulla copertura RC Auto, onde fornire le necessarie indicazioni (ed aggiornamenti, in caso di sospensione e scadenza) circa l’avvenuta stipula della polizza a copertura della RC Auto di tutti i veicoli in circolazione nel nostro Paese.

Modalità, tempi e fasi di attuazione:

L’articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede, nel termine di 2 anni, la definitiva sostituzione del contrassegno assicurativo, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di esposizione sulle autovetture.

Al fine di garantire la gradualità e sostenibilità tecnologica dell’implementazione della banca dati, il
processo di dematerializzazione si articola nelle seguenti fasi operative, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione ed i cui termini decorrono dall’entrata in vigore del regolamento.

L’attuazione è rimessa alla Direzione generale per la motorizzazione.

a. entro 30 giorni, viene resa operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati;

b. entro 60 giorni, si provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il
trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l’ANIA;

c. entro 1 anno, si definiscono e, nei successivi 6 mesi, si rendono operative, le connessioni
informatiche, nonché i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie
all’aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo le descritte modalità di aggiornamento;

d. entro 1 anno, si definiscono e, nei successivi 6 mesi, si attivano, i sistemi di accesso via web da
parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e si indicano le modalità e i requisiti per l’accesso;

e. entro 18 mesi, si definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati per garantire la
possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione e delle relative fasi di sperimentazione.
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