sforamento e congedo
sforamento e congedo
BUONA SERA A TUTTI VOI CARI COLLEGHI, VOLEVO CORTESEMENTE PORGERVI UN MIO QUESITO. IN DATA 14.02.2013, DOPO AVER SUPERATO I 731 GIORNI DI MALATTIA NEL QUINQUENNIO, VENIVO POSTO IN CONGEDO DIRETTAMENTE DAL MIO COMANDO CC. FACENDOMI CONSEGNARE DOPO QUALCHE GIORNO IL VESTIARIO, ARMAMENTO ECC. IN DATA 20.02.2013 VENIVO CONVOCATO A DEFINIZIONE PRESSO IL C.M.O. DI ROMA, DOVE MI VENIVA RILASCIATO IL VERBALE CON GIUDIZIO DIAGNOSTICO DI VARIE PATOLOGIE IN FASE DI RICONOSCIMENTO COME CAUSE DI SERVIZIO, MA CON IL GIUDIZIO DIAGNOSTICO : "E' IDONEO NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CONGEDO) "PREMESSO QUANTO SOPRA CHIEDO A VOI COSA SIGNIFICA QUESTA DICITURA CHE HA INSERITO LA C.M.O. E SE HO DIRITTO ALLA PENSIONE A VITA AVENDO PRESTATO SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI PER QUASI 30 ANNI ? SPERANDO CHE VOGLIATE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA PRESENTE RICHIESTA INVIO CORDIALI SALUTI
Re: sforamento e congedo
praticamente il cmo ti ha fatto idoneo dopo i 731 giorni ......ma sei in effetti congedato dall arma , hai diritto a pensione in base ai tui anni contributivi cke essendo 30 anni piu' 5 di scivolo 35 cke non sono poki....in quanto alla dicitura cke menzionavi penso ke il forum sara' piu' sagace a risponderti.
Re: sforamento e congedo
RICHIESTA INFORMAZIONE DA UN VOSTRO COLLEGA
BUON POMERIGGIO A TUTTI VOI CARI COLLEGHI, VOLEVO CORTESEMENTE PORGERVI UN MIO QUESITO. IN DATA 14.02.2013, DOPO AVER SUPERATO I 731 GIORNI DI MALATTIA NEL QUINQUENNIO, VENIVO POSTO IN CONGEDO DIRETTAMENTE DAL MIO COMANDO CC. FACENDOMI CONSEGNARE DOPO QUALCHE GIORNO IL VESTIARIO, ARMAMENTO ECC. IN DATA 20.02.2013 VENIVO CONVOCATO A DEFINIZIONE PRESSO IL C.M.O. DI ROMA, DOVE MI VENIVA RILASCIATO IL VERBALE CON GIUDIZIO DIAGNOSTICO DI VARIE PATOLOGIE IN FASE DI RICONOSCIMENTO COME CAUSE DI SERVIZIO, MA CON IL GIUDIZIO DIAGNOSTICO : "E' IDONEO NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CONGEDO) "PREMESSO QUANTO SOPRA CHIEDO A VOI COSA SIGNIFICA QUESTA DICITURA CHE HA INSERITO LA C.M.O. E SE HO DIRITTO ALLA PENSIONE A VITA AVENDO PRESTATO SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI PER QUASI 30 ANNI ? SPERANDO CHE VOGLIATE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA PRESENTE RICHIESTA INVIO CORDIALI SALUTI.
BUON POMERIGGIO A TUTTI VOI CARI COLLEGHI, VOLEVO CORTESEMENTE PORGERVI UN MIO QUESITO. IN DATA 14.02.2013, DOPO AVER SUPERATO I 731 GIORNI DI MALATTIA NEL QUINQUENNIO, VENIVO POSTO IN CONGEDO DIRETTAMENTE DAL MIO COMANDO CC. FACENDOMI CONSEGNARE DOPO QUALCHE GIORNO IL VESTIARIO, ARMAMENTO ECC. IN DATA 20.02.2013 VENIVO CONVOCATO A DEFINIZIONE PRESSO IL C.M.O. DI ROMA, DOVE MI VENIVA RILASCIATO IL VERBALE CON GIUDIZIO DIAGNOSTICO DI VARIE PATOLOGIE IN FASE DI RICONOSCIMENTO COME CAUSE DI SERVIZIO, MA CON IL GIUDIZIO DIAGNOSTICO : "E' IDONEO NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CONGEDO) "PREMESSO QUANTO SOPRA CHIEDO A VOI COSA SIGNIFICA QUESTA DICITURA CHE HA INSERITO LA C.M.O. E SE HO DIRITTO ALLA PENSIONE A VITA AVENDO PRESTATO SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI PER QUASI 30 ANNI ? SPERANDO CHE VOGLIATE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA PRESENTE RICHIESTA INVIO CORDIALI SALUTI.
Re: sforamento e congedo
Scusa...ma al momento del congedo il tuo Comando ti ha spiegato attualmente la tua posizione qual'è? ovvero sei stato congedato per lo sforamento dei 731 gg...tuttavia la cmo ti ha fatto idoneo...hai chieo spiegazioni anke alla cmo? tu attualmente come vivi?...ossia ti viene accreditato lo stipendio?...saluti...
Re: sforamento e congedo
DOPO AVER SFORATO I 731 GIORNI NEL QUINQUENNIO, IL MIO COMANDO PROVVEDEVA A METTERMI IN CONGEDO, FACENDOMI PRESENTARE PRESSO L'INPS (GESTIONE EX INPDAP) LA DOMANDA DI PENSIONE INVIANDOLA ON LINE. DOPO 3 GIORNI ANDAVO A DEFINIZIONE PRESSO LA C.M.O. DI ROMA UNITAMENTE AL MIO MEDICO LEGALE, DOVE VENIVO GIUDICATO "E' IDONEO NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA(CONGEDO)" MI VENIVA DETTO SIA A ME CHE A LUI CHE AVREI AVUTO DIRITTO ALLA PENSIONE PER AVER SUPERATO I 731 GIORNI DI MALATTIA, E RETRIBUITO PER I SUCCESSIVI TRE MESI DALL'ARMA DEI CC. POI DALL'INPS (GESTIONE EX INPDAP). SAREI GRATO DI SAPERE SE C'E' QUALCHE COLLEGA CHE E' STATO CONGEDATO DALLA C.M.O. CON LA STESSA DICITURA SUL VERBALE. GRAZIE.
Re: sforamento e congedo
Credo che dovresti prendere per buono quello che ti hanno detto alla cmo...tuttavia in questi giorni sul forum ci sono stati varie discussione a proposito dello sforamento dei famosi 731 gg...parlano di una circolare dell'inps che a quanto pare per erogare la pensione non gli basta solo la definizione...ma bensì anche un verbale di riforma della cmo...a mio modesto parere credo che la pensioni spetti...tuttavia spero che qualche collega che abbia già vissuto la tua esperienza ci delucidi finalmente su questo argomento, anche perchè anchio sono prossimo allo sforamento dei famosi 731 gg...tuttavia quando percepirai la pensione un accenno è gradito per tutti gli scritti del forum...cordiali saluti...colacola ha scritto:DOPO AVER SFORATO I 731 GIORNI NEL QUINQUENNIO, IL MIO COMANDO PROVVEDEVA A METTERMI IN CONGEDO, FACENDOMI PRESENTARE PRESSO L'INPS (GESTIONE EX INPDAP) LA DOMANDA DI PENSIONE INVIANDOLA ON LINE. DOPO 3 GIORNI ANDAVO A DEFINIZIONE PRESSO LA C.M.O. DI ROMA UNITAMENTE AL MIO MEDICO LEGALE, DOVE VENIVO GIUDICATO "E' IDONEO NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA(CONGEDO)" MI VENIVA DETTO SIA A ME CHE A LUI CHE AVREI AVUTO DIRITTO ALLA PENSIONE PER AVER SUPERATO I 731 GIORNI DI MALATTIA, E RETRIBUITO PER I SUCCESSIVI TRE MESI DALL'ARMA DEI CC. POI DALL'INPS (GESTIONE EX INPDAP). SAREI GRATO DI SAPERE SE C'E' QUALCHE COLLEGA CHE E' STATO CONGEDATO DALLA C.M.O. CON LA STESSA DICITURA SUL VERBALE. GRAZIE.
Re: sforamento e congedo
Messaggio da peppone »
In data 27.2.2013, il CNA di Chieti, in una circolare diceva che le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità, sussistendone i pressuposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo nel quinquiennio (731 giorni), l'istituto erogatore INPS non riconosce alcun emolumento. Questo argomento è stato in questo periodo molto discusso nel forum. La domanda: "se il militare ha superato il limite massimo nel quinquiennio 731 giorni, e non ha il verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, gli spetta il trattamento pensionistico?
Attendo una vostra risposta. E' interessante sapere cosa dice l'Avvocato CARTA su questo argomento.
Attendo una vostra risposta. E' interessante sapere cosa dice l'Avvocato CARTA su questo argomento.
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Re: sforamento e congedo
Messaggio da luigino2010 »
peppone ha scritto:In data 27.2.2013, il CNA di Chieti, in una circolare diceva che le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità, sussistendone i pressuposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo nel quinquiennio (731 giorni), l'istituto erogatore INPS non riconosce alcun emolumento. Questo argomento è stato in questo periodo molto discusso nel forum. La domanda: "se il militare ha superato il limite massimo nel quinquiennio 731 giorni, e non ha il verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, gli spetta il trattamento pensionistico?
Attendo una vostra risposta. E' interessante sapere cosa dice l'Avvocato CARTA su questo argomento.
ma scusa peppone ma cosa centra l avvocato Carta , quando esiste una circolare recente del CNA che dice espressamente che non spetta la pensione senza il predetto verbale, Cosa hai fatto tu alla CMO, hai risolto? ti hanno rilasciato il verbale di inidoneità? ciao
Re: sforamento e congedo
Ai sensi dell'articolo 52 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.luigino2010 ha scritto:peppone ha scritto:In data 27.2.2013, il CNA di Chieti, in una circolare diceva che le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità, sussistendone i pressuposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo nel quinquiennio (731 giorni), l'istituto erogatore INPS non riconosce alcun emolumento. Questo argomento è stato in questo periodo molto discusso nel forum. La domanda: "se il militare ha superato il limite massimo nel quinquiennio 731 giorni, e non ha il verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, gli spetta il trattamento pensionistico?
Attendo una vostra risposta. E' interessante sapere cosa dice l'Avvocato CARTA su questo argomento.
ma scusa peppone ma cosa centra l avvocato Carta , quando esiste una circolare recente del CNA che dice espressamente che non spetta la pensione senza il predetto verbale, Cosa hai fatto tu alla CMO, hai risolto? ti hanno rilasciato il verbale di inidoneità? ciao
Quindi mi chiedo ma una qualsiasi circolare può sostituire un DPR? a quanto ne sò le circolari sono redatte per l'ordinamento delle varie amministrazioni...quindi secondo il mio modesto parere la circolare argomento della discussione può essere oggetto di ricorso....saluti...
Re: sforamento e congedo
Messaggio da ganzomen »
Scusate la mia ignoranza, probabilmente sbaglio ma da come è scritto nella circolare riportata in caso di assenza del verbale di inidoneità al servizio militare della CMO viene riconosciuta comunque la pensione per anzianità, sussistendone i presupposti che, a mio avviso, sono quelli di aver maturato almeno 15 anni di servizio utile. Nella seconda parte, dove dice che se il militare non ha maturato gli specifici requisiti (minimo i 15 anni sopra enunciati), anche se ha sforato i 731 gg, non gli viene riconosciuto il diritto a pensione. Io così la interpreto.peppone ha scritto:In data 27.2.2013, il CNA di Chieti, in una circolare diceva che le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità, sussistendone i pressuposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo nel quinquiennio (731 giorni), l'istituto erogatore INPS non riconosce alcun emolumento. Questo argomento è stato in questo periodo molto discusso nel forum. La domanda: "se il militare ha superato il limite massimo nel quinquiennio 731 giorni, e non ha il verbale di inidoneità al servizio militare emesso dalla CMO, gli spetta il trattamento pensionistico?
Attendo una vostra risposta. E' interessante sapere cosa dice l'Avvocato CARTA su questo argomento.
Re: sforamento e congedo
Visto che siamo in tema con il titolo dato posto qui giusto x notizia questo Parere del CdS.
cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva;
Il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", con il provvedimento oggetto di impugnazione, disponeva, a decorrere dal 4 gennaio 2009, la cessazione dal servizio permanente dell'App. P. M., per non aver riacquistato l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva.
Ricorso straordinario al P.D.R. Respinto.
Il resto leggetelo voi.
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29/04/2013 201100456 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 16/01/2013
Numero 02017/2013 e data 29/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 00456/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. P. M. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o successivo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 293735/C1-M-8 in data 16 novembre 2010, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario, i motivi aggiunti e le successive memorie;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", con il provvedimento oggetto di impugnazione, disponeva, a decorrere dal 4 gennaio 2009, la cessazione dal servizio permanente dell'App. P. M., per non aver riacquistato l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva.
Il ricorrente ha, quindi, impugnato tale provvedimento con il ricorso straordinario in oggetto, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge n. 53/1989 e dell'art. 13 Legge n. 1168/1961. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Il ricorrente sostiene di non aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile, due anni in un quinquennio, il cui superamento, ai sensi della normativa citata, è necessario per la cessazione dal servizio e per la collocazione in congedo, lamentando l'erroneo conteggio dei periodi di aspettativa fruiti, la cui somma comporta un totale di 699 giorni anziché 730.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Nel corpo del provvedimento impugnato non sarebbero stati indicati i periodi di aspettativa effettivamente compiuti.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.P.R. n. 461/2001 e dell'art. 56 D.P.R. n. 164/2002. Violazione e falsa applicazione delle circolari del Ministero della Difesa del 17.03.2003 e del 20.07.2009.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto e di motivazione.
L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.
Egli, pertanto, contesta la circostanza che, pur essendo ancora pendenti le diverse istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da lui stesso presentate, l'Amministrazione avrebbe computato, ai fini del raggiungimento del limite massimo, anche il periodo di aspettativa per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità.
Il Ministero ritiene il ricorso infondato.
Osserva in primis che il provvedimento impugnato è meramente applicativo di atti a presupposto (provvedimenti di aspettativa disposti dal Comando di Corpo - Legione Carabinieri Veneto - a loro volta adottati su provvedimenti medico-legali), potenzialmente lesivi di interessi legittimi, che, invece, illo tempore, non sono stati impugnati dal ricorrente nelle modalità previste dalla legge e che si tratta di un "atto a carattere vincolato", disposto senza alcuna valutazione discrezionale dal Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", ai sensi degli artt. 8 L. n.53/89 e 13 L. n.1168/1961, a seguito dei citati provvedimenti di aspettativa e medico-legali. Risulta, inoltre, adeguatamente motivato, poiché dal dispositivo si evincono chiaramente l'iter logico e procedurale seguito dall'Amministrazione, nonché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso.
Rappresenta che nelle more dell'istruzione dell'odierno gravame:
- al militare sono stati notificati due decreti di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità (n. 779/10 e n. 780/10, entrambi del 2.2.2010), relativi alle istanze citate nel gravame in trattazione e dallo stesso prodotte in data 22.12.2004, 24.2.2005 e 21.7.2006 (non risulta agli atti, invece, l'istanza asseritamente prodotta nell'agosto 2007 - mentre è tutt'ora in via di definizione il procedimento amministrativo relativo all'istanza prodotta in data 19.7.2008);
- che il ricorrente, a sua volta, ha proceduto ad impugnare il decreto n. 779/10 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale innanzi al TAR Veneto, che, con ordinanza n. 346/2010, ha accolto l'istanza di sospensione;
- che ha inoltrato, tramite il proprio legale, una istanza tesa ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni dovute all'atto della cessazione dal servizio permanente, rappresentando, tra l'altro, che la sospensione degli effetti del decreto n. 779/10 da parte del G.A. veneziano determina anche la nullità del provvedimento impugnato con il rimedio in trattazione;
- che 1a Direzione di Amministrazione del Comando Generale, competente alla trattazione del contenzioso relativo all'impugnazione del decreto 779/10, ha già proceduto ad interloquire con le Avvocature interessate alla vertenza (Generale dello Stato e Distrettuale di Venezia), chiedendo la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sfavorevole ordinanza e rappresentando che il provvedimento di cessazione dal servizio è, invece, basato su presupposti del tutto autonomi (superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio), rispetto al decreto sospeso dal TAR Veneto ed emesso per il riconoscimento della causa di servizio.
Con riferimento alle censure dedotte, chiarisce che gli artt. 19 L. n. 461/2001 e 56 d.P.R. 164/2002 e le circolari del Ministero della Difesa applicative delle stesse disposizioni si riferiscono ai militari "inidonei permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale", per i quali "... l'aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa di due anni in un quinquennio ..." ed in detta categoria, allo stato attuale, non è compreso il ricorrente, poiché mai giudicato tale da alcuna Commissione Medico Legale.
Evidenzia il Dicastero che, contrariamente a quanto eccepito, l'App. P…….., nel quinquennio di riferimento, ha totalizzato assenze dal servizio per oltre 730 giorni, non avendo egli considerato tre periodi di assenza (di 1, 2 e 20 gg.) per complessivi 23 giorni, i cui provvedimenti gli sono stati notificati in data 30.11.2007. Pertanto, il calcolo dell'aspettativa per le assenze effettuate è stato correttamente quantificato (tenendo conto della decurtazione della licenza straordinaria annuale - 45 gg. - spettante al militare nel quinquennio di riferimento) nei seguenti periodi:
- 332 gg. (a seguito di rettifica del periodo dal 28.11.2004 al 25.10.2005 - 324 gg. - più 8 gg. di riposo medico fruiti dal ricorrente nel corso dello stesso anno);
- 1 g. (07.11.2006);
- 2 gg. (dal 10.11.2006 all'11.11.2006);
- 20 gg. (dal 23.11.2006 al 12.12.2006);
- 221 gg. (dal 22.4.2007 al 28.11.2007);
- 154 gg. (dal 3.8.2008 al 3.1.2009), considerato che il ricorrente con verbale modello BL/S-N n. ACM0087763, in data 4.12.2008, veniva giudicato, dalla Commissione Medico Legale di Padova, temporaneamente non idoneo al s.m.i. per ulteriori 60 gg., a decorrere dal 5.12.2008 e sino al 2.2.2009; e che alla data del 3.1.2009, lo stesso aveva ormai raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile nell'ultimo quinquennio di servizio (730 gg.) senza riacquistare l'idoneità fisica al s.m.i., essendo stato giudicato non idoneo al s.m.i. sino al 2.2.2009.
Infine, il Ministero cita una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, che ha sancito: "dispone, altresì, l'art. 13 della L. n. 1168/1961 che il militare dell'Arma dei Carabinieri che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato inidoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettatigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità ... Nella fattispecie, risulta dalla documentazione in atti (e, comunque, non è contestato) che nell'arco del quinquennio il sig. [. ..] ha fruito di periodi di aspettativa dal 28/6/90 al 18/11/90 (per giorni 144), dal 22/6/91 al 20/1/93 (per giorni 580), per un totale di giorni 724. Ha successivamente fruito di 180 giorni di aspettativa decorrenti dal 29/1/93, pervenendo con ciò ad un totale di 904 giorni. Il suo collocamento in congedo risulta, pertanto, corretto ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non avendo la presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di previsioni legislative, influenza né sul superamento dei limiti massimi di aspettativa, né sul decorso dei termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo ".
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, corre l'obbligo di osservare che il provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva, di cui il ricorrente chiede l'annullamento, è un atto vincolato che comporta per l’Amministrazione solo l’onere di una puntuale verifica dell’effettivo superamento, da parte del militare interessato, del periodo massimo di aspettativa – ad eccezione di quella per prigionia di guerra – fruibile nel quinquennio e che ai sensi dell’art. 8 L. n. 53/89 e dell'art. 13 L. n.1168/1961 non può superare due anni, periodo alla scadenza del quale deve farsi decorrere il collocamento del dipendente in congedo o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità riconosciutagli dalle competenti Commissioni mediche. Trattandosi di un atto vincolato, l'Amministrazione non era, altresì, tenuta alla puntuale indicazione dei periodi di aspettativa, considerando che i relativi provvedimenti, disposti dal Comando di Corpo competente ed adottati su provvedimenti medico-legali, sono stati precedentemente comunicati all'interessato e da questi non contestati.
Documenta il Ministero riferente che, alla data del 10 agosto 2006 il militare aveva superato il limite di aspettativa (di 730 gg.) fruibile nel quinquennio. Il ricorrente, infatti, omette di considerare tre periodi di assenza, nell'anno 2006 (di 1, 2 e 20 gg.), per complessivi 23 giorni, per i quali sono stati emessi tre provvedimenti di collocamento in aspettativa, a suo tempo, non contestati. A questi vanno aggiunti ulteriori 8 giorni al calcolo operato dal ricorrente. Più in particolare, dopo un primo provvedimento con il quale veniva comunicato al P……. il suo collocamento in aspettativa a decorrere dal 6 dicembre 2004, constatata l'esistenza di ulteriore documentazione sanitaria dell'interessato, dalla quale si evinceva che lo stesso aveva fruito di ulteriori 8 giorni di riposo medico nel corso dello stesso anno, l'Amministrazione provvedeva ad emettere un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa di giorni 332 (dal 28.11.2004 al 25.10.2005). Il ricorrente, non considerando questo secondo provvedimento ritiene erroneamente che il periodo sia di 324 giorni (dal 6 dicembre al 25.10.2005).
L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.
Con riferimento all'asserito scorporo dal conteggio del periodo di aspettativa di quello per il quale sia stata riconosciuta una dipendenza da causa di servizio, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 19 L. n. 461/2001 e 56 d.P.R. n. 164/2002 e alle circolari del Ministero della Difesa applicative delle stesse disposizioni appaiono inconferenti. Tali norme si riferiscono, infatti, ai militari "inidonei permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale" (per i quali "... l'aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa di due anni in un quinquennio ..."). Il ricorrente non risulta essere stato giudicato tale da alcuna Commissione Medico Legale.
Né, in tale ambito, vi è motivo di discostarsi da quanto già affermato da questo Consiglio di Stato nella sentenza della Quarta Sezione, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, citata dal Ministero riferente, secondo la quale il collocamento in congedo, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non è influenzato dalla presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, con riferimento al superamento dei limiti massimi di aspettativa (né con riferimento al decorso dei termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva;
Il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", con il provvedimento oggetto di impugnazione, disponeva, a decorrere dal 4 gennaio 2009, la cessazione dal servizio permanente dell'App. P. M., per non aver riacquistato l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva.
Ricorso straordinario al P.D.R. Respinto.
Il resto leggetelo voi.
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29/04/2013 201100456 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 16/01/2013
Numero 02017/2013 e data 29/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 00456/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. P. M. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o successivo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 293735/C1-M-8 in data 16 novembre 2010, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario, i motivi aggiunti e le successive memorie;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", con il provvedimento oggetto di impugnazione, disponeva, a decorrere dal 4 gennaio 2009, la cessazione dal servizio permanente dell'App. P. M., per non aver riacquistato l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa e il suo collocamento in congedo nella categoria della riserva.
Il ricorrente ha, quindi, impugnato tale provvedimento con il ricorso straordinario in oggetto, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge n. 53/1989 e dell'art. 13 Legge n. 1168/1961. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Il ricorrente sostiene di non aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile, due anni in un quinquennio, il cui superamento, ai sensi della normativa citata, è necessario per la cessazione dal servizio e per la collocazione in congedo, lamentando l'erroneo conteggio dei periodi di aspettativa fruiti, la cui somma comporta un totale di 699 giorni anziché 730.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Nel corpo del provvedimento impugnato non sarebbero stati indicati i periodi di aspettativa effettivamente compiuti.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.P.R. n. 461/2001 e dell'art. 56 D.P.R. n. 164/2002. Violazione e falsa applicazione delle circolari del Ministero della Difesa del 17.03.2003 e del 20.07.2009.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto e di motivazione.
L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.
Egli, pertanto, contesta la circostanza che, pur essendo ancora pendenti le diverse istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da lui stesso presentate, l'Amministrazione avrebbe computato, ai fini del raggiungimento del limite massimo, anche il periodo di aspettativa per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità.
Il Ministero ritiene il ricorso infondato.
Osserva in primis che il provvedimento impugnato è meramente applicativo di atti a presupposto (provvedimenti di aspettativa disposti dal Comando di Corpo - Legione Carabinieri Veneto - a loro volta adottati su provvedimenti medico-legali), potenzialmente lesivi di interessi legittimi, che, invece, illo tempore, non sono stati impugnati dal ricorrente nelle modalità previste dalla legge e che si tratta di un "atto a carattere vincolato", disposto senza alcuna valutazione discrezionale dal Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", ai sensi degli artt. 8 L. n.53/89 e 13 L. n.1168/1961, a seguito dei citati provvedimenti di aspettativa e medico-legali. Risulta, inoltre, adeguatamente motivato, poiché dal dispositivo si evincono chiaramente l'iter logico e procedurale seguito dall'Amministrazione, nonché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso.
Rappresenta che nelle more dell'istruzione dell'odierno gravame:
- al militare sono stati notificati due decreti di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità (n. 779/10 e n. 780/10, entrambi del 2.2.2010), relativi alle istanze citate nel gravame in trattazione e dallo stesso prodotte in data 22.12.2004, 24.2.2005 e 21.7.2006 (non risulta agli atti, invece, l'istanza asseritamente prodotta nell'agosto 2007 - mentre è tutt'ora in via di definizione il procedimento amministrativo relativo all'istanza prodotta in data 19.7.2008);
- che il ricorrente, a sua volta, ha proceduto ad impugnare il decreto n. 779/10 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale innanzi al TAR Veneto, che, con ordinanza n. 346/2010, ha accolto l'istanza di sospensione;
- che ha inoltrato, tramite il proprio legale, una istanza tesa ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni dovute all'atto della cessazione dal servizio permanente, rappresentando, tra l'altro, che la sospensione degli effetti del decreto n. 779/10 da parte del G.A. veneziano determina anche la nullità del provvedimento impugnato con il rimedio in trattazione;
- che 1a Direzione di Amministrazione del Comando Generale, competente alla trattazione del contenzioso relativo all'impugnazione del decreto 779/10, ha già proceduto ad interloquire con le Avvocature interessate alla vertenza (Generale dello Stato e Distrettuale di Venezia), chiedendo la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sfavorevole ordinanza e rappresentando che il provvedimento di cessazione dal servizio è, invece, basato su presupposti del tutto autonomi (superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio), rispetto al decreto sospeso dal TAR Veneto ed emesso per il riconoscimento della causa di servizio.
Con riferimento alle censure dedotte, chiarisce che gli artt. 19 L. n. 461/2001 e 56 d.P.R. 164/2002 e le circolari del Ministero della Difesa applicative delle stesse disposizioni si riferiscono ai militari "inidonei permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale", per i quali "... l'aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa di due anni in un quinquennio ..." ed in detta categoria, allo stato attuale, non è compreso il ricorrente, poiché mai giudicato tale da alcuna Commissione Medico Legale.
Evidenzia il Dicastero che, contrariamente a quanto eccepito, l'App. P…….., nel quinquennio di riferimento, ha totalizzato assenze dal servizio per oltre 730 giorni, non avendo egli considerato tre periodi di assenza (di 1, 2 e 20 gg.) per complessivi 23 giorni, i cui provvedimenti gli sono stati notificati in data 30.11.2007. Pertanto, il calcolo dell'aspettativa per le assenze effettuate è stato correttamente quantificato (tenendo conto della decurtazione della licenza straordinaria annuale - 45 gg. - spettante al militare nel quinquennio di riferimento) nei seguenti periodi:
- 332 gg. (a seguito di rettifica del periodo dal 28.11.2004 al 25.10.2005 - 324 gg. - più 8 gg. di riposo medico fruiti dal ricorrente nel corso dello stesso anno);
- 1 g. (07.11.2006);
- 2 gg. (dal 10.11.2006 all'11.11.2006);
- 20 gg. (dal 23.11.2006 al 12.12.2006);
- 221 gg. (dal 22.4.2007 al 28.11.2007);
- 154 gg. (dal 3.8.2008 al 3.1.2009), considerato che il ricorrente con verbale modello BL/S-N n. ACM0087763, in data 4.12.2008, veniva giudicato, dalla Commissione Medico Legale di Padova, temporaneamente non idoneo al s.m.i. per ulteriori 60 gg., a decorrere dal 5.12.2008 e sino al 2.2.2009; e che alla data del 3.1.2009, lo stesso aveva ormai raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile nell'ultimo quinquennio di servizio (730 gg.) senza riacquistare l'idoneità fisica al s.m.i., essendo stato giudicato non idoneo al s.m.i. sino al 2.2.2009.
Infine, il Ministero cita una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, che ha sancito: "dispone, altresì, l'art. 13 della L. n. 1168/1961 che il militare dell'Arma dei Carabinieri che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato inidoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettatigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità ... Nella fattispecie, risulta dalla documentazione in atti (e, comunque, non è contestato) che nell'arco del quinquennio il sig. [. ..] ha fruito di periodi di aspettativa dal 28/6/90 al 18/11/90 (per giorni 144), dal 22/6/91 al 20/1/93 (per giorni 580), per un totale di giorni 724. Ha successivamente fruito di 180 giorni di aspettativa decorrenti dal 29/1/93, pervenendo con ciò ad un totale di 904 giorni. Il suo collocamento in congedo risulta, pertanto, corretto ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non avendo la presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di previsioni legislative, influenza né sul superamento dei limiti massimi di aspettativa, né sul decorso dei termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo ".
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, corre l'obbligo di osservare che il provvedimento prot. n. 127/2 del 5.2.2009 di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo nella categoria della riserva, di cui il ricorrente chiede l'annullamento, è un atto vincolato che comporta per l’Amministrazione solo l’onere di una puntuale verifica dell’effettivo superamento, da parte del militare interessato, del periodo massimo di aspettativa – ad eccezione di quella per prigionia di guerra – fruibile nel quinquennio e che ai sensi dell’art. 8 L. n. 53/89 e dell'art. 13 L. n.1168/1961 non può superare due anni, periodo alla scadenza del quale deve farsi decorrere il collocamento del dipendente in congedo o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità riconosciutagli dalle competenti Commissioni mediche. Trattandosi di un atto vincolato, l'Amministrazione non era, altresì, tenuta alla puntuale indicazione dei periodi di aspettativa, considerando che i relativi provvedimenti, disposti dal Comando di Corpo competente ed adottati su provvedimenti medico-legali, sono stati precedentemente comunicati all'interessato e da questi non contestati.
Documenta il Ministero riferente che, alla data del 10 agosto 2006 il militare aveva superato il limite di aspettativa (di 730 gg.) fruibile nel quinquennio. Il ricorrente, infatti, omette di considerare tre periodi di assenza, nell'anno 2006 (di 1, 2 e 20 gg.), per complessivi 23 giorni, per i quali sono stati emessi tre provvedimenti di collocamento in aspettativa, a suo tempo, non contestati. A questi vanno aggiunti ulteriori 8 giorni al calcolo operato dal ricorrente. Più in particolare, dopo un primo provvedimento con il quale veniva comunicato al P……. il suo collocamento in aspettativa a decorrere dal 6 dicembre 2004, constatata l'esistenza di ulteriore documentazione sanitaria dell'interessato, dalla quale si evinceva che lo stesso aveva fruito di ulteriori 8 giorni di riposo medico nel corso dello stesso anno, l'Amministrazione provvedeva ad emettere un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa di giorni 332 (dal 28.11.2004 al 25.10.2005). Il ricorrente, non considerando questo secondo provvedimento ritiene erroneamente che il periodo sia di 324 giorni (dal 6 dicembre al 25.10.2005).
L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il personale militare e delle Forze di Polizia, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio e tale periodo di aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsto dalla normativa in vigore.
Con riferimento all'asserito scorporo dal conteggio del periodo di aspettativa di quello per il quale sia stata riconosciuta una dipendenza da causa di servizio, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 19 L. n. 461/2001 e 56 d.P.R. n. 164/2002 e alle circolari del Ministero della Difesa applicative delle stesse disposizioni appaiono inconferenti. Tali norme si riferiscono, infatti, ai militari "inidonei permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale" (per i quali "... l'aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa di due anni in un quinquennio ..."). Il ricorrente non risulta essere stato giudicato tale da alcuna Commissione Medico Legale.
Né, in tale ambito, vi è motivo di discostarsi da quanto già affermato da questo Consiglio di Stato nella sentenza della Quarta Sezione, n. 2578/2009 in data 13.1.2009, citata dal Ministero riferente, secondo la quale il collocamento in congedo, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1168/61, non è influenzato dalla presentazione di istanza per il riconoscimento di causa di servizio, con riferimento al superamento dei limiti massimi di aspettativa (né con riferimento al decorso dei termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento autoritativo di congedo).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
Re: sforamento e congedo
E che cosa c'entra con le precedenti domande rivolte dal collega in merito al suo diritto o meno a pensione??
E' chiaro che superando il periodo massimo di aspettativa si transita nella categoria del congedo!!! Mahhhh
E' chiaro che superando il periodo massimo di aspettativa si transita nella categoria del congedo!!! Mahhhh
Re: sforamento e congedo
Salve a tutti, ritornando sull'argomento si gradirebbe sapere se nel frattempo, dopo l'emanazione della Circolare del C.N.A., vi è qualche collega che ha superato i 730 gg., facendo sapere come si sono espresse le C.M.O..
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Re: sforamento e congedo
colacola, che fine hai fatto?
Ti hanno liquidato tutto?
Che somma il TFR o TFS?
La tua pensione con o senza carichi familiari a quanto ammonta?
Altre notizie utili??
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Che somma il TFR o TFS?
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