Principio del contraddittorio della CMO

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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albanol

Principio del contraddittorio della CMO

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Nel mese di luglio del 2013, a seguito del ricorso presentato dallo scrivente, venivo sottoposto  ad accertamento sanitario presso la Commissione medica di 2^ istanza la quale concludeva con la seguente diagnosi “IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE CON DANNO D’ORGANO CARDIACO E RETINICO IN NON OTTIMALE CONTROLLO FARMACOLOGICO”, ritenendomi non idoneo temporaneamente per 180 giorni a decorrere dal 18 luglio 2012. 

Nel mese di dicembre 2012  venivo sottoposto a visita presso l'ambulatorio di Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, che concludeva con la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa essenziale resistente, complicata da cardiopatia ipertensiva severa e retinopatia ipertensiva, in compenso non ottimale. Tale condizione pertanto non è compatibile con attività lavorativa per la quale è demandato” . In tale occasione, in considerazione del compenso non ottimale della malattia in argomento e del sopraggiungere di crisi ipertensive a cadenza settimanale, mi veniva cambiata la terapia.  Si evidenzia che trattasi dell’ undicesima terapia farmacologica.

Ieri,  al termine di 448 giorni di aspettativa,  venivo invitato a visita medico collegiale presso la C.M.O. 1 di Milano, al termine della quale concludeva per “IPERTENSIONE ARTERIOSA IN ATTO NON ESIMENTE, dichiarandomi idoneo al servizio di istituto.

Si evidenzia che in tale circostanza i vari medici che mi hanno sottoposto a visita,  pur avendo preso conoscenza e ritirato copia della certificazione medica (dell'ospedale S.G. Battista di Torino) non riportavano le conclusioni della stessa nel medesimo verbale (all’interno del relativo spazio - esame obiettivo ed accertamenti clinici strumentali – interni ed esterni),.
Tale omissione, faceva insorgere nello scrivente il dubbio che la certificazione in argomento non veniva presa in considerazione al fine del giudizio diagnostico finale.
Tale dubbio inoltre era suffragato dal fatto che  nel corso delle visite mediche effettuate lo stesso giorno, non mi veniva concesso, nonostante la mia manifestata intenzione, di depositare agli atti la relazione di visita del medico legale di parte. Anche del contenuto di tale relazione non veniva data menzione nel medesimo verbale (all’interno del relativo spazio - esame obiettivo ed accertamenti clinici strumentali – interni ed esterni) .
Gentile Avvocato mi chiedo se il comportamento tenuto dai componenti la predetta commissione é penalmente rilevante sia alla luce della legge n. 241/1990 la quale ha introdotto il «principio del giusto procedimento», in virtù del quale la determinazione del pubblico interesse si deve realizzare (anche) attraverso il contraddittorio con i portatori dei contrapposti interessi coinvolti dall’esercizio del potere pubblico e sia alla luce dell’art 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2001, che ha ben definito il contenuto sostanziale rappresentato dal rispetto del diritto “di ogni individuo - nei confronti delle istituzioni- di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”.
Resto in attesa di una Sua cordiale risposta.


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