Sono un appartenente alla Polizia Penitenziaria e vorrei chiedere all'avvocato delle delucidazioni e se è il caso di intraprendere un'azione legale. Questi i fatti.
In base alla legge 203/89 art.1 comma 1 lettera B, la mensa obbligatoria di servizio compete al personale di P.P. impiegato in servizio di istituto. Dopo circa 10 anni viene emanata una lettera circolare 144536/4.5 del 05/11/1997, con la quale si specifca che compete la mensa al personale il cui turno termini dopo le 14.30, per il pranzo ,e dopo le 20.30 per la cena, o che inizia in orari per i quali è impossibilitato al consumo presso il proprio domicilio (fascia oraria 11.30/13.30 pranzo e 17.30/19.30 cena). Inoltre detta circolare stabilisce che la partecipazione alla MOS deve essere assicurata durante la svolgimento del turno di servizio.
Senza nessun riferimento al tempo per la consumazione del pasto, quindi si consumava il pasto nell'oaro di servizio.
Dopo pochi mesi viene emanata una nota da parte della segreteria generale del DAP n.151391/3-670 art.12 del 24/07/1998 dove si fa riferimento alle legge e, come la circolare del 97, afferma che il servizio MOS spetta a tutto il personale impiegato in compiti istituzionali all'interno dell'istituto, ma poi fa delle distinzioni tra questo personale e precisamente :
1) personale impiegato in posti di servizio per cui è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni nel momento in cui se ne allontana;
2)personale come sopra ma che non è richiesta la sostituzione;
nel punto 1 il tempo è considerarto orario di lavoro nel punto 2 no e quindi va recuperato.
Quest'ultima nota ha determinato molte perplessità interpretative per la supposta contraddittorietà con la precedente lettera circolare 144536/4.5 del 05/11/1997, interviene il DAP ufficio centrale del personale con una circolare n3488/5938 del 23/11/1998 che conferma i presupposti per la partecipazione alla mensa, specificando che solo i servizi cosi detti amministrativi ed amministrativi-contabili sono soggetti al recupero (trattasi di servizi non rientranti nel servizio di istituto della P.P.).
Purtoppo a tutt'oggi non si è venuto a capo di niente con numerosi quesiti e relative risposte molto blande dove si sostiene che il recupero dev'essere effettuato se non sostituiti in altri casi non si fa recuperare niente.
Le domande poste per capire ed eventualmente intraprendere una azione legale sono le seguenti:
1) E' possibile che per 10 anni nessun problema e una nota possa prevedere una distinzione tra personale che svolgano lo stesso servizio?
2) E' possibile che una nota del 1998 a tutt'oggi crei diversità tra il personale?
3) Ma se io, servizio di istituto col turno 9/15 senza sostituzione, soggetto al recupero quindi non in servizio mentre consumo il pasto , succede un caso di emergenza oppure devo adempiere ai propri compiti di istituto , specie allorchè non ne sia prevista la sostituzione, mi posso rifiutare essendo non in servizio o sono tenuto ad intervenire ed in quel caso perche devo recuperare?
4) La nota parla di allontanamento è inteso che mi posso recare al proprio domicilio nel tempo previsto e se ciò non è possibile, per la distanza, perchè devo recuperare ed altri no?
5) In ultimo, può una norma di terzo livello (nota o circolare) modificare una norma di primo livello (legge) che per tanti anni è stata applicata?
TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEL PASTO
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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