Per notizia
Restituzione fattura per trasporto mobili e masserizie, considerato che l’istante non avrebbe preliminarmente sottoposto i mobili a pesatura presso una pesa pubblica
1) - il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, facendo rilevare l’assenza di una pesa pubblica presso la sede di destinazione e assumendo che la mancata produzione della bolletta della pesa pubblica.
2) - Ritenuto che il ricorso è infondato (secondo il TAR) alla stregua del chiaro disposto della disposizione di cui all’art. 19 della legge n.836/73.
3) - Ritenuto quindi che l’assenza di pesa pubblica presso la sede di destinazione non esime il dipendente dall’onere di provvedere alla pesatura presso altra pesa pubblica; e che peraltro il ricorrente non ha allegato fatti oggettivi che abbiano reso comunque impossibile la pesatura dei mobili trasportati.
Il resto leggetelo qui sotto.
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N. 02530/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pescetelli, con domicilio eletto presso Fabio Pescetelli in Roma, via Enea,14 Int.14;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia, DAP prot. PRO9-0074508-2011 del 28.10.2011 avente ad oggetto la restituzione della fattura per trasporto mobili e masserizie poichè non ammessa a rimborso dalla normativa vigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS (x questione di spazio);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato è stata denegata la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per trasporto di mobilio e masserizie in occasione del trasferimento d’ufficio dalla casa circondariale di OMISSIS alla casa circondariale di OMISSIS, considerato che l’istante non avrebbe preliminarmente sottoposto i mobili a pesatura presso una pesa pubblica, producendo la relativa bolletta;
Premesso altresì che il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, facendo rilevare l’assenza di una pesa pubblica presso la sede di destinazione e assumendo che la mancata produzione della bolletta della pesa pubblica non può costituire causa di decadenza ;
Ritenuto che il ricorso è infondato alla stregua del chiaro disposto della disposizione di cui all’art. 19 della legge n.836/73, cosicchè la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che ai sensi della disposizione richiamata il dipendente, al fine di ottenere il previsto rimborso delle spese di trasporto, è tenuto a far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta , e che non è ammessa la sostituzione della bolletta con atto notorio ex art. 4 legge 15/68;
Ritenuto quindi che l’assenza di pesa pubblica presso la sede di destinazione non esime il dipendente dall’onere di provvedere alla pesatura presso altra pesa pubblica; e che peraltro il ricorrente non ha allegato fatti oggettivi che abbiano reso comunque impossibile la pesatura dei mobili trasportati;
Ritenuto che tutte le altre indennità di trasferimento dovute al ricorrente sono state corrisposte;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato; e che le spese di lite possono essere compensate in ragione anche della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2013
Trasferimento d'ufficio e rimborso trasporto mobilio
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