Salve a tutti, sono nuovo del forum e apro questa discussione per chiedere consiglio in merito alla vicenda che mi è capitata. Sono maresciallo ord. dei cc e svolgo servizio presso una stazione. In data 13 febbraio 2013, al termine di una pattuglia con un carabiniere, questi mi chiede se gentilmente gli potevo prendere una denuncia di furto della propria autovettura. Da premettere che a suo dire, anche in fase di denuncia, il collega riferiva 1) che l'auto era incidentata e non marciante da 1 anno; 2) non era assicurato; 3) non era sottoposta ad alcun tipo di fermo/sequestro. Gli ignoti ladri avrebbero rubato in data imprecisata l'auto da un terreno di sua proprietà. Al termine della denuncia, direi semplicissima, avendo terminato il servizio ed avendo anche una certa fretta in quanto dovevo partire ed era pure tardi, ho chiesto in buona fede al carabiniere di effettuare l'inserimento allo SDI, e di fare 2 righe di C.N.R. da mettere l'indomani alla firma del Comandante di Stazione.
In data 25 marzo il comandante mi contesta di non aver comunicato alla scala gerarchica la denuncia presa al carabiniere per il furto. Dopo aver chiesto spiegazioni in merito, questo mi riferiva che "è previsto così in quanto tutto ciò che può riguardare il servizio va comunicato".
Dopo essermi documentato scopro che l'art.748, comma 5 del D.P.R. 24 feb. 2012 n.40 (Testo Regolamentare in materia di Ordinamento Militare)
recita testualmente:
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione
al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono
avere riflessi sul servizio.
Il buon comandante, dopo avermi rassicurato che aveva già parlato con il comandante di compagnia e che probabilmente non ci veniva detto nulla, scopro tramite "informatori" che in data 27 marzo 2013 effettua di suo pugno 2 rapporti informativi per valutare la nostra posizione disciplinare in merito all'accaduto.
Ora mi chiedo: va bene la mia negligenza nel non assicurarmi che fosse stata trasmessa la denuncia (a carico di ignoti quindi comunque elenco di fine mese); va bene che il carabiniere non ha eseguito la mia disposizione di fare la cnr e informare il comandante di stazione; ma in merito al citato articolo, mi spiegate dove sta l'obbligo di comunicare superiormente una denuncia di furto di un'auto privata?? quale riflesso sul servizio può avere?!? Forse sono io che non capisco, ma davvero non ci ravvedo nessuna violazione se non quella di non aver trasmesso subito la cnr all'A.G. (cosa che da queste parti capita quotidianamente). Qualcuno saprebbe darmi un consiglio o soluzione al problema? Grazie 1000 per la disponibilità.
denuncia di furto: mancata comunicazione scala gerarchica
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: denuncia di furto: mancata comunicazione scala gerarchic
Non sono l'avvocato ma APS. CC. e se può interessare giusto per notizia inserisco questo testo:
Tra i doveri del militare vi è, senza dubbio, quello di segnalare ai superiori Comandi i fatti delittuosi di cui abbia conoscenza. La pubblicazione n. G-4 “Guida per le segnalazioni” edizione 2008 prevede l’oggetto delle comunicazioni, i tempi di inoltro e gli obblighi del Comandante ai diversi livelli. A tenore di tale documento – che costituisce direttiva interna dell’Arma – i delitti, senza distinzione di gravità, devono essere segnalati dal Comandante di Stazione CC <<nel più breve lasso di tempo>>. Inoltre, anche la pubblicazione n. I-4 “Istruzioni sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri” edizione 1990 (nr. 150) prevede tra i compiti del Comandante di Stazione CC quello di comunicare al superiore diretto il verificarsi di delitti (senza distinzione di gravità).
Saluti
Tra i doveri del militare vi è, senza dubbio, quello di segnalare ai superiori Comandi i fatti delittuosi di cui abbia conoscenza. La pubblicazione n. G-4 “Guida per le segnalazioni” edizione 2008 prevede l’oggetto delle comunicazioni, i tempi di inoltro e gli obblighi del Comandante ai diversi livelli. A tenore di tale documento – che costituisce direttiva interna dell’Arma – i delitti, senza distinzione di gravità, devono essere segnalati dal Comandante di Stazione CC <<nel più breve lasso di tempo>>. Inoltre, anche la pubblicazione n. I-4 “Istruzioni sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri” edizione 1990 (nr. 150) prevede tra i compiti del Comandante di Stazione CC quello di comunicare al superiore diretto il verificarsi di delitti (senza distinzione di gravità).
Saluti
Re: denuncia di furto: mancata comunicazione scala gerarchic
Ma la macchina era stata demolita?
Aveva ancora le targhe o erano state versate?
Questi dati potrebbero servirle (forse) in caso di difesa disciplinare.
Aveva ancora le targhe o erano state versate?
Questi dati potrebbero servirle (forse) in caso di difesa disciplinare.
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Re: denuncia di furto: mancata comunicazione scala gerarchic
Messaggio da antonino maiorana »
sono a conoscenza del g-4... a me in ogni caso è stato contestato (a voce ed è passata 1 settimana)l'art.748, comma 5 del D.P.R. 24 feb. 2012 n.40...non penso cambino in corso d'opera né tanto meno che possano farlo.
L'auto era incidentata, non marciante, sprovvista di assicurazione ed in un terreno di proprietà del militare. C'erano le targhe. In ogni caso, anche se fatta con un po di ritardo la cnr... il registro SDI era regolarmente aggiornato specificando anche il motivo dell'inserimento. Riguardo alla mancata comunicazione al "superiore" io in quel momento ero il più alto in grado presente in caserma ed il giorno dopo ero in licenza.
L'auto era incidentata, non marciante, sprovvista di assicurazione ed in un terreno di proprietà del militare. C'erano le targhe. In ogni caso, anche se fatta con un po di ritardo la cnr... il registro SDI era regolarmente aggiornato specificando anche il motivo dell'inserimento. Riguardo alla mancata comunicazione al "superiore" io in quel momento ero il più alto in grado presente in caserma ed il giorno dopo ero in licenza.
Re: denuncia di furto: mancata comunicazione scala gerarchic
Quanto sotto, fa parte di una sentenza di TAR di giorni fa con cui è stato respinto il ricorso.
1) - Il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, comandante della Stazione CC di ......, avendo ricevuto contestazione per la presunta omessa segnalazione di un fatto delittuoso (precisamente di un furto, avvenuto quando il Comandante si accingeva ad assentarsi per una licenza), di cui i giornali locali avevano dato notizia, subiva la sanzione del <<rimprovero>>.
2) - Nella mattinata di ........ novembre 2011, il Comando Stazione Carabinieri di ....... riceve denuncia di un furto in abitazione. A quell’ora, il ricorrente, Comandante della Stazione, è ancora in servizio e lo sarà fino alle ore 18,00 dello stesso giorno. In effetti, egli avrebbe dovuto effettuare immediatamente la comunicazione istituzionale del fatto delittuoso al Comando di Compagnia e non lo fa, anzi si assenta per una breve licenza. Il Comando Compagnia CC di .......... gli chiede, con nota del 2.12.2011, di chiarire i motivi della mancata comunicazione e il ricorrente risponde, con lettera del 13.12.2011, riferendo <<che la prevista segnalazione non è stata redatta per mancanza di dati inconfutabili sufficienti a redigerla>>. In effetti, la risposta appare incompleta , poiché si trattava semplicemente di comunicare, con sollecitudine, la denuncia della commissione di un furto in abitazione (dato assolutamente inconfutabile), salvo a integrare la notizia con dati più precisi sulla refurtiva. Per tale ragione, la giustificazione è stata ritenuta insufficiente ed è stata irrogata al ricorrente la sanzione del <<rimprovero>>.
N.B.: Inoltre, ci sono stati effetti anche nella scheda valutativa per l'interessato.
1) - Il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, comandante della Stazione CC di ......, avendo ricevuto contestazione per la presunta omessa segnalazione di un fatto delittuoso (precisamente di un furto, avvenuto quando il Comandante si accingeva ad assentarsi per una licenza), di cui i giornali locali avevano dato notizia, subiva la sanzione del <<rimprovero>>.
2) - Nella mattinata di ........ novembre 2011, il Comando Stazione Carabinieri di ....... riceve denuncia di un furto in abitazione. A quell’ora, il ricorrente, Comandante della Stazione, è ancora in servizio e lo sarà fino alle ore 18,00 dello stesso giorno. In effetti, egli avrebbe dovuto effettuare immediatamente la comunicazione istituzionale del fatto delittuoso al Comando di Compagnia e non lo fa, anzi si assenta per una breve licenza. Il Comando Compagnia CC di .......... gli chiede, con nota del 2.12.2011, di chiarire i motivi della mancata comunicazione e il ricorrente risponde, con lettera del 13.12.2011, riferendo <<che la prevista segnalazione non è stata redatta per mancanza di dati inconfutabili sufficienti a redigerla>>. In effetti, la risposta appare incompleta , poiché si trattava semplicemente di comunicare, con sollecitudine, la denuncia della commissione di un furto in abitazione (dato assolutamente inconfutabile), salvo a integrare la notizia con dati più precisi sulla refurtiva. Per tale ragione, la giustificazione è stata ritenuta insufficiente ed è stata irrogata al ricorrente la sanzione del <<rimprovero>>.
N.B.: Inoltre, ci sono stati effetti anche nella scheda valutativa per l'interessato.
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