IIS Conglobata

Feed - CARABINIERI

Rispondi
insolito68
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: sab ago 06, 2011 1:21 pm

IIS Conglobata

Messaggio da insolito68 »

Salve,
sono un pensionato statale dal gennaio del 1993 per dimissioni volontarie.
Da alcuni mesi nel mio cedolino pensionistico, oltre ad essere presente la consueta voce per l'indennità integrativa speciale, è presente una nuova ritenuta di Euro 34,70 denominata IIS conglobata (senza indicazione di scadenza). E' possibile sapere cortesemente di cosa si tratta e perchè è dovuta? Grazie. Giuseppe.


profezia
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: ven mar 15, 2013 6:07 pm

Re: IIS Conglobata

Messaggio da profezia »

mi trovo nella tua stessa situazione cosa hai risolto avuto risposta grazie
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IIS Conglobata

Messaggio da gino59 »

:arrow: Con il permesso dell'Avvocato Carta:-

:arrow: Se vi puo' interessare:-

SOMMARIO: Indennità integrativa speciale - Indennità integrativa speciale e pensioni di reversibilità - Tredicesima mensilità - L'assegno di incollocabilità - La riforma del sistema pensionistico obbligatorio - La riforma delle pensioni dopo le Leggi n. 214/2011 e n. 14/2012 - La pensione di inabilità - Impiegati civili dello Stato: le provvidenze economiche di cui al RD 1290/22 - Benefici combattentistici: legge 366/70 - Sequestro, pignoramento, cessione e reupero somme - Interventi assistenziali per il personale delle Forze armate -Disposizioni sul trattenimento in servizio - Personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Maggiorazioni contributive: art. 80 legge 388/2000 - Promozione al grado superiore - art. 4 legge 45/2008





Indennità integrativa speciale




L’indennità integrativa speciale è un importo aggiuntivo corrisposto sullo stipendio e sulle pensioni per adeguarli al costo della vita. Nata inizialmente (legge n. 324/59) come assegno d’assistenza, non imponibile, perse fin dagli anni 70 la sua natura d’assegno accessorio anche a seguito di diversi interventi della Corte Costituzionale e del legislatore (leggi 424/94 e 335/95).

Con circolare n. 817/98, il Ministero del tesoro, Direzione dei Servizi periferici, richiamandosi alla nota n. 223511 della Ragioneria generale dello Stato, nel ribadire come alle pensioni privilegiate tabellari militari non può essere attribuita natura reddituale, chiarì come in favore dei titolari delle stesse, aventi decorrenza successiva al 2 gennaio 1995 (e che non prestino attività lavorativa), deve continuare ad essere attribuita l’indennità integrativa speciale per intero, come separato assegno accessorio, ai sensi della legge n. 324/59, non sussistendo i presupposti per l’applicazione della successiva (penalizzante) normativa scaturita dalla legge 724/94.

Dal 1 gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte della retribuzione pensionabile (art. 15, comma 3 legge 724/94);



Il problema del cumulo dell’indennità integrativa speciale

Dalla sua istituzione ne fu stabilita e, poi mantenuta dall’art. 99 del DPR 1092/73, la sospensione sulla pensione nei casi in cui il pensionato prestasse opera retribuita presso la Pubblica amministrazione o fosse titolare d’altra pensione pubblica (art. 2 commi 6 e 7 legge 324/59 e art. 99 comma 2 e 5 del DPR 1092/73) mentre non era interrotta se lo stesso era lavoratore autonomo o dipendente privato.

In particolare, con l’art. 17, comma 1 della legge 843/78, ne fu prevista l’incumulabilità con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ma con garanzia del minimo INPS (vale a dire pensione in ogni caso non inferiore al minimo INPS).

In materia di cumulo di più indennità integrative speciali, l’orientamento della Corte dei Conti, nonostante vari pronunciamenti delle Sezioni Riunite (sentenze 39/40 del 1997 e n.1/2000) e dopo varie oscillazioni interpretative, è ormai constante nel riconoscere a favore del pensionato che presta opera retribuita, tanto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico che privato il diritto a percepire sulla pensione l’IIS in misura intera (tra le tante Sez. II di Appello n. 78 del 15.3.2000 – n. 93 – Sez. III di Appello n. 9 del 18.1.2001) .



La Corte Costituzionale, investita ripetutamente della questione ha affermato che in conseguenza delle sue note sentenze n. 566/1989, 204/1992 e n. 494/1993 non sono più rinvenibili nell’ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo, o perché già cancellate o perché dichiarate costituzionalmente illegittime. A queste ha fatto seguito l’ ordinanza n. 119/2008 con cui la stessa, investita nuovamente della questione di costituzionalità dell’art. 99, comma 2 del DPR 1092/73, ha restituito gli atti ai giudici emittenti affinché procedessero a una nuova valutazione della questione alla luce dell’art. 1 commi 774 e 776 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che nel dare un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo alla liquidazione delle pensioni di reversibilità, ha considerato l’IIS, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 335/95 e indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta “parte integrante del complessivo trattamento pensionistico” e ritenendola conglobata nella pensione.



Il successivo comma 776, abrogando l’art. 15, comma 5 della legge 724/1994, ha eliminato la norma che prevedeva per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite, l’applicabilità dell’art. 2 della legge 324/1959 e sue successive integrazioni e modificazioni. Tale disposizione ha fatto pertanto venir meno il carattere di emolumento accessorio dell’IIS anche per le pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2007, con la conseguenza che la questione della cumulabilità di più IIS rimane circoscritta alla fattispecie in cui entrambe le pensioni sono state liquidate a decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1995 e fino al 1 gennaio 2007.

Da ultimo con sentenza n. 197/2010 la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili due deferimenti di costituzionalità sollevati dalla Corte dei Conti della Toscana e del Piemonte dopo la precedente ordinanza costituzionale n. 119/2008 e la conseguente decisione di massima delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 1/QM/2009, ha in sostanza condiviso il più recente orientamento giurisprudenziale delle tre Sezioni centrali d’Appello della Corte dei Conti, secondo il quale al titolare di due pensioni pubbliche anteriori al 1.1.1995 spetta l’indennità integrativa speciale in misura intera su una pensione, mentre sull’altra va garantito il solo minimo INPS.





Deroghe al conglobamento della indennità integrativa speciale

Sono previste nei casi di:

- personale militare collocato in convalescenza per inidoneità al servizio anteriormente al 1 gennaio 1995 e cessato definitivamente in data successiva senza aver riacquistato l’idoneità (art.2, comma 20 legge 335/95)

- personale che, raggiunto il limite d’età prima del 1 gennaio 1995, è stato trattenuto in servizio cessando, in data successiva (art. 2 comma 20 legge 335/95)

- militari che, pur cessando in data successiva al 1 gennaio 1998, hanno maturato al 1 gennaio 1995 almeno 40 anni di servizio di servizio utile. Si tiene conto di tale requisito nel momento in cui l’attribuzione della IIS, quale assegno accessorio alla pensione, risulti più favorevole (art.59, comma 36 legge 449/97). Riguardo quest’ultima ipotesi è da segnalare che l’inclusione della IIS nella base pensionabile, pur considerando i riflessi sull’aumento del decimo, non sempre è favorevole per il personale sottufficiale ed ufficiale non dirigente. La quota pensionata dell’assegno (80% dell’importo percepito all’atto della cessazione) aumentata di un decimo può portare ad un importo inferiore rispetto alla misura della IIS, quale assegno accessorio.




Indennità integrativa speciale e pensioni di reversibilità


Circa il problema delle pensioni ordinarie e/o privilegiate di reversibilità concesse dopo il 31.12.1994, ma relative a pensioni percepite dal de cuius prima di tale data , è da ricordare come dopo un notevole, positivo, contenzioso tra l’INPDAP e gli interessati, caratterizzato dalla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/2002/QM del 20.3.2003 che si espresse favorevolmente, in applicazione dell’art. 15, comma 5 della legge 724/94, alla concessione dell’indennità integrativa speciale come assegno separato e fisso in luogo del 60% del trattamento pensionistico diretto, con l’indennità integrativa speciale conglobata nella base pensionabile, ai sensi delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/95, il legislatore con i commi 774/776, dell’articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), abrogando l’art. 15, comma 5, della legge 724/1994, fornì l’interpretazione autentica del precedente art. 1 comma 41, stabilendo che:

per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 17 agosto 1995 data d’entrata in vigore della legge 335/95, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale di cui in precedenza beneficiava il dante causa, indennità che deve ritenersi parte integrante del complessivo trattamento pensionistico, è attribuita nella medesima misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità;
sono fatti salvi, con l’assorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici , i trattamenti più favorevoli in atto alla data del 1 gennaio 2007 già definiti in sede di contenzioso (sentenze emesse dalla Corte dei Conti ovvero deliberazioni adottate dai Comitati di vigilanza dell’INPDAP).


Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro


A decorrere dal 1 gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

E’ questo quanto contenuto nell’art. 19 della legge 133/2008 che riguarda coloro che , a seguito dalla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito il diritto a pensione e, successivamente intrapreso un’altra attività lavorativa (eventualmente anche con una pubblica amministrazione) purché questa non sia una continuazione, derivazione, rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato origine alla pensione.

Per quanto riguarda le pensioni dirette di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo, queste sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, in presenza delle seguenti condizioni:

età pari a 65 anni se uomini o 60 se donne
40 anni di anzianità contributiva
35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età fino al 30 giugno 2009
35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 95) dal 1 luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010
35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (quota 96) dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012
35 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età ovvero 36 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età (quota 97) dal 1 gennaio 2013


Pensionamento anticipato – calcolo della IIS al compimento del 65 anno di età


Dopo un nutrito contenzioso presso la Corte dei Conti, la problematica ha trovato una interpretazione autentica nell'ambito dell'art. 18 dellal legge 111/2011. Nella fattispecie il legislatore, richiamandosi all'art. 21 della legge 730/1983 ha chiarito che le percentuali d'incremento dell'indennità integrativa speciale vanno corriposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio. Sono, in ogni caso fatti salvi i trattamenti più favorevoli, in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in giudicato, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.





Tredicesima mensilità


Ai sensi dell’art. 94 del DPR 1092/73 al titolare di pensione o d’assegno rinnovabile spetta una 13^ mensilità da corrispondere alla rata in pagamento al dicembre d’ogni anno. L’importo è commisurato alla rata di pensione spettante al 1 dicembre, maggiorata degli assegni personali.

Per le pensioni che decorrono successivamente al 1 gennaio o che cessano durante l’anno la 13^ mensilità non è erogata in misura intera ma in dodicesimi per ogni mede e frazione di mese superiore a 15 giorni.

La 13^ non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione con oneri ripartiti con altri enti, e al titolare di pensione che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di Amministrazioni pubbliche o di Enti pubblici (art. 97). Solo nel caso in cui l’importo della stessa relativa alla pensione è superiore a quello della tredicesima riguardante lo stipendio, spetterà la differenza tra i due importi.






L’assegno di incollocabilità


Ai sensi dell’art. 104 del DPR 1092/73 e della legge 26 gennaio 1980, n. 9, art. 12 è concesso ai mutilati ed invalidi per servizio con infermità dalla 2^ alla 8^ categoria, di età inferiore ai 65 anni, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura e il grado delle loro invalidità (in genere malattie neuropsichiche e di natura tubercolare) possono essere, non solo in via ipotetica (Corte dei Conti – Sezione Giur. Reg. Lazio sentenza n. 1093/95) di pregiudizio per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

L’assegno è corrisposto in aggiunta alla pensione o all’assegno rinnovabile nella misura pari alla differenza tra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^ categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tab. E lett. H (esclusa l’indennità di assistenza e accompagnamento) e quello complessivo di cui sono titolari.

Durante la sua erogazione, quindi, i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria, non pregiudicando la possibilità di chiedere la revisione della pensione per aggravamento.

L’accertamento medico è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali, presso il quale l’interessato deve presentare la relativa domanda, allegando copia del decreto di pensione, e idonea documentazione sanitaria. La durata della sua concessione non può essere inferiore a 2 anni né superiore a 4 rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto per periodi superiori a 8 anni, anche non continuati, l’assegno è liquidato fino al 65 anno di età, senza successivi accertamenti sanitari.

L’Amministrazione ha, in ogni caso, sempre la facoltà di chiedere alla Commissione medica di pronunciarsi sull’effettivo stato d’incollocabilità del soggetto, così come ha la facoltà di revocare l’indennità quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concessa.

Ove, a seguito d’aggravamento, l’invalido sia ascritto alla 1^ categoria, senza assegno di superinvalidità, tale beneficio è conservato, se più favorevole, purché permanga l’effettivo stato d’incollocabilità.

Ai mutilati e invalidi per servizio che, fino alla data del compimento al 65^ anno d’età, hanno fruito dell’assegno, va riconosciuto dal giorno successivo, il diritto a ottenere un assegno compensativo di importo pari a quello fruito fino a quel momento.

All’adeguamento annuale provvedono direttamente le sedi provinciali dell’INPDAP/Tesoro che hanno in carico la relativa partita di pensione.

Avverso il provvedimento che respinge il beneficio, è ammesso ricorso presso la Sezione Giurisdizionale della sezione regionale della Corte dei Conti competente
===========================================================================================

Possiamo sommariamente distinguere i pensionati in tre fasce:
1) Pensionamenti a partire dal 1/1/95: l'IIS è conglobata nella pensione in quanto la pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile comprensiva dell'IIS.
2) Pensionamenti compresi tra il 1/7/88 e il 31/12/94: l'indennità integrativa è corrisposta separatamente, in misura ridotta per il conglobamento dal 30/6/88 di una quota di IIS (£ 1.081.000) nella voce "stipendio". Prima nel cedolino veniva indicato l'importo reale, dal 1/7/2009 viene indicato l'importo intero e separatamente, tra le ritenute (IIS CONGLOBATA) la quota della riduzione.3) Pensionamenti fino al 30/6/88: è corrisposto un importo di IIS intero, ovvero maggiore, in quanto calcolata sull'IIS ricevuta dai lavoratori dipendenti prima del conglobamento di una parte nello stipendio.


verifica la parte espressa in neretto poiche' questa mi pare la condizione se ho ben compreso.-
|
=================================================================
Sono ben due miliardi gli euro che devono essere restituiti ai pensionati Inpdap prima del 1994. Ad affermarlo è il Codacons che al riguardo ha annunciato l’avvio di una class action in merito all’indennità integrativa speciale, che deve essere percepita dai pensionati Inpdap per intero e non dimezzata. Stamattina, tra l’altro, nel corso de “I consigli dell’Avv. Rienzi”, una rubrica di “Unomattina Weekend” su Raiuno, ed in serata su “Striscia la notizia“, il Tg satirico in onda su Canale 5, il Codacons tratterà l’argomento e fornirà ulteriori consigli utili ai pensionati Inpdap.


1) In merito all’azione collettiva risarcitoria avviata dal Codacons, per saperne di più, l’Associazione ha attivato il numero verde gratuito 800 121 444, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 18.
2) Al fine di evitare al prescrizione, ed al fine quindi di recuperare le somme, i pensionati Inpdap devono compilare un modulo, disponibile sul sito Internet del Codacons, http://www.codacons.it" onclick="window.open(this.href);return false;, da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap).
3) L’avvio della class action da parte del Codacons avviene in forza al pronunciamento della Corte dei Conti che, a seguito a sua volta di un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale, ha sancito che i pensionati Inpdap devono ricevere l’indennità integrativa speciale in misura piena e non dimezzata.
4) L’adesione alla class action del Codacons, da parte dei pensionati dell’Inpdap, è gratuita; inoltre, associandosi al Codacons i pensionati possono anche aderire al ricorso alla Corte dei Conti puntando alla restituzione delle somme non percepite negli ultimi cinque anni.
5) L’iniziativa del Codacons è anche finalizzata a far intervenire il Governo con direttive di attuazione che permettano la restituzione ai pensionati Inpdap di ben due miliardi di euro di arretrati.
Rispondi