decreto definitivo di dispensa
decreto definitivo di dispensa
Buon giorno a tutto il forum vi informo che qualche giorno fa mi è stato notificato il decreto definitivo di dispensa dal servizio, faccio presente che sono in pensione da giugno del 2011 con una pensione diretta definitiva già da quella data, il collega che mi ha notificato il verbale sostiene che adesso l’INPDAP ricontrollerà la mia pensione, sinceramente non ho capito di cosa si trattasse,nel senso che non capisco che cosa cambia dal decreto provvisorio di dispensa a quello definitivo visto che la mia pensione è stata da sempre definitiva spero solo che i conti siano esatti, sono grato a chiunque vuole darmi una spiegazione o ha avuto esperienza in merito all’argomento.
Un cordiale saluto salvo 63
Un cordiale saluto salvo 63
Re: decreto definitivo di dispensa
==================================salvo 63 ha scritto:Buon giorno a tutto il forum vi informo che qualche giorno fa mi è stato notificato il decreto definitivo di dispensa dal servizio, faccio presente che sono in pensione da giugno del 2011 con una pensione diretta definitiva già da quella data, il collega che mi ha notificato il verbale sostiene che adesso l’INPDAP ricontrollerà la mia pensione, sinceramente non ho capito di cosa si trattasse,nel senso che non capisco che cosa cambia dal decreto provvisorio di dispensa a quello definitivo visto che la mia pensione è stata da sempre definitiva spero solo che i conti siano esatti, sono grato a chiunque vuole darmi una spiegazione o ha avuto esperienza in merito all’argomento.
Un cordiale saluto salvo 63
ELENCO: NOTIFICA DEL CONGEDO ASSOLUTO.-
da gino59 » ven set 30, 2011 12:54 pm
....A distanza di oltre un anno (08.06.2010 data della mia riforma), mi e' stato notificato, tramite CC. dove risiedo,
il congedo assoluto per infermita' in base all'Art.13 della legge 1168/61.-
Cio' posto, inerente a quanto sopra,si pregano i colleghi (qualora lo vogliono) a trascrivere con quale Articolo di legge ,sono stati posti in congedo assoluto...... Grazie anticipatamente.-
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Re: decreto definitivo di dispensa
salvo 63 ha scritto:ciao gino, grazie per la risposta ma ho scritto decreto non congedo,non so se è la stessa cosa ma se vuoi ti faccio un copia incolla.
salvo 63


Re: decreto definitivo di dispensa
ciao gino la mia domanda iniziale era quella di capire se con il decreto definitivo di dispensa dal servizio influiva qualcosa sull'attuale pensione, se poi a questo seguirà il congedo assoluto questo non lo so, ribadisco se vuoi ti faccio un copia incolla del decreto definitivo di dispensa.
salvo 63
salvo 63
Re: decreto definitivo di dispensa
salvo 63 ha scritto:ciao gino la mia domanda iniziale era quella di capire se con il decreto definitivo di dispensa dal servizio influiva qualcosa sull'attuale pensione, se poi a questo seguirà il congedo assoluto questo non lo so, ribadisco se vuoi ti faccio un copia incolla del decreto definitivo di dispensa.
salvo 63

Re: decreto definitivo di dispensa
Carissimo amico, intanto ti ringrazio per il tuo intervento come ti ho scritto prima non so se seguirà il congedo vediamo, più tardi se si fa vivo qualche Collega della POL/PEN che ha avuto esperienza in merito. resta inteso se cambia qualcosa sulla pensione.
Decreto n° ………visto il verbale BL/S n .della Commissione Medica Ospedaliera ecc ecc
RILEVATO che detta Commissione ha dichiarato che salvo 63 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, non idoneo al servizio nel Corpo in modo assoluto perché riscontrato affetto da:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Visto il P.D.G. datato marzo vistato dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
VISTA la legge 15/12/1990, n°395;
VISTO il Decreto Legislativo 30/10/1992, n. 443;
VISTO il D.P.R. 10/01/1957 n° 3;
VISTO il D.P.R.29/10/2001, n° 461
DECRETA
SALVO 63 nato….. in forza presso la Casa ecc ecc ecc…. cessa dal servizio per infermità a decorrere giugno 2011.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6.12.1971, n°1034 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 giorni e 120 da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo All’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di Controllo.
Tutto qua…
Salvo 63
Decreto n° ………visto il verbale BL/S n .della Commissione Medica Ospedaliera ecc ecc
RILEVATO che detta Commissione ha dichiarato che salvo 63 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, non idoneo al servizio nel Corpo in modo assoluto perché riscontrato affetto da:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Visto il P.D.G. datato marzo vistato dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
VISTA la legge 15/12/1990, n°395;
VISTO il Decreto Legislativo 30/10/1992, n. 443;
VISTO il D.P.R. 10/01/1957 n° 3;
VISTO il D.P.R.29/10/2001, n° 461
DECRETA
SALVO 63 nato….. in forza presso la Casa ecc ecc ecc…. cessa dal servizio per infermità a decorrere giugno 2011.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6.12.1971, n°1034 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 giorni e 120 da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo All’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di Controllo.
Tutto qua…
Salvo 63
Re: decreto definitivo di dispensa
=========================================================================================salvo 63 ha scritto:Carissimo amico, intanto ti ringrazio per il tuo intervento come ti ho scritto prima non so se seguirà il congedo vediamo, più tardi se si fa vivo qualche Collega della POL/PEN che ha avuto esperienza in merito. resta inteso se cambia qualcosa sulla pensione.
Decreto n° ………visto il verbale BL/S n .della Commissione Medica Ospedaliera ecc ecc
RILEVATO che detta Commissione ha dichiarato che salvo 63 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, non idoneo al servizio nel Corpo in modo assoluto perché riscontrato affetto da:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Visto il P.D.G. datato marzo vistato dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
VISTA la legge 15/12/1990, n°395;
VISTO il Decreto Legislativo 30/10/1992, n. 443;
VISTO il D.P.R. 10/01/1957 n° 3;
VISTO il D.P.R.29/10/2001, n° 461
DECRETA
SALVO 63 nato….. in forza presso la Casa ecc ecc ecc…. cessa dal servizio per infermità a decorrere giugno 2011.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6.12.1971, n°1034 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 giorni e 120 da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo All’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di Controllo.
Tutto qua…
Salvo 63


====================================================
Art. 40 (note) del D.Lgs. nr.443 del 30.10.1992.- Ordinamento del corpo modificato.-
(Cause di cessazione dal servizio)
Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di polizia
penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
==================================================
Art. 75 (note)
(Utilizzazione del personale invalido)
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente
inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio,
all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
1.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di
inidoneità assoluta.
2.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
Giustizia.it - Decreto Legislativo 30 ottobre 1992 n.443 http://www.giustizia.it/cassazione/legg ... 43_92.html" onclick="window.open(this.href);return false;
30 di 79 15/05/2009 16.07un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti
l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda,
trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze
di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne
consente l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del
giudizio di inidoneità.
4.
Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere
trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore
impiego.
5.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio
di inidoneità.
6.
Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle
attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria.
7.
Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni
mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
8.
Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore
utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
9.
(Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non si applica, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il presente articolo).
Art. 76 (note)
(Modalità di trasferimento)
Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5
dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle
===================================================
Art. 77 (note)
(Dispensa dal servizio)
Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo
all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di
servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione
penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, é dispensato dal
servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
===================================================
DPR. 10.01.1957 NR.3
Disposizioni concerneti lo statuto degli impiegati civili dello stato
===================================================
Decreto Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
(in GU 7 gennaio 2002, n. 5)
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate.-





Re: decreto definitivo di dispensa
salvo 63 ha scritto:Grazie Gino mi hai dato una risposta molto esauriente, ma secondo te adesso la pensione viene rivisitata?
Ciao salvo 63
















Re: decreto definitivo di dispensa
Ciao Gino anchio sono in attesa di P.P vita, in effetti ho avuto mentre ero in convalescenza la somma di € 83 per i primi e ultimi sei mesi del 2011 per AVANZAMENTO NEL PARAMETRO PER ANZIANITA' i famosi otto anni nella qualifica , l’unica cosa che ho notato smanettando nel sito dell’INPS andando alla voce cassetto previdenziale del cittadino ho notato nella voce TIPO MOVIM. sta scritto kp-Casellario: Aggiornamento parziale con errori. Mentre prima era riportata la seguente dicitura:elaborazione generalizzata in applicazione art.8 D.Lgs. n° 314/1997 e art.34 legge n° 488/1988, questa è l’unica differenza che ho notato, gradirei un tuo parere.
Ancora un grazie salvo 63
Ancora un grazie salvo 63
Re: decreto definitivo di dispensa
============================================================================================salvo 63 ha scritto:Ciao Gino anchio sono in attesa di P.P vita, in effetti ho avuto mentre ero in convalescenza la somma di € 83 per i primi e ultimi sei mesi del 2011 per AVANZAMENTO NEL PARAMETRO PER ANZIANITA' i famosi otto anni nella qualifica , l’unica cosa che ho notato smanettando nel sito dell’INPS andando alla voce cassetto previdenziale del cittadino ho notato nella voce TIPO MOVIM. sta scritto kp-Casellario: Aggiornamento parziale con errori. Mentre prima era riportata la seguente dicitura:elaborazione generalizzata in applicazione art.8 D.Lgs. n° 314/1997 e art.34 legge n° 488/1988, questa è l’unica differenza che ho notato, gradirei un tuo parere.
Ancora un grazie salvo 63
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
servizi.inps.it › Home › ServiziSi rammenta agli Enti che il 28 febbraio 2013 è il termine ultimo, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.-
17 gennaio 2013 Termine per la trasmissione al Casellario della comunicazione annuale
Si rammenta agli Enti che il 28 febbraio 2013 è il termine ultimo, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la trasmissione al Casellario della comunicazione annuale.
La comunicazione riguarda i dati:
• a consuntivo, dell’anno 2012;
• a preventivo, dell’anno 2013.
Per la comunicazione deve essere utilizzato il tracciato già in uso disponibile in INTERNET (tracciato 2012 - versione “03.02.03”).
I dati trasmessi oltre tale termine saranno comunque elaborati, ma saranno considerati pervenuti in ritardo.
La mancata trasmissione dei dati si configura come omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente (articolo 7 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).
=====================================================================================
Art.8 Disposizioni in materia di titolari
di piu' trattamenti pensionistici
1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,
concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati,
come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori di trattamenti
pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti
pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e
degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei
pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua
i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, calcola
l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e
comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo,
l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonche' gli
eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il
trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione
il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le
disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti
dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun
ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete
operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la
relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui
all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che
e' stata applicata la presente disposizione.
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti
erogatori dei trattamenti pensionistici in qualita' di sostituti
d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli
eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza
applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali si
sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono
esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i titolari di piu' trattamenti pensionistici
cui si e' reso applicabile la presente disciplina sono considerati
percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.-
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1388 del 1971, come
modificato dal presente decreto:
"Articolo unico. - Presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' istituito il casellario centrale per
la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e
degli elementi relativi ai titolari di trattamenti
pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di
detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato
la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a
favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico
a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e
complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e
trimestralmente per i trattamenti pensionistici da
iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario
centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per
la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o
per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e
di trasmissione elaborate e comunicate agli enti
interessati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei
pensionati di cui al precedente comma devono essere
effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e,
relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno
1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al
casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni
e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono
trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti
pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso
anno.
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei
dati e degli elementi di cui al comma precedente, il
casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di
procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di
due o piu' trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota
dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e
comunica all'ente che eroga il trattamento di minore
importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare,
nonche' gli eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che
eroga il trattamento di minore importo provvede ad
assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che
corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 con gli elementi risultanti dalla
comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici
effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente
ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa
certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui
all'art. 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa
che e' stata applicata la presente disposizione.
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati
dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in
qualita' di sostituti d'imposta, l'Amministrazione
finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori
conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione
di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per
i quali si sono rese applicabili le disposizioni del
presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione
delle altre disposizioni di esonero dalla
presentazionedella dichiarazione dei redditi di cui
all'art. 1, quarto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i titolari di piu'
trattamenti pensionistici cui si e' reso applicabile la
presente disciplina sono considerati percettori di un unico
reddito di lavoro dipendente.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto
anche ai fini del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 5, comma
13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Il casellario centrale dei pensionati e' tenuto a fornire
le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso,
agli organi gestori dei regimi pensionistici, ed a
rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a
chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.
Le spese per la costituzione e per il funzionamento del
casellario centrale, saranno ripartite tra le gestioni
interessate, nella misura stabilita annualmente, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri
interessati, sentito il consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato
dovra' essere versato entro due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma precedente.
Per la parte a carico dello Stato si, provvedera', a
decorrere dall'esercizio 1973, con iscrizione della
relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale".
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
richiamati all'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1388 del 1971:
"Art. 7-bis. (Certificazioni dei sostituti di imposta). -
1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di
acconto devono rilasciare un certificato attestante
l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con
l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle
ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato puo' essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli
articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.
2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi
di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui
all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
anche contenere l'indicazione della qualifica del
percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche'
delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle
detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di
cui e' stato tenuto conto ai sensi dell'art. 23, settimo
comma. Il certificato relativo alle indennita' di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico
delle imposte sui redditi deve contenere anche
l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la
commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.
3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2
e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono
essere redatti in conformita' ad appositi modelli approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente
a quello in cui devono essere utilizzati.
4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati puo'
essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione
automatica se la dichiarazione di cui all'art. 7 e gli
elenchi di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono trasmessi su supporto magnetico.
5. I certificati sono consegnati agli interessati entro
il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le
somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i
certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla
data di cessazione".
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i
quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art.
46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro
dipendente, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di
rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e
sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo
comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16
del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
effettuate a condizione che il percipiente dichiari di
avervi diritto e ne indichi la misura;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto
indicato nella precedente lettera a), intendendo per
reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri
di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare
entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di
cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto
indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a
norma della lettera a) del secondo comma. Possono essere
inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche
gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il
12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione
che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15
dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di
conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai
sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma
precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro
dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della
determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto,
corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la
responsabilita' solidale del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente che importano
prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di
emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza
dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di
lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo
unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del
secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente
la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli
scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, computando anche le somme non assoggettate a
ritenuta.
Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti
indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene
conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate
e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente
rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso
periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al
comma 2 dell'art. 7-bis che lo stesso dipendente puo'
consegnare al nuovo datore di lavoro".
"Art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - Le amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono
i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono
effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni
aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art.
23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o
retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla
parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai n. 1) e
2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato
nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
decreto indicato nel n. 2), con i criteri di cui all'art.
14 dello stesso decreto.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti
di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine
dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il
conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti
di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con-
siderate nella lettera a) dell'art. 23. A tal fine i
soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e
le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non
oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper-
ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione
deve essere effettuata con note riepilogative annuali;
entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la
comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3).
Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la
trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico
(23/g).
Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta
l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato
di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni
del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in
cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di
imposta si applica la disposizione dell'art. 23, settimo
comma.
Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza
della Repubblica per i compensi e le altre somme di cui al
primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano
all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni,
all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera
d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per
cento del relativo ammontare al netto dei contributi
previdenziali, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i
vitalizi e indennita' dovuti in dipendenza della cessazione
delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere
applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei
vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui
al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26,
quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le
ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.ÿ
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, richiamato all'articolo unico
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 dell'
art.1771, e' riportato in nota all'art.7.-
================================================================
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Handylex
http://www.handylex.org/stato/l231298.shtml23/dic/1998" onclick="window.open(this.href);return false; – Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, ..... Articolo 34 - Trattamenti pensionistici e di disoccupazione ...
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Articolo 34 - Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1o gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1o gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1o gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".











Re: decreto definitivo di dispensa
salvo 63 ha scritto:Ciao Gino anchio sono in attesa di P.P vita, in effetti ho avuto mentre ero in convalescenza la somma di € 83 per i primi e ultimi sei mesi del 2011 per AVANZAMENTO NEL PARAMETRO PER ANZIANITA' i famosi otto anni nella qualifica , l’unica cosa che ho notato smanettando nel sito dell’INPS andando alla voce cassetto previdenziale del cittadino ho notato nella voce TIPO MOVIM. sta scritto kp-Casellario: Aggiornamento parziale con errori. Mentre prima era riportata la seguente dicitura:elaborazione generalizzata in applicazione art.8 D.Lgs. n° 314/1997 e art.34 legge n° 488/1988, questa è l’unica differenza che ho notato, gradirei un tuo parere.
Ancora un grazie salvo 63




Re: decreto definitivo di dispensa
Negativo non c’è stato nessun incremento è sempre quella fino ad oggi l'unica differenza che ho notato nel sito dell’INPS andando alla voce cassetto previdenziale del cittadino TIPO MOVIM. sta scritto kp-Casellario: Aggiornamento parziale con errori. Mentre prima era riportata la seguente dicitura:elaborazione generalizzata in applicazione art.8 D.Lgs. n° 314/1997 e art.34 legge n° 488/1988 di cui tu gentilmente hai spiegato, ed io ancora sto studiando.
Re: decreto definitivo di dispensa
salvo 63 ha scritto:Negativo non c’è stato nessun incremento è sempre quella fino ad oggi l'unica differenza che ho notato nel sito dell’INPS andando alla voce cassetto previdenziale del cittadino TIPO MOVIM. sta scritto kp-Casellario: Aggiornamento parziale con errori. Mentre prima era riportata la seguente dicitura:elaborazione generalizzata in applicazione art.8 D.Lgs. n° 314/1997 e art.34 legge n° 488/1988 di cui tu gentilmente hai spiegato, ed io ancora sto studiando.




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