Circolare I.N.P.S.

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Henry6.3

Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da Henry6.3 »

Continuo a non vedere elementi di allarmismo ne di disposizioni in contrasto con i requisiti minimi contributivi di cui siamo già a conoscenza.


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antoniomlg
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Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu

Messaggio da antoniomlg »

gino59 ha scritto::arrow: :wink: decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggioda Roberto Mandarino » ven giu 18, 2010 6:20 pm
Dopo un ulteriore ricerca su internet, ho trovato una recente circolare dell'I.N.P.D.A.P. (che per ragioni di spazio le allego in parte). Questa circolare che si applica a tutto il personale delle Forze Armate, dispone che coloro che vengono dichiarati decaduti dal servizio per aver superato il periodo massimo di 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, hanno diritto alla pensione d'invalidità come se fossero stati riformati per inidoneità al servizio militare, sempre se hanno maturato almeno 15 anni di servizio utile.

Rammento comunque che soltanto coloro che vengono riformati hanno diritto all'opzione del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Saluti e stia sereno Roberto

-----------------------
INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)[/color]Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.

salve cortesemente potete spiegarmi quanto evidenziato in rosso nella circolare ?
è attuale?
è automatico?
viene fatto?

grazie
Udin1962

Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu

Messaggio da Udin1962 »

Antonio, sono stato congedato a dicembre 2013 e fino a marzo 2014 le mensilità mi sono state corrisposte dalla mia amministrazione. Al quarto mese ha provveduto l'Inps a pagare la pensione. Nessun'altra modifica è stata effettuata dopo, almeno che io sappia. Ricordo che per modifiche, intendo legislativa! Non norme applicate, quello che conta sono le leggi, tutto il resto è acqua calda!
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antoniomlg
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Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu

Messaggio da antoniomlg »

Udin1962 ha scritto:Antonio, sono stato congedato a dicembre 2013 e fino a marzo 2014 le mensilità mi sono state corrisposte dalla mia amministrazione. Al quarto mese ha provveduto l'Inps a pagare la pensione. Nessun'altra modifica è stata effettuata dopo, almeno che io sappia. Ricordo che per modifiche, intendo legislativa! Non norme applicate, quello che conta sono le leggi, tutto il resto è acqua calda!

grazie e scusami
in realtà avevo letto fischi per fiaschi
(tre anni anzichè tre mesi)

scusami e grazie
asl
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Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu

Messaggio da asl »

Il problema che era stato posto all'inizio era questo: se, allo scadere dei 730 giorni di aspettativa in un quinquennio, si viene giudicati idonei al s.m.i., si ha comunque diritto alla pensione ed al t.f.s.
Orbene, secondo l'INPS no.
Tanto si evince dalla seguente circolare:
Oggetto: Documentazione Pensionistica Riguardante il Personale Posto in Congedo per SUPERAMENTO del Limite Massimo di Aspettativa per Infermità Consentito in un Quinquennio (Artt 923 e 929 D.Lgs 66/2010)

***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.

C'è qualcuno che può spiegarmi?
asl
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da asl »

Quindi, se capisco bene, secondo l'INPS se non si ha il giudizio di inidoneità della CMO, poiché allo scadere ha emesso un p.m.l. di idoneità al s.m.i., non si ha diritto alla pensione?
Ma la circolare dell'INPS da quale norma (legge, decreto legislativo, decreto legge, d.p.r.) ricava la sua interpretazione?
Qualcuno di voi mi sa rispondere?
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da gino59 »

asl ha scritto:Quindi, se capisco bene, secondo l'INPS se non si ha il giudizio di inidoneità della CMO, poiché allo scadere ha emesso un p.m.l. di idoneità al s.m.i., non si ha diritto alla pensione?
Ma la circolare dell'INPS da quale norma (legge, decreto legislativo, decreto legge, d.p.r.) ricava la sua interpretazione?
Qualcuno di voi mi sa rispondere?
============================================
La citata circolare,letta così su due piedi,sembra un trauma per quei colleghi che si trovano in quelle
condizioni,ma in verità è un ribadire alle amministrazioni che, 30 giorni prima alla scadenza della max
aspettativa,questi devono provvedere ad inviare il citato personale presso le C.M.O. per la definizione
"NON IDONEO PERMANENTEMENTE o SI IDONEO.- o dentro o fuori.-
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lino
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da lino »

lino ha scritto:"con modalità e Tempi indicati con la circolare cui si fa seguito, il verbale di inidoneità al servizio
militare incondizionato e ogni altra documentazione sanitaria rilasciata dalla C.M.O., concernente le
patologie che hanno cagionato il prolungamento dell'aspettativa oltre il LIMITE DEI 730 GG."
RILEGGETE CON CALMA.....
LA CMO DEVE RILASCIARE DOCUMENTAZIONE ANCHE ALLA SFORARSI DEI 730 GG ...PER QUEL CHE CONCERNE LE PaTOLOGIE CHE TESTUALMENTE "HANNO CAGIONATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ASPETTATIVA OLTRE IL LIMITE DEI 730 GG".
E' SOLO UN INVITO NEL NON FAR PASSARE TEMPO INUTILE TRA LO SCADERE DEL TERMINE TEMPORANEO E L'AVVIO ALLA CMO COMPETENTE PER LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PENSIONE ORDINARIA.
INFATTI ALCUNI AMICI DEL FORUM NON AVENDO DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA E QUALCHE UFFICIO E 'ANDATO IN CONFUSIONE E ASPETTA DIRETTIVE DA PERSOMIL.
SPERO DI AVER COMPRESO E FATTO COMPRENDERE L'ARCANO.
CIAO A TUTTI.

Ma ogni tanto rileggete qualcosina ,oppure nulla da fare......
Sono 6 anni che si parla di questa problematica.....
E' chiaro che l'inps come puo' dare pensione di inabilita' senza un verbale rilasciato dalla c.ml. in cui vi e' scritto le motivazioni e che tipo di riforma e'.
La vostra ammistrazione che ricordo conta ogni singolo gg.. della vostra aspettativa DEVE inviarvi almeno un mese prima alla c.ml. .
Se poi nessuno se ne interessa, in primis gli interessati,sarete decaduti e non riformati..
Con le dovute perdite economiche,ma la pensione viene elargita.
Per Aspera ad Astra!!!!
gianni62

Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da gianni62 »

lino ha scritto:
lino ha scritto:"con modalità e Tempi indicati con la circolare cui si fa seguito, il verbale di inidoneità al servizio
militare incondizionato e ogni altra documentazione sanitaria rilasciata dalla C.M.O., concernente le
patologie che hanno cagionato il prolungamento dell'aspettativa oltre il LIMITE DEI 730 GG."
RILEGGETE CON CALMA.....
LA CMO DEVE RILASCIARE DOCUMENTAZIONE ANCHE ALLA SFORARSI DEI 730 GG ...PER QUEL CHE CONCERNE LE PaTOLOGIE CHE TESTUALMENTE "HANNO CAGIONATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ASPETTATIVA OLTRE IL LIMITE DEI 730 GG".
E' SOLO UN INVITO NEL NON FAR PASSARE TEMPO INUTILE TRA LO SCADERE DEL TERMINE TEMPORANEO E L'AVVIO ALLA CMO COMPETENTE PER LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PENSIONE ORDINARIA.
INFATTI ALCUNI AMICI DEL FORUM NON AVENDO DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA E QUALCHE UFFICIO E 'ANDATO IN CONFUSIONE E ASPETTA DIRETTIVE DA PERSOMIL.
SPERO DI AVER COMPRESO E FATTO COMPRENDERE L'ARCANO.
CIAO A TUTTI.
Ciao Lino, concordo in pieno con te, aggiungo solo che nel 2011 un collega, eravamo nello stesso Ufficio, decaduto per superamento dei 730/731 gg. presentato domanda alla Ex Inpdap, gli fu risposto che in assenza del verbale della C.M.O. non potevano erogare la pensione, a seguito di interventi Cobar si riuscì a sanare tale posizione con il relativo verbale. Quindi e bene che anche gli interessati si attivino per non incorrere a problematiche, anche se le c.m.o., dietro richiesta dei Comandi, si dovrebbero pronunciare in tempo utile.


Ma ogni tanto rileggete qualcosina ,oppure nulla da fare......
Sono 6 anni che si parla di questa problematica.....
E' chiaro che l'inps come puo' dare pensione di inabilita' senza un verbale rilasciato dalla c.ml. in cui vi e' scritto le motivazioni e che tipo di riforma e'.
La vostra ammistrazione che ricordo conta ogni singolo gg.. della vostra aspettativa DEVE inviarvi almeno un mese prima alla c.ml. .
Se poi nessuno se ne interessa, in primis gli interessati,sarete decaduti e non riformati..
Con le dovute perdite economiche,ma la pensione viene elargita.
asl
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da asl »

La questione che mi riguarda è che la CMO mi ha giudicato idoneo al 735° giorn o di aspettativa.
Quindi, secondo la circolare INPS, essendo decadutodal servizio al 731° giorno ed essendo stato giudicato idoneo al 735° giorno, non avrei diritto al trattamento pensionistico.
Ecco perché ho chiesto a voi tutti e, sopratutto, agli esperti, se realmente non ho diritto a pensione.
Se c'è un'anima pia che mi vuole rispondere invece di fare ironia, gli sarei sinceramente grato.
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angri62
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da angri62 »

asl ha scritto:La questione che mi riguarda è che la CMO mi ha giudicato idoneo al 735° giorn o di aspettativa.
Quindi, secondo la circolare INPS, essendo decadutodal servizio al 731° giorno ed essendo stato giudicato idoneo al 735° giorno, non avrei diritto al trattamento pensionistico.
Ecco perché ho chiesto a voi tutti e, sopratutto, agli esperti, se realmente non ho diritto a pensione.
Se c'è un'anima pia che mi vuole rispondere invece di fare ironia, gli sarei sinceramente grato.
===non sono esperto di questo argomento, ma fai in tempo ad impugnare il verbale e andare in seconda istanza. ci sono 10 giorni di tempo. credo.
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da lino »

Oggetto: Documentazione Pensionistica Riguardante il Personale Posto in Congedo per SUPERAMENTO del Limite Massimo di Aspettativa per Infermità Consentito in un Quinquennio (Artt 923 e 929 D.Lgs 66/2010)

***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.

Chi e cosi bravo da poter chiarire questa circolare.- :D Grazie


=======================================================================
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi
dell'articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il
provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi
riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
========================================================================

Art. 929
Infermita'

1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i
requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II
del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e'
collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in
congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo
di aspettativa per infermita' temporanea;
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel
quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono
state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a
seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo[/quote]
NON ERA SARCASMO NEI TUOI CONFRONTI.
TI MANDO UN COPIA INCOLLA..
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da asl »

Ho capito che non era sarcasmo.
Purtroppo non sono del tutto sereno rispetto alla questione della idoneità dopo aver superato i 730 gg.
Quindi, secondo te, Lino, la circolare intende dire che la pensione spetta se hai maturato 15 anni di contribuzione di cui almeno 12 anni di effettivo servizio?
antoniope
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da antoniope »

Siccome ho chiesto visita per influenza, posso passare più tempo davanti al pc. Tra i miei appunti ho trovato questa nota del CNA di Chieti.

CIRC. C.G.A. – C.N.A. di Chieti prot. n. 16/1-4-2010 del 22/02/2013.-

DOCUMENTAZIONE PENSIONISTICA RIGUARDANTE IL PERSONALE POSTO IN CONGEDO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITA’ CONSENTITO IN UN QUINQUENNIO (ART. 923 E 929 D.LGS 66/2010)

Le competenti sedi INPS liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione di anzianità, sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l’istituto erogatore non riconosce tale emolumento.
Per cui, bisogna inviare l’interessato a visita medica in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (circ. M.D. n. DGPM/II/SEGR./806 del 26/10/2000 chiedendo alla CMO 30 giorni prima del citato termine, lo specifico accertamento sanitario (circ. M.D. n.0005000 del 09/03/2007).
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: Circolare I.N.P.S.

Messaggio da asl »

1) qualcuno sa il numero è l'anno della circolare?
2) sulla base di quale riferimento normativo l'Inps stabilisce che in assenza del p.m.l. di inidoneità non è possibile accedere al trattamento pensionistico? Anche nella considerazione che l'Inps non ha alcun potere legislativo, può solo emanare circolari.
3) che cosa intende l'Inps per pensione di anzianità? Anche i 15 di contribuzione di cui 12 di servizio effettivo è considerata pensione di anzianità?
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