Indennità di reperibilità

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panorama
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Indennità di reperibilità

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Il ricorrente cita:
1) - la circolare dipartimentale n. GDAP 0229172/2009 del 23.06.2009 emanata dal Direttore Generale del Personale e della Formazione avente ad oggetto "Applicazione art. 18, comma 7, legge 395/90 - turni di reperibilità":
nonché:
2) - la circolare n. GDAP 0347873-2009 del 28.09.2009 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avente ad oggetto "Rapporti tra Capo Dipartimento, Dipartimento e Provveditorati Regionali".

Ricorso straordinario al P.D.R. respinto.

I motivi potete leggerli qui sotto.

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04/02/2013 201004267 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 14/11/2012


Numero 00445/2013 e data 04/02/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2012


NUMERO AFFARE 04267/2010

OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G. T., avverso il diniego di corresponsione dell’ indennità di reperibilità.;

LA SEZIONE
Vista la relazione 203906/2010 del 17/09/2010 con la quale il Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sandro Aureli;
Visto il parere interlocutorio della Sezione n,1934/2012;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’amministrazione;

Premesso:
Con il ricorso straordinario in epigrafe specificato Il Vice Commissario della Polizia penitenziaria T. G. ha chiesto l’annullamento del decreto n. 388/2009 del 09/11/2009 con il quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del 2/10/2009 della Direzione della Casa Circondariale di Vicenza.

Quest’ultimo provvedimento conteneva il rigetto dell'istanza di pagamento dell'indennità di reperibilità, prevista dall’ art. 12 dell'Accordo Quadro Nazionale.

Con la relazione di accompagnamento trasmessa a supporto della richiesta del parere di competenza di questa Consesso, l’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato:
Sostiene l'odierno ricorrente di aver diritto all'indennità in parola.

Ciò in quanto, in particolare, se dal 18.02.2009 ha usufruito dell’alloggio di servizio spettante al Comandante di un Reparto di Polizia Penitenziaria , nel periodo antecedente , in tale veste, ha alloggiato precariamente (in una stanza priva di bagno) , e in difformità rispetto a quanto spettante, presso la locale Caserma Agenti e tuttavia ha dovuto assicurare una reperibilità continuativa, sia attraverso l'uso del telefono di. servizio sia delle proprie utenze private.

Cita, a sostegno di tale sua richiesta, la circolare dipartimentale n. GDAP 0229172/2009 del 23.06.2009 emanata dal Direttore Generale del Personale e della Formazione avente ad oggetto "Applicazione art. 18, comma 7, legge 395/90 - turni di reperibilità" nonché la circolare n. GDAP 0347873-2009 del 28.09.2009 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avente ad oggetto "Rapporti tra Capo Dipartimento, Dipartimento e Provveditorati Regionali".

Ritiene, pertanto, che i profili dedotti nel ricorso gerarchico siano aderenti all'interpretazione autentica delle normative di riferimento fornita dal Dipartimento.

La tesi dell’Amministrazione, contraria a quella del ricorrente, s’incentra sulla differenza sostanziale tra la reperibilità del Comandante del Reparto a cui fanno riferimento i commi 6 e 7 dell' art. 18 L. 395/90 ed i turni di reperibilità regolamentati, da ultimo, dall'art. 12 dell'accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 21 marzo 2004, la cui matrice si rinviene nel comma 5 del citato art.18 legge n. 395 del 1990.

Con la conseguenza che se la reperibilità del Comandante del Reparto, usufruisca o meno dell’alloggio di servizio, è connessa al suo status ed alle sue responsabilità, la reperibilità che è caratterizzata dai turni, è connessa ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso e riguarda il resto del personale del Reparto .

In relazione ai diversi presupposti ed alle due anzidette diverse finalità delle due ipotesi di reperibilità, l’Amministrazione ha distinto la reperibilità “in senso lato” del Comandante di Reparto da quella in “in senso stretto” , spettante al personale del Reparto, con la conseguenza che la prima non coincide né potrebbe coincidere con l’altra: diversamente opinando del resto, si genererebbero, insuperabili incongruenze e difficoltà di natura organizzativa, in primis, con riguardo all’effettuazione dei turni, nonché economica, che rappresentano non altro che la riprova della loro differenziazione sul piano normativo.

Parte ricorrente ha prodotto memoria contestando in radice la tesi che l’Amministrazione ha sviluppato nella relazione di accompagnamento qui trasmessa.

Ad avviso della Sezione gli argomenti di parte ricorrente non possono essere condivisi, generando evidenti forzature nella disciplina della reperibilità .

Su tali argomenti prevale, invero, come giustamente posto in evidenza dall’Amministrazione, la norma da cui si ricava che “ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità”( art.12, comma 4° dell’A.Q.N.); norma da interpretare nel senso che il Comandante di Reparto è escluso dall’effettuazione dei turni di reperibilità, non potendosi esigere dallo stesso un ulteriore onere oltre a quello già richiestogli per la funzione rivestita.

Non meno rilevante è poi evidenziare, sull’incontestato presupposto che il contingente giornaliero dei turni di reperibilità non può eccedere l’aliquota massima dell’1% della forza presente in ciascun Provveditorato ( v.art.12 già citato), che se non vi fosse alcuna deroga per i Comandanti di Reparto relativamente al contingente giornaliero dei turni di reperibilità, si potrebbe determinare la consunzione della percentuale di contingente di personale prevista per l’istituto di riferimento.

Nè vi è norma che consenta , come sembra ritenere il ricorrente, di scorporare da tale percentuale la reperibilità del Comandante del Reparto.

In tale ambito non è del resto irrilevante sottolineare che tale assenza di deroga riceve indiretta conferma dall’esigenza di copertura finanziaria delle previsioni di spesa connesse alla stessa legge 15 dicembre 1990 n. 395. ( art.12 comma 3°)

Appare fuor di dubbio, in sostanza , che la reperibilità riferita ai comandanti dei reparti debba farsi rientrare nell’ambito della totale disponibilità al servizio, di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n, 231, connessa allo stato giuridico proprio dei militari; la mancata previsione di un particolare compenso va quindi ragionevolmente ricollegata alla peculiare posizione di mera reperibilità in parola, che non comporta alcun tipo di applicazione lavorativa e non può essere, quindi, retribuita né come lavoro straordinario, né attraverso altre forme di emolumento per le quali, come si è visto sopra, non si riscontrano i presupposti normativamente stabiliti (Cons. Stato Sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6913).

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Sandro Aureli Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini


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