Salve, a tutti... buon dì, seguo da tempo il forum che ritengo sia molto competente e porta alla luce molte verità che, purtroppo, tanti colleghi e/o personale preposto non fa.
Vorrei sottoporre a Voi tutti un quesito che sin dal momento della riforma (anno 2011) non mi è ancora del tutto chiaro, premetto che ho già cercato sul forum ed ho letto molti post ma credo di non aver trovato una risposta chiara al mio quesito. Per questo chiedo cortesemente ringraziando anticipatamente tutto e tutti frequentatori del forum.
Sono un ex sottufficiale E.I. con 32 anni di servizio effettivo e 37 contributivi percepisco una regolare pensione e ritenendo di poter essere ancora utile sia alla società, infatti dedico molte ore al volontariato, sia di poter continuare a lavorare nell’ambito civile, visto che la patologia per cui mi hanno posto in congedo, a mio parere, è del tutto scomparsa.
il quesito è il seguente, Chi come me, che è stato posto in congedo con la seguente dicitura:
NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE IN MODO ASSOLUTO E DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO. REIMPIEGABILE NELLE CORRISPOSNDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DELL’A.D. (LEGGE 266/99) ALLO STATO DEGLI ATTI L’INABILITA’ E’ DETERMINATA IN MISURA PREVALENTE DA INFERMITA’/LESIONI CHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DCS RISULTANO IN CORSO DI ACCERTAMENTO.
Può lavorare nella vita civile e dichiarare la cumulabilità per un eventuale reddito con la pensione??????
QUESITO!!!!!!
Re: QUESITO!!!!!!
====================================================================================warfra ha scritto:Salve, a tutti... buon dì, seguo da tempo il forum che ritengo sia molto competente e porta alla luce molte verità che, purtroppo, tanti colleghi e/o personale preposto non fa.
Vorrei sottoporre a Voi tutti un quesito che sin dal momento della riforma (anno 2011) non mi è ancora del tutto chiaro, premetto che ho già cercato sul forum ed ho letto molti post ma credo di non aver trovato una risposta chiara al mio quesito. Per questo chiedo cortesemente ringraziando anticipatamente tutto e tutti frequentatori del forum.
Sono un ex sottufficiale E.I. con 32 anni di servizio effettivo e 37 contributivi percepisco una regolare pensione e ritenendo di poter essere ancora utile sia alla società, infatti dedico molte ore al volontariato, sia di poter continuare a lavorare nell’ambito civile, visto che la patologia per cui mi hanno posto in congedo, a mio parere, è del tutto scomparsa.
il quesito è il seguente, Chi come me, che è stato posto in congedo con la seguente dicitura:
NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE IN MODO ASSOLUTO E DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO. REIMPIEGABILE NELLE CORRISPOSNDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DELL’A.D. (LEGGE 266/99) ALLO STATO DEGLI ATTI L’INABILITA’ E’ DETERMINATA IN MISURA PREVALENTE DA INFERMITA’/LESIONI CHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DCS RISULTANO IN CORSO DI ACCERTAMENTO.
Può lavorare nella vita civile e dichiarare la cumulabilità per un eventuale reddito con la pensione??????
Per non fare confusione: Solo con l'art.2 comma 12 della 335/95, non si puo' lavorare.-
rgomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???
contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm
Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?
gino59
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gino59
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da ancoravigile » sab feb 02, 2013 7:05 pm
Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica
gino59
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Re: PENSIONE DI INABILITA' COMPATIBILE CON QUOTA SOCIETA'??
da MAURO1964 » mer feb 06, 2013 5:38 pm
marius ha scritto:
Gentili colleghi, vi chiedo una informazione alla quale non ho trovato ancora risposta....o perlomeno non chiare .... Se reso inidoneo ai servizi di polizia e si a quelli civili, optando per la pensione di inabilità, si possono avere quore di una società? la rendita sarebbe solo quella relativa all'attivo, o in altro caso lavorando con i vaucher postali? o lavoro autonomo (tipo negozio ecc...)??? quali decurtazioni? Grazie anticipatamente.
Salve,
anch'io ho faticato parecchio per venirne a capo fra pareri, circolari e norme mal interpretate da Amministrazioni, Uffici pubblici, Patronati e &.
Sono riformato e svolgo saltuariamente lavoro dipendente.
Ok per quello che dice Gino sulla trattenuta rispettivamente del 30% e 50% per lavoro autonomo o dipendente (della differenza fra secondo reddito percepito e assegno minimo INPS).
Attenzione però, nel caso di lavoro dipendente, per ovviare alle trattenute non si devono superare i 50 gg lavorativi annui.
Suggerisco di leggervi la circolare dell'INDAP NR. 10 DEL 14/02/2003 avente per oggetto: "Cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro" , facilmente scaricabile dal Web.
Salutone
MAURO1964
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MAURO1964
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Iscritto il: mar set 13, 2011 9:36 am
Re: QUESITO!!!!!!
mi sono informato presso l'inps ex inpdap competente e mi hanno riferito che comunque una volta che si intraprende un'attività (nel mio caso autonoma) si deve comunicare a tali uffici l'inizio della stessa e poi null'altro,in quanto poi sarà l'inps, attraverso collegamento a banche dati specifiche, nel caso i redditi conseguiti / percepiti dovessero essere tali da essere assoggettata la pensione a decurtazione, ad effettuare l'eventuale decurtazione dovuta.
Infatti anche io ho comunicato l'inizio di attività professionale dopo il congedo per infermità avvenuto nel dicembre 2012 (con idoneità all'impiego civile cui ho rinunciato).
Risulta anche a voi tale procedura?
Infatti anche io ho comunicato l'inizio di attività professionale dopo il congedo per infermità avvenuto nel dicembre 2012 (con idoneità all'impiego civile cui ho rinunciato).
Risulta anche a voi tale procedura?
Re: QUESITO!!!!!!
Vi Ringrazio delle informazioni datemi, anche se mi sembra che ci sia ancora un po’ di confusione, comunque ricapitolando capisco che: come nel mio caso che con soli 37 anni (32 effettivi + 5 contributivi) E’ SI POSSIBILE TORNALE AD ESSERE PRODUTTIVI A CONDIZIONE DI UNA DECURTAZIONE DELLA PENSIONE CHE E’ DEL 50% SE SI SVOLGE UN LAVORO DIPENDENTE MENTRE SI RIDUCE AL 30% SE L’ATTIVITA’ E PROPRIA, ovviamente le decurtazioni vanno applicate al netto che eccede la pensione minima sociale che è verosimilmente di 480,00 €.
L’inizio della attività deve essere comunicato all’INPDAP/INPS che adotterà la decurtazione di cui sopra.
Riassumendo tutti i post ricevuti in risposta al mio quesito questo è quello che mi sembra di aver capito, Vi chiedo quindi, cortesemente, una conferma se ho percepito bene o meno?
Ringrazio ancora una volta tutto lo staff e i frequentatori del forum, in particolar modo a gino59 e celeste3.
Un caro saluto a tutti e buona fortuna!!!!
L’inizio della attività deve essere comunicato all’INPDAP/INPS che adotterà la decurtazione di cui sopra.
Riassumendo tutti i post ricevuti in risposta al mio quesito questo è quello che mi sembra di aver capito, Vi chiedo quindi, cortesemente, una conferma se ho percepito bene o meno?
Ringrazio ancora una volta tutto lo staff e i frequentatori del forum, in particolar modo a gino59 e celeste3.
Un caro saluto a tutti e buona fortuna!!!!
Re: QUESITO!!!!!!
warfra ha scritto:Vi Ringrazio delle informazioni datemi, anche se mi sembra che ci sia ancora un po’ di confusione, comunque ricapitolando capisco che: come nel mio caso che con soli 37 anni (32 effettivi + 5 contributivi) E’ SI POSSIBILE TORNALE AD ESSERE PRODUTTIVI A CONDIZIONE DI UNA DECURTAZIONE DELLA PENSIONE CHE E’ DEL 50% SE SI SVOLGE UN LAVORO DIPENDENTE MENTRE SI RIDUCE AL 30% SE L’ATTIVITA’ E PROPRIA, ovviamente le decurtazioni vanno applicate al netto che eccede la pensione minima sociale che è verosimilmente di 480,00 €.
L’inizio della attività deve essere comunicato all’INPDAP/INPS che adotterà la decurtazione di cui sopra.
Riassumendo tutti i post ricevuti in risposta al mio quesito questo è quello che mi sembra di aver capito, Vi chiedo quindi, cortesemente, una conferma se ho percepito bene o meno?
Ringrazio ancora una volta tutto lo staff e i frequentatori del forum, in particolar modo a gino59 e celeste3.
Un caro saluto a tutti e buona fortuna!!!!







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