Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746

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foxtrot

Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Ciao Panorama, la lettera me l'hanno notificata il mese scorso Luglio 2012, ......


panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Ecco un'altra nuova notizia sul caso.

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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Leggere anche qui

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Jamel
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Grazie a tutti!!!!!
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Per notizia, il TAR Campania - sez. di Salerno ha respinto il ricorso del ricorrente.

Negata l’estensione in favore del ricorrente dei benefici combattentistici dallo stesso richiesti ai sensi della L. 11 dicembre 1962 n. 1746 in quanto facente parte del personale militare in servizio per conto dell’O.N.U. in zona di intervento e per l’accertamento del diritto ai benefici stessi.

I motivi potete leggerli qui sotto in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/11/2012 201201990 Sentenza 1


N. 01990/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2010, proposto da:
A. C., rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l’annullamento del provvedimento 18 ottobre 2009 col quale è stata negata l’estensione in favore del ricorrente dei benefici combattentistici dallo stesso richiesti ai sensi della L. 11 dicembre 1962 n. 1746 in quanto facente parte del personale militare in servizio per conto dell’O.N.U. in zona di intervento e per l’accertamento del diritto ai benefici stessi,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla legge 11.12.1962 n. 1746, che estende al personale militare in servizio per conto dell'O.N.U. in zone di intervento i benefici già previsti in favore dei combattenti (doppia valutazione del servizio prestato in detta posizione ai fini del conseguimento delle maggiorazioni retributive del 2,50%, per ogni biennio, del valore iniziale del livello posseduto da ogni interessato) e, conseguentemente, alla ricostruzione della posizione economica individuale sulla base del domandato riconoscimento.

Il ricorso risulta infondato e, pertanto, non occorre neppure prendere in esame le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa resistente.

A sostegno della sua pretesa il ricorrente si richiama ad un orientamento interpretativo che, tuttavia, contrasta con quello prevalentemente affermato dal Consiglio di Stato sulla materia, dopo l'iniziale indirizzo favorevole espresso dall'Adunanza Generale (parere n. 742/92 del 17.5.1993); quest'ultima aveva in effetti ritenuto che <il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità< non comporta affatto <la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell'incremento retributivo...>, e <non implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti>.

Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato IV Sez. 22 maggio 2012 n. 3084) è giunta ad una conclusione opposta, a seguito di una valutazione della norma in questione (art. unico legge n. 1746/1962) in relazione all'evoluzione, registrata per il personale non dirigenziale, dalla disciplina in materia di effetti economici correlati all'anzianità di servizio.

<In questo quadro è stato in particolare affermato che il nuovo meccanismo della retribuzione individuale di anzianità, che ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti, preclude oggettivamente la possibilità di riconoscimento dei benefici di cui alla legge citata>.

<Questa deve ritenersi incompatibile col nuovo sistema retributivo per il personale non dirigenziale inquadrato nei livelli retributivi con le previsioni di cui al citato art. 16, comma 4, della legge n. 432 del 1981 e che non prevede classi e scatti, ma il nuovo istituto della R.I.A., retribuzione individuale di anzianità (per il principio, v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 5475/2007)>; <quest'ultimo orientamento ha anche precisato che è esatto che l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, estende i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti al personale militare che abbia svolto servizio in zone di intervento per conto dell'ONU. E" da escludere, però, che tra tali norme possano annoverarsi anche - e, quindi, essere applicabili al caso di specie - le disposizioni di cui agli artt. 9 e 7 del r.d.l. n. 1427 del 1922 (computo in aumento del tempo trascorso in reparti combattenti)>.

La stessa giurisprudenza, infine, ha superato l'obiezione che sottolineava come la sostituzione della progressione retributiva per classi e scatti (a decorrere dal 1 gennaio 1987) col nuovo sistema (fondato sulla retribuzione individuale di anzianità), non operando per tutto il personale militare, comportasse di conseguenza il permanere dei benefici solo a favore della dirigenza militare, per la quale resta ferma la progressione economica per classi e scatti. <In contrario è stato infatti posto in rilievo che costituendo la categoria dei dirigenti una carriera ad ordinamento autonomo, completamente distinta e separata dal restante personale, una diversa disciplina del suo trattamento economico non incontra difficoltà giuridiche. Si tratta peraltro di diversificazioni, correlate al tema delle missioni militari all'estero, la cui regolazione resta affidata alla discrezionalità del legislatore>.

Tanto basta per la reiezione del ricorso.

Le iniziali incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2012
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Per notizia

QUESITO riguardante l’estensione al personale militare in servizio per conto O.N.U. dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

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14/03/2013 200701845 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/10/2012


Numero 01273/2013 e data 14/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012


NUMERO AFFARE 01845/2007

OGGETTO:
Ministero difesa dir.le gen.le per il personale militare.

QUESITO riguardante l’estensione al personale militare in servizio per conto O.N.U. dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 2 maggio 2007, pervenuta l’8 successivo, con cui il Ministero della Difesa (Direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
Vista la propria pronuncia del 29 maggio 2007;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2008 n. 132768 e del Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio del 1° agosto 2012 n. DFP 0032367 P-4.17.1.7.5;

Vista la nota dell’Amministrazione della Difesa n. M-D GMIL 1 IV SGR 0236630 del 25 maggio 2012;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO E CONSIDERATO
Riferisce l’Amministrazione che la legge 11 dicembre 1962, n. 1746 “Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’O.N.U. in zone d’intervento, dei benefici combattentistici” dispone che: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.”.

I benefici in favore del personale militare “Combattente” scaturiscono dalla norma di cui all’art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, la quale stabilisce che: “Il tempo trascorso nei reparti ... è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio ... il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra ... si considera come passato presso i reparti ...“.

Nei confronti del medesimo personale militare è inibita, ex art. 5, co. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, la concessione dei particolari benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

In sostanza — secondo l’Amministrazione - i benefici di cui al R.D. n. 3458 del 1928 si concretizzano in una maggiorazione convenzionale dell’anzianità. di servizio pari al tempo trascorso presso i reparti o assimilati.

Fin tanto che era vigente il sistema istituito con la legge 11 luglio 1980 n. 312 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”), che prevedeva, ex art. 137, una progressione economica nell’ambito dei livelli, per classi e scatti, il beneficio combattentistico ben poteva riconoscersi nell’abbreviazione del tempo necessario all’ottenimento dell’incremento stipendiale successivo, rimanendone soltanto escluso il personale volontario non in servizio permanente effettivo in quanto il suo trattamento economico, basato sulla paga giornaliera, era privo di progressioni per classi e scatti.

Dal 1° gennaio 1987, però, per il personale militare non dirigente è stato introdotto nell’assetto stipendiale il sistema della retribuzione individuale di anzianità in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, proprio attraverso i quali - precisamente con il conseguimento anticipato di uno scatto, correlato al periodo di servizio in questione - trovava applicazione il beneficio in argomento che, pertanto, stante l’intervenuta impossibilità di quantificazione del medesimo, da tale data, è stato sospeso.

Il legislatore introducendo il sistema stipendiale parametrale, se da un lato ha confermato la definitiva conclusione del vecchio sistema di progressione stipendiale automatica, d’altro canto ha mantenuto in vigore per alcune categorie di personale (personale militare dirigente) il sistema di progressione economica per classi e scatti, rendendo tuttora attribuibile nei confronti degli appartenenti a tali categorie il beneficio in parola.

Di fatto ne deriverebbe, ad avviso dell’Amministrazione riferente, una ingiusta sperequazione economica in danno del personale “non dirigente”, con violazione dei principi di uguaglianza di cui agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione.

Alla risoluzione della problematica relativa alla attribuzione del beneficio in argomento potrebbe addivenirsi - secondo il Ministero riferente - con l’applicazione dei principi espressi nel parere n. 742/92 che il Consiglio di Stato ha reso, nell’Adunanza Generale del 17 maggio 1993, con riguardo all’applicabilità nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio di quei particolari benefici economici, consistenti nell’abbreviazione di due ovvero di un anno dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Infatti, con il richiamato parere n. 742/92, il Consiglio di Stato ha manifestato il favorevole avviso circa l’attribuibilità dei benefici ex artt. 43 e 44 del R.D. n.. 1092/22 anche a favore dei pubblici dipendenti titolari del sistema salariale della retribuzione individuale d’anzianità, introducendo il principio innovativo della loro “non riassorbibilità” e prevedendo nel contempo, quale criterio di computo, l’applicazione di un’aliquota percentuale (2,50% per le invalidità ascritte alle prime sei categorie, e 1,25% per quelle ascritte alle categorie 7° e 8°) sull’importo del livello di appartenenza e conservando, congelato, l’ammontare cosi ottenuto nel proprio trattamento stipendiale.

Alla luce di tale enunciato - sempre secondo l’Amministrazione - procedendo analogamente anche ai fini della quantificazione del beneficio ex lege n. 1746 del 1962, si potrebbe riconoscere agli aventi titolo un incremento stipendiale, riassorbibile, corrispondente a tanti ventiquattresimi - quanti sono i mesi di servizio prestati in zone d’intervento O.N.U. - dell’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota percentuale del 2,50% sul livello iniziale d’inquadramento ora stipendio parametrale in godimento.
Il Ministero, quindi, ritiene opportuno che il Consiglio di Stato si esprima sulla attribuibilità al personale non dirigente dei benefici ex lege n. 1746 del 1962 applicando quale criterio di calcolo l’aliquota percentuale del 2,50% sul trattamento economico in godimento e sulla possibilità di estenderli anche al personale volontario non in S.P.E., tra l’altro sempre più impegnato in zone di intervento O.N.U., per il quale verrebbe meno la ratio della esclusione dal beneficio stesso, basata sulla assenza nel sistema di paga giornaliera di progressione per scatti o classi.

Con pronuncia interlocutoria resa nell’adunanza del 29 maggio 2007 la Sezione chiedeva di acquisire, sulla questione posta dal Ministero della Difesa l’avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con le due note del 10 novembre 2008 e del 1° agosto 2012, citate in epigrafe, le suddette Amministrazioni si esprimevano in senso radicalmente opposto all’ipotesi di soluzione ipotizzata dal Ministero della Difesa.

Quest’ultima Amministrazione con la nota del maggio 2012, citata in epigrafe, faceva presente il proprio interesse a ricevere in ogni caso sul quesito formulato il parere di questo Consesso.

CONSIDERATO

La Sezione condivide l’impostazione che alla questione, posta dal Ministero della Difesa, è stata data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.

L’art. 115 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, cui fa rinvio la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, al 1° comma, recita testualmente: “Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio”.

Con tale disposizione di principio non si prevede, però, come debba operare il beneficio e soprattutto l’entità del beneficio medesimo, dipendendo tali due ultimi elementi dalle norme che regolano la composizione dello stipendio e le varie voci che lo compongono
Ne deriva che, ad esempio, gli effetti della disposizione saranno molto incisivi, allorchè la normativa che regola la formazione dello stipendio esalti in modo particolarmente evidente l’anzianità di servizio, mentre potranno essere scarsi o nulli, allorchè l’anzianità di servizio poco o nulla rilevi ai fini della determinazione dell’ammontare stipendiale.

Anche nell’ambito dello stesso comparto delle Forze armate, allorchè la formazione della retribuzione di una categoria, come gli ufficiali equiparati ai dirigenti, sia regolata in modo radicalmente diverso dalla formazione della retribuzione di altre categorie di personale, che vi appartengono, potranno determinarsi differenze, anche sostanziali, nell’attribuzione del beneficio combattentistico in questione.

A conferma di ciò deve aggiungersi che il suddetto art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 deve oggi essere letto in modo completamente avulso dal contesto normativo in cui fu emanato, in quanto il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 risulta interamente abrogato – ad eccezione appunto dei soli artt. 11 e 115 – dall’art. 2268, co. 1, n. 56) e dall’art. 2270, co. 1, n. 3) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Quindi l’art. 118 R.D. n. 3458 del 1928 (che ripeteva l’art. 9 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427) è oggi non più vigente, onde le argomentazioni, che potevano trarsi dall’applicazione di questo articolo al servizio prestato per conto dell’O.N.U. in zone di intervento, hanno perduto ogni pregio.

Nessuna irragionevole iniquità si determina, peraltro, quando ci si trovi in presenta di normative, che regolano in modo radicalmente diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale, soprattutto quando (come avviene tra personale dirigente e personale non dirigente) il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate (in questo senso si è espresso del resto questo Consesso con la sentenza della Sez. IV del 19 ottobre 2007, n. 5475/2007).

Pertanto, senza una specifica norma, che eventualmente regoli le modalità di applicazione del beneficio combattentistico in questione al personale delle FF.AA. non in possesso della qualifica di dirigente, risulta impossibile applicare l’art. 115 R.D. n. 3458 del 1928 nel senso prospettato dal Ministero della Difesa. Del resto, la stessa Amministrazione ha avuto, in occasione dell’emanazione del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dei successivi decreti modificativi ed integrativi, la possibilità di suggerire una norma, che potesse risolvere la questione da essa posta: il che non ha fatto, mostrando con ciò di condividere l’ipotesi che, allo stato della legislazione, era assolutamente chiaro che non potesse ricavarsi un’interpretazione favorevole all’applicazione identica del beneficio in questione a sistemi retributivi profondamente diversi. E pertanto, per quelle categorie di personale militare, per le quali la progressione retributiva per classi e scatti è stata sostituita con la nuova figura della retribuzione individuale di anzianità, introdotta con la legge 14 novembre 1987, n. 468, sussiste un’incompatibilità tra la nuova normativa e la previsione dell’art. 16, co. 4, l. n. 432 del 1981 (su questi punti si rinvia a quanto ampiamente argomentato dalla citata sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 5475/2007).

L’Amministrazione ritiene, infine, di poter far ricorso, in via analogica, al meccanismo, con il quale è stata riconosciuta la concedibilità dei benefici attribuiti a coloro che abbiano subìto un’invalidità o un’infermità a causa del servizio prestato in unità combattentistiche, anche al personale titolare del sistema salariale della retribuzione individuale d’anzianità. In proposito va rilevato come non sussistano le condizioni perché si ricorra in via analogica al suddetto meccanismo, in quanto è il presupposto stesso dei due benefici considerati ad essere diverso, visto che nel caso ipotizzato dall’Amministrazione esso consiste nella mera circostanza di aver prestato servizio in unità combattenti (o, meglio, “per conto dell’O.N.U. in zone d’intervento”), mentre nell’altro caso consiste nell’aver riportato un’invalidità o un’infermità a causa del servizio. Inoltre, nel primo caso, gli effetti incidono sulla progressione economica, mentre nel secondo si tratta di un beneficio che conosce un’applicazione una tantum.

P.Q.M.

Nel senso di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
faina
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da faina »

Salve a tutti, volevo chiedere in merito ai benefici combattentistici non ho capito bene io ho fatto un anno di seguito con msu a sarajevo nel 1999, dunque mi spetta oppure no questo benefici e a chi devo chiedere? visto che non in pensione da ottobre 2010 per riforma totale? grazie a tutti colleghi e amici.... a tutto il forum
faina
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da faina »

Una domanda a tutti quelli che mi possono rispondere... io sono una vittima del dovere.... domanda ho diritto alla 104/92 definitiva oppure no?
faina
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

Messaggio da faina »

vorrei chiedere una cosa per chi mi sa rispondere.... come faccio a capire se mi spetta indennità integrativa speciale sulla pensione? grazie
buona giornata
panorama
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Sentenza n. 1 della Corte dei Conti per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta del 2010

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VALLE D'AOSTA SENTENZA 1 2010 PENSIONI 14/01/2010



SENTENZA N. 1/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 684 del registro di Segreteria, proposto da M. C. D., ……, residente ad Aosta, ……., contro l’INPDAP, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Non rappresentate le parti nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009;
Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO
L’interessato, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, con ricorso pervenuto il 3 giugno 2008 e con successiva memoria, reclama il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, relativamente alle missioni all’estero alle quali egli ha partecipato (in Cambogia e in Albania), sotto l’egida dell’ONU.

L’Amministrazione (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) obietta che i richiesti benefici spettano ai militari “che hanno svolto servizio per conto dell’ONU e quindi inquadrato in una forza multinazionale, e non in zona di guerra dove prestano servizio anche forze ONU”.

Con ordinanza del 24 aprile 2009, questo Giudice disponeva, ai fini del decidere, l’acquisizione di una relazione esplicativa del citato Comando Generale, nella quale venisse illustrata, allegando la relativa documentazione, la posizione di impiego del ricorrente durante le due missioni all’estero, nonchè il reparto nel quale era inquadrato e l’autorità dalla quale detto reparto dipendeva.

L’Amministrazione trasmetteva quanto richiesto, con nota del 1° settembre 2009.

L’INPDAP, nella propria memoria, ha chiesto l’estromissione dal processo, per difetto di legittimazione passiva, e che si dichiarasse il difetto di giurisdizione per quanto riguarda l’indennità di buonuscita.

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto l’estromissione, osservando che il ricorrente non ha un trattamento amministrato da detto Ministero.

Considerato in

DIRITTO
Preliminarmente, vanno accolte le richieste di estromissione dal processo, per difetto di legittimazione passiva, proposte dall’INPDAP e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agendo la prima di tali Amministrazioni in qualità di ordinatore secondario di spesa, e la seconda non avendo a suo carico alcun trattamento a favore del ricorrente.

Nel merito, si osserva quanto segue.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, testualmente recita: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

In seguito all’ordinanza citata in narrativa, l’Amministrazione ha trasmesso, fra l’altro, l’atto dell’11 gennaio 2007, con cui lo Stato Maggiore della Difesa disponeva l’aggiornamento delle zone d’intervento, ai sensi della citata legge 11 dicembre 1962 n. 1746.

Da tale atto si evince chiaramente che le zone d’intervento ai fini dell’applicazione della normativa in questione comprendono anche l’Albania (personale impiegato nelle operazioni “ALBA” e “ALBANIA 2”), e la Cambogia (personale impiegato nell’ambito dell’UNTAC).

Poiché il sig. M….. risulta, dall’esame del complesso degli atti a fascicolo, avere partecipato a entrambe le missioni sopra ricordate, non vi è dubbio che debba trovare applicazione a suo favore la legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e che pertanto il ricorso proposto dal medesimo debba trovare accoglimento.

Occorre per ò precisare la portata della presente pronuncia.

Rientrano, infatti, nella giurisdizione di questa Corte le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e dell’art. 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 19.

Pertanto, per quanto riguarda i benefici combattentistici (ai quali la legge n. 1746/1962 genericamente fa riferimento), che esulino dall’ambito pensionistico (quali sono quelli relativi a carriera, stipendio o indennità di buonuscita), questo Giudice deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

L’accertamento giudiziale oggetto del presente giudizio si riferisce comunque alla sussistenza del presupposto per godere dei benefici combattentistici; in sede di esecuzione della sentenza (esecuzione che avviene in via amministrativa), il Ministero individuerà i benefici da concedersi in applicazione delle norme in materia.

Occorre poi pronunciarsi sulla spettanza di interessi e rivalutazione.

In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va pertanto riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente pronuncia.

Sussistono infine adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto riconosce il diritto dell’interessato ai benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, ai sensi dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, con riferimento all’ambito pensionistico.

Sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente pronuncia, sarà riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, a cura della Segreteria, per l’esecuzione della presente sentenza.

Spese compensate.
Così deciso in Aosta, il 15 dicembre 2009.

IL GIUDICE
F.to: (Cominelli)


Pubblicata mediante deposito

In Segreteria il 14/01/2010
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Sentenza n. 47 della Corte dei Conti F.V.G. datata 15/04/2011

Ricorso Accolto
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 47 2011 PENSIONI 15/04/2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Ref. Dott. Alberto Rigoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella pubblica udienza del 15 aprile 2011
nel giudizio iscritto al n. 13040/M del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto da D.P. P., in proprio e domiciliato in Viterbo c/o Studio Crucianelli, contro il Ministero della Difesa, in proprio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.11.2010 il ricorrente D.P. P. espone di esser stato dipendente dell’Esercito Italiano e di essersi congedato il 19.05.1997.

Afferma di aver prestato servizio presso Zone d’intervento ONU, e per la precisione in Libano nella località Naqoura dal 30.05.1991 al 14.06.1992 presso lo Squadrone Elicotteri ITALIA nell’ambito della missione UNIFIL.

Riferisce che l’Ispettorato Logistico dell’Esercito, Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano, ha emesso il decreto di pensione n. 222 del 22.02.2006, nel quale emerge che non è stato considerato, ai fini dell’incremento previdenziale ex legge n. 1746/1962, il periodo predetto nella Zona d’intervento.

Riferisce inoltre di aver chiesto, con istanza del 5.07.2010, al Ministero della Difesa l’applicazione del predetto beneficio, ottenendo un diniego.

Chiede pertanto sia dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del beneficio di cui alla legge n. 1746/1962.

Si costituisce in giudizio il Ministero della Difesa depositando in data 9.12.2010 relazione con la quale afferma che il mancato riconoscimento dell’invocato beneficio è dovuto alla mancanza di una normativa che preveda l’attribuzione di campagne di guerra al personale in servizio per conto dell’ONU.

Ritiene quindi infondato il ricorso.

All’udienza del 15 aprile 2011 nessuno era presente.
Si è quindi data lettura del dispositivo della sentenza e dei motivi in fatto e in diritto a fondamento della decisione ex art. 429, I comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve esser accolto.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, testualmente recita: “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

La determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 23 gennaio 2009 (che, per la sua facile reperibilità sui siti governativi può a ragione essere assimilata a fatto notorio ex art. 115, secondo comma, c.p.c.) indica espressamente ai fini dell’applicazione dei benefici della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, tra le Zone d’Intervento il Libano nel periodo dal 3.07.1979 al 31.12.2007 nell’ambito della missione UNIFIL.

Dal foglio matricolare prodotto insieme al ricorso si evince chiaramente che il D.P. risulta esser stato trasferito “d’autorità” allo Squadrone Elicotteri ITALIA nell’ambito della missione UNIFIL per conto dell’ONU in Libano in data 30.05.1991 fino al 14.06.1992.

Non sussiste quindi alcun valido motivo di diritto per denegare l’applicazione dell’invocato beneficio al ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura di € 300,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide :
Accoglie il ricorso presentato da D.P. P. e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 1746/1962 per il periodo di servizio prestato tra il 30.05.1991 e il 14.06.1992.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 15 aprile 2011

IL GIUDICE
f.to Dott. Alberto Rigoni

Depositata in Segreteria il 15.4.2001

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to Dott. Alessandra Vidulli
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Sentenza n. 242 della Corte dei Conti F.V.G. datata 16/11/2011

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 242 2011 PENSIONI 16/11/2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Francesca Padula
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella pubblica udienza del 16 novembre 2011,
sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. 13038 del registro di segreteria prodotto dal sig. V. G., nato a omissis il omissis, elettivamente domiciliato presso lo Studio Crucianelli Fernando, via Matteotti n.73, Viterbo, avverso il Centro Amministrativo dell’Esercito – Sezione Staccata di Torino; intervenuto nel giudizio l’INPDAP,
visti gli atti ed i documenti della causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ha presentato ricorso avanti a questa il Sig. V. G., Aiut. E.I. collocato nella riserva a decorrere dal 01.08.1997.

Contesta il ricorrente il provvedimento del 12.08.2010 con il quale il Centro Amministrativo dell’Esercito ha respinto l’istanza dell’interessato per l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1 della L. n. 1746 del 1962 .

Afferma di aver prestato servizi in Zone di intervento ONU, e precisamente, risulta dal 22.06.1993 al 26.06.1994 trasferito d‘autorità allo Squadrone Elicotteri ITALIA – UNIFIL in Naqoura (Libano).

Si duole del mancato computo, nel decreto di pensione ordinaria n. 508 del 23.03.2006, del periodo di permanenza nella Zona di intervento, con applicazione dei benefici in favore dei combattenti. Cita sul punto giurisprudenza del giudice contabile.

Chiede conclusivamente condanna al pagamento del dovuto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del diritto al soddisfo.

Con memoria depositata il 14.12.2010 il Centro Amministrativo dell’Esercito ha rilevato inesistenza di una normativa che preveda l’attribuzione delle campagne di guerra al personale in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della L. n. 1746 dell’11.12.1962. Richiama disposizione della Direzione Generale del Personale Militare del 7 aprile 2009, che allega. Ritiene infondato il ricorso.

Con nota depositata il 20.06.2011 il Centro Amministrativo dell’Esercito- Sezione Staccata di Torino, in risposta all’ordinanza a verbale dell’udienza dell’11 maggio 2011, emessa da questo Giudice, ha confermato che il ricorrente ha prestato servizio a Naqoura (Libano) per conto dell’ONU, nell’ambito dell’UNIFIL. Ha quindi rappresentato che sul trattamento economico di quiescenza del ricorrente non sono stati attribuiti benefici e norme di favore in favore dei combattenti; che il beneficio è precluso al personale non dirigenziale, per il quale non opera un sistema retributivo per scatti e classi; che l’attribuzione è stata disposta a favore di destinatari di sentenze passate in giudicato.

Con nota depositata il 22.06.2011, l’INPDAP, interpellata ai sensi dell’art. 213 del c.p.c., con l’ordinanza a verbale succitata ha fatto presente che unici riferimenti sula questione sono costituiti dalle note operative n. 7 del 02.07.2007, n. 8 del 17.03.2008 e n. 16 del 28.05.2008. Ritiene debbano farsi salve le disposizioni sulla prescrizione e debba darsi applicazione, in tema di accessori, al principio del cumulo parziale.

All’udienza odierna, assenti il ricorrente ed il Centro Amministrativo dell’Esercito, i Dr. Alessandro RUSICH per l’intervenuto INPDAP ha chiesto il rigetto del ricorso ed insistito sul’eccezione di prescrizione. La causa è stata quindi decisa sulla base dei motivi in fatto e in diritto, che di seguito si illustrano.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’articolo unico della legge n. 1746 dell’11.12.1962, dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.

Nel foglio matricolare allegato dal ricorrente è annotato alla data del 23.06.1993: “Tale in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU Legge 11/12/1962 n. 1746. Determinazione n. 111/1055/1208 in data 10.07.1992…”.

Nonostante il riconoscimento, confermato nella nota depositata in esito a richiesta di chiarimenti rivolta da questo Giudice, dell’avvenuto svolgimento di servizio in zona di intervento ONU, ai sensi della citata normativa, l’Amministrazione della Difesa non riconduce al servizio l’attribuzione di alcun beneficio pensionistico.

Il diniego viene motivato in termini generali nella nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del 07.04.2009, rivolta all’INPDAP, nella quale si afferma “…l’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.

Diversamente ritiene l’INPDAP, il quale, nella nota operativa n. 7 del 02.07.2007, ai fini dell’indennità di buonuscita, dispone che “i periodi di servizio resi in zone di intervento, indicate nell’allegato elenco, danno luogo ad una maggiorazione per campagne di guerra in ragione di un anno ogni tre mesi.”
Nella successiva nota operativa n. 8 del 17.03.2008 è specificato testualmente: <<L’articolo 3 della legge 390/50 e l’articolo 18 del DPR 1092/73 definiscono le condizioni ed i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti che, per effetto della citata legge 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato in zone di intervento ONU…Per il personale interessato la conseguente variazione matricolare deve essere apposta sempre su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa e così recitare: “...ha prestato servizio per conto ONU, in zona di intervento… per il periodo…ed ha titolo ai benefici per campagna di guerra per effetto della legge 11.12.1962, n. 1746”>>. Vengono citate le sentenze di questa Corte Sez. IV, n. 59945 del 13.071981; Sez. III, n. 50967 del 23.06.1982; Sez. I, n. 285197 del 22.08.1988.

Nella nota operativa n. 16 del 28.05.2008 sono definiti nel dettaglio gli ambiti di riconoscimento dei benefici in questione, in relazione ai periodi di servizio in concreto svolti in zone di intervento.

Nonostante gli inviti a modificare dette istruzioni operative rivolti all’INPDAP dal Ministero della Difesa nella succitata nota del 07.04.3009, non sono emesse nuove disposizioni sulla questione da parte dell’Istituto Previdenziale, come dal medesimo affermato in esito all’ordinanza a verbale.

Osserva questo Giudice che la posizione dell’INPDAP sia del tutto condivisibile ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez.IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

Occorre anche considerare che il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” estesi per effetto della L. 1746/1962, adottando una posizione che sostanzialmente annulla l’operatività della norma agli effetti pensionistici.

E’ ragionevole invece individuare detti benefici nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dal citato art. 18 del t.u. 1092 del 1973, come ritenuto dall’INPDAP e dalla giurisprudenza contabile.

Va ulteriormente rilevato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l’estensione dei “benefici …in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746 del 1962 riguardi i soli benefici stipendiali.

In tal senso sembra ragionare il Ministero della Difesa, laddove richiama la preclusione dei benefici nei confronti del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, L. n. 468 del 01.01.1987).

Senonchè va rilevato che la limitazione non è contenuta nella legge n. 1746 del 1962, che dispone l’applicazione dei “benefici” senza aggettivazioni, di talchè non può non ammettersi che l’estensione riguardi anche i benefici pensionistici.

Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto di V. G. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del DPR n. 1092 del 29.12.1973.

L’INPDAP, non evocato nel giudizio, interpellato da questo Giudice ai sensi dell’art. 213 del c.p.c. (“Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione”), ha eccepito la prescrizione.

Ritiene questo Giudice di poter qualificare l’ingresso nel giudizio dell’Istituto come intervento adesivo, ex art. 105, comma 2 c.p.c, atteso che sulla base del contenuto della nota depositata il 22.06.2011 e delle richieste avanzate in udienza, l’INPDAP ha aderito alle ragioni della parte convenuta.

In ordine alla eccepita prescrizione estintiva, si ricorda che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi. Detta normativa prevede, tra l’altro, che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento… La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora” (art. 2 commi 4 e 5).

Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 20.07.2010, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.

Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.

In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (si veda anche C. conti, SSRR, n.6/2008/QM del 24.11.2008).

Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.

P. Q. M.
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,
- accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di V. G. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del DPR n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 20.07.2010, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Così deciso in Trieste il 16 novembre 2011.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to F. Padula

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16.11.2011.................................

p.Il direttore della segreteria
f.to il Funzionario Addetto
Daniela Tongiorgi
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Per i colleghi CC

Per chi deve inoltrare istanza di riscatto per servizi fatti all'estero per missioni ONU posto il modulo del CNA di Chieti e che si trova reperibile in detta sezione T.E.Q..
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174

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